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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/02/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2865/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2865/2021 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
BRUGIAPAGLIA STEFANO, (c.f. ), entrambi C.F._2 elettivamente domiciliati in Via San Martino 23 60122 Ancona, presso lo studio di quest'ultimo,
ATTORE/I contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._3
DISCEPOLO MAURIZIO, (c.f. ), entrambi C.F._4 elettivamente domiciliati in VIA MATTEOTTI, 99 60121 ANCONA, presso lo studio di quest'ultimo,
ING. (c.f. , rapp.to e difeso CP_2 C.F._5 dell'Avv. Elisa Pellegrini (C.F. ) entrambi C.F._6 elettivamente domiciliati in Senigallia Lungomare Marconi n. 32 presso lo studio di quest'ultima
CONVENUTO/I
(p.I.V.A. ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_1
pagina 1 di 10 pro tempore, con sede legale in Ancona alla Via Giordano Bruno 60/A,
(p.I.V.A. ) in persona Controparte_4 P.IVA_2 dell'omonimo titolare, con sede legale in Ancona alla Via Montepennino 9; CONVENUTI CONTUMACI
(C.F. Controparte_5
), rapp.ta e difesa dall'avv. Piero Novelli ( c.f. P.IVA_3
) entrambi elettivamente domiciliati in Ancona, Corso C.F._7
Mazzini n. 107 presso lo studio di quest'ultimo
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli separati, da ritenersi allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.10.23. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I fatti iniziano nel maggio 2017, allorquando l'attrice sosteneva che le opere di ristrutturazione in corso nell'appartamento sovrastante di proprietà di stavano compromettendo la stabilità dell'edificio e Controparte_1 venivano eseguite senza le precauzioni minime per l'incolumità altrui, con la quasi quotidiana caduta di detriti, fortissime vibrazioni oltre l'ordinaria soglia di tollerabilità a qualsiasi ora del giorno e microlesioni varie nell'immobile. Tali lavori avevano comportato già l'emissione inaudita altera parte il 18.8.2017 di un primo provvedimento inibitorio, nel pregresso procedimento nunciatorio n. 5643/2017 r.g. (docc. 3 e 4 di parte attrice ), visto il comportamento dell'impresa appaltatrice che aveva provocato già una prima volta la foratura del solaio con un martello pneumatico, nell'estate del 2017. Questa prima questione veniva risolta mediante i tecnici delle parti, attraverso i quali si era giunti ad una definizione bonaria della prima vertenza, che portava ad una ripresa dei lavori nel Gennaio 2018 (doc. 5 e 6 di parte attrice).
Ripresi i lavori però le problematiche prima riscontrate si ripresentavano in modo anche peggiore, tant'è che l'odierna attrice presentava ricorso ex art. 1171 c.c. e 688 c.p.c.
Contro il Sig. e la quale ditta Controparte_1 CP_3 appaltatrice dei lavori, veniva intentato apposito procedimento, onde ottenere pagina 2 di 10 l'ordine di sospensione immediata dei lavori di cui all'appartamento posto al primo piano. Il Tribunale di Ancona con decreto dell'8.3.2018, nel proc. n. 1487/18 r.g., rinnovava l'ordine di sospensione immediata dei lavori (doc. 7 di parte attrice) e disponeva C.T.U., conferendo incarico all'Ing. CP_6
, onde “accertare l'effettiva pericolosità dei lavori in corso per la
[...] staticità dell'edificio e per la sicurezza di coloro che vi abitano nonché per l'accertamento delle conseguenze eventualmente derivanti alla staticità dell'edificio dall'interruzione dei medesimi lavori” (doc. 8 di parte attrice).
Depositata la relazione peritale (doc. 9 di parte attrice) il CTU individuava quale principale problematica la presenza di tagli sulle pareti per l'inserimento delle tubature impianti, per cui affermava che detti tagli andavano eliminati.
A giudizio pendente, il G.I. concedeva termine per consentire alle parti di concordare gli interventi tecnici da effettuarsi sull'immobile.
Nelle more il convenuto inoltrava apposita istanza onde ottenere l'autorizzazione alla ripresa immediata dei lavori di cantiere, in quanto era sopravvenuta la notifica di un'ordinanza del Comune di Falconara Marittima, con cui si disponeva entro il termine di Legge il ripristino e la messa a norma delle opere di ristrutturazione (doc. 10 e 11 di parte attrice), autorizzazione che veniva rilasciata prescrivendo che le lavorazioni avvenissero, oltre che sotto il controllo del Direttore dei lavori Ing. con la CP_2 supervisione dello stesso CTU Ing. (doc. 12 di parte attrice). CP_6
Successivamente alla ripresa dei lavori, in data 10.5.2019, si verificava però il crollo di una porzione di solaio della camera da letto occupata dall'interdetto , convivente presso l'appartamento di proprietà Persona_1 dell'attrice durante lavorazioni che si stavano svolgendo eseguendo nella proprietà del convenuto. Intervenivano in loco i Vigili del Fuoco, che potevano constatare che sul cantiere non vi era nessuno ma veniva riscontrata la presenza nel solaio sovrastante la proprietà attorea di una voragine (doc. 14
– fascicolo fotografico - di parte attrice).
