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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4344 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1967/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice rel./est.-
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1967 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Via Giulio Palermo, 23, presso lo studio dell'avv. Immacolata Mauli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Parete (CE), alla via G. Matteotti n.10, presso lo studio dell'avv. Pasquale
Falco, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.02.2023, ritualmente notificato, il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio in San Cipriano di Aversa in data 22.10.2009, con la resistente, in costanza del quale non pagina 1 di 6 nascevano figli, deduceva che le parti erano addivenute alla separazione coniugale, in virtù di decreto di omologa numero cron. 3353/2021 del 09.04.2021, emesso dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio di separazione consensuale r.g. 5576/2021; che, in sede di giudizio di separazione, nonché di formulazione dei relativi accordi, i coniugi dichiaravano di essere economicamente autosufficienti.
Tanto premesso, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione, chiedeva all'intestato Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto della autosufficienza economica di ciascuna parte.
Incardinato il giudizio, con comparsa del 05.10.2023 si costituiva la resistente, la quale, CP_1 contestando integralmente la ricostruzione fattuale di cui al libello introduttivo, evidenziava che i coniugi, giunti alla separazione coniugale già nel 2012, giusto decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio di separazione consensuale r.g. 32946/2012, avevano vissuto separati solo per pochi mesi, avendo ben presto ricostruito la loro unione e ripreso la convivenza;
che, all'esito dell'emissione del secondo decreto di omologa in data 09.04.2021 reso dal Tribunale di Napoli, i coniugi si riconciliavano dopo pochi mesi, andando a convivere, come già avvenuto in precedenza, ripristinando di fatto la loro unione familiare;
che il ricorrente, una volta assunta nel mese di maggio
2023 la decisione di cessare la convivenza per trasferirsi altrove, negli ultimi tempi si era riavvicinato nuovamente alla resistente, richiedendo assistenza morale, attese le precarie condizioni di salute.
Ciò posto, evidenziata una ricostituzione del rapporto coniugale, si opponeva alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché, in via riconvenzionale e subordinata formulava domanda di riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, nella misura di € 350,00 mensili, e di equa ripartizione tra i coniugi delle somme di denaro depositate sul conto corrente bancario cointestato, giacenti sul libretto di risparmio postale, ed, in ultimo, delle somme di danaro di cui ai n. 5 Buoni
Fruttiferi Postali di importo pari a € 5.000,00 cadauno.
All'udienza presidenziale del 06.10.2023 si presentavano personalmente le parti, unitamente ai rispettivi difensori, e all'esito della relativa audizione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con provvedimento reso in pari data il Giudice delegato, in via provvisoria, confermava le condizioni di cui all'intervenuta separazione (ove non era previsto alcun assegno di mantenimento in favore della resistente); infine nominava Giudie Istruttorie se stesso, fissando per il prosieguo all'udienza al 19.01.2024
Con memoria integrativa il ricorrente, evidenziando che contrariamente alle avverse allegazioni non vi era mai stata una riconciliazione tra i coniugi e dedotto di essere gravato in via esclusiva dal rateo mensile di cui al mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile ove risiedeva la resistente, si riportava alle pagina 2 di 6 conclusioni rassegnate in precedenza, insistendo per il rigetto della domanda riconvenzionale di riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, per carenza dei presupposti.
Con comparsa del 09.01.2024 la resistente si riportava alle conclusioni rassegnate in comparsa, precisando come di seguito la propria domanda riconvenzionale, subordinata all'accoglimento della domanda di divorzio: “disporre in favore della convenuta nella misura di € 450,00 corrispondente alla quota mensile del mutuo da destinare alla sua estinzione. Con richiesta che una volta corrisposte le rate del prestito, il pagamento di detta somma verrà effettuato direttamente alla convenuta”.
Esperita l'istruttoria giudiziale previo interrogatorio formale deferito al ricorrente, Parte_1 nonché previa escussione dei testimoni ammessi su istanza di parte resistente, all'udienza del
28.11.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice delegato, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle comparse di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. e nelle note in sostituzione di udienza, si riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, occorre evidenziare che benché parte ricorrente abbia richiesto al Tribunale adito la declaratoria in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel caso di specie debba pronunciarsi lo scioglimento dello stesso, in quanto contratto secondo rito civile.
