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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/10/2025, n. 7629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7629 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45531/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45531/2022 promossa da:
c.f./p.iva ) con sede legale in Milano (MI), via Monte Parte_1 P.IVA_1 di Pietà n. 19, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante Pt_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alexandra Tara del
[...] CodiceFiscale_1
Foro di Padova (c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_2 studio del difensore in Padova, piazza Aldo Moro n. 24, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice
Contro
(C.F. – P.IVA ), con sede legale in Milano, Via Giovanni Controparte_1 P.IVA_2
Boccaccio n. 29, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Trucco del Foro di Roma (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._3
Milano, via Borghetto n. 3, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
Parte convenuta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis,
In via principale
- Dichiarare la risoluzione del contratto per la ricerca e selezione di personale qualificato per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto condannare alla Controparte_1 restituzione della somma di euro 5.795,00 oltre agli interessi moratori, rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
In via subordinata pagina 1 di 6 - Dichiarare la risoluzione parziale del contratto per la ricerca e selezione di personale qualificato e per l'effetto condannare alla restituzione della Controparte_1 somma di euro 2.135,00 oltre agli interessi moratori, rivalutazione monetaria e al risarcimento dei danni da valutarsi in via equitativa.
In via ulteriormente subordinata
- Dichiarare la risoluzione del contratto per la ricerca e selezione di personale qualificato e per l'effetto condannare al risarcimento di tutti i danni ai sensi Controparte_1 dell'art. 1223 c.c. e ss da valutarsi in via equitativa;
- Con rifusione delle spese di lite.
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel Merito ed in via principale:
- Rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni spiegate nel presente atto;
In ogni caso
Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 8.11.2022 conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_3
<<voglia l'illustrissimo tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale
- Dichiarare la totale risoluzione del contratto per la ricerca e selezione di personale qualificato per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto condannar Controparte_1 alla restituzione della somma di euro 5.795,00 oltre agli interessi moratori, rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa;
In via subordinata
- Dichiarare, la parziale risoluzione del contratto per la ricerca e selezione di personale qualificato e per l'effetto condannar alla restituzione della somma di Controparte_1 euro 2.135,00 oltre agli interessi moratori, rivalutazione monetaria e al risarcimento dei danni da valutarsi in via equitativa. In via ulteriormente subordinata
- Dichiarare la risoluzione del contratto per la ricerca e selezione di personale qualificato e per l'effetto condannare al risarcimento di tutti i danni ai sensi Controparte_1 dell'art. 1223 c.c. e ss da valutarsi in via equitativa;
- Con riserva di ulteriori deduzioni ed allegazioni in sede istruttoria relativamente alla quale sin d'ora si chiede la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
- Con la rifusione delle spese di lite>>.
pagina 2 di 6 L'attrice, allegava:
- di aver conferito in data 29.3.2022 a specializzata nel settore Controparte_1 della ricerca di risorse umane, l'incarico per la ricerca e selezione di due professionisti qualificati nel settore informatico ed in particolare un matematico e un programmatore, con esperienza nel rispettivo settore di riferimento e una buona conoscenza della lingua inglese;
- che le parti avevano concordato un corrispettivo pari a 18% della retribuzione annua lorda oltre IVA per ciascuna figura professionale da pagarsi con le seguenti modalità: “a) Retainer Fee: pari al 5% della R.A.L. indicata nel “Target del Progetto”, oltre IVA, per ciascuna tipologia di « Profilo del progetto», che sarà fatturata alla sottoscrizione del presente contratto;