Il sig. affermava di aver risolto il contratto quanto ai lavori di CP_1 ristrutturazione de-quo con la affidandoli (prima dell'evento CP_3 ultimo) alla ditta . Controparte_4
pagina 3 di 10 Detta ditta in effetti riconosceva di essere stata presente sul posto, con le proprie maestranze, il giorno del crollo del solaio e di avere già denunciato il sinistro alla propria Compagnia Assicurativa, l' Controparte_7
(doc. 16 di parte attrice).
[...]
Il Tribunale, nel prefato procedimento ancora in corso e nella contumacia della ditta disponeva quindi un supplemento peritale, ponendo al CTU CP_4 ing. il seguente ulteriore quesito integrativo: “Il CTU, letti ed esaminati CP_6 gli atti e i documenti di causa, valuti la situazione attuale dei luoghi di causa successivamente al lamentato crollo del solaio, accerti i danni conseguenti al predetto crollo, individui i lavori necessari al ripristino della situazione preesistente, quantifichi le spese di esecuzione dei lavori in questione, previa individuazione di ditta da incaricare per l'esecuzione degli stessi (valutando eventualmente l'affidabilità di quella già individuata dalla parte resistente, sopra meglio indicata) e valuti, altresì, la bontà del progetto di consolidamento della struttura interessata redatto dal CTP Ing. , CP_2 come da verbale udienza prodotto da parte attrice del 19.06.19 (doc. 17 di parte attrice).
Il CTU con la propria integrazione peritale (doc. 18 di parte attrice) dava atto della risoluzione definitiva sia delle originarie problematiche, emerse nel corso delle lavorazioni eseguite da sia di quelle provocate CP_3 dalle opere eseguite dalla . CP_4 CP_4
Il procedimento citato, stante la realizzazione di lavori e l'eliminazione delle criticità rilevate per come accertate dalla CTU si concludeva con ordinanza di cessata materia del contendere quanto al merito del procedimento, con assunzione di provvedimento quanto all'imputazione delle spese di lite, disponendo la condanna in solido del Sig. con la , CP_1 CP_3 compensando le spese nei confronti della . CP_4
Ricostruzione del processo di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1 giudizio (c.f. ), la società Controparte_1 C.F._3
(p.I.V.A. ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_1 pro tempore, la (p.I.V.A. ) in persona Controparte_4 P.IVA_2 dell'omonimo titolare e l'Ing. (c.f. , CP_2 C.F._5 per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Giudice pagina 4 di 10 adito, contrariis rejectis, per i motivi in fatto e le ragioni in diritto di cui in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità in solido del Sig.
della della e Controparte_1 CP_3 Controparte_4 dell'Ing. per i danni patiti e patendi dalla Sig.ra CP_2 Parte_1
, nella sorte di € 12.172,13 o quella maggiore o minore benevisa
[...] somma oltre accessori di Legge e, per l'effetto, condannare le ridette Parti Convenute a rifondere in soldio a Parte Attrice la sorte di € 12.172,13 o quella maggiore o minore benevisa somma oltre accessori di Legge. Ogni e conseguente statuizione, con il favore delle spese di lite da distrarsi a beneficio del procuratore antistatario.”
Si costituiva il sig. , contestando la domanda ed inoltrando Controparte_1 domanda riconvenzionale nei confronti della ditta e dell'Ing. e CP_4 CP_2 così concludendo: “Voglia l' ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, disporre il differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa dell' ing. e della ditta vista la CP_2 Controparte_4 domanda riconvenzionale trasversale formulata di seguito nei loro confronti. Nel merito voglia l' ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in premessa, in via principale, respingere la domanda presentata dalla sig.ra nei confronti del sig. . In via subordinata, Parte_1 Controparte_1 qualora fosse accertato che il sig. è responsabile dei danni Controparte_1 lamentati da parte attrice, dichiarare la percentuale di responsabilità in capo all' odierno convenuto e pertanto stabilire l' importo percentuale che il sig. deve corrispondere. In ogni caso si chiede che venga CP_1 rideterminato in difetto l' importo eventualmente dovuto a titolo di risarcimento dall' attrice. Si chiede comunque che il sig. Controparte_1 venga tenuto indenne dall' ing. e dalla ditta IN PA dal CP_2 pagamento di qualsiasi somma che il convenuto dovesse essere tenuto a corrispondere alla sig.ra anche in via solidale. In via Parte_1 riconvenzionale, voglia l' ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare l' inadempimento dell' ing. e della ditta e CP_2 CP_4 conseguentemente dichiarare risolti i contratti intercorsi con questi ultimi per loro inadempimento. Voglia l' ill.mo Tribunale adito per le ragioni sopra esposte condannare i convenuti al risarcimento in favore dell' attore nei seguenti importi: - quanto all' ing. e la ditta , in solido CP_2 CP_4 tra loro, per l' importo di euro 15.690,84, di cui: euro 4.200,00, a titolo di pagina 5 di 10 mancata fruizione dell' immobile da parte del sig. per il Controparte_1 periodo da maggio del 2019 al novembre del 2019; euro 2.263,71 per le spese di intervento di ripristino conseguenti la caduta del solaio nel maggio del 2019; euro 2.265,06 per le spese di CTU liquidate nel giudizio n.
