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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/12/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 402/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 402/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 degli avv. ti BAVA ANDREA e BAVA LEONARDO ricorrenti contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO . elettivamente domiciliato in
VIA CARLO OTTAVIO CORNAGGIA N. 9 20123 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO N. R.G. 223/2022
Resistente Oggetto: benefici assistenziali
All'udienza dell'11.11. 25 il giudice pronunciava dispositivo di sentenza del quale dava lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato il 7.2.25 e Parte_2 Parte_1
hanno riferito di essere la figlia e la vedova dell'appuntato
[...] dell'Arma dei Carabinieri , che prestava servizio presso la Controparte_2
Caserma Carabinieri di Saronno;
che il 14 dicembre 1989 lo stesso stava accingendosi ad uscire in “servizio perlustrativo” insieme ad altri colleghi, e si trovava nella sala del Nucleo Radiomobile , preparandosi per il servizio , quando un collega, il Brig.
, lasciava partire un colpo d'arma da fuoco dalla Persona_1 mitraglietta M12 d'ordinanza che stava maneggiando;
che il colpo attingeva al capo l'appuntato, provocandone il decesso;
che la Legione Carabinieri di Milano inviava alla Procura della Repubblica la comunicazione di reato di omicidio colposo;
che l'evento veniva dichiarato dipendente da causa di servizio con successiva erogazione di Equo Indennizzo di lire 60.052.500;
che anni dopo decidevano di avvalersi della normativa di tutela assistenziale in tema di vittime del dovere entrata in vigore nel 2006 con effetti retroattivi;
che con l'art. 1 comma 562 e ss. l. 266/05, era stata rielaborata la preesistente e più ristretta nozione di vittime del dovere prevedendone due tipologie, le vittime del dovere “in senso stretto” del comma 563, ossia coloro i quali abbiano avuto una lesione in una serie di attività tipiche (di polizia soccorso, ecc.), e i “soggetti equiparati” del comma 564,ossia coloro che in
“missioni di qualunque natura” ex comma 564) abbiano contratto infermità
che siano “dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali e operative”;
che tali “particolari condizioni”, sussistevano quando il servizio alla base della infermità presentava un rischio anomalo rispetto a quello tipico per il tipo di attività concretamente in corso di svolgimento, per le concrete situazioni venutesi a creare;
che la normativa de qua era stata inoltre accompagnata dall' art. 2 comma 2 dpr 243/06, il quale aveva previsto la copertura retroattiva di eventi dal 01.01.1961, ai fini prevalentemente assistenziali;
che con istanze inoltrate il 30.09.2024 e indirizzate al , Controparte_1 competente ex dpr 510/99 per la concessione di status e benefici anche per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, avevano chiesto dunque tutela ai sensi dell'art. 1 comma 564 l. 266/05, poiché quelle mansioni di servizio comandate, che in sé corrispondevano all'amplissima nozione di “missioni di pagina 2 di 7 qualunque natura” , vale a dire le attività preparatorie alla uscita di pattuglia, si era venuto a inserire un fattore di rischio assolutamente anomalo, ossia l'imprevedibile esplosione di colpo d'arma da fuoco, situazione che aveva introdotto, nella semplice e normale mansione svolta, un fattore di rischio ovviamente del tutto anomalo;
che l'Amministrazione, con provvedimento inviato il 18.11.2024, aveva ritenuto prescritta la possibilità di vedere dichiarato Vittima del dovere il defunto App. CC. precisando: Pt_2
“Al riguardo, si fa presente che la predetta istanza, datata 30.09.2024, è improcedibile in quanto tardiva, essendo stata prodotta oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile, in combinato disposto con gli articoli 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302,23 dicembre 2000, n. 388 e 23 dicembre 2005, n. 266. Pertanto, non si darà luogo all'avvio del procedimento, stante l'avvenuta prescrizione dei diritti a ricevere i benefici normativamente previsti”. Tanto premesso le ricorrenti allegavano in diritto che quello di vittime del dovere era un vero e proprio status di rilievo assistenziale e come tale imprescrittibile.