b) Short List Fee: pari al 5% della R.A.L. Target del Progetto o del “Compenso annuale del Candidato”, oltre IVA, per ciascuna tipologia di « Profilo del progetto », che sarà fatturata al momento della ricezione scritta od orale delle disponibilità del Cliente ad un primo incontro con almeno n. 2 (due) Candidati selezionati dalla Società o, in alternativa, alla data dell'incontro tra il Cliente ed i predetti due candidati;
c) Placement Fee: pari al 18% della R.A.L. o del compenso annuale del Candidato, oltre IVA, dedotta la Retainer Fee e la Short List Fee, che sarà fatturata al momento del piazzamento del Candidato e corrisposto secondo il termine di pagamento indicato in fattura”;
- che, nelle date del 9.5.2022 e 10.9.2022, su proposta di aveva CP_1 esaminato quattro possibili candidati solo per la figura professionale di matematico-statistico, ma durante il colloquio emergeva che nessuno dei candidati proposti risultava aver maturato esperienza nel settore, trattandosi di studenti/laureandi, e nessuno conosceva la lingua inglese come richiesto;
- che nessuna candidatura veniva presentata per la posizione di programmatore informatico;
- di avere quindi corrisposto a a titolo di retainer fee e short list fee CP_1
l'acconto di euro 5.795,00 come previsto in contratto e cioè l'importo di euro 3.660,00 per la figura di matematico ed euro 2.135,00 per la figura di programmatore;
- di aver contestato le modalità di esecuzione della prestazione alla convenuta e cioè che nessuna candidatura per la figura del programmatore era stata presentata all'attrice e che la selezione della figura del matematico era avvenuta con assoluta superficialità;
- che la convenuta respingeva gli addebiti e si sottraeva al confronto;
- di avere in data 20.9.2022 dichiarato alla convenuta di voler risolvere il contratto con restituzione di quanto già versato.
In data 16.3.2023 si costituiva in giudizio che contestava tutto quanto Controparte_1 ex adverso sostenuto e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria delle spese del giudizio. La convenuta allegava:
- che, quanto alla figura del matematico, a seguito del colloquio con i quattro candidati presentati dalla convenuta, l'attrice aveva mostrato un forte interesse per pagina 3 di 6 due candidati, cui proponeva l'assunzione (benchè poi i candidati rifiutassero le proposte di lavoro di WM);
- che, quanto alla figura del programmatore informatico, la convenuta svolgeva la ricerca e proponeva alcuni profili;
solo uno dei candidati era di interesse per l'attrice, ma poi il relativo colloquio aveva esito negativo.
Alla prima udienza del 20.2.2023 le parti insistevano nelle rispettive istanze e venivano assegnati i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c. Depositate le memorie, assunte le prove, precisate le conclusioni, venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva
Dalla documentazione in atti risulta che:
- le parti concludevano un contratto in data 29.3.2022 con cui affidava a specializzata nel settore della ricerca di risorse umane, l'incarico per la CP_1 ricerca e selezione di due professionisti qualificati nel settore informatico ed in particolare un matematico e un programmatore, con esperienza nel rispettivo settore di riferimento e una buona conoscenza della lingua inglese;
- le parti concordavano un corrispettivo pari a 18% della retribuzione annua lorda oltre IVA per ciascuna figura professionale da pagarsi con le seguenti modalità: “a) Retainer Fee: pari al 5% della R.A.L. indicata nel “Target del Progetto”, oltre IVA, per ciascuna tipologia di « Profilo del progetto», che sarà fatturata alla sottoscrizione del presente contratto;
b) Short List Fee: pari al 5% della R.A.L. Target del Progetto o del “Compenso annuale del Candidato”, oltre IVA, per ciascuna tipologia di « Profilo del progetto », che sarà fatturata al momento della ricezione scritta od orale delle disponibilità del Cliente ad un primo incontro con almeno n. 2 (due) Candidati selezionati dalla Società o, in alternativa, alla data dell'incontro tra il Cliente ed i predetti due candidati;
c) Placement Fee: pari al 18% della R.A.L. o del compenso annuale del Candidato, oltre IVA, dedotta la Retainer Fee e la Short List Fee, che sarà fatturata al momento del piazzamento del Candidato e corrisposto secondo il termine di pagamento indicato in fattura”;
