Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 10 luglio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23857 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23857/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09794/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9794 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OA IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Francario e Simone Francario, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, alla Piazza Paganica, n. 13 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
AR TA RA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del giudizio di inidoneità consumato, senza procedere alla lettura della terza prova scritta, nel Verbale n. 210 della seduta del 6 dicembre 2023 della Commissione del concorso a 400 posti notaio indetto con D.D. 13 dicembre 2022 e nell’Allegato B) al verbale medesimo, per asserito errore cd “bloccante” nella correzione del secondo elaborato relativo all’atto mortis causa;
- del medesimo Verbale n. 210 della seduta del 6 dicembre 2023 della Commissione del concorso a 400 posti notaio indetto con D.D. 13 dicembre 2022 e dell’Allegato B) al verbale medesimo nella parte in cui ritengono sussistenti anche ulteriori errori non bloccanti nella redazione sia dell’atto inter vivos, che dell’atto mortis causa ;
- di ogni loro atto preparatorio presupposto connesso o conseguenziale, con particolare riferimento all’atto recante la predeterminazione dei criteri di valutazione, che nel verbale n 15 relativo alla seduta del 26 giugno 2023 si riferisce allegato al verbale medesimo laddove al verbale risulta invece allegata unicamente la tabella delle formulazioni standard delle motivazioni e che non è pertanto noto al ricorrente, ove mai tale predeterminazione avesse escluso la possibilità di utilizzare l’istituto del legato in sostituzione di legittima per realizzare l’effetto diseredativo nello svolgimento dell’elaborato mortis causa
quanto ai motivi aggiunti presentati il 13 giugno 2025:
del D.M. Giustizia 15 maggio 2025 di approvazione della graduatoria definitiva dei vincitori concorso a 400 posti di notaio indetto con dd 13 dicembre 2022
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. ER TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente che l’avversato giudizio di non idoneità – preclusivo ai fini dell’ammissione alle prove orali dell’anzidetto concorso – è stato dalla Commissione reso in esito alla lettura dell’elaborato mortis causa, in quanto quest’ultimo è stato ritenuto “gravemente insufficiente per incongruità delle soluzioni adottate, consistite: MORTIS CAUSA. In relazione alla volontà espressa dal testatore con riguardo al figlio EV tesa alla definitiva esclusione dello stesso dalla propria successione, il candidato riceve il solo legato sostitutivo cui attribuisce, secondo quanto precisato in motivazione, carattere diseredativo; al di là della problematicità a livello teorico di una tale soluzione, nella disposizione non c'è alcun accenno al presupposto destinato in ipotesi a rendere operativa la stessa diseredazione. Inoltre, in motivazione la supposta diseredazione implicita nel legato sostitutivo è riferita all'apertura della successione legittima che “si dovesse aprire...sulla restante eventuale quota di patrimonio di cui il testatore non aveva disposto per testamento": tale supposizione, da un lato, è in contrasto con il testamento ricevuto dal candidato, in quanto contenente un'istituzione di erede universale tale da escludere la concorrente apertura della successione legittima e, dall'altro, continua a non individuare il presupposto evocato dalla ritenuta volontà diseredativa manifestata dal testatore con riguardo al figlio EV, e cioè che l'unico erede istituito IO non avesse voluto o potuto accettare l'eredità”.
Nella medesima scheda, sub 13 (con riferimento ad errori “non bloccanti”), è stato inoltre osservato che “ 13. La Commissione rileva, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 166/2006, che l'elaborato è insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica: INTER vivos DIRITTO CIVILE: a) in relazione alla garanzia pretesa da EM per la provenienza donativa, il candidato riceve la rinuncia di ZO "al diritto di esperire l'azione di restituzione degli immobili oggetto di eredità", utilizzando una espressione assolutamente generica oltre che impropria e, in ogni caso, non collegata con la vicenda descritta nella traccia che poneva una questione riferita unicamente al solo immobile oggetto della compravendita e donato a EC; in motivazione, inoltre, il presupposto giustificativo della rinuncia di MO è identificato altrettanto genericamente nella lesione della quota di legittima subita da ZO con riferimento all'eredità, anziché al solo esercizio dell'azione di restituzione in ipotesi spettante al medesimo ai sensi dell'art. 563 c.c. nei confronti di EM; b) mancanza di qualsiasi garanzia in ordine alla servitù sul fondo assegnato in sede di divisione a MO, giustificata in motivazione con il richiamo del principio di inerenza, che è relativo all'acquisto, ma che non preserva EM dall'eventualità dell'espropriazione del fondo servente da parte del creditore ipotecario di MO. MORTIS CAUSA. Con riferimento all'appartamento di Via Flaminia manca qualsiasi riferimento, anche implicito, nell'atto e in motivazione, alla natura necessariamente obbligatoria del legato ricevuto dal candidato e all'attività da compiersi dall'onerato ai fini di consentire a AR il conseguimento del diritto”.
2. Queste le censure articolate con l’atto introduttivo:
A) CON RIFERIMENTO ALL’ERRORE “BLOCCANTE” RAVVISATO NELLA SECONDA PROVA RELATIVA ALL’ELABORATO MORTIS CAUSA:
Violazione e falsa applicazione art. 11, comma 7 del D.lgs. 166/2006 e del punto 4 della scheda recante la formulazione standard della motivazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, manifesta illogicità e manifesta irragionevolezza del giudizio di “grave insufficienza”. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia e disparità di trattamento
EC la Commissione, il ricorrente sarebbe incorso nell’errore bloccante rappresentato dalla soluzione incongrua offerta in esito alla trattazione del secondo quesito, con riferimento “alla volontà espressa dal testatore con riguardo al figlio EV tesa alla definitiva esclusione dello stesso dalla propria successione”.
Il candidato avrebbe dovuto individuare la soluzione in grado di assicurare l’effetto di escludere un soggetto legittimario (figlio) dalla successione, e nell’elaborato ha utilizzato a tal fine la figura del “legato in sostituzione di legittima ex art. 551 cc”.
Nella motivazione del giudizio inidoneativo, viene indicato che “nella disposizione non c'è alcun accenno al presupposto destinato in ipotesi a rendere operativa la stessa diseredazione. Inoltre, in motivazione la supposta diseredazione implicita nel legato sostitutivo è riferita all'apertura della successione legittima che "si dovesse aprire...sulla restante eventuale quota di patrimonio di cui il testatore non aveva disposto per testamento": tale supposizione, da un lato, è in contrasto con il testamento ricevuto dal candidato, in quanto contenente un'istituzione di erede universale tale da escludere la concorrente apertura della successione legittima e, dall'altro, continua a non individuare il presupposto evocato dalla ritenuta volontà diseredativa manifestata dal testatore con riguardo al figlio EV, e cioè che l'unico erede istituito IO non avesse voluto o potuto accettare l'eredità”.
EC la prospettazione di parte, la mancata specificazione del caso concreto in cui potrebbe realizzarsi l’ipotesi individuata in via generale e astratta come eventuale, successiva, apertura di una successione legittima ab intestato, non potrebbe mai qualificare la soluzione proposta come incongrua, ovvero inidonea o non in grado di produrre l’effetto diseredativo voluto: la soluzione proposta rimanendo valida a tutti gli effetti e corretta sul piano giuridico (potendo, semmai, essere derubricata ad errore “non bloccante”).
L’individuazione dell’apertura della successione legittima viene rappresentata come una eventualità, che potrebbe verificarsi come non verificarsi, proprio perché si muove dalla considerazione che si è in presenza dell’istituzione di un erede universale e non, ab origine, di una successione ab intestato.
Tale concetto è espresso per ben due volte dall’attuale ricorrente, che ha dimostrato di essere perfettamente consapevole del fatto che la disposizione testamentaria è comunque in grado di assicurare l’effetto diseredativo solo se, e in quanto, si apra una successione ab intestato, senza che ciò implichi il grossolano errore di ignorare che in linea di principio “l’istituzione di un erede universale (è) tale da escludere la concorrente apertura della successione legittima”.
Il ricorrente non avrebbe, dunque, sostenuto che successione testamentaria con nomina di erede universale e successione legittima possano operare contemporaneamente, non ignorando che le due forme sono in rapporto di reciproca esclusione, tale che l’una può operare solo nell’eventualità in cui l’altra dovesse in tutto o in parte venir meno.
Per ben due volte il candidato ha precisato che si parla di una eventualità che può verificarsi solo in un secondo momento rispetto all’apertura della successione testamentaria che ha previsto un erede universale e una pluralità di legatari.
Conseguentemente, l’affermazione contenuta nel giudizio della Commissione, per cui la supposta possibilità di apertura di una successione ab intestato “ sulla restante quota di patrimonio di cui il testatore non aveva disposto per testamento ” sarebbe “ in contrasto con il testamento ricevuto dal candidato, in quanto contenente un'istituzione di erede universale tale da escludere la concorrente apertura della successione legittima”, sarebbe infondata; ciò, in quanto nulla nell’elaborato lascia intendere, come invece ritenuto dalla Commissione, che il candidato sia incorso nel grossolano errore di ritenere contestuali l’apertura di una successione testamentaria con la nomina di un erede universale (e di una pluralità di legatari) e di una successione ab intestato .
La soluzione proposta dal candidato, del legato in sostituzione di legittima, non può dunque essere ritenuta in contrasto con il fatto che si suppone una situazione iniziale che vede istituito un erede universale; né si può affermare che il candidato abbia mai supposto la contestuale apertura di una successione testamentaria con nomina di un erede universale e di una successione ab intestato, essendo ciò escluso dalla giustificazione complessivamente data e dall’esplicito riferimento all’ipotesi di una sopravvenienza rispetto alla situazione iniziale.
Da ultimo, viene denunciata la disparità di trattamento, consistente nel fatto che nella generalità dei casi la Commissione ha ritenuto sufficiente la semplice previsione da parte del candidato della disposizione del legato sostituivo di legittima, senza gravare i candidati dell’onere di specificazione dei presupposti concreti per l’apertura della successione legittima e nemmeno del chiarimento della natura diseredativa implicita del legato necessaria per realizzare la volontà del testatore di escludere uno dei legittimari (EV) da una eventuale apertura della successione legittima nei suoi confronti.
