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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/11/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile - composto dai seguenti magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott. Roberta Marra - Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1186/2024 R.G. affari contenziosi, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Lo Martire Parte_1
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Tiziana Brigante Controparte_1
- RESISTENTE
OGGETTO: separazione personale
Con l'intervento del PM mediante apposizione del visto
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 28.8.2004; dall'unione nasceva la figlia
(2007); la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata Persona_1 degradando col trascorrere del tempo a causa dei contrasti insorti tra i coniugi;
nelle more del giudizio, le parti hanno chiesto di trasformare la separazione giudiziale in consensuale e hanno depositato le condizioni sottoscritte dai coniugi e riportate in dispositivo.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è acclarata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art.151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, come pacificamente ammesso da entrambi le parti.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
1 Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda originariamente proposta con ricorso depositato il 26.4.2024 da nei confronti di e poi Parte_2 Controparte_1 congiuntamente da entrambe le parti c.s. previa trasformazione del rito in consensuale,
DICHIARA la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Brindisi il
28.8.2004, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 210, parte II, serie
A, anno 2004) alle condizioni allegate al verbale di udienza del 15.5.2024, che vengono di seguito riportate e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 10.11.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile - composto dai seguenti magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott. Roberta Marra - Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1186/2024 R.G. affari contenziosi, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Lo Martire Parte_1
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Tiziana Brigante Controparte_1
- RESISTENTE
OGGETTO: separazione personale
Con l'intervento del PM mediante apposizione del visto
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 28.8.2004; dall'unione nasceva la figlia
(2007); la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata Persona_1 degradando col trascorrere del tempo a causa dei contrasti insorti tra i coniugi;
nelle more del giudizio, le parti hanno chiesto di trasformare la separazione giudiziale in consensuale e hanno depositato le condizioni sottoscritte dai coniugi e riportate in dispositivo.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è acclarata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art.151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, come pacificamente ammesso da entrambi le parti.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
1 Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda originariamente proposta con ricorso depositato il 26.4.2024 da nei confronti di e poi Parte_2 Controparte_1 congiuntamente da entrambe le parti c.s. previa trasformazione del rito in consensuale,
DICHIARA la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Brindisi il
28.8.2004, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 210, parte II, serie
A, anno 2004) alle condizioni allegate al verbale di udienza del 15.5.2024, che vengono di seguito riportate e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 10.11.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
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