- nelle date del 9.5.2022 e 10.9.2022, su proposta di esaminava quattro CP_1 possibili candidati per la figura professionale di matematico-statistico; due candidati venivano ritenuti di interesse ed agli stessi proponeva l'assunzione; tuttavia entrambi i candidati rifiutavano l'offerta;
- per la figura di programmatore informatico venivano proposti da alcuni CP_1 curricula;
veniva effettuato un colloquio con un candidato, che aveva esito negativo;
- corrispondeva a a titolo di retainer fee e short list fee l'acconto di CP_1 euro 5.795,00 come previsto in contratto e cioè l'importo di euro 3.660,00 per la figura di matematico ed euro 2.135,00 per la figura di programmatore;
pagina 4 di 6 - contestava poi le modalità di esecuzione della prestazione alla convenuta e chiedeva la risoluzione del contratto con restituzione di quanto pagato;
- la convenuta contestava gli addebiti. La doglianza dell'attrice in ordine alla negligenza usata dalla convenuta nella ricerca e selezione della figura del matematico risulta documentalmente smentita. Risulta infatti che, all'indomani del colloquio svolto tra l'attrice e i quattro candidati proposti da abbia dimostrato notevole gradimento nei confronti di due CP_1 candidati ( e ), dei quali apprezzava le caratteristiche professionali tra cui la Per_1 conoscenza della lingua inglese (doc. 2 convenuta), tanto che veniva fissato un secondo colloquio con le due figure (doc. 3 convenuta), all'esito del quale l'attrice formulava proposta di assunzione nei confronti di (proposta rifiutata dalla candidata) e poi nei confronti di (doc. 4 convenuta). Quindi entrambi i candidati, ricercati e Per_1 selezionati da venivano sottoposti a colloquio e ritenuti idonei dall'attrice, tanto CP_1 che quest'ultima proponeva agli stessi l'assunzione (doc. 5 convenuta). Il fatto che entrambi i candidati abbiano rifiutato la proposta loro fatta da per motivi personali non è prova di inesatto adempimento da parte della convenuta, ovvero, come sostiene l'attrice, di negligente preventiva valutazione professionale dei candidati da parte di la quale non può essere ritenuta responsabile delle decisioni personali assunte CP_1 dai candidati di fronte alle proposte lavorative. Pertanto, il pagamento della retainer fee e della short list fee da parte dell'attrice pare dovuto e nessuna restituzione può essere disposta a fronte del corretto adempimento della prestazione. Per quanto attiene alla figura del programmatore informatico, risulta documentalmente che la convenuta abbia svolto la ricerca e successivamente abbia inviato i curricula vitae di due candidati ( e all'attrice, unitamente alla scheda riassuntiva dei Per_2 Per_3 colloqui preventivi svolti da (doc. 6 convenuta). Un candidato sosteneva il CP_1 colloquio con l'attrice come riferisce la stessa (doc. 5 attrice), ma con esito negativo. Risulta dunque smentito quanto affermato dall'attrice in atto di citazione: “Nessuna candidatura è stata presentata per la posizione di programmatore informatico (…) Si ricorda, inoltre, che per la posizione di programmatore – informatico nessuna candidatura è stata sottoposta all'attenzione dell'attrice (…) Appare opportuno precisare che, ove la prestazione posta a carico di controparte venga ritenuta parzialmente adempiuta per le candidature del settore matematico proposte, sarà comunque dovuta la restituzione della somma di euro 2.135,00 corrisposta a titolo di acconto per la ricerca della figura di informatico-programmatore in quanto sussiste un totale inadempimento. Nessuna candidatura è stata presentata”. E risulta altresì smentito quanto affermato dall'attrice nella memoria ex art. 183.6 n. 3 c.p.c. - peraltro in contraddizione con quanto in precedenza sostenuto in atto di citazione ove, come visto, veniva negata la presentazione di qualsivoglia profilo per la figura di programmatore -, ove la stessa deduce: “Nessuna prova è stata ancora fornita sul corretto assolvimento delle obbligazioni contrattuali con riguardo alla figura di programmatore. Allo stato, risulta ancora che parte convenuta ha inviato all'attrice solamente 2 CV per la posizione di programmatore”. L'attrice ha contestato la valenza probatoria dei documenti 7 e 8 prodotti dalla convenuta (al fine di dimostrare l'ampia ricerca della figura effettuata), in quanto “atti di parte e comunque non pertinenti/inutili ai fini della prova.
