TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/11/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in persona del Giudice del Lavoro dott. AN AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 737 del R.G. per l'anno 2025,
promossa da
( ), nata a [...] il [...], difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sirio Solidoro;
ricorrente contro
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p. t. e per esso l' Controparte_2
(C.F: ) in persona del Dirigente p. t., difeso dalla Funzionaria dott.ssa Elvira
[...] P.IVA_2
Sarubbi; resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, docente con supplenza alle dipendenze del convenuto , ha CP_1 chiesto di usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015 (c.d. carta elettronica del docente) per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, in cui ha prestato servizio in forza di contratti a termine.
Si è costituito in giudizio il che ha riconosciuto la fondatezza della pretesa Controparte_1 attorea relativamente all'a. s. 2022/2023, mentre ne ha chiesto il rigetto per gli aa. ss. 2020/2021,
2021/2022 e 2023/2024, avendo la docente espletato supplenze brevi e non fino al termine delle attività didattiche. L'ammissione ad opera del del proprio debito, in forza dell'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, CP_1 integra il riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea per l'a. s. 2022/2023 che, d'altronde, non è più controvertibile alla luce della sentenza n. 29961 emessa dalla Sezione Lavoro della
Suprema Corte in data 27.10.2023, la cui motivazione viene pienamente condivisa e recepita da questo giudice, sicché non resta che dichiarare l'esistenza del diritto di credito azionato dall'istante in relazione al suddetto periodo.
Sennonché, la domanda va accolta anche con riguardo agli aa. ss. 2020/2021, 2021/2022 e
2023/2024, atteso che i giudici di legittimità, con la suindicata pronuncia, hanno statuito che, alla luce della connessione temporale esistente tra il diritto alla Carta elettronica e la didattica annuale, appare ingiustificata la limitazione del beneficio suddetto ai soli insegnanti di ruolo, con esclusione dei docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale, risultano, da ogni punto di vista, comparabili, ravvisando dunque la necessità di individuare criteri in base ai quali svolgere tale giudizio di comparazione. A tal fine – secondo la
Cassazione - costituisce idoneo parametro di comparabilità in concreto che può assumere rilevanza orientativa il termine di durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell'anno scolastico, pari all'entità minima della prestazione di un docente di ruolo part-time ai sensi dell'art. 39 co. 4 C.C.N.L. e dell'art.
4.1 O.M. n. 55/1998 (cioè il 50% dell'orario di docenza dell'insegnante full-time), a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena.
A tanto consegue che l'interessata ha diritto al beneficio invocato anche per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, nel corso dei quali ha prestato servizio con contratto a tempo determinato espletando un'attività lavorativa per oltre 150 giorni, come emerge dalla disamina dei relativi contratti e dello stato matricolare acquisiti al processo.
Conseguentemente, va dichiarato il suo diritto a percepire la complessiva somma di euro 2.000,00, nelle forme della c.d. carta elettronica docente, per gli anni scolastici suindicati.
Non potendo, tuttavia, pronunciarsi una condanna del resistente al pagamento diretto del CP_1 suddetto importo, dal momento che la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non è suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario, l'amministrazione deve essere condannata ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi tariffari, attesa la serialità della controversia, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, condannando parte resistente a metterle a disposizione, per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di
€ 2.000,00;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro
1.030,00 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 12.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
AN AG
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in persona del Giudice del Lavoro dott. AN AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 737 del R.G. per l'anno 2025,
promossa da
( ), nata a [...] il [...], difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sirio Solidoro;
ricorrente contro
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p. t. e per esso l' Controparte_2
(C.F: ) in persona del Dirigente p. t., difeso dalla Funzionaria dott.ssa Elvira
[...] P.IVA_2
Sarubbi; resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, docente con supplenza alle dipendenze del convenuto , ha CP_1 chiesto di usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015 (c.d. carta elettronica del docente) per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, in cui ha prestato servizio in forza di contratti a termine.
Si è costituito in giudizio il che ha riconosciuto la fondatezza della pretesa Controparte_1 attorea relativamente all'a. s. 2022/2023, mentre ne ha chiesto il rigetto per gli aa. ss. 2020/2021,
2021/2022 e 2023/2024, avendo la docente espletato supplenze brevi e non fino al termine delle attività didattiche. L'ammissione ad opera del del proprio debito, in forza dell'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, CP_1 integra il riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea per l'a. s. 2022/2023 che, d'altronde, non è più controvertibile alla luce della sentenza n. 29961 emessa dalla Sezione Lavoro della
Suprema Corte in data 27.10.2023, la cui motivazione viene pienamente condivisa e recepita da questo giudice, sicché non resta che dichiarare l'esistenza del diritto di credito azionato dall'istante in relazione al suddetto periodo.
Sennonché, la domanda va accolta anche con riguardo agli aa. ss. 2020/2021, 2021/2022 e
2023/2024, atteso che i giudici di legittimità, con la suindicata pronuncia, hanno statuito che, alla luce della connessione temporale esistente tra il diritto alla Carta elettronica e la didattica annuale, appare ingiustificata la limitazione del beneficio suddetto ai soli insegnanti di ruolo, con esclusione dei docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale, risultano, da ogni punto di vista, comparabili, ravvisando dunque la necessità di individuare criteri in base ai quali svolgere tale giudizio di comparazione. A tal fine – secondo la
Cassazione - costituisce idoneo parametro di comparabilità in concreto che può assumere rilevanza orientativa il termine di durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell'anno scolastico, pari all'entità minima della prestazione di un docente di ruolo part-time ai sensi dell'art. 39 co. 4 C.C.N.L. e dell'art.
4.1 O.M. n. 55/1998 (cioè il 50% dell'orario di docenza dell'insegnante full-time), a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena.
A tanto consegue che l'interessata ha diritto al beneficio invocato anche per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, nel corso dei quali ha prestato servizio con contratto a tempo determinato espletando un'attività lavorativa per oltre 150 giorni, come emerge dalla disamina dei relativi contratti e dello stato matricolare acquisiti al processo.
Conseguentemente, va dichiarato il suo diritto a percepire la complessiva somma di euro 2.000,00, nelle forme della c.d. carta elettronica docente, per gli anni scolastici suindicati.
Non potendo, tuttavia, pronunciarsi una condanna del resistente al pagamento diretto del CP_1 suddetto importo, dal momento che la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non è suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario, l'amministrazione deve essere condannata ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi tariffari, attesa la serialità della controversia, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, condannando parte resistente a metterle a disposizione, per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di
€ 2.000,00;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro
1.030,00 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 12.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
AN AG