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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1715/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6183/2022 depositato il 19/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Autodifeso - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria Di Licodia - Corso Province 111 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Simeto Ambiente Spa In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7898/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
3 e pubblicata il 10/11/2022
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20170117668021512390181 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0034 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0055 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si associa alla richiesta di cessata materia del contendere
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Ufficio dichiara che gli importi in contestazione sono stati versati per cui chiede la cessazione della materia del contendere
Resistente/Appellato: Comune non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 7898.03.2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che rigettava il ricorso presentato dal Sig. Ricorrente_1
contro
Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione per l'annullamento di preavviso di fermo amministrativo n. 20170117668021512390181 del 01.12.2017 di
€ 735,72 emesso per il mancato pagamento delle ingiunzioni TIA nn. 333550001742940034 e
333550001751340055 relative all'anno 2010, proponeva appello, in data 19/11/2022, la parte contribuente insistendo su quanto già dedotto in prime cure e chiedendo la riforma della sentenza appellata con l'annullamento degli atti impugnati. Deposita note conclusive in data 26/01/2026.
La società di riscossione deposita controdeduzioni in data 16/05/2025 .
All'odierna udienza, il rappresentante della Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione dichiara che gli importi in contestazione sono stati versati per cui chiede la cessazione della materia del contendere. La parte contribuente si associa alla richiesta di cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto quanto dichiarato dalle parti, non si può che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA dichiara l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6183/2022 depositato il 19/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Autodifeso - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria Di Licodia - Corso Province 111 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Simeto Ambiente Spa In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7898/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
3 e pubblicata il 10/11/2022
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20170117668021512390181 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0034 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0055 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si associa alla richiesta di cessata materia del contendere
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Ufficio dichiara che gli importi in contestazione sono stati versati per cui chiede la cessazione della materia del contendere
Resistente/Appellato: Comune non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 7898.03.2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che rigettava il ricorso presentato dal Sig. Ricorrente_1
contro
Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione per l'annullamento di preavviso di fermo amministrativo n. 20170117668021512390181 del 01.12.2017 di
€ 735,72 emesso per il mancato pagamento delle ingiunzioni TIA nn. 333550001742940034 e
333550001751340055 relative all'anno 2010, proponeva appello, in data 19/11/2022, la parte contribuente insistendo su quanto già dedotto in prime cure e chiedendo la riforma della sentenza appellata con l'annullamento degli atti impugnati. Deposita note conclusive in data 26/01/2026.
La società di riscossione deposita controdeduzioni in data 16/05/2025 .
All'odierna udienza, il rappresentante della Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione dichiara che gli importi in contestazione sono stati versati per cui chiede la cessazione della materia del contendere. La parte contribuente si associa alla richiesta di cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto quanto dichiarato dalle parti, non si può che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA dichiara l'estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere. Spese compensate.