pagina 5 di 6 Si tratta di mere allegazioni che consistono in due file excell con l'elenco dei candidati registrati nella data base aziendale prive di rilevanza probatoria”. Tuttavia è dallo stesso documento di parte attrice sub 5 che si evince come avesse effettuato un'ampia CP_1 ricerca della figura del programmatore. Si legge infatti nel documento: “Per quanto riguarda i programmatori, attualmente solo un candidato è in procinto di svolgere il colloquio tecnico, in programma per questo giovedì. Il colloquio sarà in gran parte in inglese. Gli altri candidati presentati non sono risultati idonei”. Pertanto, il versamento della retainer fee, ovvero la quota dovuta per la ricerca della figura, risulta del tutto corretto. Le fatture emesse dalla convenuta rispecchiano gli accordi contrattuali. Infatti, in base alle disposizioni contrattuali, emetteva in data 30.3.2022 le fatture CP_1
n. 600 e n. 601 relative alla retainer fee per l'inizio dell'attività di ricerca e selezione, rispettivamente, della figura di matematico e della figura di programmatore, quota dovuta alla sottoscrizione del contratto per le spese di avvio della ricerca della figura. Come visto, l'attività di ricerca è avvenuta. In data 29.4.2022 la convenuta emetteva, in relazione alla figura del matematico, la fattura n. 841 con riferimento alla short list fee, che, in base al contratto (doc. 2 attrice), era dovuta “al momento della ricezione scritta od orale della disponibilità del Cliente ad un primo incontro con almeno due candidati”. Come visto, l'attrice ha sottoposto a colloquio quattro candidati, arrivando a fare proposta di assunzione a due di loro. Per quanto detto, la domanda non può trovare accoglimento. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese del giudizio che ex DM 55/2014 liquida in euro 2.552,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 10.10.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45531/2022 promossa da:
c.f./p.iva ) con sede legale in Milano (MI), via Monte Parte_1 P.IVA_1 di Pietà n. 19, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante Pt_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alexandra Tara del
[...] CodiceFiscale_1
Foro di Padova (c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso lo CodiceFiscale_2 studio del difensore in Padova, piazza Aldo Moro n. 24, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice
Contro
(C.F. – P.IVA ), con sede legale in Milano, Via Giovanni Controparte_1 P.IVA_2
Boccaccio n. 29, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Trucco del Foro di Roma (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._3
Milano, via Borghetto n. 3, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
Parte convenuta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis,
In via principale
- Dichiarare la risoluzione del contratto per la ricerca e selezione di personale qualificato per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto condannare alla Controparte_1 restituzione della somma di euro 5.795,00 oltre agli interessi moratori, rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.
In via subordinata pagina 1 di 6 - Dichiarare la risoluzione parziale del contratto per la ricerca e selezione di personale qualificato e per l'effetto condannare alla restituzione della Controparte_1 somma di euro 2.135,00 oltre agli interessi moratori, rivalutazione monetaria e al risarcimento dei danni da valutarsi in via equitativa.
In via ulteriormente subordinata
- Dichiarare la risoluzione del contratto per la ricerca e selezione di personale qualificato e per l'effetto condannare al risarcimento di tutti i danni ai sensi Controparte_1 dell'art. 1223 c.c. e ss da valutarsi in via equitativa;
- Con rifusione delle spese di lite.
