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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/12/2025, n. 5314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5314 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
N.9199/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9199 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
TRA
, (c.f. n° – p.iva n° Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_2
mandato agli atti, dall'Avv. COSMA ALESSANDRO, presso il cui studio elettivamente domicilia,
APPELLANTE
E
, (c.f. , rapp.ta e difesa, giusta procura in CP_1 CodiceFiscale_1
1 atti, dagli avvocati Avv. LISANTI ALESSANDRA e Avv. LISANTI DARIO,
presso il cui studio Indirizzo Telematico elettivamente domicilia;
APPELLATA
OGGETTO: appello sentenza n. 3741/2022, resa il 28.6.2022 dal Giudice di Pace di
Salerno, pubblicata l'11.7.2022,
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.09.2020, la sig.ra conveniva CP_1
in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Salerno la Parte_1
deducendo l'illegittima applicazione di un malus assicurativo sulla polizza r.c.a.
relativa al proprio veicolo, conseguente ad un sinistro asseritamente verificatosi in data 01.04.2019 e da ella mai denunciato né riconosciuto.
L'attrice lamentava una mala gestio del sinistro da parte dell'assicuratore, il quale avrebbe proceduto alla liquidazione del danno in favore di un terzo sulla base della sola dichiarazione di quest'ultimo, senza aver previamente informato l'assicurata né
consentirle di interloquire sull'accertamento della responsabilità, con conseguente aggravio del premio assicurativo.
2 Chiedeva, pertanto, il ripristino della classe di merito originaria, nonché la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di maggior premio, oltre al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva la eccependo in via preliminare Parte_1
l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, stante il cumulo di una domanda restitutoria con una domanda avente ad oggetto un facere di valore indeterminabile, e contestando nel merito la fondatezza delle domande avverse, deducendo la correttezza dell'istruttoria svolta e della liquidazione effettuata.
Con ordinanza del 28.12.2020 il Giudice di Pace rigettava l'eccezione di incompetenza e disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Salerno, con sentenza n. 3741/2022,
accoglieva parzialmente la domanda, condannando la compagnia assicurativa al ripristino della classe di merito originaria e al pagamento della somma di euro 230,00
a titolo di differenza sul premio versato per l'annualità 2020–2021, oltre interessi e spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Parte_1
chiedendone l'integrale riforma per i motivi esposti in atti.
Si costituiva l'appellata , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
RAGIONE DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nel motivo principale.
3 Dagli atti emerge che l'originaria domanda proposta innanzi al Giudice di Pace era articolata in una domanda di condanna al pagamento di somme di denaro a titolo restitutorio;
una domanda di condanna ad un facere, consistente nel ripristino della classe di merito assicurativa e nella conseguente emissione di un nuovo attestato di rischio.
Quest'ultima domanda, per sua natura, risulta di valore indeterminabile, in quanto incidente su un rapporto contrattuale destinato a produrre effetti economici anche per il futuro.
Ai sensi degli artt. 7, 9, 10 e 14 c.p.c., il valore della causa deve essere determinato avuto riguardo al petitum sostanziale e, in caso di cumulo di domande, il valore complessivo rileva ai fini della competenza.
Ne consegue che il cumulo tra una domanda di valore determinato e una domanda avente ad oggetto un facere di valore indeterminabile comporta il superamento della competenza per valore del Giudice di Pace.
Né può attribuirsi rilievo decisivo alla dichiarazione di contenimento del valore effettuata dalla parte attrice, atteso che la competenza per valore è determinata oggettivamente dalla natura delle domande proposte, e non dalla valutazione soggettiva o dalla quantificazione operata dalla parte.
Il Giudice di Pace avrebbe, pertanto, dovuto dichiarare la propria incompetenza per valore, essendo la controversia riservata alla competenza del Tribunale.
Da ciò consegue l'accoglimento del primo motivo di appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
4 Pur essendo assorbente la declaratoria di incompetenza, il giudicante ritiene opportuno esaminare il merito della controversia.
