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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1623/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR DO, Presidente
PETRUCCI LUIGI, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2224/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 607/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 24/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9016O00407 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9016O00407 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9016O00407 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF, IRAP, IVA dell'anno 2016 e compensava fra le parti le spese del giudizio.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva che l'atto non fosse motivato, perché aveva fatto riferimento al PVC redatto dai militari della Guardia di Finanza, senza spiegare le ragioni dell'adesioni alle conclusioni raggiunte da questi ultimi all'esito della riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, insistendo per la correttezza del proprio operato.
Si costituiva il contribuente, che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, ribadendo che, in considerazione dell'attività esercitata (molitura del grano), non era in grado di giustificare in modo analitico le movimentazioni finanziaria, delle quali aveva comunque offerto plausibili giustificazioni, essendo stato comunque sempre congruo e coerente con gli studi di settore e dotato di un punteggio ISA pari a 9/10.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito dell'accordo raggiunto fra il contribuente e l'Ufficio finanziario.
Le spese vanno compensate come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa integralmente fra le parti le le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
GI ET DO EL
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AR DO, Presidente
PETRUCCI LUIGI, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2224/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 607/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 24/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9016O00407 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9016O00407 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9016O00407 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF, IRAP, IVA dell'anno 2016 e compensava fra le parti le spese del giudizio.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva che l'atto non fosse motivato, perché aveva fatto riferimento al PVC redatto dai militari della Guardia di Finanza, senza spiegare le ragioni dell'adesioni alle conclusioni raggiunte da questi ultimi all'esito della riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, insistendo per la correttezza del proprio operato.
Si costituiva il contribuente, che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, ribadendo che, in considerazione dell'attività esercitata (molitura del grano), non era in grado di giustificare in modo analitico le movimentazioni finanziaria, delle quali aveva comunque offerto plausibili giustificazioni, essendo stato comunque sempre congruo e coerente con gli studi di settore e dotato di un punteggio ISA pari a 9/10.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito dell'accordo raggiunto fra il contribuente e l'Ufficio finanziario.
Le spese vanno compensate come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa integralmente fra le parti le le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
GI ET DO EL