Ciò premesso, la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia l'intervenuta separazione consensuale di cui al decreto di omologa numero cron. 3353/2021 del 09.04.2021, emesso dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio di separazione consensuale r.g. 5576/2021.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli (avvenuta in data 23.03.2021) in cui le parti si sono separate.
Avuto riguardo al profilo attinente alla persistenza dello stato di separazione, rileva il Collegio che parte resistente, opponendosi alla domanda di divorzio, eccepiva, di fatto, l'avvenuto ripristino dell'unione materiale e spirituale tra coniugi.
Secondo l'orientamento prevalente “non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, considerati gli effetti da essa derivanti, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale” (Cass. 19497/2005; Cass. 19535/2014; Cass.
20323/2019).
Invero, l'accertamento in capo ad un'eventuale riconciliazione tra coniugi separati non può valutarsi pagina 3 di 6 limitatamente alla ripresa temporanea della convivenza fisica, ma richiede il ripristino dei legami materiali e spirituali che caratterizzano la vita coniugale. Questi legami includono non solo la convivenza, ma anche una serie di elementi che riflettono un'intenzione condivisa di ristabilire una relazione coniugale piena e significativa.
In altre parole, affinché si possa parlare di riconciliazione, è necessario che i coniugi riprendano non solo la convivenza sotto lo stesso tetto, ma anche altri aspetti della loro relazione, come ad esempio la condivisione di interessi, obiettivi e responsabilità, nonché una genuina volontà di ricostruire il legame matrimoniale nel suo complesso (cfr. Cass. ordinanza 14037/2021).
A tal proposito, si osserva che i fatti allegati a dimostrazione della dedotta riconciliazione, ovvero la persistenza della convivenza tra coniugi, soliti, altresì, a trascorrere assieme fine settimana in viaggio anche successivamente all'intervenuta separazione, sono state contestate da parte ricorrente in sede di interrogatorio.
Dall'esame delle deposizioni rese, risultate coerenti, prive di vizi logici e non contraddittorie e perciò attendibili - anche in ragione dell'accurata descrizione delle abitudini delle parti in causa e della circostanza che trattasi di soggetti che, indifferenti ai fatti, hanno avuto una percezione diretta e personale dei fatti controversi –emerge solo che le parti avevano conservato, anche successivamente seconda omologa della separazione, un rapporto amichevole e talvolta anche una coabitazione senza tuttavia che ciò rappresentasse una ripresa dalla comunione materiale e spirituale propria del matrimonio
In particolare, , escussa quale teste, riferiva: “…Di e la sig.ra Testimone_1 Pt_1 CP_1 convivevano a Via 2 Agosto n. 18 in Parete, che era la casa coniugale, anche dopo Maggio 2021.
[...]
Io frequentavo la , e stavo spesso a casa sua, e a volte sono rimasta a cena anche fino a tarda CP_1 sera, e so che lui rimaneva a dormire lì.
Ma successivamente precisava: “ non so se poi lui andasse via di casa, in quanto io mi sono trattenuta fino alle 23:00, e non so se lui sia o meno andato via…Non l'ho visto uscire di casa la mattina, però so di averlo visto anche di pomeriggio in casa, perché facendo mezza giornata a lavoro, lavorando io insieme alla e tornando a casa insieme, lo trovavo a casa…Non l'ho visto CP_1 dormire insieme alla moglie, però quando andavamo a fare dei fine settimana insieme lui stava nella stessa camera della moglie. Sono capitati fine settimana anche dopo Maggio 2021, ma non ricordo le date… Il marito veniva a prenderla fuori la fabbrica il venerdì sera, o il sabato quando si lavorava mezza giornata, e poi partivano direttamente per Capri…Io sono stata con loro, per esempio, ad
Alberobello, Matera e Montecatini. Era Maggio 2022, ma le date non le ricordo.”
Parimenti, l'altro teste escusso, , riferiva: “… con lavoro insieme ed io Controparte_2 CP_1
pagina 4 di 6 spesso andavo a casa sua la sera e quindi lo vedevo. Noi rimanevano anche a chiacchierare fino a tardi mentre lui andava a letto… solitamente lei lo accompagnava alla metro per andare a lavoro al
e poi lo andava a riprendere la sera. Lo vedevo che veniva anche fuori la fabbrica dove Per_1
Per_ lavoro con e lei mi diceva che dopo doveva andare a riprendere alla metro… Andavano CP_1 spesso a Capri da amici del marito. è rimasta in buoni rapporti con questi amici e li va ancora a CP_1 trovare… so che sono andati a Scalea per le vacanze estive circa 2 anni fa se ben ricordo”.
