Versione
3 novembre 1982
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24 giugno 1984
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22 agosto 1990
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Art. 13.
Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, mentre sono cumulabili con quelle concesse da regioni a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, o da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali, nei limiti da stabilire con delibera del CIPE.
Limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e' consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente articolo 12 con il contributo in conto capitale ((di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64))
Il cumulo degli interventi di cui al precedente comma non deve superare il 70 per cento del costo globale preventivo del programma di investimento.
Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, mentre sono cumulabili con quelle concesse da regioni a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, o da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali, nei limiti da stabilire con delibera del CIPE.
Limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e' consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente articolo 12 con il contributo in conto capitale ((di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64))
Il cumulo degli interventi di cui al precedente comma non deve superare il 70 per cento del costo globale preventivo del programma di investimento.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 10/06/1988, n. 633Provvedimento: N. 633 SENTENZA 8-10 GIUGNO 1988 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI; ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, quinto, sesto, settimo e o ttavo comma, 4, terzo comma, 5, 6, 7, 9, quarto quinto e sesto comma, 12, sesto comma, 14, primo e quinto …Leggi di più...
- non fondatezza della questione.·
- statuto trentino alto adige, artt. 8 (nn. 5, 6, 14, 17 e 19), 16.·
- contributi statali·
- politica mineraria·
- ricerca mineraria·
- ricerca ed investimenti minerari·
- interesse nazionale·
- statuto trentino alto adige, artt. 8 (nn. 5, 6, 14, 17 e 19), 9 (nn. 3 e 8), 16.·
- ricerca mineraria di base·
- legge 6 ottobre 1982 n. 752.·
- sent. 633/88 f. miniere·
- sent. 633/88 m. miniere·
- dichiarazione delle aree "indiziate per minerale"·
- omessa previsione espressa·
- obbligo di consultazione delle province autonome interessate