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Ordinanza collegiale 10 febbraio 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 19/12/2025, n. 8244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8244 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08244/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00992/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 992 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Iannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Amedeo 15;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’accertamento
della responsabilità del Ministero dell’Interno per l’infortunio riportato dal ricorrente durante attività lavorativa per violazione delle norme di cui al D.Lgs del 19 settembre 1994, n. 626 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 in combinato disposto con gli artt. 2051 e 2087 c.c.;
e per la conseguente condanna dell’amministrazione al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa RA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato e depositato il 24 febbraio 2022, il ricorrente ha riassunto un giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Napoli – sezione lavoro a seguito della sentenza n. 6685 del 25 novembre 2021 con il quale tale Tribunale ha declinato la propria giurisdizione sulla controversia.
Il ricorrente, che è un appartenente alla Polizia di Stato, espone che in data 18 maggio 2016 durante l’orario di lavoro (precisamente alle ore 13,30 circa) mentre si recava al parcheggio interno della Questura scivolava nello scendere per le scale e, per non cadere, si aggrappava alla ringhiera di sicurezza riportando gravi lesioni alla spalla sinistra; all’esito delle cure cui era sottoposto residuavano dei postumi a carattere permanente implicanti un “-OMISSIS-” valutabile, ad avviso del ricorrente, “-OMISSIS-”.
Nel presupposto che la caduta fosse stata determinata dalla scarsa illuminazione della scala e dalla presenza sui gradini di polveri e detriti (in sostanza da un carente stato di manutenzione che aveva determinato una situazione di pericolo per i suoi utilizzatori), il ricorrente inoltrava il 28 settembre 2016 all’Amministrazione una richiesta di risarcimento del danno che rimaneva senza esito; di qui l’instaurazione del giudizio civile definito con la sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione sopra citata e la conseguente riassunzione.
Il ricorrente, quindi, lamentando la violazione da parte dell’Amministrazione delle norme di cui al D.Lg. 19 settembre 1994, n. 626 e delle disposizioni di cui al D. Lg. 9 aprile 2008, n. 81 in combinato disposto con gli artt. 2051 e 2087 c.c., ha chiesto la condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da lui patito.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio e ha argomentato per la reiezione del ricorso per l’assenza della sua responsabilità per l’infortunio (sia sotto il profilo dell’osservanza dei doveri del datore di lavoro di adottare le misure necessarie a salvaguardare i propri dipendenti che sotto quello della responsabilità ex articoli 2043 e 2051 c.c.). In via subordinata, l’amministrazione ha chiesto che comunque vada riconosciuto il concorso di colpa del ricorrente, con conseguente riduzione del risarcimento in applicazione del primo comma dell’articolo 1227 c.c.
Il collegio, con ordinanza n. 2925 del 2023, ha disposto istruttoria per avere chiarimenti sul luogo del sinistro e sul relativo stato.
Con relazione depositata in giudizio il 20 luglio 2023 e relativi allegati, la Questura di Napoli ha adempiuto all’ordinanza collegiale istruttoria.
Dagli atti depositati è emerso che il luogo del sinistro era diverso da quello individuato dal settore contenzioso della Questura e rappresentato nelle fotografie depositate dall’Amministrazione.
La Questura, nella relazione e relativa documentazione, evidenzia, in sintesi, che si tratta di altre scale che portano all’autorimessa rispetto a quelle di cui al primo deposito dell’Amministrazione; che tali scale non erano state interessate da lavori di manutenzione perché demandati alla Provincia; che le stesse sono visibilmente sconnesse e danneggiate; che l’accesso era stato inibito dall’Amministrazione con comunicazione interna del 2008, quale area di cantiere, circostanza di cui non poteva non essere a conoscenza il ricorrente considerati anche i cartelli di avviso.
Il ricorrente ha replicato, insistendo per il risarcimento del danno mentre l’Amministrazione ha ulteriormente argomentato per il rigetto e chiesto di disporre consulenza tecnica d’ufficio finalizzata ad esaminare la dinamica del fatto in relazione al danno asseritamente subito nonché a determinarne l’esatta quantificazione.
