Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00385/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01042/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG
EC - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2025, proposto da
San Giorgio Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sogliano Cavour, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - UG, Azienda Sanitaria Locale EC, non costituiti in giudizio;
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale EC, domiciliataria ex lege in EC, piazza S. Oronzo;
Provincia di EC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Testi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione UG, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Italia Nostra - EC, Comitato Tecnico Soglianese, Comune di Cutrofiano, Italia Nostra - Sede Centrale, non costituiti in giudizio;
per la corretta ottemperanza
della sentenza del TAR UG, sede di EC, n. 619/2025, depositata in data 8 aprile 2025;
nonché per la declaratoria di nullità per violazione ed elusione del giudicato e/o inefficacia, ovvero, previa conversione del rito, per l’annullamento:
-della determina n. 1027 del 22.7.2025, comunicata in data 22.07.2025, con la quale la Provincia di EC ha deciso di "di assoggettare alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.23 e seguenti del D.lgs. n. 152/2006, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e sulla scorta della relazione "Istruttoria Tecnico - Amministrativa" allegata per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di trasporto e cessione dell'energia prodotta, potenza nominale 13,739 MW, da realizzarsi nei Comuni di Sogliano Cavour e Cutrofiano in provincia di EC, proponente San Giorgio Energia S.r.l. (P.IVA 12881860964),
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi, ove occorra:
-l'allegato 1 alla determinazione impugnata, recante "istruttoria tecnico-amministrativa"
-il parere espresso dal Comune di Sogliano Cavour con nota prot. 4315 del 16.5.2025 nonché i relativi allegati, già trasmessi nella prima sequenza procedimentale;
-il parere espresso da PA UG - DAP EC con nota prot. 38251 del 25.6.2025;
-il parere espresso da ASL EC con nota prot. 120065 del 24.6.2025;
-il parere espresso dalla Regione UG, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, espresso con nota prot.283410 del 27.5.2025;
-la nota prot. n. 17586 del 29.4.2025 della Provincia di EC;
-la nota prot. n. 17590/2025 del 29.4.2025 della Provincia di EC;
e per la nomina
ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d) del c.p.a. di un Commissario ad acta per la corretta esecuzione del giudicato, ovvero, in caso di conversione del rito, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e) del c.p.a.;
e per la condanna
dell'Amministrazione resistente al rilascio del provvedimento dell'Amministrazione a rilasciare il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.p.a. in combinato disposto con l'art. 34, comma 1, lett. c).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, della Provincia di EC e della Regione UG;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AN RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-la società ricorrente, con istanza del 12.12.2023 (acquisita al protocollo dell’Ente provinciale il 14.12.2023, con n. 49326), ha chiesto l’attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto dalla stessa presentato per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione, da ubicarsi nei Comuni di Sogliano Cavour e Cutrofiano;
-la Provincia di EC, all’esito del procedimento, con determinazione n. 704 del 03.06.2024 ha deciso di assoggettare alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 e seguenti del D.lgs. n. 152/2006 il progetto di che trattasi;
-detto provvedimento e tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali allo stesso, sono stati impugnati dinanzi a questo T.A.R. che con sentenza n. 619 del 08.04.2025, nel rilevare che:
“ 12. Quanto alla prima censura spiccata avverso il provvedimento di assoggettabilità al procedimento di VIA (concernente il difetto di istruttoria e di motivazione), la stessa deve essere vagliata unitamente al motivo di ricorso con cui la parte ricorrente si duole dell’illegittimità dei pareri presupposti al predetto provvedimento, stante la evidente stretta connessione.
12.1. Le censure sono fondate, nei limiti di cui in motivazione …. omissis;
12.7. Così ricostruito il Collegio ritiene che - nel caso in esame - emergano, con tutta evidenza, macroscopici difetti di istruttoria e di motivazione …. omissis;
12.7.4. Ciò posto, il Collegio ritiene che il difetto di istruttoria e di motivazione emerga, altresì, dalla disamina dei pareri (osservazioni) richiamate dal provvedimento impugnato come parti integranti dello stesso (rectius, il contributo del Comune di Sogliano Cavour, prot. n. 2074 del 09.03.2024; il contributo del Comune di Cutrofiano, prot. n. 3480 del 12.03.2024; il parere dell’PA UG -DAP EC, prot. n. 14015 del 04.03.2024; nonché il parere dell’ASL EC, prot. n. 58785 del 27.02.2024)”, ha accolto il ricorso per difetto di istruttoria e di motivazione e, per l’effetto, ha annullato tutti i provvedimenti gravati ivi richiamati, con salvezza del riesercizio del potere, emendato dai vizi procedimentali riscontrati.
Tutto quanto premesso, con il ricorso in esame, la società ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 619 del 2025 sopra richiamata e per la declaratoria della nullità per violazione ed elusione del giudicato ovvero, previa conversione del rito, per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, della determina, prot. gen. n. 1027 del 22.07.2025, a firma del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale Transizione Ecologica della Provincia di EC, avente ad oggetto “ D.lgs. n. 152/2006, L.R. n. 26/2022. Verifica di assoggettabilità a V.I.A. inerente a “realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di trasporto e cessione dell’energia prodotta, potenza nominale 13,739 MW, da realizzarsi nei Comuni di Sogliano Cavour e Cutrofiano in Provincia di EC”. Proponente: San Giorgio Energia s.r.l. (P.IVA 12881860964), Via Lanzone 31 – Milano. Esecuzione Sentenza TAR EC n. 619/2025 del 08/04/2025” .
La Provincia di EC, la Regione UG e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Le parti hanno ribadito le proprie difese, mediante deposito di memorie e documenti.
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026 la causa è stata introitata in decisione.
Tutto quanto premesso, il Tribunale rileva - come da avviso reso alle parti ai sensi dell’art. 73, 3 comma, c.p.a. - che il ricorso è divenuto, in parte, improcedibile per sopravvenuto carenza di interesse.
Infatti, la citata sentenza del T.A.R. EC n. 619 del 2025 ha annullato il provvedimento con cui la Provincia di EC ha deciso di assoggettare alla procedura di VIA, ai sensi dell’art. 23 e ss. del D.lgs. n. 152/2006, il progetto presentato dalla ricorrente per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi nei Comuni di Sogliano Cavour e Cutrofiano, facendo salvo il riesercizio del potere alla stregua delle ragioni ivi indicate.
La determinazione dirigenziale n. 1027 del 22 luglio 2025 e tutti i successivi pareri e/o atti, anche istruttori, connessi e consequenziali alla stessa, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla fondatezza delle eccezioni in rito, prospettate dalle Amministrazioni resistenti, e delle plurime censure sollevate dalla ricorrente, valgono a dare esecuzione al dictum giudiziale richiamato, dovendosi, di contro, valutare il contegno dell’Ente Provinciale alla luce delle censure poste dalla ricorrente nella sede ordinaria del giudizio.
Per quanto esposto, va dichiarata improcedibile la domanda volta all’ottemperanza della sentenza di questo T.A.R. n. 619 del 2025 e va, contestualmente, disposta la conversione del rito dell’ottemperanza nel rito ordinario per la trattazione di tutte le restanti questioni proposte con il gravame, la cui udienza pubblica sarà fissata, previa produzione di istanza di fissazione udienza a cura della parte più diligente.
Nulla va disposto ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d) c.p.a. avendo l’Amministrazione resistente provveduto all’esecuzione del giudicato con il provvedimento gravato nella presente sede.
La regolazione delle spese di lite della presente fase va rinviata alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG - Sezione Prima di EC, non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto così provvede:
-dichiara improcedibile la domanda di esecuzione;
-dispone la conversione di rito con conseguente rimessione della causa sul ruolo per la trattazione delle censure proposte secondo il rito ordinario ad una udienza pubblica da fissarsi previa produzione di istanza di fissazione udienza a cura della parte più diligente.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in EC nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
AN RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RO | ON PA |
IL SEGRETARIO