La responsabilità contrattuale dell'assicuratore per mala gestio presuppone la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.,
nonché l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto assicurativo.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che la compagnia assicurativa ha ricevuto una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato;
ha acquisito una dichiarazione testimoniale;
ha disposto una perizia tecnica sul veicolo danneggiato;
ha verificato la localizzazione del veicolo dell'assicurata mediante i dati del dispositivo satellitare, risultati compatibili con il luogo e l'orario del sinistro denunciato;
ha informato l'assicurata dell'apertura del sinistro, senza che quest'ultima abbia fornito elementi idonei a smentirne l'esistenza.
La valutazione della correttezza dell'operato dell'assicuratore deve essere compiuta
ratione temporis, sulla base degli elementi conoscitivi disponibili al momento della liquidazione.
Alla luce delle risultanze documentali, non può ritenersi che la compagnia abbia liquidato il danno in modo arbitrario o in assenza di un quadro probatorio minimo idoneo a fondare la responsabilità dell'assicurata.
Ne consegue che non risulta provata una violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.
Anche la liquidazione della somma di euro 230,00 operata dal Giudice di Pace non appare adeguatamente provata.
5 La determinazione del danno patrimoniale deve avvenire sulla base dell'effettivo incremento del premio riferibile all'applicazione del malus per l'annualità
considerata, incremento che, secondo la documentazione prodotta, risulta inferiore rispetto alla somma liquidata in sentenza.
Alla luce di quanto sopra, l'appello deve essere accolto e la sentenza annullata.
Spese come da dispositivo che segue, liquidate secondo i parametri medi vigenti,
escludendo la fase istruttoria in quanto non concretamente svolta.
P.Q.M.
ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, ANNULLA la sentenza n. 3741/2022, resa il 28.6.2022 dal Giudice di Pace di Salerno, pubblicata l'11.7.2022;
DICHIARA l'incompetenza per valore del Giudice di Pace di Salerno a conoscere della controversia;
DICHIARA la competenza del Tribunale di Salerno;
CONDANNA alla restituzione delle somme percepite in CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute da parte CP_1
appellante, liquidandole in euro 462,00 per compenso professionale, oltre il 15% di spese generali, IVA, CAP e accessori di legge;
Così deciso in Salerno, 22.12.2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma
dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03
6 Il Giudice
dott. Corrado d'Ambrosio
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9199 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
TRA
, (c.f. n° – p.iva n° Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_2
mandato agli atti, dall'Avv. COSMA ALESSANDRO, presso il cui studio elettivamente domicilia,
APPELLANTE
E
, (c.f. , rapp.ta e difesa, giusta procura in CP_1 CodiceFiscale_1
1 atti, dagli avvocati Avv. LISANTI ALESSANDRA e Avv. LISANTI DARIO,
presso il cui studio Indirizzo Telematico elettivamente domicilia;
APPELLATA
OGGETTO: appello sentenza n. 3741/2022, resa il 28.6.2022 dal Giudice di Pace di
Salerno, pubblicata l'11.7.2022,
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.09.2020, la sig.ra conveniva CP_1
in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Salerno la Parte_1
deducendo l'illegittima applicazione di un malus assicurativo sulla polizza r.c.a.
relativa al proprio veicolo, conseguente ad un sinistro asseritamente verificatosi in data 01.04.2019 e da ella mai denunciato né riconosciuto.
L'attrice lamentava una mala gestio del sinistro da parte dell'assicuratore, il quale avrebbe proceduto alla liquidazione del danno in favore di un terzo sulla base della sola dichiarazione di quest'ultimo, senza aver previamente informato l'assicurata né
consentirle di interloquire sull'accertamento della responsabilità, con conseguente aggravio del premio assicurativo.
2 Chiedeva, pertanto, il ripristino della classe di merito originaria, nonché la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di maggior premio, oltre al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva la eccependo in via preliminare Parte_1
l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, stante il cumulo di una domanda restitutoria con una domanda avente ad oggetto un facere di valore indeterminabile, e contestando nel merito la fondatezza delle domande avverse, deducendo la correttezza dell'istruttoria svolta e della liquidazione effettuata.
Con ordinanza del 28.12.2020 il Giudice di Pace rigettava l'eccezione di incompetenza e disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Salerno, con sentenza n. 3741/2022,
accoglieva parzialmente la domanda, condannando la compagnia assicurativa al ripristino della classe di merito originaria e al pagamento della somma di euro 230,00
a titolo di differenza sul premio versato per l'annualità 2020–2021, oltre interessi e spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Parte_1
chiedendone l'integrale riforma per i motivi esposti in atti.
