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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4615/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 4615/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in C.SO Parte_1 C.F._1
VITTORIO EMANUELE II, 94 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. CAMURATI CLAUDIA e dall'avv. SATTANINO GIULIA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
P.ZZA CASTELNUOVO, 12 90141 PALERMO presso lo studio dell'avv. SALAMONE MARIA
EMANUELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte depositato in data 15.11.2024.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il minore è nato dalla relazione tra e Parte_1 Controparte_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso depositato in data 13.03.2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Si è costituito dichiarando che tra le parti era intervenuto Controparte_1 un accordo e instando per l'assegnazione di un termine per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte.
Il Giudice assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le sole conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del minore, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, avuto riguardo a quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Spese di lite compensate in considerazione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo tra le parti, in conformità alle condizioni di seguito riportate:
Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica, unitamente alla Per_1 madre, presso l'immobile, già costituente casa familiare, di proprietà comune sito in Torino via Don
Giovanni Minzoni n.10. Entrambi i genitori eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità sul figlio minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio, i genitori dovranno confrontarsi e concordare preventivamente le migliori scelte relative anche all'istruzione ed alle cure sanitarie adeguate. Limitatamente alla ordinaria amministrazione, i genitori assumeranno singolarmente la responsabilità delle decisioni relative al minore nei tempi in cui lo avranno con sé.
Entrambi i genitori si impegnano altresì ad assicurare al minore un costante rapporto con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
Dispone che, tenuto conto dell'età del minore, della distanza geografica tra le rispettive abitazioni, salvo diverso accordo tra le Parti, sempre possibile, il padre potrà tenere con sé il figlio Per_1
con le seguenti modalità: - a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle 19,00 continuativamente sino alla domenica alle 18,00, con onere paterno di prelevare il figlio e riaccompagnarlo presso l'abitazione materna;
- un periodo continuativo, di almeno 8 giorni, in coincidenza delle vacanze scolastiche di fine anno, che comprenda ad anni alterni o il Natale o il
Capodanno, da concordare con congruo anticipo, ossia entro il 30 settembre di ogni anno (quest'anno le Parti hanno concordato che il minore stia con la madre a Natale e con il padre a Capodanno, trascorrendo a Palermo il periodo continuativo dal 29 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025; pertanto trascorrerà il prossimo Natale 2025 a Palermo); - le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni;
- le ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse da con l'uno o l'altro genitore secondo Per_1 il criterio dell'alternanza; - durante le vacanze scolastiche estive il minore trascorrerà con ciascun genitore un identico periodo di sei settimane, non consecutive, da concordare tra le Parti entro il 30 aprile di ogni anno e con comunicazione reciproca della località di soggiorno e del relativo recapito anche telefonico. Le parti si impegnano a far svolgere al figlio tutti i compiti assegnati dalla scuola durante i giorni in cui lo terranno con sé. Al fine di garantire una regolare frequentazione del minore con la terra natìa paterna e con i parenti ed amici del ramo paterno, le Parti concordemente stabiliscono che – nella ipotesi in cui il padre, per due mesi consecutivi, non possa recarsi a Torino per i due week end al mese concordati innanzi – sia il minore a raggiungere il padre a Per_1
Palermo almeno per un week end (dal venerdì alla domenica entro le ore 20:00) nel mese successivo, sempre a cura e spese del padre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e dei genitori. effettuerà il viaggio aereo unitamente al padre o, in alternativa, verrà Per_1
accompagnato da qualche familiare oppure dagli amici di famiglia SI. o SI.ra Persona_2 [...]