Il teste tuttavia poi riferiva: “Dormivano insieme ma erano separati in casa. Lei mi CP_2 raccontava che erano separati in casa perché non andavano d'accordo anche se poi si riconciliavano
e vivevano insieme. Lei mi raccontava di aver voglia di separarsi e si lamentava però poi cambiava idea”.
Ciò premesso, questo Collegio, attenendosi ai suesposti principi, ritiene che le circostanze accertate non consentono di ritenere provata la ricostruzione dell'affectio maritalis, intesa come comunione di vita nel senso pieno e pertanto essendo decorso il termine dalla separazione va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Napoli in data 22.10.2009.
Avuto riguardo alla domanda di riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, formulata CP_1 in via riconvenzionale, rileva il Collegio l'inammissibilità della stessa, attesa la tardività della
[...] costituzione in giudizio della parte resistente, avvenuta in data 05.10.2023, con udienza di prima comparizione fissata al 06.10.2023.
Parimenti, avuto riguardo alla domanda di divisione delle somme di cui a conti correnti bancari e postali e di cui ai titoli cointestati tra le parti in causa, si evidenzia la formulazione tardiva della stessa, attesa l'intervenuta preclusione rispetto alla possibilità di formulare domande riconvenzionali, e in ogni caso, l'inammissibilità nel presente giudizio, in quanto afferente a questioni soggette al rito ordinario.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia vanno compensate interamente tra le parti le spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in il 22.10.2009 in Napoli (atto n. 64, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2009) tra nato a Parte_1
Napoli il 12.12.1962, C.F.: , e , nata a [...] C.F._1 CP_1
Cipriano di Aversa il 07.11.1966, C.F. ; C.F._2
b) dichiara inammissibili le domande formulate in via riconvenzionale da parte resistente;
pagina 5 di 6 c) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice rel./est.-
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1967 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Via Giulio Palermo, 23, presso lo studio dell'avv. Immacolata Mauli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Parete (CE), alla via G. Matteotti n.10, presso lo studio dell'avv. Pasquale
Falco, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.02.2023, ritualmente notificato, il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio in San Cipriano di Aversa in data 22.10.2009, con la resistente, in costanza del quale non pagina 1 di 6 nascevano figli, deduceva che le parti erano addivenute alla separazione coniugale, in virtù di decreto di omologa numero cron. 3353/2021 del 09.04.2021, emesso dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio di separazione consensuale r.g. 5576/2021; che, in sede di giudizio di separazione, nonché di formulazione dei relativi accordi, i coniugi dichiaravano di essere economicamente autosufficienti.
Tanto premesso, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione, chiedeva all'intestato Tribunale la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto della autosufficienza economica di ciascuna parte.
Incardinato il giudizio, con comparsa del 05.10.2023 si costituiva la resistente, la quale, CP_1 contestando integralmente la ricostruzione fattuale di cui al libello introduttivo, evidenziava che i coniugi, giunti alla separazione coniugale già nel 2012, giusto decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio di separazione consensuale r.g. 32946/2012, avevano vissuto separati solo per pochi mesi, avendo ben presto ricostruito la loro unione e ripreso la convivenza;
che, all'esito dell'emissione del secondo decreto di omologa in data 09.04.2021 reso dal Tribunale di Napoli, i coniugi si riconciliavano dopo pochi mesi, andando a convivere, come già avvenuto in precedenza, ripristinando di fatto la loro unione familiare;
che il ricorrente, una volta assunta nel mese di maggio
2023 la decisione di cessare la convivenza per trasferirsi altrove, negli ultimi tempi si era riavvicinato nuovamente alla resistente, richiedendo assistenza morale, attese le precarie condizioni di salute.
Ciò posto, evidenziata una ricostituzione del rapporto coniugale, si opponeva alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché, in via riconvenzionale e subordinata formulava domanda di riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, nella misura di € 350,00 mensili, e di equa ripartizione tra i coniugi delle somme di denaro depositate sul conto corrente bancario cointestato, giacenti sul libretto di risparmio postale, ed, in ultimo, delle somme di danaro di cui ai n. 5 Buoni
Fruttiferi Postali di importo pari a € 5.000,00 cadauno.
