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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 466 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Minà
e
MP ST, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato Deborah Squarzon
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“Voglia il Tribunale di Vicenza così provvedere sulla domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli minori e disposizioni in favore di figli maggiori non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio:
1) la casa familiare, di proprietà esclusiva del IG. verrà ad egli assegnata in Parte_1 godimento con arredi e suppellettili con collocazione del figlio minore presso il Persona_1 padre;
pagina 1 di 4 2) il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Persona_1 responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo assieme le decisioni relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute del medesimo, tenendo conto, per quanto riguarda l'istruzione e l'educazione, delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dello stesso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso il padre , in Parte_1
Schio Via Ca' Masotta n. 34;
3) starà con la madre quando lo desideri previo accordo con il padre e preavviso alla Per_1 medesima e compatibilmente con i propri impegni scolastici e sportivi e, salvo migliori accordi, con le seguenti modalità minime:
- due fine settimana al mese, dalla sera del sabato fino alla sera della domenica andandolo a prendere e riportandolo a casa del padre;
- il martedì ed il giovedì pomeriggio/sera dall'uscita di scuola fino al dopocena andandolo a prendere a scuola e riportandolo a casa del padre indicativamente alle ore 20.30;
- la metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno tra i genitori i giorni di
Natale e Capodanno ed i giorni di Pasqua e Pasquetta, nonché la metà delle vacanze scolastiche estive;
- i giorni dei compleanni dei figli alternati di anno in anno tra i genitori o, se possibile in via alternata il pranzo con un genitore e la cena con l'altro;
- c.d. “ponti” e altre festività alternati;
- i ricorrenti si impegnano a non frapporre ostacoli ed a consentire i rapporti tra i figli e i reciproci familiari e parenti paterni e materni.
Il presente calendario potrà subire variazioni di comune accordo tra i genitori in base alle eIGenze lavorative degli stessi e tenendo sempre in preminente considerazione i bisogni/interessi del figlio.
4) la IA maggiorenne , come da propria scelta convivrà con la madre fin da subito, e Per_2 stabilirà presso di essa la propria residenza. starà comunque con il padre quando lo desideri Per_2 previo accordo con il medesimo;
5) i IGg.ri e provvederanno al mantenimento diretto dei Parte_1 Parte_2 figli ed provvedendo in via diretta al pagamento delle spese ordinarie relative ai figli Per_1 Per_2 durante i rispettivi periodi di convivenza con i medesimi. I Ricorrenti provvederanno inoltre al pagamento delle spese straordinarie da affrontare nell'interesse dei figli al 50% ciascuno, così come individuate e regolamentate tutte, dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Vicenza del
26.10.2017, e ciò finché i figli medesimi non diverranno economicamente autosufficienti. I rimborsi di tali spese verranno effettuati ogni fine mese, con richiesta documentata del pagamento tramite pagina 2 di 4 semplice email o messaggio telefonico.
Le detrazioni fiscali per i figli rimarranno ad esclusivo favore del IG. che beneficerà delle Pt_1 medesime al 100% con impegno da parte della IG.ra di consegna della relativa Pt_2 documentazione necessaria.
6) l'assegno unico relativo a entrambi i figli rimarrà a favore della IG.ra , Parte_2 quantomeno fino all'indipendenza economica della IA maggiore;
Per_2
7) la IG.ra formalizzerà il proprio cambio di residenza entro e non oltre 2 mesi dalla Pt_2 data di deposito del presente ricorso, asportando/prelevando entro detto termine i propri effetti personali dalla casa familiare, provvedendo poi a comunicare tempestivamente la nuova residenza propria e della IA al IG. ; Pt_1
8) i ricorrenti prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti per l'espatrio
e del documento di identità del figlio minore , nonché di ogni altro documento necessario al Per_1 medesimo;
9) i ricorrenti si danno reciprocamente atto che i rapporti patrimoniali sono già stati regolati interamente tra loro e che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo alcuno;
10) spese legali compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/02/2025 e MP Parte_1
ST hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore (nato il [...]) e della IA (nata l'[...]), Persona_1 Persona_3 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
All'esito dell'udienza del 22/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso il padre ed alla Per_1 disciplina dei tempi di visita da parte della madre.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
le spese straordinarie relative al figlio minore, come Per_1 regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori pagina 3 di 4 al 50%.