B) CON RIFERIMENTO AGLI ERRORI NON BLOCCANTI RAVVISATI NELLA PRIMA E NELLA SECONDA PROVA RELATIVE AGLI ELABORATI INTER VIVOS CIVILE E MORTIS CAUSA:
Violazione e falsa applicazione art. 11, comma 6 del D.lgs. 166/2006 e del punto 13 della scheda recante la formulazione standard della motivazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, manifesta illogicità e manifesta irragionevolezza del giudizio di “grave insufficienza”. Eccesso di potere per manifesta ingiustizia e disparità di trattamento
La Commissione ha ritenuto di potere ravvisare anche “ difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica ” con riferimento tanto all’elaborato mortis causa , quanto all’ inter vivos diritto civile.
Quanto all’atto mortis causa, l’elaborato del candidato non conterrebbe alcun riferimento, neanche implicito, al carattere meramente obbligatorio del legato a favore di AR ( “Con riferimento all’appartamento di Via Flaminia manca qualsiasi riferimento, anche implicito, nell’atto e in motivazione, alla natura necessariamente obbligatoria del legato ricevuto dal candidato e all’attività da compiersi dall’onerato al fine di consentire a AR il conseguimento del diritto” ).
In tale atto, si afferma quanto segue: “ Lego a favore di AR il diritto di usufrutto vitalizio sull’appartamento… di cui attualmente non sono proprietario”.
Sarebbe evincibile dal testo un riferimento implicito, ma inequivocabile, alla disciplina legale del legato di cosa altrui, mediante l’inserimento della dichiarazione tipica richiesta dall’art. 651 c.c.
Né il fatto che l’articolo 651 non sia stato esplicitamente richiamato nella scheda testamentaria (ma solo in motivazione) farebbe venir meno l’esistenza del chiaro riferimento implicito all’effetto obbligatorio del legato di cosa altrui, del quale la Commissione, con palese travisamento dei fatti, nega la sussistenza.
Quanto all’atto inter vivos, la Commissione ha ritenuto ravvisabili le seguenti lacune:
a) “in relazione alla garanzia pretesa da EM per la provenienza donativa, il candidato riceve la rinuncia di ZO ‘al diritto di esperire l’azione di restituzione degli immobili oggetto di eredità’, utilizzando una espressione assolutamente generica oltre che impropria e, in ogni caso, non collegata con la vicenda descritta nella traccia che poneva una questione riferita unicamente al solo immobile oggetto della compravendita e donato a EC; in motivazione, inoltre, il presupposto giustificativo della rinuncia di MO [ rectius: ZO] è identificato altrettanto genericamente nella lesione della quota di legittima subita da ZO con riferimento all’eredità, anziché al solo esercizio dell’azione di restituzione spettante al medesimo ai sensi dell’art. 563 c.c. nei confronti di EM;
b) mancanza di qualsiasi garanzia in ordine alla servitù sul fondo assegnato in sede di divisione a MO, giustificato in motivazione con il richiamo al principio di inerenza, che è relativo all’acquisto, ma che non preserva EM dall’eventualità dell’espropriazione del fondo servente da parte del creditore ipotecario di MO”.
Quanto al rilievo sub a), la parte sostiene che il giudizio della Commissione sia infondato, dal momento che la risposta è espressamente incentrata sull’applicazione dell’art. 563 c.c.; in tale prospettiva, seguendo un’indicazione contenuta nella traccia, è stata prevista la presenza, nell’atto, di ZO, legittimario, che dichiara di rinunciare all’eventuale azione di restituzione degli immobili, spettantegli ai sensi dell’art. 563, comma 1, c.c.
Con riferimento, poi, alla pretesa insufficienza della garanzia data al terzo acquirente in ordine al godimento della servitù di vantaggio futuro, viene osservato che, in ordine all’acquisto del diritto di servitù e alla disciplina della servitù di vantaggio futuro, la Commissione non ha mosso alcun rilievo alla trattazione del candidato; il rilievo critico riguardando, piuttosto, la mancanza di tutela del terzo acquirente nei confronti del creditore ipotecario di MO, nell’ipotesi in cui tale creditore eserciti il suo diritto reale di garanzia sul fondo servente (cioè quello di proprietà di MO), senza che EM possa opporre il suo diritto di proprietà, in quanto acquisito e trascritto dopo l’iscrizione dell’ipoteca.
Viene, al riguardo, rilevato che la traccia non conteneva alcuna indicazione relativa a clausole di garanzia del terzo acquirente della servitù nei confronti del creditore ipotecario titolare di un diritto reale di garanzia sul fondo servente: non potendosi, per l’effetto, qualificare come insufficienza, tanto meno come insufficienza grave, la circostanza che il candidato si sia limitato a prevedere la trasmissione valida ed efficace del diritto di servitù, con modalità ritenute esaurienti anche dalla Commissione e non abbia previsto ulteriori garanzie a favore del terzo acquirente dell’immobile di EC.
Anche a proposito degli errori “non bloccanti”, come sopra esposti, parte ricorrente denuncia la disparità di trattamento, in presenza di sovrapponibili soluzioni, rese da altri candidati, non giudicate errate.
C) CON RIFERIMENTO ALLA CORREZIONE DEGLI ELABORATI DEGLI ALTRI CANDIDATI:
Manifesta ingiustizia e disparità di trattamento. Violazione e falsa applicazione art. 11 comma 7 del D.Lgs. n. 166 del 2006
La già denunciata manifesta ingiustizia per disparità di trattamento rileverebbe, ad avviso del ricorrente, anche per il fatto che nella generalità dei casi, in stretta aderenza alla formulazione del comma 7 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 166/2006, la produzione dell’effetto bloccante si è verificata solo in presenza di una pluralità di “gravi insufficienze”, laddove nel caso del ricorrente l’effetto si sarebbe prodotto al ricorrere di una sola insufficienza ritenuta grave.
3. Con motivi aggiunti successivamente proposti, il ricorrente ha altresì avversato la conclusiva graduatoria concorsuale, assumendone l’illegittimità con riferimento alle doglianze articolate con l’atto introduttivo.
Tale mezzo di tutela ha formato oggetto di notificazione, nei confronti dei soggetti utilmente graduatosi, a mezzo di pubblici proclami, previa autorizzazione di cui all’ordinanza collegiale 9 luglio 2024, n. 13604.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio il 2 ottobre 2024; ed ha depositato in atti, alla data del 19 ottobre 2024, articolata memoria di controdeduzioni, conclusivamente chiedendo la reiezione dell’impugnativa.
5. Quest’ultima viene trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2025.
6. In linea generale, si rammenta come le tre prove scritte del concorso notarile abbiano ad oggetto un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale e l’altro di diritto civile. In aggiunta alla redazione dell’atto, il candidato deve anche separatamente esporre i principi attinenti agli istituti giuridici relativi alla traccia assegnata.
Quanto alla correzione, l’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 166 del 2006, stabilisce che la Commissione d’esame, prima di iniziare l’esame delle prove, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l’ordine di correzione.
In occasione della predeterminazione dei criteri valutativi, la Commissione elabora anche le formulazioni standard per la sintetica motivazione del giudizio di non idoneità (art. 11, comma 5), con l’ulteriore specificazione che, nell’ipotesi in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (art. 11, comma 7).
Nel novero dei criteri generali, la Commissione ha stabilito che fossero condizioni per il giudizio di idoneità la correttezza nell’uso della lingua italiana, esente da errori di grammatica, di sintassi o di ortografia non riconducibili a semplici lapsus calami; la formazione dell’atto osservando le prescrizioni di legge previste per la corretta redazione dell’atto in forma notarile; l’adeguatezza dell’atto agli intenti e agli interessi delle parti, nei limiti consentiti dalla legge; la completezza, la coerenza logica, l’ordine, la chiarezza, l’esattezza sotto il profilo giuridico, sia della motivazione delle scelte compiute, sia dello svolgimento della parte teorica.
La Commissione ha, quindi, formulato un elenco di diciassette categorie di errori accompagnati da formulazioni standard per motivare sinteticamente i giudizi di inidoneità a norma dell’art. 11, comma 5 del D.Lgs. n. 166/2006.
Il corredo di criteri elaborato preventivamente dalla Commissione si rivela puntuale e incisivo, dal momento che abbraccia i profili di correttezza formale e sostanziale, di completezza, coerenza e chiarezza dell’elaborato, sia nella parte di svolgimento pratico, sia nella parte di trattazione teorica.
In più, l’elencazione di diciassette formulazioni standard copre un’ampia gamma di potenziali errori, ostativi o meno, garantendo una sufficiente uniformità nell’espressione dei giudizi di inidoneità.
Deve, quindi, escludersi che la Commissione abbia mancato di determinare compiutamente i ridetti criteri, né l’omissione dei criteri è stata soppiantata dalla sola elaborazione delle formulazioni standard.
Sia la previsione delle formulazioni standard sia il meccanismo della cd. “tagliola” ( id est, l’interruzione delle correzioni al riscontro di nullità o gravi insufficienze del primo o secondo elaborato) rispondono chiaramente alla ratio di celerità e snellimento delle operazioni concorsuali che possono rivelarsi assai laboriose per concorsi di elevato livello tecnico-professionale come quello notarile.
Segnatamente, il ricorso alle formulazioni standard assicura una uniformità di fondo nell’applicazione dei criteri valutativi alleviando, tuttavia, l’onere motivazionale analitico per ogni elaborato, mentre il meccanismo della tagliola presuppone la ricognizione di una serie di errori la cui gravità è tale da risultare ostativa alla prosecuzione delle correzioni non essendo in alcun modo compensabile o sanabile dall’esito, pur brillante, riportato negli altri elaborati.
La richiamata normativa ha, quindi, previsto, con l’obiettivo di accelerare la fase di correzione degli elaborati, diverse ipotesi alternative, cui corrispondono differenti oneri di motivazione per la Commissione esaminatrice, tra le quali quella relativa all’ipotesi di errore c.d. ostativo, che può ricorrere nella prima o nella seconda prova, legittimando la sospensione della valutazione della prova successiva, ovvero nella terza, costituendo motivo di inidoneità.
Tale giudizio si concreta in quel vizio (dell’atto, della motivazione e/o della parte teorica) che preclude ex se una complessiva valutazione di idoneità, legittimando la deroga al principio generale della lettura analitica di tutte le prove svolte dal candidato.
L’individuazione dei c.d. “errori ostativi”, così come la correzione degli elaborati, implicano una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, integrando esse esplicazione di discrezionalità tecnica della Commissione: la cui sindacabilità, nell’ambito del giudizio di legittimità, postula la presenza di particolari tipologie inficianti (quali il macroscopico travisamento, ovvero la manifesta irrazionalità), mentre rimane all’adito organo di giustizia precluso l’esercizio di un potere avente valenza “sostitutiva” rispetto alle prerogative rimesse all’organismo concorsuale, attraverso un giudizio che verrebbe, inammissibilmente, a trasmodare nel merito degli apprezzamenti propri dell’organismo concorsuale.
La giurisprudenza, dalla quale il Collegio non vede ragioni di discostarsi, ha costantemente stabilito “ che l’individuazione dei c.d. “errori ostativi” nell’ambito del concorso notarile, così come la correzione degli elaborati, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, è espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo nei limiti del tradizionale sindacato di legittimità e, quindi, solo nei limiti del macroscopico travisamento e della manifesta irrazionalità. Al giudice non è, dunque, consentito entrare nel merito della valutazione. Il giudizio di legittimità non può, infatti, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l’apprezzamento tecnico dell’organo collegiale - si ribadisce - essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà (Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2017 n. 558) ”, rimanendo fermo il principio, secondo cui “ nella materia dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione e, successivamente, giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un’ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza sulla base della sola lettura degli atti ” (Cons. Stato, Sez. III: 26 luglio 2024, n. 6748, 8 maggio 2024, n. 4142, 28 settembre 2023, n. 8572; Sez. IV: 19 giugno 2020, n. 3918, 26 ottobre 2018, n. 1603, 25 febbraio 2018, n. 705, 30 agosto 2017, n. 4107, 3 aprile 2014, n. 1596).
La giurisprudenza ha anche chiarito che l’esame dai vizi da cui sarebbe asseritamente affetta l’attività di correzione non può mai trasmodare nella sostituzione del giudice amministrativo all’Amministrazione attraverso una nuova valutazione che si sovrapponga a quella della Commissione (Cons. Stato, Sez. III, 18 maggio 2023, n. 4962; Sez. IV, 4 marzo 2021, n. 1846).
7. In ordine alle censure mosse nel ricorso, va innanzitutto precisato che la valutazione in sede giurisdizionale dei giudizi della Commissione d’esame deve tener conto della circostanza che la stessa ha natura essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica.
Pertanto, il sindacato nei confronti degli atti di correzione di tali prove è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione, che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 26 agosto 2025, n. 7113 e 14 settembre 2023, n. 8319).
Nel caso di specie, le censure formulate dalla parte ricorrente, contrariamente a quanto si assume, riguardano il merito della valutazione rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione che, ancorché sindacabile, lo è per vizi di illogicità, ragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, vizi che nella specie non ricorrono.
Parimenti infondata è la censura volta a far valere la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, pur a fronte di soluzioni omogenee.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che nel concorso per il conferimento di posti di notaio, il giudizio reso dalla Commissione esaminatrice costituisce una valutazione unitaria, condizionata in modo determinante dalla completezza, dalla profondità e dalla logica interna dei singoli elaborati, rispetto ai quali occorre considerare l’intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto. Infatti, in astratto, la configurabilità della disparità di trattamento tra diversi candidati del concorso notarile può ipotizzarsi solo raffrontando complessivamente tutti gli elaborati poiché la Commissione non tiene conto solo della soluzione giuridica prescelta, ma anche della capacità espositiva ed argomentativa di ciascuno dei candidati. In ogni caso, un giudizio favorevole reso alla prova scritta di altro candidato non serve a sanare gli errori in cui è incorso altro candidato (Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2014, n. 5048; Cons. Stato, sez. III 6748/2024).
Seppure, per assurdo, fosse vero che un errore contestato all’odierno ricorrente non è stato evidenziato rispetto ad altri concorrenti, ciò sarebbe irrilevante ai fini di un’eventuale comparazione, posto che, come sopra chiarito, ciò che conta è la valutazione complessiva delle argomentazioni svolte e degli errori compiuti dal candidato.
8. Escluso, dunque, che possano incontrare favorevole considerazione le censure relative alla pretesa disparità di trattamento consumata nei confronti del ricorrente (presenti in tutti e tre i motivi di gravame dallo stesso articolati), viene in considerazione la prima delle proposte censure, riguardante la grave insufficienza riportata al n. 4 della scheda di correzione.
8.1 Essa è stata così motivata: “In relazione alla volontà espressa dal testatore con riguardo al figlio EV tesa alla definitiva esclusione dello stesso dalla propria successione, il candidato riceve il solo legato sostitutivo cui attribuisce, secondo quanto precisato in motivazione, carattere diseredativo; al di là della problematicità a livello teorico di una tale soluzione, nella disposizione non c'è alcun accenno al presupposto destinato in ipotesi a rendere operativa la stessa diseredazione. Inoltre, in motivazione la supposta diseredazione implicita nel legato sostitutivo è riferita all'apertura della successione legittima che "si dovesse aprire...sulla restante eventuale quota di patrimonio di cui il testatore non aveva disposto per testamento": tale supposizione, da un lato, è in contrasto con il testamento ricevuto dal candidato, in quanto contenente un'istituzione di erede universale tale da escludere la concorrente apertura della successione legittima e, dall'altro, continua a non individuare il presupposto evocato dalla ritenuta volontà diseredativa manifestata dal testatore con riguardo al figlio EV, e cioè che l'unico erede istituito IO non avesse voluto o potuto accettare l'eredità”.