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel Merito ed in via principale:
- Rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni spiegate nel presente atto;
In ogni caso
Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 8.11.2022 conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_3
<<voglia l'illustrissimo tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale
- Dichiarare la totale risoluzione del contratto per la ricerca e selezione di personale qualificato per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto condannar Controparte_1 alla restituzione della somma di euro 5.795,00 oltre agli interessi moratori, rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa;
In via subordinata
- Dichiarare, la parziale risoluzione del contratto per la ricerca e selezione di personale qualificato e per l'effetto condannar alla restituzione della somma di Controparte_1 euro 2.135,00 oltre agli interessi moratori, rivalutazione monetaria e al risarcimento dei danni da valutarsi in via equitativa. In via ulteriormente subordinata
- Dichiarare la risoluzione del contratto per la ricerca e selezione di personale qualificato e per l'effetto condannare al risarcimento di tutti i danni ai sensi Controparte_1 dell'art. 1223 c.c. e ss da valutarsi in via equitativa;
- Con riserva di ulteriori deduzioni ed allegazioni in sede istruttoria relativamente alla quale sin d'ora si chiede la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
- Con la rifusione delle spese di lite>>.
pagina 2 di 6 L'attrice, allegava:
- di aver conferito in data 29.3.2022 a specializzata nel settore Controparte_1 della ricerca di risorse umane, l'incarico per la ricerca e selezione di due professionisti qualificati nel settore informatico ed in particolare un matematico e un programmatore, con esperienza nel rispettivo settore di riferimento e una buona conoscenza della lingua inglese;
- che le parti avevano concordato un corrispettivo pari a 18% della retribuzione annua lorda oltre IVA per ciascuna figura professionale da pagarsi con le seguenti modalità: “a) Retainer Fee: pari al 5% della R.A.L. indicata nel “Target del Progetto”, oltre IVA, per ciascuna tipologia di « Profilo del progetto», che sarà fatturata alla sottoscrizione del presente contratto;
b) Short List Fee: pari al 5% della R.A.L. Target del Progetto o del “Compenso annuale del Candidato”, oltre IVA, per ciascuna tipologia di « Profilo del progetto », che sarà fatturata al momento della ricezione scritta od orale delle disponibilità del Cliente ad un primo incontro con almeno n. 2 (due) Candidati selezionati dalla Società o, in alternativa, alla data dell'incontro tra il Cliente ed i predetti due candidati;
c) Placement Fee: pari al 18% della R.A.L. o del compenso annuale del Candidato, oltre IVA, dedotta la Retainer Fee e la Short List Fee, che sarà fatturata al momento del piazzamento del Candidato e corrisposto secondo il termine di pagamento indicato in fattura”;
- che, nelle date del 9.5.2022 e 10.9.2022, su proposta di aveva CP_1 esaminato quattro possibili candidati solo per la figura professionale di matematico-statistico, ma durante il colloquio emergeva che nessuno dei candidati proposti risultava aver maturato esperienza nel settore, trattandosi di studenti/laureandi, e nessuno conosceva la lingua inglese come richiesto;
- che nessuna candidatura veniva presentata per la posizione di programmatore informatico;
- di avere quindi corrisposto a a titolo di retainer fee e short list fee CP_1
l'acconto di euro 5.795,00 come previsto in contratto e cioè l'importo di euro 3.660,00 per la figura di matematico ed euro 2.135,00 per la figura di programmatore;
- di aver contestato le modalità di esecuzione della prestazione alla convenuta e cioè che nessuna candidatura per la figura del programmatore era stata presentata all'attrice e che la selezione della figura del matematico era avvenuta con assoluta superficialità;
- che la convenuta respingeva gli addebiti e si sottraeva al confronto;
- di avere in data 20.9.2022 dichiarato alla convenuta di voler risolvere il contratto con restituzione di quanto già versato.
In data 16.3.2023 si costituiva in giudizio che contestava tutto quanto Controparte_1 ex adverso sostenuto e chiedeva il rigetto della domanda con vittoria delle spese del giudizio. La convenuta allegava:
- che, quanto alla figura del matematico, a seguito del colloquio con i quattro candidati presentati dalla convenuta, l'attrice aveva mostrato un forte interesse per pagina 3 di 6 due candidati, cui proponeva l'assunzione (benchè poi i candidati rifiutassero le proposte di lavoro di WM);
- che, quanto alla figura del programmatore informatico, la convenuta svolgeva la ricerca e proponeva alcuni profili;
solo uno dei candidati era di interesse per l'attrice, ma poi il relativo colloquio aveva esito negativo.