All'udienza presidenziale del 06.10.2023 si presentavano personalmente le parti, unitamente ai rispettivi difensori, e all'esito della relativa audizione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con provvedimento reso in pari data il Giudice delegato, in via provvisoria, confermava le condizioni di cui all'intervenuta separazione (ove non era previsto alcun assegno di mantenimento in favore della resistente); infine nominava Giudie Istruttorie se stesso, fissando per il prosieguo all'udienza al 19.01.2024
Con memoria integrativa il ricorrente, evidenziando che contrariamente alle avverse allegazioni non vi era mai stata una riconciliazione tra i coniugi e dedotto di essere gravato in via esclusiva dal rateo mensile di cui al mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile ove risiedeva la resistente, si riportava alle pagina 2 di 6 conclusioni rassegnate in precedenza, insistendo per il rigetto della domanda riconvenzionale di riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, per carenza dei presupposti.
Con comparsa del 09.01.2024 la resistente si riportava alle conclusioni rassegnate in comparsa, precisando come di seguito la propria domanda riconvenzionale, subordinata all'accoglimento della domanda di divorzio: “disporre in favore della convenuta nella misura di € 450,00 corrispondente alla quota mensile del mutuo da destinare alla sua estinzione. Con richiesta che una volta corrisposte le rate del prestito, il pagamento di detta somma verrà effettuato direttamente alla convenuta”.
Esperita l'istruttoria giudiziale previo interrogatorio formale deferito al ricorrente, Parte_1 nonché previa escussione dei testimoni ammessi su istanza di parte resistente, all'udienza del
28.11.2025, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice delegato, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle comparse di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. e nelle note in sostituzione di udienza, si riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, occorre evidenziare che benché parte ricorrente abbia richiesto al Tribunale adito la declaratoria in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel caso di specie debba pronunciarsi lo scioglimento dello stesso, in quanto contratto secondo rito civile.
Ciò premesso, la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia l'intervenuta separazione consensuale di cui al decreto di omologa numero cron. 3353/2021 del 09.04.2021, emesso dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio di separazione consensuale r.g. 5576/2021.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli (avvenuta in data 23.03.2021) in cui le parti si sono separate.
Avuto riguardo al profilo attinente alla persistenza dello stato di separazione, rileva il Collegio che parte resistente, opponendosi alla domanda di divorzio, eccepiva, di fatto, l'avvenuto ripristino dell'unione materiale e spirituale tra coniugi.
Secondo l'orientamento prevalente “non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, considerati gli effetti da essa derivanti, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale” (Cass. 19497/2005; Cass. 19535/2014; Cass.
20323/2019).
Invero, l'accertamento in capo ad un'eventuale riconciliazione tra coniugi separati non può valutarsi pagina 3 di 6 limitatamente alla ripresa temporanea della convivenza fisica, ma richiede il ripristino dei legami materiali e spirituali che caratterizzano la vita coniugale. Questi legami includono non solo la convivenza, ma anche una serie di elementi che riflettono un'intenzione condivisa di ristabilire una relazione coniugale piena e significativa.
In altre parole, affinché si possa parlare di riconciliazione, è necessario che i coniugi riprendano non solo la convivenza sotto lo stesso tetto, ma anche altri aspetti della loro relazione, come ad esempio la condivisione di interessi, obiettivi e responsabilità, nonché una genuina volontà di ricostruire il legame matrimoniale nel suo complesso (cfr. Cass. ordinanza 14037/2021).
A tal proposito, si osserva che i fatti allegati a dimostrazione della dedotta riconciliazione, ovvero la persistenza della convivenza tra coniugi, soliti, altresì, a trascorrere assieme fine settimana in viaggio anche successivamente all'intervenuta separazione, sono state contestate da parte ricorrente in sede di interrogatorio.
Dall'esame delle deposizioni rese, risultate coerenti, prive di vizi logici e non contraddittorie e perciò attendibili - anche in ragione dell'accurata descrizione delle abitudini delle parti in causa e della circostanza che trattasi di soggetti che, indifferenti ai fatti, hanno avuto una percezione diretta e personale dei fatti controversi –emerge solo che le parti avevano conservato, anche successivamente seconda omologa della separazione, un rapporto amichevole e talvolta anche una coabitazione senza tuttavia che ciò rappresentasse una ripresa dalla comunione materiale e spirituale propria del matrimonio
In particolare, , escussa quale teste, riferiva: “…Di e la sig.ra Testimone_1 Pt_1 CP_1 convivevano a Via 2 Agosto n. 18 in Parete, che era la casa coniugale, anche dopo Maggio 2021.
[...]
Io frequentavo la , e stavo spesso a casa sua, e a volte sono rimasta a cena anche fino a tarda CP_1 sera, e so che lui rimaneva a dormire lì.
Ma successivamente precisava: “ non so se poi lui andasse via di casa, in quanto io mi sono trattenuta fino alle 23:00, e non so se lui sia o meno andato via…Non l'ho visto uscire di casa la mattina, però so di averlo visto anche di pomeriggio in casa, perché facendo mezza giornata a lavoro, lavorando io insieme alla e tornando a casa insieme, lo trovavo a casa…Non l'ho visto CP_1 dormire insieme alla moglie, però quando andavamo a fare dei fine settimana insieme lui stava nella stessa camera della moglie. Sono capitati fine settimana anche dopo Maggio 2021, ma non ricordo le date… Il marito veniva a prenderla fuori la fabbrica il venerdì sera, o il sabato quando si lavorava mezza giornata, e poi partivano direttamente per Capri…Io sono stata con loro, per esempio, ad
Alberobello, Matera e Montecatini. Era Maggio 2022, ma le date non le ricordo.”
Parimenti, l'altro teste escusso, , riferiva: “… con lavoro insieme ed io Controparte_2 CP_1
pagina 4 di 6 spesso andavo a casa sua la sera e quindi lo vedevo. Noi rimanevano anche a chiacchierare fino a tardi mentre lui andava a letto… solitamente lei lo accompagnava alla metro per andare a lavoro al
e poi lo andava a riprendere la sera. Lo vedevo che veniva anche fuori la fabbrica dove Per_1
Per_ lavoro con e lei mi diceva che dopo doveva andare a riprendere alla metro… Andavano CP_1 spesso a Capri da amici del marito. è rimasta in buoni rapporti con questi amici e li va ancora a CP_1 trovare… so che sono andati a Scalea per le vacanze estive circa 2 anni fa se ben ricordo”.
Il teste tuttavia poi riferiva: “Dormivano insieme ma erano separati in casa. Lei mi CP_2 raccontava che erano separati in casa perché non andavano d'accordo anche se poi si riconciliavano
e vivevano insieme. Lei mi raccontava di aver voglia di separarsi e si lamentava però poi cambiava idea”.
Ciò premesso, questo Collegio, attenendosi ai suesposti principi, ritiene che le circostanze accertate non consentono di ritenere provata la ricostruzione dell'affectio maritalis, intesa come comunione di vita nel senso pieno e pertanto essendo decorso il termine dalla separazione va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Napoli in data 22.10.2009.
Avuto riguardo alla domanda di riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, formulata CP_1 in via riconvenzionale, rileva il Collegio l'inammissibilità della stessa, attesa la tardività della
[...] costituzione in giudizio della parte resistente, avvenuta in data 05.10.2023, con udienza di prima comparizione fissata al 06.10.2023.
Parimenti, avuto riguardo alla domanda di divisione delle somme di cui a conti correnti bancari e postali e di cui ai titoli cointestati tra le parti in causa, si evidenzia la formulazione tardiva della stessa, attesa l'intervenuta preclusione rispetto alla possibilità di formulare domande riconvenzionali, e in ogni caso, l'inammissibilità nel presente giudizio, in quanto afferente a questioni soggette al rito ordinario.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia vanno compensate interamente tra le parti le spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in il 22.10.2009 in Napoli (atto n. 64, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2009) tra nato a Parte_1
Napoli il 12.12.1962, C.F.: , e , nata a [...] C.F._1 CP_1
Cipriano di Aversa il 07.11.1966, C.F. ; C.F._2
b) dichiara inammissibili le domande formulate in via riconvenzionale da parte resistente;
pagina 5 di 6 c) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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