Art. 13.
Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, mentre sono cumulabili con quelle concesse da regioni a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, o da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali, nei limiti da stabilire con delibera del CIPE.
Limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e' consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente articolo 12 con il contributo in conto capitale ((di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64))
Il cumulo degli interventi di cui al precedente comma non deve superare il 70 per cento del costo globale preventivo del programma di investimento.
Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, mentre sono cumulabili con quelle concesse da regioni a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, o da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali, nei limiti da stabilire con delibera del CIPE.
Limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e' consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente articolo 12 con il contributo in conto capitale ((di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64))
Il cumulo degli interventi di cui al precedente comma non deve superare il 70 per cento del costo globale preventivo del programma di investimento.