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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7753/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7753/2025 AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONINI Parte_1 C.F._1 AN elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TONINI AN
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI NINNO CP_1 C.F._2 COSTANZA elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO 58 BOLOGNA presso il difensore avv. DI NINNO COSTANZA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 10.6.2025
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sul vincolo come da atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sigg.ri e hanno contratto matrimonio concordatario il 06/08/2016 Parte_1 CP_1
a LE (MC), trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Bologna (BO) dell'anno
2016, atto n 255 – 2B; dall'unione, in data 22/05/2017, nasceva il minore;
Persona_1
pagina 1 di 2 le parti sono addivenute a separazione personale consensuale alle condizioni di cui al verbale
03/03/2021, omologato con decreto Tribunale di Bologna 05/05/2021 (n. cron. 1532/2021 - RG
14641/2020); da allora non si sono riconciliate;
instaurato il presente giudizio, all'udienza di comparizione personale, celebrata il 30.10.2025, hanno confermato che la riconciliazione non è possibile e non può essere nemmeno ricostituita la comunione spirituale e materiale. Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Su tutte le altre questioni provvede il Giudice Relatore come da separata ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone:
1 – pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra , nata a [...] Parte_1
(FC) il 22/03/1981 e , nato a [...] il [...], matrimonio celebrato il CP_1
06/08/2016 a LE (MC), trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Bologna (BO) dell'anno 2016, atto n 255 – serie 2B e nel Registro dello Stato Civile del Comune di LE (MC), atto n. 20 – serie 2A; manda agli Ufficiali civili di detti Comuni per le annotazioni di competenza;
2 – dà atto che il giudizio prosegue come da separata ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice
Relatore;
3 – spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7753/2025 AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONINI Parte_1 C.F._1 AN elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TONINI AN
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI NINNO CP_1 C.F._2 COSTANZA elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO 58 BOLOGNA presso il difensore avv. DI NINNO COSTANZA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 10.6.2025
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sul vincolo come da atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sigg.ri e hanno contratto matrimonio concordatario il 06/08/2016 Parte_1 CP_1
a LE (MC), trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Bologna (BO) dell'anno
2016, atto n 255 – 2B; dall'unione, in data 22/05/2017, nasceva il minore;
Persona_1
pagina 1 di 2 le parti sono addivenute a separazione personale consensuale alle condizioni di cui al verbale
03/03/2021, omologato con decreto Tribunale di Bologna 05/05/2021 (n. cron. 1532/2021 - RG
14641/2020); da allora non si sono riconciliate;
instaurato il presente giudizio, all'udienza di comparizione personale, celebrata il 30.10.2025, hanno confermato che la riconciliazione non è possibile e non può essere nemmeno ricostituita la comunione spirituale e materiale. Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Su tutte le altre questioni provvede il Giudice Relatore come da separata ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone:
1 – pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra , nata a [...] Parte_1
(FC) il 22/03/1981 e , nato a [...] il [...], matrimonio celebrato il CP_1
06/08/2016 a LE (MC), trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Bologna (BO) dell'anno 2016, atto n 255 – serie 2B e nel Registro dello Stato Civile del Comune di LE (MC), atto n. 20 – serie 2A; manda agli Ufficiali civili di detti Comuni per le annotazioni di competenza;
2 – dà atto che il giudizio prosegue come da separata ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice
Relatore;
3 – spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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