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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 13.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4639 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Menza Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in San Gregorio Magno alla via
E. Berlinguer n. 10;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio CP_1
Maritato col quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n.
38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.9.2024 rappresentava di Parte_1
aver lavorato quale bracciante agricolo nel 2018 alle dipendenze dell'azienda agricola ST PP ma che ciononostante l' aveva cancellato il suo CP_1
nominativo dagli elenchi dei braccianti agricoli per i predetti anni. Chiedeva,
quindi, che - accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola ST PP per l'anno, appunto, 2018 - fosse ordinata la sua reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di residenza per la suddetta annualità.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
sostenendo l'infondatezza della domanda attorea alla luce delle risultanze dell'indagine ispettiva. Chiedeva, quindi, che il ricorso fosse rigettato.
In via istruttoria venivano escussi vari testi. All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che si vengono a indicare.
È opportuno evidenziare, con preliminare rilievo, che, secondo l'autorevole e condivisibile orientamento della Corte Regolatrice, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore
nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando
una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne
consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata
e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere
previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n.
7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28
giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione.
In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente,
e in maniera quanto più dettagliata possibile, i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento,
dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212,
può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi).
Di talchè, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU.
1133/2000; Cass.18400/2003; Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940,
il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento, ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale, salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, disapplicandolo (cfr. Cass.15147/2007).
Quanto, poi, alla rilevanza probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio.
E invero nel caso in esame le deposizioni dei dipendenti dell'azienda agricola
ST PP escussi come testi - tali e - Testimone_1 Testimone_2
che pure riferiscono un'attività lavorativa del sui campi della ST Parte_1
per l'anno 2018 contrastano con le risultanze del verbale ispettivo e, in particolare, con le dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, dallo stesso titolare dell'azienda che in quell'occasione ha riferito di aver avuto alle proprie dipendenze soltanto un ristretto gruppo di braccianti - tra l'altro l'unico compatibile con le ridotte dimensioni dei suoi campi - e ne ha anche indicato il nominativo. DE non ha affatto fatto menzione. Dichiarazione del Parte_1
titolare confermata in ogni caso da quella dei vari lavoratori che parimenti sentiti in sede ispettiva non hanno mai menzionato il ricorrente. Tra questi lavoratori compare lo stesso teste escusso che tenta di Testimone_1
giustificare l'omessa menzione del nominativo del ricorrente in sede ispettiva come una dimenticanza del momento sennonchè ciò non appare credibile tenuto conto del fatto che gli ispettori hanno chiaramente letto al teste i CP_1
nominativi di tutti i dipendenti denunciati e, quindi, anche di quello del ricorrente.
Pertanto, le deposizioni dei testi di parte ricorrente non sono attendibili o comunque dotate di una sufficiente valenza probatoria.
Quanto alla deposizione di si consideri, inoltre, che questa Testimone_2
proviene da persona, portatrice di pretese (giudiziarie) di analogo contenuto
(detta teste infatti, a sua volta, ha promosso analogo ricorso avverso il disconoscimento delle loro giornate di lavoro).
E invero, a proposito della valutazione di attendibilità preme osservare come la stessa afferisca alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente effettuare alla stregua di plurimi elementi, sia di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) che di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) e che "anche uno solo
degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può
essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (Cass. n. 21239
del 2019).
Si tenga conto altresì che occorre attribuire maggior rilievo e credibilità alla dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'ispezione rispetto a quelle, certamente più meditate, rese in sede giudiziale (Cfr. Cass. n.
23800/2014). Proprio l'immediatezza e compattezza della verifica devono ritenersi strumentali all'efficacia dei controlli eseguiti tali da rendere particolarmente genuine e attendibili le dichiarazioni rese in quel contesto in quanto non ancora filtrate da possibili remore difensive od opportunismi insorgenti, ad es., dall'adozione di un atto sanzionatorio o da un contenzioso giudiziale.
Ancora preme sottolineare che un accertamento per sua natura dev'essere estemporaneo in vista della migliore efficacia dei riscontri esplicabili, non richiedendosi una specifica preparazione o allerta per il destinatario e che un'eventuale inadeguatezza del livello culturale/cognitivo dei dichiaranti non incide sulla bontà degli accertamenti stessi non essendo in nuce dimostrata alcuna incapacità o limitazione (pur transeunte) di capacità giuridica degli stessi. In difetto - come nel caso di specie dove manco vengono allegate - di diverse evidenze, quindi, non vi è motivo per dubitare della consapevolezza e volontarietà di quanto riferito nel frangente agli ispettori, anche perché in quel contesto non si chiedeva al dichiarante di riferire su circostanze tecniche o di esprimere pareri giuridici ma unicamente di riportare fatti storici o dati materiali
(oggetto, appunto, della valutazione ispettiva).
Non avendo, quindi, il ricorrente provato, per tutti detti rilievi critici, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato come bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola ST PP nel 2018 in cui risulta aver lavorato contrariamente a quanto accertato nel verbale ispettivo , la sua CP_1
domanda di reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per detti anni deve essere rigettata.
In ordine alle spese di lite difetta dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c. e parte ricorrente andrebbe a rigore condannata al pagamento delle spese di lite. Sennonchè, al di là del mancato assolvimento dell'onere della prova, questo Giudicante tiene ben in conto l'obiettiva difficoltà in generale di accertare il vincolo della subordinazione oltretutto in un settore peculiare come quello agricolo, caratterizzato dall'essere l'attività lavorativa spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità di diversi soggetti nel corso dell'anno. Ritiene, pertanto, che sussistano quelle altre e gravi ragioni per compensare le spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c. dopo il recente intervento additivo del Giudice delle Leggi (Corte Costituzionale, sent. n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4639 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da nei confronti dell , in Parte_1 CP_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 13.11.2025. Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 13.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4639 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Menza Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in San Gregorio Magno alla via
E. Berlinguer n. 10;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio CP_1
Maritato col quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n.
38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.9.2024 rappresentava di Parte_1
aver lavorato quale bracciante agricolo nel 2018 alle dipendenze dell'azienda agricola ST PP ma che ciononostante l' aveva cancellato il suo CP_1
nominativo dagli elenchi dei braccianti agricoli per i predetti anni. Chiedeva,
quindi, che - accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola ST PP per l'anno, appunto, 2018 - fosse ordinata la sua reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di residenza per la suddetta annualità.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
sostenendo l'infondatezza della domanda attorea alla luce delle risultanze dell'indagine ispettiva. Chiedeva, quindi, che il ricorso fosse rigettato.
In via istruttoria venivano escussi vari testi. All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che si vengono a indicare.
È opportuno evidenziare, con preliminare rilievo, che, secondo l'autorevole e condivisibile orientamento della Corte Regolatrice, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore
nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando
una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne
consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata
e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere
previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n.
7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28
giugno 2011 n. 14296). L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone poi, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione.
In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente,
e in maniera quanto più dettagliata possibile, i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento,
dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Pertanto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212,
può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi).
Di talchè, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass. SS.UU.
1133/2000; Cass.18400/2003; Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Qualora nel corso del giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad una prestazione previdenziale di un lavoratore agricolo intervenga la cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi previsti dal R.D. n. 1949/1940,
il giudice non può respingere la domanda sulla base di tale provvedimento, ma deve compiere i necessari accertamenti al fine di stabilire se sussistano le altre condizioni previste dalla legge per l'erogazione della prestazione richiesta e, in caso affermativo, dichiarare - in via incidentale, salva la richiesta di una pronuncia con efficacia di giudicato - l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, disapplicandolo (cfr. Cass.15147/2007).
Quanto, poi, alla rilevanza probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio.
E invero nel caso in esame le deposizioni dei dipendenti dell'azienda agricola
ST PP escussi come testi - tali e - Testimone_1 Testimone_2
che pure riferiscono un'attività lavorativa del sui campi della ST Parte_1
per l'anno 2018 contrastano con le risultanze del verbale ispettivo e, in particolare, con le dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, dallo stesso titolare dell'azienda che in quell'occasione ha riferito di aver avuto alle proprie dipendenze soltanto un ristretto gruppo di braccianti - tra l'altro l'unico compatibile con le ridotte dimensioni dei suoi campi - e ne ha anche indicato il nominativo. DE non ha affatto fatto menzione. Dichiarazione del Parte_1
titolare confermata in ogni caso da quella dei vari lavoratori che parimenti sentiti in sede ispettiva non hanno mai menzionato il ricorrente. Tra questi lavoratori compare lo stesso teste escusso che tenta di Testimone_1
giustificare l'omessa menzione del nominativo del ricorrente in sede ispettiva come una dimenticanza del momento sennonchè ciò non appare credibile tenuto conto del fatto che gli ispettori hanno chiaramente letto al teste i CP_1
nominativi di tutti i dipendenti denunciati e, quindi, anche di quello del ricorrente.
Pertanto, le deposizioni dei testi di parte ricorrente non sono attendibili o comunque dotate di una sufficiente valenza probatoria.
Quanto alla deposizione di si consideri, inoltre, che questa Testimone_2
proviene da persona, portatrice di pretese (giudiziarie) di analogo contenuto
(detta teste infatti, a sua volta, ha promosso analogo ricorso avverso il disconoscimento delle loro giornate di lavoro).
E invero, a proposito della valutazione di attendibilità preme osservare come la stessa afferisca alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente effettuare alla stregua di plurimi elementi, sia di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) che di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) e che "anche uno solo
degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può
essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (Cass. n. 21239
del 2019).
Si tenga conto altresì che occorre attribuire maggior rilievo e credibilità alla dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'ispezione rispetto a quelle, certamente più meditate, rese in sede giudiziale (Cfr. Cass. n.
23800/2014). Proprio l'immediatezza e compattezza della verifica devono ritenersi strumentali all'efficacia dei controlli eseguiti tali da rendere particolarmente genuine e attendibili le dichiarazioni rese in quel contesto in quanto non ancora filtrate da possibili remore difensive od opportunismi insorgenti, ad es., dall'adozione di un atto sanzionatorio o da un contenzioso giudiziale.
Ancora preme sottolineare che un accertamento per sua natura dev'essere estemporaneo in vista della migliore efficacia dei riscontri esplicabili, non richiedendosi una specifica preparazione o allerta per il destinatario e che un'eventuale inadeguatezza del livello culturale/cognitivo dei dichiaranti non incide sulla bontà degli accertamenti stessi non essendo in nuce dimostrata alcuna incapacità o limitazione (pur transeunte) di capacità giuridica degli stessi. In difetto - come nel caso di specie dove manco vengono allegate - di diverse evidenze, quindi, non vi è motivo per dubitare della consapevolezza e volontarietà di quanto riferito nel frangente agli ispettori, anche perché in quel contesto non si chiedeva al dichiarante di riferire su circostanze tecniche o di esprimere pareri giuridici ma unicamente di riportare fatti storici o dati materiali
(oggetto, appunto, della valutazione ispettiva).
Non avendo, quindi, il ricorrente provato, per tutti detti rilievi critici, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato come bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola ST PP nel 2018 in cui risulta aver lavorato contrariamente a quanto accertato nel verbale ispettivo , la sua CP_1
domanda di reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per detti anni deve essere rigettata.
In ordine alle spese di lite difetta dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c. e parte ricorrente andrebbe a rigore condannata al pagamento delle spese di lite. Sennonchè, al di là del mancato assolvimento dell'onere della prova, questo Giudicante tiene ben in conto l'obiettiva difficoltà in generale di accertare il vincolo della subordinazione oltretutto in un settore peculiare come quello agricolo, caratterizzato dall'essere l'attività lavorativa spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità di diversi soggetti nel corso dell'anno. Ritiene, pertanto, che sussistano quelle altre e gravi ragioni per compensare le spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c. dopo il recente intervento additivo del Giudice delle Leggi (Corte Costituzionale, sent. n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4639 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da nei confronti dell , in Parte_1 CP_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 13.11.2025. Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro