Sentenza 6 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2018, n. 15513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15513 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH RL, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 18/04/2017 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Paolo Spalletta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha confermato il sequestro preventivo impeditivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio A Calabria in data 30 gennaio 2017 delle quote sociali, dell'intero patrimonio aziendale, di tutti i conti correnti, dei libretti di deposito al portatore e nominativi, dei contratti di acquisto di titoli di Stato, di azioni obbligazioni, certificati di deposito e di assicurazione della Vega S.r.l. In tale procedimento il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto comprovata, nei limiti propri della delibazione cautelare, la sussistenza e la operatività di una associazione a delinquere, contestata al capo 3), finalizzata alla commissione di plurimi delitti di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, di turbativa d'asta e di falso in atto pubblico ed operante con riferimento alle procedure di appalto indette dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Calabria e da altre stazioni appaltanti pubbliche per realizzazioni di opere nella piana di Gioia Tauro, garantendo il controllo sugli appalti pubblici del gruppo imprenditoriale Bagalà, ritenuto affiliato alla cosca dei Piromalli. Tale associazione criminale operava come un vero e proprio cartello di imprese (la c.d. "cumbertazione" nel lessico degli indagati), volto in modo stabile ed organizzato a condizionare la libera concorrenza nelle gare pubbliche di appalto attraverso la presentazione di offerte dal contenuto concertato. Con tali modalità il sodalizio criminale otteneva l'aggiudicazione degli appalti ad una delle imprese della cordata e manteneva il controllo sulla 3, aggiudicazione delle operiLovvero, quando la gara era vinta da imprese estranee al circuito, si insinuava nella fase esecutiva del contratto. La Vega s.r.I., in particolare, secondo l'ipotesi di accusa, risultava essere stata coinvolta nella commissione di tre condotte di turbativa d'asta, contestate rispettivamente ai capi 27), 28) e 29) della imputazione cautelare.
2. RL CH, in qualità di unico socio titolare delle quote sequestrate e di amministratore legale rappresentante della Vega S.r.l., ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo quattro motivi e, segnatamente: - il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti relativamente all'asserito permanente asservimento della Vega s.r.l. alla organizzazione illecita denominata "cumbertazione"; - la violazione e la falsa applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. con riferimento alla carenza del periculum in mora relativamente al permanente asservimento della Vega S.r.l. alla "cunnbertazione"; - la carenza di motivazione in ordine al vincolo di pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto ai delitti contestati;
- la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora.A 3. In data 23 febbraio 2018 il ricorrente ha depositato motivi nuovi, ribadendo i propri rilievi critici e rilevando come la Corte di Cassazione avesse già annullato numerosi provvedimenti di sequestro adottati nel medesimo procedimento in fattispecie analoghe a quelle della Vega S.r.l.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
2. Con IM ed il terzo motivo il ricorrente deduce congiuntamente la inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen. e, segnatamente, il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti relativamente al permanente asservimento della Vega S.r.l. alla "cumbertazione" ed alla pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto ai delitti contestati. Si duole il ricorrente che l'ordinanza di sequestro aveva ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in ordine all'esistenza di una organizzazione a delinquere, che tramite quarantaquattro imprese e società commerciali, per un decennio, aveva permanentemente e sistematicamente turbato le gare di appalto in Calabria. Il sequestro era stato, pertanto, disposto in ragione del potere assoluto da parte dell'organizzazione di disporre indistintamente delle quarantaquattro imprese e società commerciali, "quante volte sia necessario", al fine di impedire all'organizzazione la prosecuzione della propria attività illecita, di ristrutturarsi con i proventi illecitamente accumulati nel corso degli anni o con il reinvestimento dei medesimi. Secondo la formulazione accusatoria accolta nel provvedimento di sequestro, tuttavia, il coinvolgimento della Vega S.r.l. in tale vicenda era limitato esclusivamente alla presentazione di tre offerte di partecipazione alle gare nelle date del 14, 16 e 21 novembre 2012, rispettivamente contestate ai capi 27), 28) e 29), e, quindi, si trattava di condotte poste in essere in unico contesto temporale, durato solo sette giorni. Deduceva, inoltre, il CH di essere, peraltro, incensurato e neppure indagato in tale vicenda. In tale contesto si rivelava, pertanto, carente la motivazione della ordinanza impugnata relativa allo stabile asservimento della Vega S.r.l. alle attività illecite del sodalizio criminoso descritto, stante il coinvolgimento, solo episodico ed occasionale, della società sequestrata negli illeciti contestati;
difettava, inoltre, la pertinenzalità dei beni sequestrati rispetto ai delitti contestati, anche in ragione del lasso di tempo decorso dall'ultima condotta contestata, che risaliva alla fine di novembre del 2012. 3. Tali doglianze si rivelano fondate e devono essere accolte.
4. Ai fini dell'emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del fumus commissi delicti attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato (Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 3, n. 37851 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945). Il Tribunale del riesame di Palermo ha disatteso le doglianze svolte dalla difesa in ordine alla carenza di motivazione della ordinanza impugnata relativamente al vincolo di pertinenzialità, rilevando che si tratta pur sempre di beni "asserviti alle logiche del meccanismo della cumbertazione" (pag. 24 della ordinanza impugnata). "La società Vega s.r.l. di CH RL rappresenta lo strumento attraverso cui l'attività criminosa è stata posta in essere. Si tratta di beni che non solo sono serviti a commettere i reati, ma che sono strutturalmente funzionali alla possibile reiterazione dell'attività criminosa. I predetti beni sono legati al reato commesso non da un nesso meramente episodico o occasionale, bensì abituale e protratto nel tempo, avendo essi costituito la base per la complessiva operatività del meccanismo della cumbertazione" (pag. 24 della ordinanza impugnata).
5. Nella ordinanza impugnata, tuttavia, ad onta delle affermazioni del Tribunale del riesame, risulta assente la dimostrazione del durevole asservimento della Vega S.r.l. e del suo patrimonio alla commissione delle attività illecite contestate e, segnatamente, che la stessa sia una mera società di comodo o strutturalmente illecita. D'altra parte la affermazione dello strutturale asservimento della compagine societaria e del patrimonio della Vega S.r.l. alle attività illecite per cui si procede si rivela meramente apparente a fronte del coinvolgimento, per quanto risulta dal testo della ordinanza impugnata, della predetta società in soli tre delitti, peraltro commessi mediante la presentazione di tre offerte di partecipazione a gare pubbliche, poste in essere nell'arco di una settimana nel novembre 2012.Parimenti l'ampio lasso di tempo decorso da tale arco temporale ulteriormente concorre ad escludere la ravvisabilità nella specie di uno stabile asservimento della Vega S.r.l. alla commissione di attività illecita in assenza di un compiuto accertamento delle concrete connotazioni della operatività di tale società e dei soggetti titolari della stessa. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, del resto, in tema di sequestro preventivo, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la res ed il reato commesso (Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374).
6. Alla stregua di tali rilievi non può ritenersi sussistente la pertinenzialità dei beni staggiti rispetto alle ipotesi di reato ritenute sussistenti nel provvedimento impugnato. L'accoglimento di tale motivo di ricorso determina l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nonché del decreto di sequestro del Gip del Tribunale di Reggio Calabria del 30/01/2017 ed esonera dalla delibazione degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro del Gip del Tribunale di Reggio Calabria del 30/01/2017. Manda