1487/2018 R.G.; euro 2.918,24, oneri accessori di legge compresi, per spese di lite liquidate in favore della difesa della sig.ra nel giudizio n. Parte_1
1487/2018; euro 1.094,34, oneri accessori di legge compresi, per spese di lite liquidate in favore della difesa del sig. nel giudizio n. 1487/2018; Per_1 euro 2.918,24, oneri accessori di legge compresi, per spese di lite sostenute dal sig. nel giudizio n. 1487/2018; - quanto all' ing. per CP_1 CP_2
l' importo di euro 7,200,00 euro, a titolo di mancata fruizione dell' immobile da parte del sig. per il periodo da marzo del 2018 a marzo Controparte_1 del 2019. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Si costituiva altresì l'ing. che contestava la domanda e ne CP_2 chiedeva la reiezione, così concludendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: IN VIA PRELIMINARE: autorizzare la chiamata in causa del terzo
Compagnia assicurativa Controparte_8
(polizza n. 007B0639, oggi rinnovata con polizza n.
[...]
007B1226 ), in persona del legale rappresentante pro tempore (p. iva
), con sede in Milano via Benigno Crespi n. 23, e disporre il P.IVA_4 differimento dell'udienza fissata, per consentire la chiamata in causa ex art. 269 cpc della Compagnia assicurativa
[...]
, per essere il convenuto Ing. Controparte_8 CP_2 manlevato e garantito da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti
[...] dall'attrice in caso di accoglimento della domanda attorea. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare la domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni dedotte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità in capo al convenuto 1)limitare il risarcimento a carico del convenuto CP_2
Ing. ai soli danni patiti e dimostrati dall'attore e che siano CP_2 conseguenza immediata e diretta dell'asserita colpa del Direttore Lavori;
2) limitare il risarcimento alla minor somma di € 4.950, per i motivi di cui al paragrafo b) e/o nella diversa somma che dovesse essere ritenuta equa dal
Giudice; 3) condannare il terzo
[...]
a risarcire il danno riconosciuto dal Controparte_8
pagina 6 di 10 Giudice adito a manleva del convenuto Ing. Con vittoria di CP_2 spese di lite.”
Le parti venivano autorizzate con ordinanza del 27.10.21 a chiamare in causa i terzi e segnatamente l'Ing. a chiamare in causa la Zurich CP_2
Insurance PLC. citava in riconvenzionale l'Ing. Controparte_1 CP_2
[...]
Si costituiva la , quale compagnia che assicurava Controparte_8 la Responsabilità professionale dell'Ing. chiedendo la CP_2 reiezione della domanda e così concludendo: “Piaccia alla Autorità adita – contrariis reiectiis – Nel merito rigettare ogni domanda così come proposta e compilata da qualunque parte proveniente rivolta nei confronti dell'ing. in quanto non fondata in fatto e diritto accertare e dichiarare CP_2 nel rapporto assicurativo la carenza di garanzia assicurativa per le ragioni svolte nel caso di garanzia e per gli eventuali danni che fossero in garanzia con la polizza n. 007B0639 del 30 dicembre 2017 applicare il massimale di euro 750.000,00 con la franchigia di euro 2.500,00 per ciascun sinistro e tutte le altre condizioni di contratto fra cui il limite dell'indennizzo alla sola quota di responsabilità dell'assicurato….”
Rimanevano contumaci le ditte e Controparte_4 CP_3
La causa veniva istruita a mezzo dei copiosi documenti prodotti dalle parti,
ATP, prova per testi, interrogatorio formale dell'Ing. nonché CP_2
Ctu.
All'udienza del 18.10.23 le parti precisavano le conclusioni come da separati fogli depositati al fascicolo telematico e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 190 cpc.
Con ordinanza del 04.03.24 la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per espletamento CTU.
Espletata la CTU, all'esito dell'udienza cartolare del 16.10.24 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non appare accoglibile per quanto si dirà appresso.
Dall'istruttoria espletata, parte attrice ha ottemperato all'onere della prova su pagina 7 di 10 di essa ricadente ex art. 2697 cc, in relazione al quantum debeatur, non sono emersi ulteriori danni oltre quelli già integralmente risarciti dalla sig. CP_1
non ritenendo il sottoscritto giudicante che i danni richiesti siano
[...] risarcibili al nudo proprietario, ma semmai al solo all'usufruttuario, che non è parte del presente processo.
Né per altro verso sono risultati provati danni imputabili alla ditta CP_3 rimasta contumace, tenuto conto anche del fatto che i presunti danni
“strutturali” sono stati certamente sistemati ed i lavori portati serenamente a termine, senza oneri per la sig. come peraltro accertato dal CTU ing. CP_1
nel corso della sua CTU. Per_2
Ma v'è più. Difatti al nudo proprietario nulla può spettare per il mancato uso dell'immobile, né per eventuali mancati (e non provati) introiti da locazione, anche in mancanza della benchè minima prova (necessariamente scritta) o principio di prova in tal senso.
