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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 30/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 1327
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale
composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente
dr.ssa Calvo Oriana Giudice
dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1327/2022 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.08.1963, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Scerba;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.01.1960, rappresentato e difeso dall'Avv. RE Privitera;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano congiuntamente le conclusioni alla udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., con le quali le parti chiedevano quanto di seguito riportato:
“Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1
complessiva di euro 95.000,00, di cui euro 20.000,00 quale assegno una tantum per la presente fase di separazione ed euro 75.000,00, quale ulteriore assegno una tantum, da corrispondere in sede divorzile”.
Il Pubblico Ministero rassegnava le proprie conclusioni senza nulla opporre.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 25.11.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale dal coniuge sig. Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Vittoria il 13.10.1981e dalla cui unione sono nati i figli: (06.08.1982), (21.09.1986), RE (22.06.1990) e Per_1 Per_2 Per_3
(29.04.2000), tutti maggiorenni.
In uno alla domanda di separazione, la ricorrente domandava che la stessa fosse dichiarata addebitabile al marito, per il suo comportamento contrario ai doveri coniugali e, sul piano economico, che venisse posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa e della figlia , maggiorenne ma non Per_3
economicamente indipendente in quanto studentessa universitaria, oltre al pagamento delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia.
Con comparsa di costituzione del 07.02.2023, si costituiva in giudizio il sig. il Controparte_1
quale, aderendo alla domanda di separazione, contestava quanto asserito dalla moglie nell'atto introduttivo e domandava che venisse posto a suo carico l'obbligo di provvedere al versamento diretto a favore della figlia della somma di euro, mensili, fino alla fine del corso di studi universitario, Per_3
oltre al pagamento delle tasse universitarie e mediche non previste dal servizio sanitario nazionale.
All'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, riportandosi ai termini di cui all'accordo intervenuto tra i coniugi.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione dinanzi al Collegio.
2 §
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 11.12.2024, condizioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Visto l'esito del giudizio, le spese devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, viste le conclusioni congiunte delle parti, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
[...]
2. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 28.1.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale
composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente
dr.ssa Calvo Oriana Giudice
dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1327/2022 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.08.1963, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Scerba;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.01.1960, rappresentato e difeso dall'Avv. RE Privitera;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano congiuntamente le conclusioni alla udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., con le quali le parti chiedevano quanto di seguito riportato:
“Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1
complessiva di euro 95.000,00, di cui euro 20.000,00 quale assegno una tantum per la presente fase di separazione ed euro 75.000,00, quale ulteriore assegno una tantum, da corrispondere in sede divorzile”.
Il Pubblico Ministero rassegnava le proprie conclusioni senza nulla opporre.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 25.11.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale dal coniuge sig. Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Vittoria il 13.10.1981e dalla cui unione sono nati i figli: (06.08.1982), (21.09.1986), RE (22.06.1990) e Per_1 Per_2 Per_3
(29.04.2000), tutti maggiorenni.
In uno alla domanda di separazione, la ricorrente domandava che la stessa fosse dichiarata addebitabile al marito, per il suo comportamento contrario ai doveri coniugali e, sul piano economico, che venisse posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa e della figlia , maggiorenne ma non Per_3
economicamente indipendente in quanto studentessa universitaria, oltre al pagamento delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia.
Con comparsa di costituzione del 07.02.2023, si costituiva in giudizio il sig. il Controparte_1
quale, aderendo alla domanda di separazione, contestava quanto asserito dalla moglie nell'atto introduttivo e domandava che venisse posto a suo carico l'obbligo di provvedere al versamento diretto a favore della figlia della somma di euro, mensili, fino alla fine del corso di studi universitario, Per_3
oltre al pagamento delle tasse universitarie e mediche non previste dal servizio sanitario nazionale.
All'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, riportandosi ai termini di cui all'accordo intervenuto tra i coniugi.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione dinanzi al Collegio.
2 §
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1. c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 11.12.2024, condizioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Visto l'esito del giudizio, le spese devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, viste le conclusioni congiunte delle parti, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
[...]
2. COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 28.1.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
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