Art. 17.
Non e' consentito il cumulo di due posti di insegnante effettivo di ruolo negli istituti di belle arti e di musica.
E' consentito, ove siavi affinita' di materia e l'orario complessivo delle lezioni non superi le 24 ore settimanali, che un titolare od aggiunto negli istituti di belle arti o di musica possa avere l'incarico di un secondo insegnamento. Sara' anche concesso ad un incaricato di avere un altro incarico.
Non e' consentito il cumulo di due posti di insegnante effettivo di ruolo negli istituti di belle arti e di musica.
E' consentito, ove siavi affinita' di materia e l'orario complessivo delle lezioni non superi le 24 ore settimanali, che un titolare od aggiunto negli istituti di belle arti o di musica possa avere l'incarico di un secondo insegnamento. Sara' anche concesso ad un incaricato di avere un altro incarico.