Articolo 17 della Legge 6 luglio 1912, n. 734
Articolo 16Articolo 18
Versione
31 luglio 1912
Art. 17.

Non e' consentito il cumulo di due posti di insegnante effettivo di ruolo negli istituti di belle arti e di musica.

E' consentito, ove siavi affinita' di materia e l'orario complessivo delle lezioni non superi le 24 ore settimanali, che un titolare od aggiunto negli istituti di belle arti o di musica possa avere l'incarico di un secondo insegnamento. Sara' anche concesso ad un incaricato di avere un altro incarico.

Entrata in vigore il 31 luglio 1912