Va, in proposito, precisato come la traccia evidenziasse che il testatore “intende istituire erede universale il figlio IO, e assegnando all’altro suo figlio EV, primogenito, la somma di euro 100.000, escludendo in via definitiva che questi possa acquisire ogni e qualsiasi altro vantaggio in dipendenza della sua successione”.
Se la volontà enunciata dal testatore è chiaramente orientata verso il legato sostitutivo di una somma di denaro (con accessiva scelta di escludere in via definitiva l’acquisizione, in capo al figlio EV, di «ogni e qualsiasi altro vantaggio in dipendenza della sua successione»), va rilevato come la Commissione:
- non abbia censurato l’utilizzo del legato in sostituzione di legittima,
- né abbia stigmatizzato l’adesione alla tesi che attribuisce al legato sostitutivo efficacia diseredativa.
Sul punto, va rammentato come l’art. 551 c.c. ponga il legittimario, onorato del legato privativo di legittima, di fronte all'alternativa:
- di conseguire il legato,
- ovvero, di chiedere la legittima per intero;
scegliendo, conseguentemente, tra la qualità di erede e quella di legatario.
Il legato di che trattasi trova giustificazione nella volontà del legittimario di uniformarsi integralmente al volere del testatore.
Il problema posto dalla richiesta del testatore non riguardava il funzionamento del legato in sostituzione di legittima, ma il rapporto fra tale legato e la successione legittima; dovendo osservarsi come, nel caso proposto ai candidati, il testatore ha disposto a titolo universale dell’intera eredità, con una disposizione idonea a precludere l’apertura della successione legittima, ex art. 457 c.c.
Deve, conseguentemente, ritenersi che il destinatario del legato in sostituzione (EV) non sia stato chiamato all’eredità né in base al testamento, né in forza di legge.
8.2 Se, sulla base del testamento, questi non potrebbe, infatti, mai conseguire altri vantaggi dipendenti dalla successione, rimane ovviamente fermo in capo al medesimo il diritto, insuscettibile di essere sacrificato da parte del testatore, di rinunziare al legato e agire in riduzione contro l’erede istituito (dovendosi, peraltro, dare atto della ipotetica irrealizzabilità del programma voluto dal testatore, in presenza della rinunzia all’eredità da parte dell’erede istituito, ovvero della impossibilità di quest’ultimo di accettarla).
Conseguentemente, la successione testamentaria a titolo universale, quand’anche come nel caso in esame comprendente la totalità dell’asse, non esclude definitivamente la successione legittima, destinata ad aprirsi ove l’erede istituito non possa o non voglia accettare.
Se, quindi, il testatore non avrebbe potuto impedire la rinunzia al legato e l’esercizio dell’azione di riduzione, il candidato avrebbe dovuto innanzitutto identificare il fatto che avrebbe potuto rendere attuale l’ulteriore volontà del testatore, altrimenti priva di senso nell’ambito di un testamento contenente l’istituzione universale.
8.3 Ciò puntualizzato, il ricorrente, in motivazione:
- dopo avere precisato essere volontà del testatore “quella di escluderlo (EV) in via definitiva da qualsiasi altro vantaggio derivante dall’eredità »,
- ha esposto di aver inteso disporre: “un legato in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c. a favore di EV, il quale, aderendo alla tesi della natura diseredativa del legato in sostituzione di legittima, EV nell’ipotesi in cui si dovesse aprire la successione legittima sulla restante quota di patrimonio di cui il testatore non aveva disposto con il testamento, non avrà alcun diritto”.
Nel ragionamento come sopra svolto dal ricorrente, non è dunque presente alcuna considerazione in ordine alla ragione che avrebbe potuto rendere attuale la pretesa di EV al conseguimento di ulteriori vantaggi dalla successione, che il testatore voleva precludere, non essendo menzionata la mancata accettazione dell’erede istituito.
Se, quindi, la formulazione del quesito era chiaramente sottesa a porre il candidato di fronte alla possibilità che l’istituzione universale di IO avrebbe potuto non avere seguito (con conseguente apertura della successione legittima), il ricorrente, lungi dall’affrontare tale evenienza (sempre possibile, quand’anche il testamento abbia disposto a titolo universale della totalità dell’asse), ha, diversamente, trattato l’eventualità di una successione legittima che si dovesse aprire sulla “restante quota di patrimonio” di cui il testatore non aveva disposto: ipotesi, questa, che, sulla base del testamento, non si sarebbe mai potuta verificare.
Nell’osservare come il ricorrente abbia impiegato un’espressione (“restante quota del patrimonio”) univocamente riferibile alle disposizioni a titolo di erede, va ribadita l’esclusa configurabilità dell’apertura della successione legittima concorrente con quella testamentaria.
In caso di accettazione, infatti, la successione legittima non si aprirà mai; mentre, in caso di rinuncia, la successione si apre sulla totalità dell’asse (e non su una quota di esso).
Se, quindi, la successione a titolo particolare può coesistere con la successione legittima, in quanto i legati danno luogo alla successione testamentaria a titolo particolare, che con quest’ultima ben può coesistere e non dà luogo a un concorso fra successione legittima e successione testamentaria, che si verifica solo in presenza di disposizioni testamentarie a titolo universale, diversamente, laddove ai legati sia associata una istituzione ex asse, la successione legittima viene ad aprirsi esclusivamente nel solo caso di rinunzia dell’erede istituito.
Di qui, la condivisibile scelta della Commissione di qualificare come “grave” l’insufficienza, ex n. 4 della formulazione standard, atteso che il candidato/ricorrente ha ritenuto di avere esaurito, con il legato sostitutivo, la complessa volontà enunziata dal testatore con riguardo al figlio EV, indicando un presupposto irrealizzabile nella fattispecie delineata dal testamento in concreto ricevuto.
9. Quanto agli errori “non bloccanti” (denunciati al motivo di ricorso sub B), va innanzi tutto rilevato come la disamina di essi sconti un palese difetto di interesse da parte dell’odierno ricorrente.
In presenza dell’esclusione di quest’ultimo dal prosieguo dell’iter concorsuale per effetto della grave insufficienza ex n. 4 della formulazione standard, anche un eventuale accoglimento delle censure con tale motivo di ricorso dedotte non consentirebbe, comunque, alla parte di conseguire il soddisfacimento dell’interesse del quale è portatrice, a fronte della divisata correttezza dell’operato della Commissione, quanto alla constatazione della presenza di una insufficienza “bloccante”.
Per mera completezza di disamina, tuttavia, si osserva quanto segue:
9.1 Quanto al rilievo riguardante l’elaborato mortis causa , di cui al n. 13 della scheda di correzione (“Con riferimento all’appartamento di Via Flaminia manca qualsiasi riferimento, anche implicito, nell’atto e in motivazione, alla natura necessariamente obbligatoria del legato ricevuto dal candidato e all’attività da compiersi dall’onerato al fine di consentire a AR il conseguimento del diritto”), se il ricorrente risulta essersi espresso nel seguente senso: “Lego a favore di AR il diritto di usufrutto vitalizio sull’appartamento [...] di cui attualmente non sono proprietario”, allora si dimostra affatto condivisibile il rilievo, per cui il meccanismo acquisitivo del diritto (i modi mediante i quali il legatario avrebbe dovuto conseguire il diritto di usufrutto: e cioè il particolare contenuto dell’obbligo che il legato imponeva all’onerato), non ha formato oggetto di congrua esplicitazione.
9.2 Contesta, poi, il ricorrente il giudizio della Commissione nella parte in cui, sempre al n. 13 della scheda di correzione, si afferma che “in relazione alla garanzia pretesa da EM per la provenienza donativa, il candidato riceve la rinuncia di ZO ‘al diritto di esperire l’azione di restituzione degli immobili oggetto di eredità’, utilizzando una espressione, assolutamente generica oltre che impropria e, in ogni caso, non collegata con la vicenda descritta nella traccia che poneva una questione riferita unicamente al solo immobile oggetto della compravendita e donato a EC; in motivazione, inoltre, il presupposto giustificativo della rinuncia di MO [rectius: ZO] è identificato altrettanto genericamente nella lesione della quota di legittima subita da ZO con riferimento all’eredità, anziché al solo esercizio dell’azione di restituzione spettante al medesimo ai sensi dell’art. 563 c.c. nei confronti di EM”.
Ora, sulla base della traccia emerge che il venditore EC e il fratello MO avevano ricevuto in comunione dai genitori EV e IL, per quote indivise, la proprietà di due fabbricati; ed avevano poi diviso i beni oggetto di comunione, assegnandosi reciprocamente la proprietà esclusiva di un fabbricato ciascuno.
ZO, figlio dei donanti e fratello dei due donatari, non aveva ricevuto alcuna donazione.
A fronte dell’intenzione di EC di alienare a EM il fabbricato al medesimo assegnato nella divisione, veniva poi precisato che ZO “era disponibile a intervenire nel relativo atto pur senza prestare garanzia di alcun tipo, qualora possa tutelare l’acquirente, contro eventuali azioni che ZO potrebbe esperire in futuro”; soggiungendosi, ulteriormente, che EM, al fine dell’acquisto, richiedeva a una tutela che lo preservasse “dalle conseguenze di eventuali future azioni promosse nei suoi confronti da ZO” .
La richiesta di tutela avanzata da EM alludeva, chiaramente, all’azione di restituzione prevista dall’art. 563 c.c., che consente al legittimario, una volta esperita vittoriosamente l’azione di riduzione nei confronti del donatario del bene, di agire in restituzione anche nei confronti dell’acquirente.
Se, dunque, il bene oggetto di vendita faceva parte di una comunione derivante da donazione comprendente anche un diverso bene, elargita ai figli MO e EC dai comuni genitori, allora l’atto di liberalità contemplava la presenza di due soggetti aventi qualità di donatari, entrambi assoggettabili ad azione di riduzione proposta da ZO.
Peraltro, con riferimento al negozio di cui alla traccia, la richiesta del compratore era esclusivamente riferita al donatario EC, con riferimento al bene a lui assegnato nella divisione e che stava per divenire l’oggetto della vendita.
Le vicende traslative del bene donato a MO, se avrebbero, in ipotesi, potuto consentire a ZO di richiedere la restituzione nei confronti degli aventi causa di MO, non altrettanto potevano consentire nei confronti di EM, al quale ZO, nella sua qualità di legittimario dei donanti, non avrebbe potuto chiedere nient’altro se non la restituzione, totale o parziale, del solo bene da lui acquistato.
