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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/02/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al N. 11737 /24 R.G. Aff. Cont. Lavoro promossa DA
elettivamente domiciliata presso gli Avv. Marco Parte_1
PULIATTI e Micaela PULIATTI che la rappresentano e difendono
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'avv. S. CP_1
BELLOMARI che lo rappresenta e difende - resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere proposto ATP per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza, e che il CTU nominato in quella sede ha riconosciuto la sussistenza del suo diritto alla prestazione richiesta. Tanto premesso ed esposto, considerato che l' non le ha corrisposto quanto dovuto, CP_1 parte ricorrente ha chiesto al Giudice di condannare l'istituto convenuto al pagamento di quanto spettante. L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del CP_1 contendere, avendo liquidato la prestazione rivendicata in favore di parte ricorrente. All'udienza del 27.1.2025 parte ricorrente ha confermato l'avvenuto accredito in suo favore della prestazione rivendicata, concludendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere con refusione delle spese di lite. All'esito, la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nel corso dell'udienza di discussione la difesa ricorrente si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall , così ritenendo soddisfatte CP_1 le proprie pretese, insistendo per la condanna di parte resistente alle spese di lite.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di attesa la tardività del versamento CP_1 della somma dovuta rispetto alla notifica del ricorso, come da documentazione versata in atti. Tali le ragioni della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alle spese di lite, CP_1 liquidate in € 1.400,00 oltre oneri, da distrarsi.
Roma, 27/1/2025 Il Giudice
(Laura Bajardi)
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Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al N. 11737 /24 R.G. Aff. Cont. Lavoro promossa DA
elettivamente domiciliata presso gli Avv. Marco Parte_1
PULIATTI e Micaela PULIATTI che la rappresentano e difendono
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'avv. S. CP_1
BELLOMARI che lo rappresenta e difende - resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di avere proposto ATP per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di frequenza, e che il CTU nominato in quella sede ha riconosciuto la sussistenza del suo diritto alla prestazione richiesta. Tanto premesso ed esposto, considerato che l' non le ha corrisposto quanto dovuto, CP_1 parte ricorrente ha chiesto al Giudice di condannare l'istituto convenuto al pagamento di quanto spettante. L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del CP_1 contendere, avendo liquidato la prestazione rivendicata in favore di parte ricorrente. All'udienza del 27.1.2025 parte ricorrente ha confermato l'avvenuto accredito in suo favore della prestazione rivendicata, concludendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere con refusione delle spese di lite. All'esito, la causa è stata decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nel corso dell'udienza di discussione la difesa ricorrente si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall , così ritenendo soddisfatte CP_1 le proprie pretese, insistendo per la condanna di parte resistente alle spese di lite.
Le spese del giudizio vanno poste a carico di attesa la tardività del versamento CP_1 della somma dovuta rispetto alla notifica del ricorso, come da documentazione versata in atti. Tali le ragioni della decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alle spese di lite, CP_1 liquidate in € 1.400,00 oltre oneri, da distrarsi.
Roma, 27/1/2025 Il Giudice
(Laura Bajardi)
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