Articolo 13 della Legge 6 ottobre 1982, n. 752
Articolo 12Articolo 14
Versione
3 novembre 1982
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Versione
24 giugno 1984
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Versione
22 agosto 1990
Art. 13.
Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, mentre sono cumulabili con quelle concesse da regioni a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, o da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali, nei limiti da stabilire con delibera del CIPE.
Limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e' consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente articolo 12 con il contributo in conto capitale ((di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64))
Il cumulo degli interventi di cui al precedente comma non deve superare il 70 per cento del costo globale preventivo del programma di investimento.
Entrata in vigore il 22 agosto 1990
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