In tal senso, la traccia adeguatamente chiariva:
- la limitazione oggettiva della istanza di tutela avanzata da EM, avente quale termine esclusivo le azioni proponibili da ZO nei confronti dello stesso EM;
- la disponibilità di ZO a intervenire, accompagnata dalla precisazione che si trattava di una scelta che egli era disponibile a fare qualora l’intervento avesse potuto “tutelare l’acquirente, contro eventuali azioni che ZO potrebbe esperire in futuro”.
Se, quindi, sia il compratore EM, che il legittimario ZO, avevano espresso, pur da diverse posizioni, una omogenea volontà avente ad oggetto le azioni proponibili dal solo ZO nei confronti dell’acquirente, allora, univocamente, la portata della rinunzia di ZO non poteva che essere limitata al solo bene oggetto della donazione fatta a EC.
Condivisibili si rivelano, allora, i rilievi mossi dalla Commissione, con riferimento:
- all’oggetto dell’azione rinunziata, che non viene identificato nel solo immobile venduto a EC, ma genericamente negli immobili” oggetto di eredità”;
- al fatto che il bene oggetto della donazione, poi trasferito, non è oggetto di eredità e non lo sarebbe diventato nemmeno dopo l’eventuale esperimento dell’azione di riduzione.
9.3 Quanto all’atto inter vivos, la Commissione ha rilevato la mancanza di qualsiasi garanzia in ordine alla servitù sul fondo assegnato in sede di divisione a MO, giustificato in motivazione con il richiamo al principio di inerenza, che è relativo all’acquisto, ma che non preserva EM dall’eventualità dell’espropriazione del fondo servente da parte del creditore ipotecario di MO.
La traccia, va sottolineato, precisava che in sede di divisione era stata costituita una servitù di passaggio, a favore del bene assegnato a EC e a carico del bene assegnato a MO, in previsione della realizzazione di un fabbricato da edificare sull’area pertinenziale del fabbricato di EC; soggiungendosi che EM intendeva essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo oggetto della vendita.
Se il compratore del fondo dominante aveva dimostrato un particolare interesse verso tale servitù, tanto da chiedere una specifica “garanzia” (e, dal momento che il compratore è già legalmente tutelato dai diritti a lui riconosciuti dalla legge, quali il diritto all’eventuale residuo della vendita forzata e la garanzia per evizione per la parte non coperta dal residuo, la particolare richiesta del compratore si riferiva principalmente a una soluzione che evitasse il rischio dell’espropriazione del fondo servente), allora la soluzione avrebbe dovuto prevedere l’assunzione, da parte dell’alienante, dell’obbligo di procurare la liberazione dell’immobile dall’ipoteca entro un certo termine.
La Commissione ha scelto di censurare, ai sensi del comma 7 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 166 del 2006, solo i casi più gravi, quali la mancanza immotivata di ogni considerazione della specifica richiesta di garanzia del compratore, nonché le soluzioni che evidenziavano una comprensione del problema solo apparente, in quanto sfociate in soluzioni incongrue o che rilevavano palesi errori di diritto.
Ha, invece, censurato ai sensi del comma 6 dell’art. 11 le altre ipotesi di mancata previsione della garanzia specifica che non fossero sfociate in soluzioni incongrue o viziate da errori di diritto.
La mancata previsione della garanzia specifica, quando non sia stata considerata ragione di grave insufficienza, è stata rilevata solo in presenza di gravi carenze tali da giustificare ex se il giudizio di non idoneità, come è il caso del ricorrente, che è stata giudicato sulla base del medesimo metro dei candidati dichiarati idonei.
10. Da ultimo, va esclusa la condivisibilità delle argomentazioni articolate sub C), in quanto relative alla pretesa manifesta ingiustizia per disparità di trattamento, rilevante anche per il fatto che nella generalità dei casi, in stretta aderenza alla formulazione del comma 7 dell’art. 11 del D.Lgs. n.166/2006, la produzione dell’effetto bloccante si sia verificata solo in presenza di una pluralità di “gravi insufficienze” (in presenza quindi di due o più gravi insufficienze); mentre nel caso del ricorrente l’effetto si sarebbe prodotto al ricorrere di una sola insufficienza ritenuta grave.
Se è ben vero che, in diversi di casi, è stata rilevata la presenza di una pluralità di gravi insufficienze, è affatto indimostrata l’ipotesi a questa reciproca (ovvero, che, in presenza di una unica grave insufficienza, la Commissione sia comunque passata alla lettura dell’elaborato successivo); e ciò a tacer del fatto che, se tale modus procedendi si sarebbe comunque posto in violazione del chiaro dettato della disposizione sopra citata, l’indimostrato verificarsi di esso non gioverebbe comunque all’odierno ricorrente, correttamente escluso in presenza di una insufficienza “bloccante” rilevata a proposito del secondo elaborato.
11. L’infondatezza delle esaminate censure impone la reiezione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti successivamente proposti.
Sussistono peraltro, in ragione della peculiarità della controversia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER TI, Presidente, Estensore
Filippo AR Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, MO Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER TI |
IL SEGRETARIO