Altrettanto dicasi per le spese di rimborso per viaggi verso Campobasso asseritamente affrontati dall'attrice/usufruttuaria, in quanto non documentati in alcun modo e determinati in via solo orientativa dal CTU ing. sulla CP_6 base di quanto dichiarato dalla parte attrice.
Passando poi all'esame della posizione del Convenuto , può Controparte_1 affermarsi che nessuna colpa possa essergli addebitata in relazione ai fatti per cui è causa, addebitabili in via esclusiva alla ditta ed al direttore dei CP_4 lavori ing. in via paritaria tra loro, alla prima in relazione alla CP_9 sciatteria con cui ha eseguito i lavori ed al secondo per la mancanza del minimo essenziale impegno a portare a termine il mandato professionale ricevuto omettendo ogni e qualsiasi controllo nel cantiere a cui era addetto, sia nella prima fase ov'era presente le ditta (contumace) e sia CP_3 successivamente allorquando subentrava la ditta CP_4
All'uopo osserva il giudicante che l'estensione della responsabilità al progettista e/o direttore dei lavori è ormai pacificamente fondata sull'applicazione analogica del dettato normativo di cui all'art. 2055 c.c. “In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra
l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno
pagina 8 di 10 risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c.,” (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 29218 del 06/12/2017.
Ciò posto, la domanda riconvenzionale di parte convenuta Controparte_1 nei confronti della ditta e del direttore dei lavori appare accoglibile CP_4 entro i limiti di cui si dirà appresso.
Vanno preliminarmente riconosciute le spese di riparazione del danno provocato dalle maestranze della ditta quanto al foro nel solaio, così CP_4 come documentato essere state affrontate dal convenuto e per come confermate nel loro ammontare dalla CTU dell'ing. pari ad €.2.263,71, CP_6 per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza ad opera e cura della ditta edile . A ciò andranno aggiunte tutte le spese vive ulteriori CP_10 affrontate dal quale diretta conseguenza dei danni provocati dalla ditta CP_1 in concorso paritario con l'ing. e precisamente: euro CP_4 CP_2
2.265,06 per le spese di CTU liquidate nel giudizio n. 1487/2018 R.G.; euro
2.918,24, oneri accessori di legge compresi, per spese di lite liquidate in favore della difesa della sig.ra nel giudizio n. 1487/2018; euro Parte_1
1.094,34, oneri accessori di legge compresi, per spese di lite liquidate in favore della difesa del sig. nel giudizio n. 1487/2018; euro 2.918,24, Per_1 oneri accessori di legge compresi, per spese di lite sostenute dal sig. CP_1 nel giudizio n. 1487/2018, tutte somme di cui è stata fornita sufficiente prova dell'avvenuto pagamento, per un totale di €.8.141,53, da porsi in via paritaria a carico dei convenuti ditta e ing. Controparte_4 CP_2
Nulla è stato provato in relazione all'ulteriore richiesta di euro 4.200,00, a titolo di mancata fruizione dell'immobile da parte del sig. Controparte_1 per il periodo da maggio del 2019 al novembre del 2019, ne sotto forma di perdita di chanche ne sotto altro profilo. Non appare altresì riconoscibile quanto alla posizione dell'ing. per l'importo di euro 7,200,00 CP_2 euro, a titolo di mancata fruizione dell'immobile da parte del sig. CP_1
in quanto somma richiesta senza essere retta da nessun elemento
[...] di prova che la supporti e né liquidabile in via equitativa, in assenza di altri elementi.
Da ciò non può che discendere il mancato riconoscimento di detti ultimi due importi.
Pertanto, la domanda riconvenzionale del sig. va accolta Controparte_1
pagina 9 di 10 entro i limiti sopra evidenziati.
Appare equo compensare spese di lite quanto alla parte attrice.
Le altre spese di lite vengono liquidate come da dispositivo secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea, compensa le spese di lite nei confronti di tutte le altre parti.
Accoglie la domanda riconvenzionale del sig. e Controparte_1 conseguentemente condanna in via paritaria (50%) la ditta e Controparte_4
l'ing. quest'ultimo in solido con la CP_2 Controparte_5
, al pagamento in favore del predetto convenuto della
[...] complessiva somma di €.8.141,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun pagamento sino all'effettivo soddisfo.
Condanna altresì le parti soccombenti alla domanda riconvenzionale di di cui al punto precedente a rimborsare alla parte Controparte_1 convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
3.500,00 per compensi ed € 270,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi, in via paritaria tra esse (50%).
Liquida le spese di CTU come da separato decreto, ponendole definitivamente a carico delle parti soccombenti alla domanda riconvenzionale di , in via paritaria tra esse (50%) Controparte_1
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Ancona, 15 febbraio 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2865/2021 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
BRUGIAPAGLIA STEFANO, (c.f. ), entrambi C.F._2 elettivamente domiciliati in Via San Martino 23 60122 Ancona, presso lo studio di quest'ultimo,
ATTORE/I contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._3
DISCEPOLO MAURIZIO, (c.f. ), entrambi C.F._4 elettivamente domiciliati in VIA MATTEOTTI, 99 60121 ANCONA, presso lo studio di quest'ultimo,
ING. (c.f. , rapp.to e difeso CP_2 C.F._5 dell'Avv. Elisa Pellegrini (C.F. ) entrambi C.F._6 elettivamente domiciliati in Senigallia Lungomare Marconi n. 32 presso lo studio di quest'ultima
CONVENUTO/I
(p.I.V.A. ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_1
pagina 1 di 10 pro tempore, con sede legale in Ancona alla Via Giordano Bruno 60/A,
(p.I.V.A. ) in persona Controparte_4 P.IVA_2 dell'omonimo titolare, con sede legale in Ancona alla Via Montepennino 9; CONVENUTI CONTUMACI
(C.F. Controparte_5
), rapp.ta e difesa dall'avv. Piero Novelli ( c.f. P.IVA_3
) entrambi elettivamente domiciliati in Ancona, Corso C.F._7
Mazzini n. 107 presso lo studio di quest'ultimo
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli separati, da ritenersi allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.10.23. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I fatti iniziano nel maggio 2017, allorquando l'attrice sosteneva che le opere di ristrutturazione in corso nell'appartamento sovrastante di proprietà di stavano compromettendo la stabilità dell'edificio e Controparte_1 venivano eseguite senza le precauzioni minime per l'incolumità altrui, con la quasi quotidiana caduta di detriti, fortissime vibrazioni oltre l'ordinaria soglia di tollerabilità a qualsiasi ora del giorno e microlesioni varie nell'immobile. Tali lavori avevano comportato già l'emissione inaudita altera parte il 18.8.2017 di un primo provvedimento inibitorio, nel pregresso procedimento nunciatorio n. 5643/2017 r.g. (docc. 3 e 4 di parte attrice ), visto il comportamento dell'impresa appaltatrice che aveva provocato già una prima volta la foratura del solaio con un martello pneumatico, nell'estate del 2017. Questa prima questione veniva risolta mediante i tecnici delle parti, attraverso i quali si era giunti ad una definizione bonaria della prima vertenza, che portava ad una ripresa dei lavori nel Gennaio 2018 (doc. 5 e 6 di parte attrice).
Ripresi i lavori però le problematiche prima riscontrate si ripresentavano in modo anche peggiore, tant'è che l'odierna attrice presentava ricorso ex art. 1171 c.c. e 688 c.p.c.
Contro il Sig. e la quale ditta Controparte_1 CP_3 appaltatrice dei lavori, veniva intentato apposito procedimento, onde ottenere pagina 2 di 10 l'ordine di sospensione immediata dei lavori di cui all'appartamento posto al primo piano. Il Tribunale di Ancona con decreto dell'8.3.2018, nel proc. n. 1487/18 r.g., rinnovava l'ordine di sospensione immediata dei lavori (doc. 7 di parte attrice) e disponeva C.T.U., conferendo incarico all'Ing. CP_6
, onde “accertare l'effettiva pericolosità dei lavori in corso per la
[...] staticità dell'edificio e per la sicurezza di coloro che vi abitano nonché per l'accertamento delle conseguenze eventualmente derivanti alla staticità dell'edificio dall'interruzione dei medesimi lavori” (doc. 8 di parte attrice).
Depositata la relazione peritale (doc. 9 di parte attrice) il CTU individuava quale principale problematica la presenza di tagli sulle pareti per l'inserimento delle tubature impianti, per cui affermava che detti tagli andavano eliminati.
A giudizio pendente, il G.I. concedeva termine per consentire alle parti di concordare gli interventi tecnici da effettuarsi sull'immobile.
Nelle more il convenuto inoltrava apposita istanza onde ottenere l'autorizzazione alla ripresa immediata dei lavori di cantiere, in quanto era sopravvenuta la notifica di un'ordinanza del Comune di Falconara Marittima, con cui si disponeva entro il termine di Legge il ripristino e la messa a norma delle opere di ristrutturazione (doc. 10 e 11 di parte attrice), autorizzazione che veniva rilasciata prescrivendo che le lavorazioni avvenissero, oltre che sotto il controllo del Direttore dei lavori Ing. con la CP_2 supervisione dello stesso CTU Ing. (doc. 12 di parte attrice). CP_6
Successivamente alla ripresa dei lavori, in data 10.5.2019, si verificava però il crollo di una porzione di solaio della camera da letto occupata dall'interdetto , convivente presso l'appartamento di proprietà Persona_1 dell'attrice durante lavorazioni che si stavano svolgendo eseguendo nella proprietà del convenuto. Intervenivano in loco i Vigili del Fuoco, che potevano constatare che sul cantiere non vi era nessuno ma veniva riscontrata la presenza nel solaio sovrastante la proprietà attorea di una voragine (doc. 14
– fascicolo fotografico - di parte attrice).