Posto quanto sopra le ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale di Monza in Funzione di Giudice Monocratico del Lavoro e della Previdenza e Assistenza, fissata l'udienza di discussione possibilmente con applicativo TEAMS previa disapplicazione del provvedimento del
[...]
Pubblica Sicurezza 18.11.24 allegato sub 1 condannare l al Controparte_3 Controparte_4 riconoscimento dello status di vittima del Dovere ex art. 1 comma 564 l. 266/05 in capo al defunto Parte_3
, ai fini della concessione a parte istante dei conseguenti benefici assistenziali di legge alla vedova
[...] Parte_1 e alla figlia
[...] Parte_2 dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal
, per tale evento, conseguentemente condannare il al riconoscimento in favore Controparte_1 Controparte_1 delle ricorrenti dei benefici assistenziali di pertinenza, e specificamente la speciale elargizione disciplinata dall'art. 3 l. 466/80 e art. 5 comma 5 l. 206/04 nell'importo ex lege di euro 200.000, oltre perequazione dalla data del 01.01.2003, detratto l'equo indennizzo percepito;
l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre perequazione dalla data del 01.01.2008 (o da quella meglio vista) e da valere a vita lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l. 244/07) dalla data del 01.01.2006 (o da quella meglio vista) e da valere a vita;
Vinte spese, diritti ed onorari con distrazione in favore dei difensori
Si costituiva il eccependo la prescrizione dei diritti fatti valere CP_1 dalle ricorrenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
pagina 3 di 7 L'art. 1, comma 563, della l. 23 dicembre 2005 n. 166 stabilisce che "per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità". Il successivo comma 564 equipara a tali soggetti “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro o fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”. Con D.P.R. n. 243 del 07.07.2006 è stato precisato che “ai fini del presente regolamento, si intendono: (…) b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. Orbene , le ricorrenti hanno allegato che il loro congiunto, CP_2
, doveva considerarsi Vittima del Dovere, e hanno chiesto che tale status
[...] venisse riconosciuto da . CP_1
Quest'ultimo in via preliminare ha eccepito la prescrizione dell'azione di accertamento.
L'eccezione è infondata.
Invero con la sentenza 17440 del 2022 la Cassazione, ampiamente argomentando, ha proposto una nuova definizione del concetto di status, come di una particolare categoria di soggetti individuata dal legislatore come pagina 4 di 7 destinataria di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite. La Cassazione ha quindi ritenuto che la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, abbia natura di "status", per cui l'azione volta al suo accertamento è imprescrittibile. Tale orientamento della Cassazione si è ormai consolidato, essendo stato seguito da numerose pronunce della medesima corte.
In ordine ai presupposti per il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere in capo al si ritiene che gli stessi siano sussistenti , Pt_2 considerate le norme sopra riportate.
Invero il medesimo era impegnato in una “missione”, intesa come attività per causa di servizio, autorizzata dai superiori e, anzi, doverosa e in tale contesto è sopravvenuta una circostanza straordinaria che lo ha esposto ad un maggiore rischio e ne ha causato la morte, circostanza costituita dal fatto che dall'arma del collega è partito un colpo da fuoco che lo ha attinto. D'altra parte si osserva che il non ha contestato la sussistenza nel CP_1 merito di tali presupposti. Posto quanto sopra il va condannato al riconoscimento dello CP_1 status di vittima del Dovere ex art. 1 comma 564 l. 266/05 in capo all'appuntato . Pt_2
In ordine ai benefici economici derivanti da tale status, le ricorrenti hanno chiesto : la speciale elargizione disciplinata dall'art. 3 l. 466/80 e art. 5 comma 5 l. 206/04 nell'importo ex lege di euro 200.000, oltre perequazione dalla data del 01.01.2003, detratto l'equo indennizzo percepito;
l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre perequazione dalla data del 01.01.2008 (o da quella meglio vista) e da valere a vita lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l. 244/07) dalla data del 01.01.2006 (o da quella meglio vista) e da valere a vita.