. Parte_2
Dispone l'assegnazione della casa familiare di Torino, via Don Giovanni Minzoni n.10 alla SI.ra
, che ne è cointestataria, quale genitore collocatario in misura prevalente del minore . Pt_1 Per_1
La stessa è tenuta al pagamento delle utenze e di tutte le spese di gestione ordinaria, ivi compresa la tassa smaltimento rifiuti, etc., per come già provvede dal mese di ottobre 2023 allorché è cessata la convivenza, mentre le spese straordinarie relative ad detto immobile verranno sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno. Il SI. si impegna, dal canto suo, a continuare a Controparte_1 pagare le rate residue del mutuo quindicennale a sé intestato acceso con “Credem” per l'acquisto della propria quota (pari al 50%) in comproprietà della casa di Torino, ad oggi ammontanti ad Euro
1.200,00 circa sino al mese di febbraio 2030;
Prende atto che le Parti riconoscono che la maggior parte degli arredi che rimangono nella casa familiare di Torino sono di proprietà comune, per essere stati acquistati insieme alla casa, ivi comprese n.6 sedie deSIn il mobile consolle a tre ante lucido sospeso di il tavolo CP_2 CP_3
bianco Less, la composizione del bagno Pastoe (n.7 cubi bianchi) e n.3 vasi in terracotta Verde
Profilo. Sono e rimangono di proprietà esclusiva del SI. il letto Frau, il divano, il Controparte_1
tavolo di legno all'ingresso, che restano in uso esclusivo alla SI.ra che ne avrà cura con la Pt_1 diligenza del buon padre di famiglia, salvo l'usura ordinaria per l'utilizzo;
Dispone che il SI. corrisponda, a titolo di contributo per il mantenimento del Controparte_1
figlio minore , alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità, la Per_1 Pt_1 somma di € 600,00 (seicento/00) che verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici ISTAT a partire da un anno dalla data di emanazione della sentenza. Le Parti convengono inoltre che nell'ipotesi in cui il SI. non riuscisse, per motivi professionali o personali, ad organizzare i due Controparte_1
week end al mese a Torino da trascorrere con il figlio, lo stesso si impegna a versare un contributo integrativo di ulteriori €50,00 (cinquanta/00), aumentando così il contributo al mantenimento del figlio per quel mese a complessivi euro 650,00 (seicentocinquanta/00);
Prende atto che le Parti convengono che a far data dalla omologazione di detti accordi sia unicamente la SI.ra a percepire per intero ed in via esclusiva l'Assegno Unico Universale che viene erogato Pt_1
dall' per il figlio minore . Sintantoché l'Assegno Unico non verrà calcolato ed CP_4 Per_1
erogato sulla base imponibile dei soli redditi della SI.ra - e dunque a partire dalla Pt_1
omologazione degli accordi di cui infra- il SI. si impegna a versare alla SI.ra Controparte_1
la somma ulteriore di € 100,00 (cento/00) al mese (corrispondenti all'incirca alla metà Pt_1
dell'A.U.U. cui la stessa avrà diritto). Dal canto suo, la SI.ra si impegna ad inoltrare la relativa Pt_1
domanda all' entro il termine di 20 gg dalla data di comunicazione del provvedimento di CP_4
omologa di detti accordi, fornendone al SI. copia protocollata della relativa Controparte_1 ricevuta. Nel caso in cui l'A.U.U., successivamente all'omologazione degli accordi e nonostante i conteggi effettuati sui soli redditi della SI.ra , dovesse risultare inferiore all'importo Pt_1 complessivo di €.200,00 mensili, il SI. si impegna ed obbliga ad integrare il Controparte_1
contributo mensile al mantenimento del figlio - pari ad €.600,00- dell'importo Per_1
corrispondente affinché, unitamente al 50% dell'importo dell'A.U.U. conteggiato (al quale rinunzia in favore della madre), si raggiunga la somma complessiva di €.700,00;
Dispone che le spese extra assegno per il figlio mediche specialistiche non coperte dal S.S.N., scolastiche e di carattere sportivo e ludico-ricreativo come da protocollo d'intesa del Tribunale di
Torino fra magistrati e avvocati a data 15.03.2016 (al contenuto del quale si riportano integralmente) saranno sostenute in misura paritetica tra i genitori così come la mensa scolastica. Per quanto concerne le rette dei campus estivi che frequenterà, invece, le Parti convengono sin d'ora Per_1 che ciascun genitore si farà carico esclusivo di quelle frequentate dal figlio nei periodi di propria competenza durante le vacanze scolastiche estive di cui sopra, restando inteso che le eventuali spese che si dovessero rendere necessarie durante il periodo extrascolastico ricadente nel calendario ordinario (es dopo scuola/centro estivo ecc…) saranno sostenute dalle parti in pari misura;
Prende atto che le Parti dichiarano di avere regolato con il presente atto ogni loro rapporto di natura personale e patrimoniale e pertanto di non avere l'un l'altro nulla a pretendere al di fuori della puntuale esecuzione degli obblighi assunti con il presente accordo;
Prende atto che le Parti prestano sin d'ora il consenso per il rilascio e\o il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio/passaporto per il figlio minore;
Per_1
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 4615/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in C.SO Parte_1 C.F._1
VITTORIO EMANUELE II, 94 10121 TORINO presso lo studio dell'avv. CAMURATI CLAUDIA e dall'avv. SATTANINO GIULIA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
P.ZZA CASTELNUOVO, 12 90141 PALERMO presso lo studio dell'avv. SALAMONE MARIA
EMANUELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte depositato in data 15.11.2024.
