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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 283/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
11/12/1955, C.F. , elettivamente domiciliato in Via XXVII C.F._1
Luglio 34 is. 195, Messina, Italia presso lo studio dell'Avv. MICALI
ES che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. CAMMAROTO MARIA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: RI AT
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/02/2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato, in data 05/07/2022, domanda amministrativa per essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento del grado di invalidità quale invalida civile nella misura pari al 100%, ai fini della pensione di inabilità; che, a seguito della visita medica collegiale del 29/8/2022, veniva riconosciuto invalido al 50%; che pertanto aveva depositato in data 10/11/2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. riconosceva una percentuale di invalidità pari a 85%, senza diritto alla pensione di inabilità.
L'odierno ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio alla pensione di inabilità sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' CP_1
al pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 27/05/2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite il richiamo del C.T.U. della prima fase.
In data odierna la causa viene decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio della pensione di inabilità (invalidità pari 100%), (giudizio iscritto al n. 3965/2022
R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di una percentuale d'invalidità pari all' 85% (ottantacinque per cento).
2 Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio della pensione di inabilità civile nella misura del 100%.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, ha confermato integralmente quanto espresso nella precedente relazione, concludendo: “In mancanza di ulteriori elementi peggiorativi del quadro psico fisico viene quindi confermata la diagnosi precedentemente formulata: Vasculopatia cerebrale post infartuale, disturbo ansioso depressivo di grado medio, spondiloartrosi diffusa con discopatie lombari ed ernia discale D12-L1 e L4-L5, periartrite scapolo omerale, coxartrosi e gonartrosi a media incidenza funzionale in paziente con gozzo tiroideo multinodulare e disturbi del ritmo cardiaco.” Parimenti vengono confermati i codici precedentemente utilizzati con le rispettive valutazioni in percentuale del grado invalidante.
Si conferma così , in conclusione, il giudizio precedentemente indicato nel corso dell'AT riconoscendo al ricorrente la percentuale di Invalidità Parte_1
del 90% e quindi non il diritto ad usufruire della Pensione di Inabilità.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Tali conclusioni impongono il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo quest'ultima depositato in giudizio la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 01/02/2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara soggetto invalido nella misura del 90%; Parte_1
- rigetta il ricorso;
3 - esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 23/12/2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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