Il ha eccepito la prescrizione. CP_1
pagina 5 di 7 Il diritto all'ottenimento del primo dei benefici è totalmente prescritto. Invero per la speciale elargizione la prescrizione decorreva dalla entrata in vigore del dpr 243 del 2006 ( agosto 2006) , in quanto da tale momento le ricorrenti avrebbero potuto presentare la domanda d'inserimento nella graduatoria nazionale al fine di rivendicare , per eventi anteriori, tale beneficio. Il principio è stato espresso anche dalla Corte di Cassazione ( da ultimo con ordinanza 19410 del 2025). Nel caso di specie il termine decennale si è compiuto, dal momento che la domanda è stata avanzata il 30.9.24.
Per quanto riguarda gli altri due benefici, invece , la prescrizione, parimenti decennale, va calcolata a ritroso dalla data della domanda , con prescrizione dei ratei precedenti tale data, come eccepito dal e non contestato CP_1 dalle ricorrenti. Pertanto il diritto all'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre perequazione è dovuto dal 30.9.14 e parimenti lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 è dovuto dal 30.9.14.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sulla causa di cui in epigrafe così provvede:
1) condanna l' al riconoscimento dello status di Controparte_4 vittima del Dovere ex art. 1 comma 564 l. 266/05 in capo al defunto App. CC
( con inserimento nel relativo elenco) , ai fini della Controparte_2 concessione dei conseguenti benefici assistenziali di legge alla vedova
[...]
e alla figlia;
Parte_1 Parte_2
2) per l'effetto condanna il al riconoscimento in favore Controparte_1 delle ricorrenti dei benefici assistenziali di pertinenza, e specificamente l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre perequazione, dalla data del 30.9.14 e da valere a vita e dello speciale pagina 6 di 7 assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 dalla data del 30.9.14 e da valere a vita;
3) dichiara la prescrizione per la speciale elargizione;
4) condanna il al pagamento delle spese di giudizio che si CP_1 liquidano in euro 5.000,00 per compensi ed euro 43,00 per CU oltre oneri accessori e spese generali da distrarsi a favore dell'avv. Bava Andrea.
Monza, 10 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 402/2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 degli avv. ti BAVA ANDREA e BAVA LEONARDO ricorrenti contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO . elettivamente domiciliato in
VIA CARLO OTTAVIO CORNAGGIA N. 9 20123 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO N. R.G. 223/2022
Resistente Oggetto: benefici assistenziali
All'udienza dell'11.11. 25 il giudice pronunciava dispositivo di sentenza del quale dava lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato il 7.2.25 e Parte_2 Parte_1
hanno riferito di essere la figlia e la vedova dell'appuntato
[...] dell'Arma dei Carabinieri , che prestava servizio presso la Controparte_2
Caserma Carabinieri di Saronno;
che il 14 dicembre 1989 lo stesso stava accingendosi ad uscire in “servizio perlustrativo” insieme ad altri colleghi, e si trovava nella sala del Nucleo Radiomobile , preparandosi per il servizio , quando un collega, il Brig.