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il minore è nato dalla relazione tra e Parte_1 Controparte_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso depositato in data 13.03.2024 ha chiesto al Tribunale Parte_1
l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Si è costituito dichiarando che tra le parti era intervenuto Controparte_1 un accordo e instando per l'assegnazione di un termine per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni congiunte.
Il Giudice assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte, sostitutive dell'udienza, contenenti le sole conclusioni congiunte.
Nel termine loro assegnato le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del minore, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, avuto riguardo a quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Spese di lite compensate in considerazione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo tra le parti, in conformità alle condizioni di seguito riportate:
Affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica, unitamente alla Per_1 madre, presso l'immobile, già costituente casa familiare, di proprietà comune sito in Torino via Don
Giovanni Minzoni n.10. Entrambi i genitori eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità sul figlio minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio, i genitori dovranno confrontarsi e concordare preventivamente le migliori scelte relative anche all'istruzione ed alle cure sanitarie adeguate. Limitatamente alla ordinaria amministrazione, i genitori assumeranno singolarmente la responsabilità delle decisioni relative al minore nei tempi in cui lo avranno con sé.
Entrambi i genitori si impegnano altresì ad assicurare al minore un costante rapporto con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
Dispone che, tenuto conto dell'età del minore, della distanza geografica tra le rispettive abitazioni, salvo diverso accordo tra le Parti, sempre possibile, il padre potrà tenere con sé il figlio Per_1
con le seguenti modalità: - a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle 19,00 continuativamente sino alla domenica alle 18,00, con onere paterno di prelevare il figlio e riaccompagnarlo presso l'abitazione materna;
- un periodo continuativo, di almeno 8 giorni, in coincidenza delle vacanze scolastiche di fine anno, che comprenda ad anni alterni o il Natale o il
Capodanno, da concordare con congruo anticipo, ossia entro il 30 settembre di ogni anno (quest'anno le Parti hanno concordato che il minore stia con la madre a Natale e con il padre a Capodanno, trascorrendo a Palermo il periodo continuativo dal 29 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025; pertanto trascorrerà il prossimo Natale 2025 a Palermo); - le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni;
- le ulteriori festività civili e religiose saranno trascorse da con l'uno o l'altro genitore secondo Per_1 il criterio dell'alternanza; - durante le vacanze scolastiche estive il minore trascorrerà con ciascun genitore un identico periodo di sei settimane, non consecutive, da concordare tra le Parti entro il 30 aprile di ogni anno e con comunicazione reciproca della località di soggiorno e del relativo recapito anche telefonico. Le parti si impegnano a far svolgere al figlio tutti i compiti assegnati dalla scuola durante i giorni in cui lo terranno con sé. Al fine di garantire una regolare frequentazione del minore con la terra natìa paterna e con i parenti ed amici del ramo paterno, le Parti concordemente stabiliscono che – nella ipotesi in cui il padre, per due mesi consecutivi, non possa recarsi a Torino per i due week end al mese concordati innanzi – sia il minore a raggiungere il padre a Per_1
Palermo almeno per un week end (dal venerdì alla domenica entro le ore 20:00) nel mese successivo, sempre a cura e spese del padre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e dei genitori. effettuerà il viaggio aereo unitamente al padre o, in alternativa, verrà Per_1
accompagnato da qualche familiare oppure dagli amici di famiglia SI. o SI.ra Persona_2 [...]
. Parte_2
Dispone l'assegnazione della casa familiare di Torino, via Don Giovanni Minzoni n.10 alla SI.ra
, che ne è cointestataria, quale genitore collocatario in misura prevalente del minore . Pt_1 Per_1
La stessa è tenuta al pagamento delle utenze e di tutte le spese di gestione ordinaria, ivi compresa la tassa smaltimento rifiuti, etc., per come già provvede dal mese di ottobre 2023 allorché è cessata la convivenza, mentre le spese straordinarie relative ad detto immobile verranno sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno. Il SI. si impegna, dal canto suo, a continuare a Controparte_1 pagare le rate residue del mutuo quindicennale a sé intestato acceso con “Credem” per l'acquisto della propria quota (pari al 50%) in comproprietà della casa di Torino, ad oggi ammontanti ad Euro
1.200,00 circa sino al mese di febbraio 2030;
Prende atto che le Parti riconoscono che la maggior parte degli arredi che rimangono nella casa familiare di Torino sono di proprietà comune, per essere stati acquistati insieme alla casa, ivi comprese n.6 sedie deSIn il mobile consolle a tre ante lucido sospeso di il tavolo CP_2 CP_3
bianco Less, la composizione del bagno Pastoe (n.7 cubi bianchi) e n.3 vasi in terracotta Verde
Profilo. Sono e rimangono di proprietà esclusiva del SI. il letto Frau, il divano, il Controparte_1
tavolo di legno all'ingresso, che restano in uso esclusivo alla SI.ra che ne avrà cura con la Pt_1 diligenza del buon padre di famiglia, salvo l'usura ordinaria per l'utilizzo;
Dispone che il SI. corrisponda, a titolo di contributo per il mantenimento del Controparte_1
figlio minore , alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità, la Per_1 Pt_1 somma di € 600,00 (seicento/00) che verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici ISTAT a partire da un anno dalla data di emanazione della sentenza. Le Parti convengono inoltre che nell'ipotesi in cui il SI. non riuscisse, per motivi professionali o personali, ad organizzare i due Controparte_1
week end al mese a Torino da trascorrere con il figlio, lo stesso si impegna a versare un contributo integrativo di ulteriori €50,00 (cinquanta/00), aumentando così il contributo al mantenimento del figlio per quel mese a complessivi euro 650,00 (seicentocinquanta/00);
Prende atto che le Parti convengono che a far data dalla omologazione di detti accordi sia unicamente la SI.ra a percepire per intero ed in via esclusiva l'Assegno Unico Universale che viene erogato Pt_1
dall' per il figlio minore . Sintantoché l'Assegno Unico non verrà calcolato ed CP_4 Per_1
erogato sulla base imponibile dei soli redditi della SI.ra - e dunque a partire dalla Pt_1
omologazione degli accordi di cui infra- il SI. si impegna a versare alla SI.ra Controparte_1
la somma ulteriore di € 100,00 (cento/00) al mese (corrispondenti all'incirca alla metà Pt_1
dell'A.U.U. cui la stessa avrà diritto). Dal canto suo, la SI.ra si impegna ad inoltrare la relativa Pt_1
domanda all' entro il termine di 20 gg dalla data di comunicazione del provvedimento di CP_4
omologa di detti accordi, fornendone al SI. copia protocollata della relativa Controparte_1 ricevuta. Nel caso in cui l'A.U.U., successivamente all'omologazione degli accordi e nonostante i conteggi effettuati sui soli redditi della SI.ra , dovesse risultare inferiore all'importo Pt_1 complessivo di €.200,00 mensili, il SI. si impegna ed obbliga ad integrare il Controparte_1
contributo mensile al mantenimento del figlio - pari ad €.600,00- dell'importo Per_1
corrispondente affinché, unitamente al 50% dell'importo dell'A.U.U. conteggiato (al quale rinunzia in favore della madre), si raggiunga la somma complessiva di €.700,00;
Dispone che le spese extra assegno per il figlio mediche specialistiche non coperte dal S.S.N., scolastiche e di carattere sportivo e ludico-ricreativo come da protocollo d'intesa del Tribunale di
Torino fra magistrati e avvocati a data 15.03.2016 (al contenuto del quale si riportano integralmente) saranno sostenute in misura paritetica tra i genitori così come la mensa scolastica. Per quanto concerne le rette dei campus estivi che frequenterà, invece, le Parti convengono sin d'ora Per_1 che ciascun genitore si farà carico esclusivo di quelle frequentate dal figlio nei periodi di propria competenza durante le vacanze scolastiche estive di cui sopra, restando inteso che le eventuali spese che si dovessero rendere necessarie durante il periodo extrascolastico ricadente nel calendario ordinario (es dopo scuola/centro estivo ecc…) saranno sostenute dalle parti in pari misura;
Prende atto che le Parti dichiarano di avere regolato con il presente atto ogni loro rapporto di natura personale e patrimoniale e pertanto di non avere l'un l'altro nulla a pretendere al di fuori della puntuale esecuzione degli obblighi assunti con il presente accordo;
Prende atto che le Parti prestano sin d'ora il consenso per il rilascio e\o il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio/passaporto per il figlio minore;
Per_1
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.