Alla prima udienza del 20.2.2023 le parti insistevano nelle rispettive istanze e venivano assegnati i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c. Depositate le memorie, assunte le prove, precisate le conclusioni, venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva
Dalla documentazione in atti risulta che:
- le parti concludevano un contratto in data 29.3.2022 con cui affidava a specializzata nel settore della ricerca di risorse umane, l'incarico per la CP_1 ricerca e selezione di due professionisti qualificati nel settore informatico ed in particolare un matematico e un programmatore, con esperienza nel rispettivo settore di riferimento e una buona conoscenza della lingua inglese;
- le parti concordavano un corrispettivo pari a 18% della retribuzione annua lorda oltre IVA per ciascuna figura professionale da pagarsi con le seguenti modalità: “a) Retainer Fee: pari al 5% della R.A.L. indicata nel “Target del Progetto”, oltre IVA, per ciascuna tipologia di « Profilo del progetto», che sarà fatturata alla sottoscrizione del presente contratto;
b) Short List Fee: pari al 5% della R.A.L. Target del Progetto o del “Compenso annuale del Candidato”, oltre IVA, per ciascuna tipologia di « Profilo del progetto », che sarà fatturata al momento della ricezione scritta od orale delle disponibilità del Cliente ad un primo incontro con almeno n. 2 (due) Candidati selezionati dalla Società o, in alternativa, alla data dell'incontro tra il Cliente ed i predetti due candidati;
c) Placement Fee: pari al 18% della R.A.L. o del compenso annuale del Candidato, oltre IVA, dedotta la Retainer Fee e la Short List Fee, che sarà fatturata al momento del piazzamento del Candidato e corrisposto secondo il termine di pagamento indicato in fattura”;
- nelle date del 9.5.2022 e 10.9.2022, su proposta di esaminava quattro CP_1 possibili candidati per la figura professionale di matematico-statistico; due candidati venivano ritenuti di interesse ed agli stessi proponeva l'assunzione; tuttavia entrambi i candidati rifiutavano l'offerta;
- per la figura di programmatore informatico venivano proposti da alcuni CP_1 curricula;
veniva effettuato un colloquio con un candidato, che aveva esito negativo;
- corrispondeva a a titolo di retainer fee e short list fee l'acconto di CP_1 euro 5.795,00 come previsto in contratto e cioè l'importo di euro 3.660,00 per la figura di matematico ed euro 2.135,00 per la figura di programmatore;
pagina 4 di 6 - contestava poi le modalità di esecuzione della prestazione alla convenuta e chiedeva la risoluzione del contratto con restituzione di quanto pagato;
- la convenuta contestava gli addebiti. La doglianza dell'attrice in ordine alla negligenza usata dalla convenuta nella ricerca e selezione della figura del matematico risulta documentalmente smentita. Risulta infatti che, all'indomani del colloquio svolto tra l'attrice e i quattro candidati proposti da abbia dimostrato notevole gradimento nei confronti di due CP_1 candidati ( e ), dei quali apprezzava le caratteristiche professionali tra cui la Per_1 conoscenza della lingua inglese (doc. 2 convenuta), tanto che veniva fissato un secondo colloquio con le due figure (doc. 3 convenuta), all'esito del quale l'attrice formulava proposta di assunzione nei confronti di (proposta rifiutata dalla candidata) e poi nei confronti di (doc. 4 convenuta). Quindi entrambi i candidati, ricercati e Per_1 selezionati da venivano sottoposti a colloquio e ritenuti idonei dall'attrice, tanto CP_1 che quest'ultima proponeva agli stessi l'assunzione (doc. 5 convenuta). Il fatto che entrambi i candidati abbiano rifiutato la proposta loro fatta da per motivi personali non è prova di inesatto adempimento da parte della convenuta, ovvero, come sostiene l'attrice, di negligente preventiva valutazione professionale dei candidati da parte di la quale non può essere ritenuta responsabile delle decisioni personali assunte CP_1 dai candidati di fronte alle proposte lavorative. Pertanto, il pagamento della retainer fee e della short list fee da parte