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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/12/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1404/2025 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Di LL ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Viggiano (PZ), alla Via Vittorio Emanuele nr. 69 c/o lo studio del predetto difensore e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Parte_2
Di LL ed elettivamente domiciliato in Viggiano (PZ), alla Via Vittorio Emanuele nr. 69 c/o lo studio del predetto difensore
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto. 1 Conclusioni: le parti chiedono di omologare la separazione consensuale richiesta, ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso, così come integrate all'udienza del 04.12.2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 07.05.2025, i coniugi e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Viggiano (PZ) il 28.10.2006 e che dalla loro unione sono nati i figli (il Per_1
27.03.2012) e (il 27.02.2015) - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis. Per_2
Hanno quindi chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni:
“Dichiarare anche con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con riconoscimento dell'assegno di mantenimento a carico dei figli, giuste le ragioni riportate in narrativa. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio/la cessazione dei suoi effetti civili. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà figli con sé.
Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori saranno iscritti presso la residenza della madre. Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, il padre, sig. Parte_2 corrisponderà alla genitrice l'importo mensile di euro 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al
50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative).”.
All'udienza del 04.12.2025, svoltasi in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione.
Il sig. ha dichiarato di rinunciare all'assegno unico che verrà percepito unicamente dalla Pt_2 sig.ra . Quest'ultima trasferirà la propria residenza in Villa d'Agri, previa locazione di un Pt_1 immobile, unitamente ai figli, in accordo con il sig. A tal proposito, le parti hanno pattuito Pt_2 che le spese di locazione e relative alle utenze saranno a carico della sig.ra . Pt_1
I ricorrenti hanno, inoltre, confermato di rinunciare al mantenimento reciproco.
Il Tribunale ha infine riservato la causa in decisione.
2 Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
Esso, inoltre, risponde all'interesse dei figli minori a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché al loro interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordata nel piano genitoriale allegato al ricorso, qui integralmente richiamato, soddisfa l'interesse dei figli a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
In merito ai rapporti tra questi, l'accordo prospettato dai coniugi non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Viggiano (PZ), per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Nulla per le spese, dato il ricorso congiunto.
Con separata ordinanza la causa è rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , con Parte_1 Parte_2 ricorso del 07.05.2025, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Viggiano (PZ) in data 28.10.2006, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Viggiano (PZ) dell'anno 2006 - Parte II - Serie A - Atto nr. 15;
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
c) dispone l'affidamento congiunto dei figli minori, e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocamento presso la madre;
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
3 d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Viggiano (PZ) per gli adempimenti di competenza;
e) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio, in Potenza in data 11/12/2025.
IL PRESIDENTE dott. Rosario Baglioni
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