, lasciava partire un colpo d'arma da fuoco dalla Persona_1 mitraglietta M12 d'ordinanza che stava maneggiando;
che il colpo attingeva al capo l'appuntato, provocandone il decesso;
che la Legione Carabinieri di Milano inviava alla Procura della Repubblica la comunicazione di reato di omicidio colposo;
che l'evento veniva dichiarato dipendente da causa di servizio con successiva erogazione di Equo Indennizzo di lire 60.052.500;
che anni dopo decidevano di avvalersi della normativa di tutela assistenziale in tema di vittime del dovere entrata in vigore nel 2006 con effetti retroattivi;
che con l'art. 1 comma 562 e ss. l. 266/05, era stata rielaborata la preesistente e più ristretta nozione di vittime del dovere prevedendone due tipologie, le vittime del dovere “in senso stretto” del comma 563, ossia coloro i quali abbiano avuto una lesione in una serie di attività tipiche (di polizia soccorso, ecc.), e i “soggetti equiparati” del comma 564,ossia coloro che in
“missioni di qualunque natura” ex comma 564) abbiano contratto infermità
che siano “dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali e operative”;
che tali “particolari condizioni”, sussistevano quando il servizio alla base della infermità presentava un rischio anomalo rispetto a quello tipico per il tipo di attività concretamente in corso di svolgimento, per le concrete situazioni venutesi a creare;
che la normativa de qua era stata inoltre accompagnata dall' art. 2 comma 2 dpr 243/06, il quale aveva previsto la copertura retroattiva di eventi dal 01.01.1961, ai fini prevalentemente assistenziali;
che con istanze inoltrate il 30.09.2024 e indirizzate al , Controparte_1 competente ex dpr 510/99 per la concessione di status e benefici anche per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, avevano chiesto dunque tutela ai sensi dell'art. 1 comma 564 l. 266/05, poiché quelle mansioni di servizio comandate, che in sé corrispondevano all'amplissima nozione di “missioni di pagina 2 di 7 qualunque natura” , vale a dire le attività preparatorie alla uscita di pattuglia, si era venuto a inserire un fattore di rischio assolutamente anomalo, ossia l'imprevedibile esplosione di colpo d'arma da fuoco, situazione che aveva introdotto, nella semplice e normale mansione svolta, un fattore di rischio ovviamente del tutto anomalo;
che l'Amministrazione, con provvedimento inviato il 18.11.2024, aveva ritenuto prescritta la possibilità di vedere dichiarato Vittima del dovere il defunto App. CC. precisando: Pt_2
“Al riguardo, si fa presente che la predetta istanza, datata 30.09.2024, è improcedibile in quanto tardiva, essendo stata prodotta oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile, in combinato disposto con gli articoli 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302,23 dicembre 2000, n. 388 e 23 dicembre 2005, n. 266. Pertanto, non si darà luogo all'avvio del procedimento, stante l'avvenuta prescrizione dei diritti a ricevere i benefici normativamente previsti”. Tanto premesso le ricorrenti allegavano in diritto che quello di vittime del dovere era un vero e proprio status di rilievo assistenziale e come tale imprescrittibile.
Posto quanto sopra le ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: Piaccia al Tribunale di Monza in Funzione di Giudice Monocratico del Lavoro e della Previdenza e Assistenza, fissata l'udienza di discussione possibilmente con applicativo TEAMS previa disapplicazione del provvedimento del
[...]
Pubblica Sicurezza 18.11.24 allegato sub 1 condannare l al Controparte_3 Controparte_4 riconoscimento dello status di vittima del Dovere ex art. 1 comma 564 l. 266/05 in capo al defunto Parte_3
, ai fini della concessione a parte istante dei conseguenti benefici assistenziali di legge alla vedova
[...] Parte_1 e alla figlia
[...] Parte_2 dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal
, per tale evento, conseguentemente condannare il al riconoscimento in favore Controparte_1 Controparte_1 delle ricorrenti dei benefici assistenziali di pertinenza, e specificamente la speciale elargizione disciplinata dall'art. 3 l. 466/80 e art. 5 comma 5 l. 206/04 nell'importo ex lege di euro 200.000, oltre perequazione dalla data del 01.01.2003, detratto l'equo indennizzo percepito;
l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre perequazione dalla data del 01.01.2008 (o da quella meglio vista) e da valere a vita lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l. 244/07) dalla data del 01.01.2006 (o da quella meglio vista) e da valere a vita;
Vinte spese, diritti ed onorari con distrazione in favore dei difensori
Si costituiva il eccependo la prescrizione dei diritti fatti valere CP_1 dalle ricorrenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
pagina 3 di 7 L'art. 1, comma 563, della l. 23 dicembre 2005 n. 166 stabilisce che "per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità". Il successivo comma 564 equipara a tali soggetti “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro o fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”. Con D.P.R. n. 243 del 07.07.2006 è stato precisato che “ai fini del presente regolamento, si intendono: (…) b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. Orbene , le ricorrenti hanno allegato che il loro congiunto, CP_2
, doveva considerarsi Vittima del Dovere, e hanno chiesto che tale status
[...] venisse riconosciuto da . CP_1
Quest'ultimo in via preliminare ha eccepito la prescrizione dell'azione di accertamento.