Il sig. affermava di aver risolto il contratto quanto ai lavori di CP_1 ristrutturazione de-quo con la affidandoli (prima dell'evento CP_3 ultimo) alla ditta . Controparte_4
pagina 3 di 10 Detta ditta in effetti riconosceva di essere stata presente sul posto, con le proprie maestranze, il giorno del crollo del solaio e di avere già denunciato il sinistro alla propria Compagnia Assicurativa, l' Controparte_7
(doc. 16 di parte attrice).
[...]
Il Tribunale, nel prefato procedimento ancora in corso e nella contumacia della ditta disponeva quindi un supplemento peritale, ponendo al CTU CP_4 ing. il seguente ulteriore quesito integrativo: “Il CTU, letti ed esaminati CP_6 gli atti e i documenti di causa, valuti la situazione attuale dei luoghi di causa successivamente al lamentato crollo del solaio, accerti i danni conseguenti al predetto crollo, individui i lavori necessari al ripristino della situazione preesistente, quantifichi le spese di esecuzione dei lavori in questione, previa individuazione di ditta da incaricare per l'esecuzione degli stessi (valutando eventualmente l'affidabilità di quella già individuata dalla parte resistente, sopra meglio indicata) e valuti, altresì, la bontà del progetto di consolidamento della struttura interessata redatto dal CTP Ing. , CP_2 come da verbale udienza prodotto da parte attrice del 19.06.19 (doc. 17 di parte attrice).
Il CTU con la propria integrazione peritale (doc. 18 di parte attrice) dava atto della risoluzione definitiva sia delle originarie problematiche, emerse nel corso delle lavorazioni eseguite da sia di quelle provocate CP_3 dalle opere eseguite dalla . CP_4 CP_4
Il procedimento citato, stante la realizzazione di lavori e l'eliminazione delle criticità rilevate per come accertate dalla CTU si concludeva con ordinanza di cessata materia del contendere quanto al merito del procedimento, con assunzione di provvedimento quanto all'imputazione delle spese di lite, disponendo la condanna in solido del Sig. con la , CP_1 CP_3 compensando le spese nei confronti della . CP_4
Ricostruzione del processo di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1 giudizio (c.f. ), la società Controparte_1 C.F._3
(p.I.V.A. ), in persona del legale rappresentante CP_3 P.IVA_1 pro tempore, la (p.I.V.A. ) in persona Controparte_4 P.IVA_2 dell'omonimo titolare e l'Ing. (c.f. , CP_2 C.F._5 per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Giudice pagina 4 di 10 adito, contrariis rejectis, per i motivi in fatto e le ragioni in diritto di cui in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità in solido del Sig.
della della e Controparte_1 CP_3 Controparte_4 dell'Ing. per i danni patiti e patendi dalla Sig.ra CP_2 Parte_1
, nella sorte di € 12.172,13 o quella maggiore o minore benevisa
[...] somma oltre accessori di Legge e, per l'effetto, condannare le ridette Parti Convenute a rifondere in soldio a Parte Attrice la sorte di € 12.172,13 o quella maggiore o minore benevisa somma oltre accessori di Legge. Ogni e conseguente statuizione, con il favore delle spese di lite da distrarsi a beneficio del procuratore antistatario.”
Si costituiva il sig. , contestando la domanda ed inoltrando Controparte_1 domanda riconvenzionale nei confronti della ditta e dell'Ing. e CP_4 CP_2 così concludendo: “Voglia l' ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, disporre il differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa dell' ing. e della ditta vista la CP_2 Controparte_4 domanda riconvenzionale trasversale formulata di seguito nei loro confronti. Nel merito voglia l' ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in premessa, in via principale, respingere la domanda presentata dalla sig.ra nei confronti del sig. . In via subordinata, Parte_1 Controparte_1 qualora fosse accertato che il sig. è responsabile dei danni Controparte_1 lamentati da parte attrice, dichiarare la percentuale di responsabilità in capo all' odierno convenuto e pertanto stabilire l' importo percentuale che il sig. deve corrispondere. In ogni caso si chiede che venga CP_1 rideterminato in difetto l' importo eventualmente dovuto a titolo di risarcimento dall' attrice. Si chiede comunque che il sig. Controparte_1 venga tenuto indenne dall' ing. e dalla ditta IN PA dal CP_2 pagamento di qualsiasi somma che il convenuto dovesse essere tenuto a corrispondere alla sig.ra anche in via solidale. In via Parte_1 riconvenzionale, voglia l' ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare l' inadempimento dell' ing. e della ditta e CP_2 CP_4 conseguentemente dichiarare risolti i contratti intercorsi con questi ultimi per loro inadempimento. Voglia l' ill.mo Tribunale adito per le ragioni sopra esposte condannare i convenuti al risarcimento in favore dell' attore nei seguenti importi: - quanto all' ing. e la ditta , in solido CP_2 CP_4 tra loro, per l' importo di euro 15.690,84, di cui: euro 4.200,00, a titolo di pagina 5 di 10 mancata fruizione dell' immobile da parte del sig. per il Controparte_1 periodo da maggio del 2019 al novembre del 2019; euro 2.263,71 per le spese di intervento di ripristino conseguenti la caduta del solaio nel maggio del 2019; euro 2.265,06 per le spese di CTU liquidate nel giudizio n.