Concordemente le parti hanno chiesto poi di provvedere entrambi al mantenimento diretto anche Per_ della IA , maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, durante i rispettivi periodi di convivenza, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla stessa, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Nulla osta all'assegnazione della casa familiare a in quanto convivente con il Parte_1 figlio minore.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti per l'espatrio e del documento di identità del figlio minore , nonché di ogni Per_1 altro documento necessario al medesimo.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del figlio minore e della Persona_1 IA , maggiorenne non economicamente autosufficiente, sia regolamentato in Persona_3 conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Vicenza, alla camera di conIGlio dell'1/7/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 466 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Minà
e
MP ST, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato Deborah Squarzon
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“Voglia il Tribunale di Vicenza così provvedere sulla domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli minori e disposizioni in favore di figli maggiori non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio:
1) la casa familiare, di proprietà esclusiva del IG. verrà ad egli assegnata in Parte_1 godimento con arredi e suppellettili con collocazione del figlio minore presso il Persona_1 padre;
pagina 1 di 4 2) il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Persona_1 responsabilità genitoriale in modo condiviso, assumendo assieme le decisioni relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute del medesimo, tenendo conto, per quanto riguarda l'istruzione e l'educazione, delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dello stesso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso il padre , in Parte_1
Schio Via Ca' Masotta n. 34;
3) starà con la madre quando lo desideri previo accordo con il padre e preavviso alla Per_1 medesima e compatibilmente con i propri impegni scolastici e sportivi e, salvo migliori accordi, con le seguenti modalità minime:
- due fine settimana al mese, dalla sera del sabato fino alla sera della domenica andandolo a prendere e riportandolo a casa del padre;
- il martedì ed il giovedì pomeriggio/sera dall'uscita di scuola fino al dopocena andandolo a prendere a scuola e riportandolo a casa del padre indicativamente alle ore 20.30;
- la metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno tra i genitori i giorni di
Natale e Capodanno ed i giorni di Pasqua e Pasquetta, nonché la metà delle vacanze scolastiche estive;
- i giorni dei compleanni dei figli alternati di anno in anno tra i genitori o, se possibile in via alternata il pranzo con un genitore e la cena con l'altro;
- c.d. “ponti” e altre festività alternati;
- i ricorrenti si impegnano a non frapporre ostacoli ed a consentire i rapporti tra i figli e i reciproci familiari e parenti paterni e materni.
Il presente calendario potrà subire variazioni di comune accordo tra i genitori in base alle eIGenze lavorative degli stessi e tenendo sempre in preminente considerazione i bisogni/interessi del figlio.
4) la IA maggiorenne , come da propria scelta convivrà con la madre fin da subito, e Per_2 stabilirà presso di essa la propria residenza. starà comunque con il padre quando lo desideri Per_2 previo accordo con il medesimo;
5) i IGg.ri e provvederanno al mantenimento diretto dei Parte_1 Parte_2 figli ed provvedendo in via diretta al pagamento delle spese ordinarie relative ai figli Per_1 Per_2 durante i rispettivi periodi di convivenza con i medesimi. I Ricorrenti provvederanno inoltre al pagamento delle spese straordinarie da affrontare nell'interesse dei figli al 50% ciascuno, così come individuate e regolamentate tutte, dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Vicenza del
26.10.2017, e ciò finché i figli medesimi non diverranno economicamente autosufficienti. I rimborsi di tali spese verranno effettuati ogni fine mese, con richiesta documentata del pagamento tramite pagina 2 di 4 semplice email o messaggio telefonico.
Le detrazioni fiscali per i figli rimarranno ad esclusivo favore del IG. che beneficerà delle Pt_1 medesime al 100% con impegno da parte della IG.ra di consegna della relativa Pt_2 documentazione necessaria.
6) l'assegno unico relativo a entrambi i figli rimarrà a favore della IG.ra , Parte_2 quantomeno fino all'indipendenza economica della IA maggiore;
Per_2
7) la IG.ra formalizzerà il proprio cambio di residenza entro e non oltre 2 mesi dalla Pt_2 data di deposito del presente ricorso, asportando/prelevando entro detto termine i propri effetti personali dalla casa familiare, provvedendo poi a comunicare tempestivamente la nuova residenza propria e della IA al IG. ; Pt_1
8) i ricorrenti prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti per l'espatrio
e del documento di identità del figlio minore , nonché di ogni altro documento necessario al Per_1 medesimo;
9) i ricorrenti si danno reciprocamente atto che i rapporti patrimoniali sono già stati regolati interamente tra loro e che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo alcuno;
10) spese legali compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/02/2025 e MP Parte_1
ST hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore (nato il [...]) e della IA (nata l'[...]), Persona_1 Persona_3 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
All'esito dell'udienza del 22/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso il padre ed alla Per_1 disciplina dei tempi di visita da parte della madre.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
le spese straordinarie relative al figlio minore, come Per_1 regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori pagina 3 di 4 al 50%.
Concordemente le parti hanno chiesto poi di provvedere entrambi al mantenimento diretto anche Per_ della IA , maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, durante i rispettivi periodi di convivenza, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla stessa, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Nulla osta all'assegnazione della casa familiare a in quanto convivente con il Parte_1 figlio minore.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti per l'espatrio e del documento di identità del figlio minore , nonché di ogni Per_1 altro documento necessario al medesimo.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del figlio minore e della Persona_1 IA , maggiorenne non economicamente autosufficiente, sia regolamentato in Persona_3 conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Vicenza, alla camera di conIGlio dell'1/7/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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