Si costituiva l'appellata , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
RAGIONE DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nel motivo principale.
3 Dagli atti emerge che l'originaria domanda proposta innanzi al Giudice di Pace era articolata in una domanda di condanna al pagamento di somme di denaro a titolo restitutorio;
una domanda di condanna ad un facere, consistente nel ripristino della classe di merito assicurativa e nella conseguente emissione di un nuovo attestato di rischio.
Quest'ultima domanda, per sua natura, risulta di valore indeterminabile, in quanto incidente su un rapporto contrattuale destinato a produrre effetti economici anche per il futuro.
Ai sensi degli artt. 7, 9, 10 e 14 c.p.c., il valore della causa deve essere determinato avuto riguardo al petitum sostanziale e, in caso di cumulo di domande, il valore complessivo rileva ai fini della competenza.
Ne consegue che il cumulo tra una domanda di valore determinato e una domanda avente ad oggetto un facere di valore indeterminabile comporta il superamento della competenza per valore del Giudice di Pace.
Né può attribuirsi rilievo decisivo alla dichiarazione di contenimento del valore effettuata dalla parte attrice, atteso che la competenza per valore è determinata oggettivamente dalla natura delle domande proposte, e non dalla valutazione soggettiva o dalla quantificazione operata dalla parte.
Il Giudice di Pace avrebbe, pertanto, dovuto dichiarare la propria incompetenza per valore, essendo la controversia riservata alla competenza del Tribunale.
Da ciò consegue l'accoglimento del primo motivo di appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
4 Pur essendo assorbente la declaratoria di incompetenza, il giudicante ritiene opportuno esaminare il merito della controversia.
La responsabilità contrattuale dell'assicuratore per mala gestio presuppone la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.,
nonché l'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto assicurativo.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che la compagnia assicurativa ha ricevuto una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato;
ha acquisito una dichiarazione testimoniale;
ha disposto una perizia tecnica sul veicolo danneggiato;
ha verificato la localizzazione del veicolo dell'assicurata mediante i dati del dispositivo satellitare, risultati compatibili con il luogo e l'orario del sinistro denunciato;
ha informato l'assicurata dell'apertura del sinistro, senza che quest'ultima abbia fornito elementi idonei a smentirne l'esistenza.
La valutazione della correttezza dell'operato dell'assicuratore deve essere compiuta
ratione temporis, sulla base degli elementi conoscitivi disponibili al momento della liquidazione.
Alla luce delle risultanze documentali, non può ritenersi che la compagnia abbia liquidato il danno in modo arbitrario o in assenza di un quadro probatorio minimo idoneo a fondare la responsabilità dell'assicurata.
Ne consegue che non risulta provata una violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.
Anche la liquidazione della somma di euro 230,00 operata dal Giudice di Pace non appare adeguatamente provata.
5 La determinazione del danno patrimoniale deve avvenire sulla base dell'effettivo incremento del premio riferibile all'applicazione del malus per l'annualità
considerata, incremento che, secondo la documentazione prodotta, risulta inferiore rispetto alla somma liquidata in sentenza.
Alla luce di quanto sopra, l'appello deve essere accolto e la sentenza annullata.
Spese come da dispositivo che segue, liquidate secondo i parametri medi vigenti,
escludendo la fase istruttoria in quanto non concretamente svolta.
P.Q.M.
ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, ANNULLA la sentenza n. 3741/2022, resa il 28.6.2022 dal Giudice di Pace di Salerno, pubblicata l'11.7.2022;
DICHIARA l'incompetenza per valore del Giudice di Pace di Salerno a conoscere della controversia;
DICHIARA la competenza del Tribunale di Salerno;
CONDANNA alla restituzione delle somme percepite in CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite sostenute da parte CP_1
appellante, liquidandole in euro 462,00 per compenso professionale, oltre il 15% di spese generali, IVA, CAP e accessori di legge;
Così deciso in Salerno, 22.12.2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma
dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03
6 Il Giudice
dott. Corrado d'Ambrosio
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