Con ordinanza n. 5724 del 2023, il Collegio ha disposto una verificazione, incaricando il direttore della Scuola di Specializzazione di Medicina Legale presso l’Università per gli Studi Federico II di Napoli, con facoltà di delega, volta ad accertare se le patologie lamentate dal ricorrente fossero riconducibili all’infortunio occorso e quale fosse il danno patito dal ricorrente con riferimento all’entità della menomazione fisica complessiva derivante dall’infortunio in questione.
Con ordinanza n. 3144 del 2024 è stata concessa al verificatore la proroga dei termini per la verificazione.
Con ordinanza n. 1116 del 2025 sono stati chiesti al verificatore chiarimenti sullo svolgimento della verificazione.
In vista dell’udienza di merito del 5 novembre 2025, il ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno e, alla luce delle risultanze della verificazione, ha chiesto che il Ministero intimato venisse condannato “al pagamento dell’importo di € 500,00 o della diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute, oltre interessi dal fatto al soddisfo e ad € 500,00 a titolo di spese di assistenza medico legale sostenute in sede di c.t.u.” e “al pagamento dell’importo di € 70.985,40, o della diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre interessi sulla somma originariamente devalutata alla data dell’evento del 18.05.2016, e via via rivalutata anno per anno fino alla decisione. Sull’importo complessivo dovranno poi aggiungersi gli interessi dal deposito della sentenza fino al soddisfo”.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.
Va premesso innanzitutto che, nel caso in esame, viene in rilievo una ipotesi di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. che è di natura contrattuale, per cui, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno stesso (così C.d.S., Sez. IV, 24 maggio 2018, n. 3104, che richiama sul punto Cass. civ., Sez. lav., 15 giugno 2017, n. 14865, e Cass, civ., Sez. III, 23 maggio 2011, n. 11290).
L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, atteso che la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 6018 del 2000; C.d.S. sent. n. 1173 del 2011). Poiché, peraltro, l'art. 2087 c.c. riveste, per il suo carattere generale, valenza sussidiaria rispetto alla specifica applicazione rinvenibile nella legislazione in materia di prevenzione e di assicurazione degli infortuni sul lavoro, ne discende che la determinazione degli obblighi del datore di lavoro va fatta, in concreto, anche alla stregua delle ordinarie norme di prudenza, diligenza e perizia dirette ad assicurare la sicurezza dei dipendenti: ciò comporta che il datore di lavoro è tenuto ad osservare e far osservare sia le norme specifiche emanate per la prevenzione degli incidenti, sia quelle generiche dettate dalla comune prudenza (cfr. Cass. Civ, n. 2835 del 1992).
E, come da condivisa giurisprudenza in materia, gli obblighi che la citata norma del codice civile impone al datore di lavoro in tema di tutela delle condizioni di lavoro si estendono, nella fase dinamica dell'espletamento della prestazione, ai comportamenti necessari per prevenire possibili incidenti (cfr. Cass., n. 1331 del 1999; id. n. 2835 del 1992).
Di conseguenza, grava sul datore “debitore di sicurezza” l’onere di provare di aver ottemperato all’obbligo di protezione (Cass., n. 25217 del 2023).
Inoltre, posto che l’art. 2087 c.c. non specifica le condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo, l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche “norme di cautela violate”, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate ma di casi in cui molteplici e differenti possono essere le modalità di conformazione del luogo di lavoro ai requisiti di sicurezza. È, invece, necessario che il lavoratore alleghi la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno psicofisico sofferto, incombendo a questo punto su parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (Cass., n. 9120 del 2024).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, considerata tutta la documentazione acquisita agli atti e quanto emerso dall’istruttoria disposta dal Collegio, si ritiene che, nel caso di specie, vada riconosciuta la responsabilità dell’Amministrazione datrice di lavoro per l’infortunio occorso al ricorrente, potendosi ritenere provata la condizione di pericolo e il nesso causale con il danno sofferto dal ricorrente, e ciò considerato lo scarso stato manutentivo delle scale dove si è verificato l’infortunio e considerato che non risulta provata dall’Amministrazione l’adozione di adeguate misure per interdire l’accesso alle stesse al momento dell’infortunio. Non è stata infatti provata dall’Amministrazione la presenza, al momento dell’infortunio, di cartelli di divieto di accesso o indicativi della presenza di un’area di cantiere sulla porta che conduce alle scale utilizzate dal ricorrente mentre, come confermato dal verificatore, le cui conclusioni sul punto non sono state oggetto di specifica contestazione da parte dell’Amministrazione, le lesioni riportate dal ricorrente “ risultano, per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica ed evoluzione riparativa, congrue e compatibili con la modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti, sicché può recepirsene una dipendenza causale dal trauma in oggetto così come descritto nei suoi accadimenti ”.