1487/2018 R.G.; euro 2.918,24, oneri accessori di legge compresi, per spese di lite liquidate in favore della difesa della sig.ra nel giudizio n. Parte_1
1487/2018; euro 1.094,34, oneri accessori di legge compresi, per spese di lite liquidate in favore della difesa del sig. nel giudizio n. 1487/2018; Per_1 euro 2.918,24, oneri accessori di legge compresi, per spese di lite sostenute dal sig. nel giudizio n. 1487/2018; - quanto all' ing. per CP_1 CP_2
l' importo di euro 7,200,00 euro, a titolo di mancata fruizione dell' immobile da parte del sig. per il periodo da marzo del 2018 a marzo Controparte_1 del 2019. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Si costituiva altresì l'ing. che contestava la domanda e ne CP_2 chiedeva la reiezione, così concludendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: IN VIA PRELIMINARE: autorizzare la chiamata in causa del terzo
Compagnia assicurativa Controparte_8
(polizza n. 007B0639, oggi rinnovata con polizza n.
[...]
007B1226 ), in persona del legale rappresentante pro tempore (p. iva
), con sede in Milano via Benigno Crespi n. 23, e disporre il P.IVA_4 differimento dell'udienza fissata, per consentire la chiamata in causa ex art. 269 cpc della Compagnia assicurativa
[...]
, per essere il convenuto Ing. Controparte_8 CP_2 manlevato e garantito da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti
[...] dall'attrice in caso di accoglimento della domanda attorea. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare la domanda attorea, poiché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni dedotte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità in capo al convenuto 1)limitare il risarcimento a carico del convenuto CP_2
Ing. ai soli danni patiti e dimostrati dall'attore e che siano CP_2 conseguenza immediata e diretta dell'asserita colpa del Direttore Lavori;
2) limitare il risarcimento alla minor somma di € 4.950, per i motivi di cui al paragrafo b) e/o nella diversa somma che dovesse essere ritenuta equa dal
Giudice; 3) condannare il terzo
[...]
a risarcire il danno riconosciuto dal Controparte_8
pagina 6 di 10 Giudice adito a manleva del convenuto Ing. Con vittoria di CP_2 spese di lite.”
Le parti venivano autorizzate con ordinanza del 27.10.21 a chiamare in causa i terzi e segnatamente l'Ing. a chiamare in causa la Zurich CP_2
Insurance PLC. citava in riconvenzionale l'Ing. Controparte_1 CP_2
[...]
Si costituiva la , quale compagnia che assicurava Controparte_8 la Responsabilità professionale dell'Ing. chiedendo la CP_2 reiezione della domanda e così concludendo: “Piaccia alla Autorità adita – contrariis reiectiis – Nel merito rigettare ogni domanda così come proposta e compilata da qualunque parte proveniente rivolta nei confronti dell'ing. in quanto non fondata in fatto e diritto accertare e dichiarare CP_2 nel rapporto assicurativo la carenza di garanzia assicurativa per le ragioni svolte nel caso di garanzia e per gli eventuali danni che fossero in garanzia con la polizza n. 007B0639 del 30 dicembre 2017 applicare il massimale di euro 750.000,00 con la franchigia di euro 2.500,00 per ciascun sinistro e tutte le altre condizioni di contratto fra cui il limite dell'indennizzo alla sola quota di responsabilità dell'assicurato….”
Rimanevano contumaci le ditte e Controparte_4 CP_3
La causa veniva istruita a mezzo dei copiosi documenti prodotti dalle parti,
ATP, prova per testi, interrogatorio formale dell'Ing. nonché CP_2
Ctu.
All'udienza del 18.10.23 le parti precisavano le conclusioni come da separati fogli depositati al fascicolo telematico e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 190 cpc.
Con ordinanza del 04.03.24 la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per espletamento CTU.
Espletata la CTU, all'esito dell'udienza cartolare del 16.10.24 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non appare accoglibile per quanto si dirà appresso.
Dall'istruttoria espletata, parte attrice ha ottemperato all'onere della prova su pagina 7 di 10 di essa ricadente ex art. 2697 cc, in relazione al quantum debeatur, non sono emersi ulteriori danni oltre quelli già integralmente risarciti dalla sig. CP_1
non ritenendo il sottoscritto giudicante che i danni richiesti siano
[...] risarcibili al nudo proprietario, ma semmai al solo all'usufruttuario, che non è parte del presente processo.
Né per altro verso sono risultati provati danni imputabili alla ditta CP_3 rimasta contumace, tenuto conto anche del fatto che i presunti danni
“strutturali” sono stati certamente sistemati ed i lavori portati serenamente a termine, senza oneri per la sig. come peraltro accertato dal CTU ing. CP_1
nel corso della sua CTU. Per_2
Ma v'è più. Difatti al nudo proprietario nulla può spettare per il mancato uso dell'immobile, né per eventuali mancati (e non provati) introiti da locazione, anche in mancanza della benchè minima prova (necessariamente scritta) o principio di prova in tal senso.
Altrettanto dicasi per le spese di rimborso per viaggi verso Campobasso asseritamente affrontati dall'attrice/usufruttuaria, in quanto non documentati in alcun modo e determinati in via solo orientativa dal CTU ing. sulla CP_6 base di quanto dichiarato dalla parte attrice.
Passando poi all'esame della posizione del Convenuto , può Controparte_1 affermarsi che nessuna colpa possa essergli addebitata in relazione ai fatti per cui è causa, addebitabili in via esclusiva alla ditta ed al direttore dei CP_4 lavori ing. in via paritaria tra loro, alla prima in relazione alla CP_9 sciatteria con cui ha eseguito i lavori ed al secondo per la mancanza del minimo essenziale impegno a portare a termine il mandato professionale ricevuto omettendo ogni e qualsiasi controllo nel cantiere a cui era addetto, sia nella prima fase ov'era presente le ditta (contumace) e sia CP_3 successivamente allorquando subentrava la ditta CP_4
All'uopo osserva il giudicante che l'estensione della responsabilità al progettista e/o direttore dei lavori è ormai pacificamente fondata sull'applicazione analogica del dettato normativo di cui all'art. 2055 c.c. “In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra
l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno
pagina 8 di 10 risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c.,” (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 29218 del 06/12/2017.
Ciò posto, la domanda riconvenzionale di parte convenuta Controparte_1 nei confronti della ditta e del direttore dei lavori appare accoglibile CP_4 entro i limiti di cui si dirà appresso.
Vanno preliminarmente riconosciute le spese di riparazione del danno provocato dalle maestranze della ditta quanto al foro nel solaio, così CP_4 come documentato essere state affrontate dal convenuto e per come confermate nel loro ammontare dalla CTU dell'ing. pari ad €.2.263,71, CP_6 per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza ad opera e cura della ditta edile . A ciò andranno aggiunte tutte le spese vive ulteriori CP_10 affrontate dal quale diretta conseguenza dei danni provocati dalla ditta CP_1 in concorso paritario con l'ing. e precisamente: euro CP_4 CP_2
2.265,06 per le spese di CTU liquidate nel giudizio n. 1487/2018 R.G.; euro
2.918,24, oneri accessori di legge compresi, per spese di lite liquidate in favore della difesa della sig.ra nel giudizio n. 1487/2018; euro Parte_1
1.094,34, oneri accessori di legge compresi, per spese di lite liquidate in favore della difesa del sig. nel giudizio n. 1487/2018; euro 2.918,24, Per_1 oneri accessori di legge compresi, per spese di lite sostenute dal sig. CP_1 nel giudizio n. 1487/2018, tutte somme di cui è stata fornita sufficiente prova dell'avvenuto pagamento, per un totale di €.8.141,53, da porsi in via paritaria a carico dei convenuti ditta e ing. Controparte_4 CP_2
Nulla è stato provato in relazione all'ulteriore richiesta di euro 4.200,00, a titolo di mancata fruizione dell'immobile da parte del sig. Controparte_1 per il periodo da maggio del 2019 al novembre del 2019, ne sotto forma di perdita di chanche ne sotto altro profilo. Non appare altresì riconoscibile quanto alla posizione dell'ing. per l'importo di euro 7,200,00 CP_2 euro, a titolo di mancata fruizione dell'immobile da parte del sig. CP_1
in quanto somma richiesta senza essere retta da nessun elemento
[...] di prova che la supporti e né liquidabile in via equitativa, in assenza di altri elementi.
Da ciò non può che discendere il mancato riconoscimento di detti ultimi due importi.
Pertanto, la domanda riconvenzionale del sig. va accolta Controparte_1
pagina 9 di 10 entro i limiti sopra evidenziati.
Appare equo compensare spese di lite quanto alla parte attrice.
Le altre spese di lite vengono liquidate come da dispositivo secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea, compensa le spese di lite nei confronti di tutte le altre parti.
Accoglie la domanda riconvenzionale del sig. e Controparte_1 conseguentemente condanna in via paritaria (50%) la ditta e Controparte_4
l'ing. quest'ultimo in solido con la CP_2 Controparte_5
, al pagamento in favore del predetto convenuto della
[...] complessiva somma di €.8.141,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun pagamento sino all'effettivo soddisfo.
Condanna altresì le parti soccombenti alla domanda riconvenzionale di di cui al punto precedente a rimborsare alla parte Controparte_1 convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
3.500,00 per compensi ed € 270,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi, in via paritaria tra esse (50%).
Liquida le spese di CTU come da separato decreto, ponendole definitivamente a carico delle parti soccombenti alla domanda riconvenzionale di , in via paritaria tra esse (50%) Controparte_1
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Ancona, 15 febbraio 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 10 di 10