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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/12/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Bari, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.r.g. 1338/2024
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Sarcina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Ferdinando di Puglia alla Via Prologo
n. 3, giusta mandato in atti - APPELLANTE –
E
, (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' l'avv. Luigi Semeraro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Taranto, alla Via Nitti n. 37, giusta mandato in atti - APPELLATA –
NONCHE'
residente in San Ferdinando di Puglia alla Via Spagna esp. c.n Controparte_2 pagina 1 di 3 - APPELLATO Contumace -
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare deve darsi atto che nessuno è comparso all'udienza fissata per il 10.12.2025, trattata con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., per cui questa Corte, rilevato che le parti non avevano depositato note autorizzate, provvedeva ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 c.p.c. ed in tal senso rinviava all'udienza del 17.12.2025, previa comunicazione alle parti del rinvio.
L'art. 181, comma 1, c.p.c., (come modificato dall'art. 50, comma 1 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 06.08.2008 n. 133, stabilisce che: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Il successivo art. 309 c.p.c., stabilisce: “ Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
Con la novella del 2009, il legislatore ha previsto che, nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo (quale che ne sia la causa) deve rivestire la forma della sentenza (cfr. art. 307, 4° c. c.p.c. ed art. 308, 1° e 2° c.
c.p.c.), trattandosi di provvedimento a contenuto decisorio (Cass. civ. sez. VI, n. 26914 del
26.11.2020).
Per i motivi innanzi rappresentati, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c..
Alcunchè si dispone sulle spese che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, a norma dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante, Parte_1 Controparte_1
e di , con atto notificato il 09.10.2024, per la riforma della sentenza n. 799/2024, Controparte_2 resa dal Tribunale di Foggia, in data 14/03/2024, così provvede:
pagina 2 di 3 - Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
- Niente per le spese.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il Consigliere ausiliario relatore
Dott.ssa Lucia Sardone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Bari, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.r.g. 1338/2024
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Sarcina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Ferdinando di Puglia alla Via Prologo
n. 3, giusta mandato in atti - APPELLANTE –
E
, (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' l'avv. Luigi Semeraro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Taranto, alla Via Nitti n. 37, giusta mandato in atti - APPELLATA –
NONCHE'
residente in San Ferdinando di Puglia alla Via Spagna esp. c.n Controparte_2 pagina 1 di 3 - APPELLATO Contumace -
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare deve darsi atto che nessuno è comparso all'udienza fissata per il 10.12.2025, trattata con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., per cui questa Corte, rilevato che le parti non avevano depositato note autorizzate, provvedeva ai sensi e per gli effetti dell'art. 309 c.p.c. ed in tal senso rinviava all'udienza del 17.12.2025, previa comunicazione alle parti del rinvio.
L'art. 181, comma 1, c.p.c., (come modificato dall'art. 50, comma 1 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 06.08.2008 n. 133, stabilisce che: “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Il successivo art. 309 c.p.c., stabilisce: “ Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181”.
Con la novella del 2009, il legislatore ha previsto che, nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo (quale che ne sia la causa) deve rivestire la forma della sentenza (cfr. art. 307, 4° c. c.p.c. ed art. 308, 1° e 2° c.
c.p.c.), trattandosi di provvedimento a contenuto decisorio (Cass. civ. sez. VI, n. 26914 del
26.11.2020).
Per i motivi innanzi rappresentati, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c..
Alcunchè si dispone sulle spese che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, a norma dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante, Parte_1 Controparte_1
e di , con atto notificato il 09.10.2024, per la riforma della sentenza n. 799/2024, Controparte_2 resa dal Tribunale di Foggia, in data 14/03/2024, così provvede:
pagina 2 di 3 - Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
- Niente per le spese.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il Consigliere ausiliario relatore
Dott.ssa Lucia Sardone
pagina 3 di 3