L'eccezione è infondata.
Invero con la sentenza 17440 del 2022 la Cassazione, ampiamente argomentando, ha proposto una nuova definizione del concetto di status, come di una particolare categoria di soggetti individuata dal legislatore come pagina 4 di 7 destinataria di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite. La Cassazione ha quindi ritenuto che la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, abbia natura di "status", per cui l'azione volta al suo accertamento è imprescrittibile. Tale orientamento della Cassazione si è ormai consolidato, essendo stato seguito da numerose pronunce della medesima corte.
In ordine ai presupposti per il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere in capo al si ritiene che gli stessi siano sussistenti , Pt_2 considerate le norme sopra riportate.
Invero il medesimo era impegnato in una “missione”, intesa come attività per causa di servizio, autorizzata dai superiori e, anzi, doverosa e in tale contesto è sopravvenuta una circostanza straordinaria che lo ha esposto ad un maggiore rischio e ne ha causato la morte, circostanza costituita dal fatto che dall'arma del collega è partito un colpo da fuoco che lo ha attinto. D'altra parte si osserva che il non ha contestato la sussistenza nel CP_1 merito di tali presupposti. Posto quanto sopra il va condannato al riconoscimento dello CP_1 status di vittima del Dovere ex art. 1 comma 564 l. 266/05 in capo all'appuntato . Pt_2
In ordine ai benefici economici derivanti da tale status, le ricorrenti hanno chiesto : la speciale elargizione disciplinata dall'art. 3 l. 466/80 e art. 5 comma 5 l. 206/04 nell'importo ex lege di euro 200.000, oltre perequazione dalla data del 01.01.2003, detratto l'equo indennizzo percepito;
l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre perequazione dalla data del 01.01.2008 (o da quella meglio vista) e da valere a vita lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l. 244/07) dalla data del 01.01.2006 (o da quella meglio vista) e da valere a vita.
Il ha eccepito la prescrizione. CP_1
pagina 5 di 7 Il diritto all'ottenimento del primo dei benefici è totalmente prescritto. Invero per la speciale elargizione la prescrizione decorreva dalla entrata in vigore del dpr 243 del 2006 ( agosto 2006) , in quanto da tale momento le ricorrenti avrebbero potuto presentare la domanda d'inserimento nella graduatoria nazionale al fine di rivendicare , per eventi anteriori, tale beneficio. Il principio è stato espresso anche dalla Corte di Cassazione ( da ultimo con ordinanza 19410 del 2025). Nel caso di specie il termine decennale si è compiuto, dal momento che la domanda è stata avanzata il 30.9.24.
Per quanto riguarda gli altri due benefici, invece , la prescrizione, parimenti decennale, va calcolata a ritroso dalla data della domanda , con prescrizione dei ratei precedenti tale data, come eccepito dal e non contestato CP_1 dalle ricorrenti. Pertanto il diritto all'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre perequazione è dovuto dal 30.9.14 e parimenti lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 è dovuto dal 30.9.14.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sulla causa di cui in epigrafe così provvede:
1) condanna l' al riconoscimento dello status di Controparte_4 vittima del Dovere ex art. 1 comma 564 l. 266/05 in capo al defunto App. CC
( con inserimento nel relativo elenco) , ai fini della Controparte_2 concessione dei conseguenti benefici assistenziali di legge alla vedova
[...]
e alla figlia;
Parte_1 Parte_2
2) per l'effetto condanna il al riconoscimento in favore Controparte_1 delle ricorrenti dei benefici assistenziali di pertinenza, e specificamente l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre perequazione, dalla data del 30.9.14 e da valere a vita e dello speciale pagina 6 di 7 assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 dalla data del 30.9.14 e da valere a vita;
3) dichiara la prescrizione per la speciale elargizione;
4) condanna il al pagamento delle spese di giudizio che si CP_1 liquidano in euro 5.000,00 per compensi ed euro 43,00 per CU oltre oneri accessori e spese generali da distrarsi a favore dell'avv. Bava Andrea.
Monza, 10 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 7 di 7