Ritiene il collegio, però, che, se non può escludersi la violazione, da parte del datore di lavoro, delle regole di prudenza e diligenza nella tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro, d'altra parte, è riconoscibile in capo al ricorrente un concorso di colpa in quanto il cattivo stato manutentivo delle scale utilizzate dal ricorrente era evidente e il ricorrente avrebbe potuto utilizzare per raggiungere l’autorimessa le altre scale disponibili e ben manutenute.
Nel caso di specie, non può ravvisarsi una situazione idonea a esonerare l'Amministrazione dalla riscontrata violazione dei doveri presidiati dall'art. 2087 c.c.
Invero, secondo la dominante e condivisa giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile anche nel caso di imprudenza del lavoratore: tra le misure protettive a carico del datore rientrano pure quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente, purché non ricorra ipotesi di condotta abnorme, atipica ed eccezionale del prestatore, del tutto slegata dai compiti di servizio e quindi imprevedibile; ipotesi che nella specie non ricorre, trattandosi comunque di scale generalmente utilizzate dal personale e di cui non è stata provata l’effettiva interdizione da parte dell’Amministrazione al tempo in cui si è verificato l’infortunio.
Ciò non toglie, però, che, nella specie, è comunque ravvisabile anche il concorso di colpa del ricorrente in quanto l'infortunio è stato frutto di una condotta autonoma - seppure non qualificabile come abnorme ed esorbitante - del ricorrente, che aveva a disposizione un passaggio alternativo e ben manutenuto per arrivare all’autorimessa, rispetto alla quale ha però inciso in maniera rilevante il descritto inadempimento datoriale, ravvisandosi così una coesistenza di comportamenti colposi di ambo le parti del rapporto di lavoro (cfr. in termini, Cassazione, n. 36865 del 2021).
Ritiene, in definitiva, il Collegio che il comportamento colposo del lavoratore, autonomamente intrapreso ma non tale da integrare gli estremi del rischio elettivo, possa determinare un concorso di colpa, da regolare ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. in senso conforme, Cons. di Stato, sent. n. 1276 del 2023 con la giurisprudenza ivi citata) allorquando l'evento dannoso non possa dirsi frutto dell'incidenza causale decisiva del solo inadempimento datoriale, ma derivi dalla indissolubile coesistenza di comportamenti colposi di ambo le parti del rapporto di lavoro.
Invero, “l'inadempimento datoriale agli obblighi di prevenzione non è in sé incompatibile con l'esistenza di un comportamento del lavoratore qualificabile come colposo, in quanto di ciò non vi è traccia negli artt. 2087 e 1227 c.c., né in alcuna altra norma dell'ordinamento. Anzi, le norme sanciscono l'obbligo del lavoratore di osservare i doveri di diligenza (art. 2104 c.c.), anche a tutela della propria o altrui incolumità ed è indubbia la sussistenza di tratti del sistema prevenzionistico che coinvolgono anche i lavoratori (cfr., Cass. pen. n. 8883 del 2016), così come è scontato che i rapporti interprivati restino regolati anche dal generalissimo principio di autoresponsabilità per le proprie azioni” (cfr. Cons di Stato, sent. 1276 del 2023 cit.).
Quanto poi alla determinazione della percentuale di contributo causale riconducibile al ricorrente ritiene il Collegio che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, vada stimata -OMISSIS-.
Come rilevato dal verificatore nelle sue conclusioni, che sul punto non sono state specificamente e adeguatamente contrastate dall’Amministrazione, sussiste il necessario nesso causale tra l’infortunio occorso al ricorrente e le lesioni riportate dallo stesso (“ -OMISSIS- ”) che hanno determinato una menomazione dell’integrità psico-fisica quantificabile in un “ tasso di -OMISSIS- permanente del 15-16% (quindici-sedici percento) ”.
Per quel che concerne i periodi di invalidità temporanea, possono riconoscersi, invece, come da conclusioni del verificatore, non specificamente contestate dall’Amministrazione sul punto, “ giorni 10 al 75%, giorni 30 al 50% e giorni 60 al 25% ”.
Non si ritiene, invece, che possa riconoscersi un ulteriore danno risarcibile con riferimento alla asserita riduzione della capacità lavorativa specifica, considerato che in tal punto le conclusioni del verificatore trovano smentita nel fatto che il ricorrente, come attestato dall’Amministrazione “risulta idoneo ai servizi di P.G. senza alcuna esenzione”, è ancora in forza presso la Squadra Mobile (sezione 3A—Reati contro la persona) con mansioni di “addetto alle indagini di P.G.” e “svolge servizi automontato e motomontato”; circostanze non smentite da parte ricorrente.
Pertanto, procedendo alla quantificazione del danno di natura non patrimoniale secondo le più recenti tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (tabelle considerate dalla giurisprudenza di legittimità quale corretto criterio di valutazione equitativa e per ciò generalmente utilizzabili, cfr. Cass. n. 17018/2018 e Cass. n. 9950/2017) e considerando l’età del ricorrente al momento dell’infortunio, si ritiene che il risarcimento per il -OMISSIS- e per la sofferenza soggettiva in riferimento alla riscontrata invalidità permanente del 15-16% vada quantificato in € 55.000,00.
Non si ritiene invece di riconoscere l’ulteriore incremento percentuale per la c.d. personalizzazione del danno, non essendo stata offerta da parte ricorrente dimostrazione adeguata di tutti i necessari elementi costitutivi.
A tale somma va aggiunto poi il danno da invalidità temporanea per “giorni 10 al 75%, giorni 30 al 50% e giorni 60 al 25%” che si ritiene di quantificare in € 3.750,00 (calcolandolo ad € 100,00 al giorno).
In definitiva, il complessivo danno non patrimoniale riconoscibile risulta pari ad € 58.750,00.
Atteso tuttavia il ritenuto concorso di colpa a carico del ricorrente, il predetto importo deve essere decurtato del 40%, riducendosi dunque ad € 35.250,00.
Quanto al richiesto risarcimento del danno patrimoniale, si ritiene di non poterlo riconoscere non essendo stata fornita da parte del ricorrente idonea prova documentale delle spese mediche asseritamente sostenute a causa dell’infortunio in questione. Per tali spese, trattandosi di voci di costo che la parte avrebbe dovuto analiticamente comprovare, non può farsi applicazione del disposto di cui all’articolo 1226 c.c. (cfr. Tar Napoli, sent. n.5447 del 2014).
L’Amministrazione intimata, dunque, va condannata al risarcimento del danno in favore del ricorrente, liquidato nella misura di complessivi € 35.250,00, oltre interessi legali sulla predetta somma originariamente devalutata alla data dell’evento (18 maggio 2016) e via via rivalutata anno per anno fino alla decisione. Sull’importo complessivo dovranno poi aggiungersi gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Quanto alle spese per l’assistenza medico legale prestata dal consulente in sede di verificazione disposta da questo Tar, le stesse rientrano nella quantificazione delle spese di lite che, secondo soccombenza, si ritiene di porre a carico dell’Amministrazione intimata e che si liquidano complessivamente in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Le spese per la verificazione vengono determinate nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) e poste a carico dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- condanna l’Amministrazione resistente al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente, nella misura indicata in motivazione;
- pone a carico dell’Amministrazione intimata il compenso del verificatore che liquida nella misura complessiva di euro duemila (duemila/00), da cui va detratto l’anticipo eventualmente versato che deve essere rimborsato alla parte ricorrente;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TI LE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RA AT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AT | TI LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.