dell'attrice pare dovuto e nessuna restituzione può essere disposta a fronte del corretto adempimento della prestazione. Per quanto attiene alla figura del programmatore informatico, risulta documentalmente che la convenuta abbia svolto la ricerca e successivamente abbia inviato i curricula vitae di due candidati ( e all'attrice, unitamente alla scheda riassuntiva dei Per_2 Per_3 colloqui preventivi svolti da (doc. 6 convenuta). Un candidato sosteneva il CP_1 colloquio con l'attrice come riferisce la stessa (doc. 5 attrice), ma con esito negativo. Risulta dunque smentito quanto affermato dall'attrice in atto di citazione: “Nessuna candidatura è stata presentata per la posizione di programmatore informatico (…) Si ricorda, inoltre, che per la posizione di programmatore – informatico nessuna candidatura è stata sottoposta all'attenzione dell'attrice (…) Appare opportuno precisare che, ove la prestazione posta a carico di controparte venga ritenuta parzialmente adempiuta per le candidature del settore matematico proposte, sarà comunque dovuta la restituzione della somma di euro 2.135,00 corrisposta a titolo di acconto per la ricerca della figura di informatico-programmatore in quanto sussiste un totale inadempimento. Nessuna candidatura è stata presentata”. E risulta altresì smentito quanto affermato dall'attrice nella memoria ex art. 183.6 n. 3 c.p.c. - peraltro in contraddizione con quanto in precedenza sostenuto in atto di citazione ove, come visto, veniva negata la presentazione di qualsivoglia profilo per la figura di programmatore -, ove la stessa deduce: “Nessuna prova è stata ancora fornita sul corretto assolvimento delle obbligazioni contrattuali con riguardo alla figura di programmatore. Allo stato, risulta ancora che parte convenuta ha inviato all'attrice solamente 2 CV per la posizione di programmatore”. L'attrice ha contestato la valenza probatoria dei documenti 7 e 8 prodotti dalla convenuta (al fine di dimostrare l'ampia ricerca della figura effettuata), in quanto “atti di parte e comunque non pertinenti/inutili ai fini della prova.
pagina 5 di 6 Si tratta di mere allegazioni che consistono in due file excell con l'elenco dei candidati registrati nella data base aziendale prive di rilevanza probatoria”. Tuttavia è dallo stesso documento di parte attrice sub 5 che si evince come avesse effettuato un'ampia CP_1 ricerca della figura del programmatore. Si legge infatti nel documento: “Per quanto riguarda i programmatori, attualmente solo un candidato è in procinto di svolgere il colloquio tecnico, in programma per questo giovedì. Il colloquio sarà in gran parte in inglese. Gli altri candidati presentati non sono risultati idonei”. Pertanto, il versamento della retainer fee, ovvero la quota dovuta per la ricerca della figura, risulta del tutto corretto. Le fatture emesse dalla convenuta rispecchiano gli accordi contrattuali. Infatti, in base alle disposizioni contrattuali, emetteva in data 30.3.2022 le fatture CP_1
n. 600 e n. 601 relative alla retainer fee per l'inizio dell'attività di ricerca e selezione, rispettivamente, della figura di matematico e della figura di programmatore, quota dovuta alla sottoscrizione del contratto per le spese di avvio della ricerca della figura. Come visto, l'attività di ricerca è avvenuta. In data 29.4.2022 la convenuta emetteva, in relazione alla figura del matematico, la fattura n. 841 con riferimento alla short list fee, che, in base al contratto (doc. 2 attrice), era dovuta “al momento della ricezione scritta od orale della disponibilità del Cliente ad un primo incontro con almeno due candidati”. Come visto, l'attrice ha sottoposto a colloquio quattro candidati, arrivando a fare proposta di assunzione a due di loro. Per quanto detto, la domanda non può trovare accoglimento. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese del giudizio che ex DM 55/2014 liquida in euro 2.552,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 10.10.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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