Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 39
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Applicabilità della sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa

    La Corte ritiene che l'art. 24 del D.L. 23/2020 si riferisca esclusivamente ai termini previsti dalle disposizioni vigenti al momento dell'adozione del decreto-legge e non a norme antecedenti e abrogate. Inoltre, la norma disciplina solo i termini per le agevolazioni 'prima casa', diverse da quella in esame.

  • Rigettato
    Violazione del principio di uguaglianza

    La Corte ritiene che non sussistano gli estremi per una violazione del principio di uguaglianza, poiché è ragionevole disciplinare in modo differente situazioni tra loro distinte, come quella in esame e quelle relative alla 'prima casa'.

  • Rigettato
    Insussistenza di cause di forza maggiore

    La Corte ritiene che i ritardi nei procedimenti amministrativi non integrino forza maggiore, essendo riconducibili anche al comportamento della società contribuente e all'iniziativa di organi politici. Inoltre, la pandemia da COVID-19 non può configurarsi come causa di forza maggiore, essendo stato implicitamente escluso dal legislatore.

  • Rigettato
    Errata individuazione della data di completamento dell'intervento edificatorio

    La Corte osserva che, anche a voler considerare completati i lavori alla data indicata dalla ricorrente, il termine finale previsto dalla legge era comunque spirato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 39
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
    Numero : 39
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo