Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 13/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 13 marzo 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Annachiara Micelli in sostituzione dell'avv. Mirko Bernard per parte opponente e l'avv. Matteo Mormino per parte opposta.
L'Avv. Micelli, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Mormino, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Insiste per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo per gli importi ivi riportati oltre la condanna alle spese di lite.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 487 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(CF: ), Parte_1 C.F._1 ll'avv. n Roma via Guido Reni n. 33, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(CF: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 vv. ivitavecchia via Nino Bixio n. 7/b, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] emesso dal Tribunale di Civitavecchia che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 36.040,00 in favore di P_
oltre interessi e spese della fase monitoria.
[...]
Deduceva, in particolare, che nel mese di aprile del 2018 Parte_1 cognata di , aveva rappresentato alla pr Persona_1 ottenere un prestito per il versamento di una Parte_2 isto di un immobile di suo interesse;
che in data 17.04.2018
aveva versato dunque, a titolo di prestito, la somma di euro Parte_2
27.000,00 alla sorella mediante assegno circolare;
che Parte_1 nonostante i buoni rappo ate da vincolo di parentela, Parte_2
, messo al corrente il marito del prestito effettuato in fav
[...] orella, veniva da quest'ultimo compulsata a precostituirsi comunque una garanzia di restituzione di quanto versato in favore della;
Parte_1 che a tal fine aveva proposto alla moglie i P_ Parte_2 redigere una ata proponendosi anche di f tto percettore dei ratei mensili in sostituzione di onde Parte_2 sollevarla dall'imbarazzo di dover richiedere alla sorella le somme dovute, in caso di mancato pagamento;
che in data 27.05.2018 le parti si erano incontrate dunque in Civitavecchia unitamente a , la quale ultima, con Parte_2
l'aiuto del q aveva redatto di suo Controparte_1 pugno, sottoscritto e fatto sottoscrivere alla sorella ed Parte_1 allo stesso , una scritt a Controparte_1 quella prod a non corrispondente a quest'ultima; che nell'originale scrittura redatta dalla infatti veniva Parte_2 precisato che av olo di prestito Parte_1 personale, l'importo di euro 27.000,00 e che la restituzione di tale somma sarebbe dovuta avvenire in successivi ratei mensili di euro 150,00 cadauno, da versarsi alternativamente alla o al di lei marito Parte_2 P_
fino alla concor omplessivamen
[...] prestito, senza calcolo di interesse alcuno;
che detta scrittura privata, redatta da a penna ad inchiostro e quindi in unico esemplare, era Parte_2 res nelle mani di , il quale si era dimostrato P_ disponibile a custodirla;
che stante il rapporto di fiducia allora intercorrente tra la e il di Lei marito, non aveva Parte_2 Parte_1 chiest detta scrittura pri lla sorella di fare altrettanto;
che a far data dal mese di giugno 2018, Parte_1 aveva versato ratealmente e continuativamente,
[...] dapprima a e poi , l'importo Parte_2 Controparte_1 complessivo rsando uperiore a quanto dovuto mensilmente, al fine di ridurre più velocemente il debito contratto. Disconosceva, quindi, la scrittura prodotta da Controparte_1 denominata “prestito fiduciario” e deduceva che Controparte_1 non era legittimato attivamente;
che ancora non vi era morosità alla data della messa in mora e del ricorso per decreto ingiuntivo;
che erano inesistenti accordi verbali di ripagare il credito entro l'anno; che l'assenza di una clausola risolutiva espressa aveva reso inesigibile la restituzione dell'intero credito, non essendosi verificato alcun fenomeno risolutivo. Sulla scorta delle precedenti considerazione, rassegnava le seguenti conclusioni: “Nel merito 1) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. ad agire nei confronti della Sig.ra Controparte_1
o l'inesistenza radicale di diritto di Parte_1 credito in capo a nei confronti di Controparte_1 Parte_1
c in sede monitor
[...]
1 Tribunale di Civitavecchia. Per l'effetto dichiarare la nullità ovvero annullare ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto N. N. 1388/2021
- N.R.G. 3821/2021 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
2) Accertare e dichiarare l'impossibilità sopravvenuta dell'obbligazione di pagamento rateale del debito a carico della Sig.ra per fatto e Parte_1 colpa del Sig. arare nullo Controparte_1 ovvero annull i pagamento opposto N. 1388/2021 - N.R.G. 3821/2021 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
4) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra al Parte_1
Sig. , atteso i to Controparte_1 rate ta. Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo di pagamento in questa sede opposto, N. 1388/2021 - N.R.G. 3821/2021; 5) Rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
6) In via subordinata, e nella denegata ipotesi di parziale ovvero mancato accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare che l'obbligazione contratta dalla Sig.ra è Parte_1 corrispondente al minore importo to effettivamente versato dal Sig. all'odierna attrice, Controparte_1 detratto quanto da quest'ultim vero per il minore importo che risulterà dovuto al momento dell'emananda sentenza. Per l'effetto revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto N. 1388/2021 - N.R.G. 3821/2021 emesso dal Tribunale di Civitavecchia”.
2.Si costituiva in giudizio deducendo che Controparte_1
l'opposizione era infondata in fatto e in diritto;
che, infatti, l'unica scrittura sottoscritta era quella prodotta dall'opposto; che, pertanto, era P_
era legittimato attivamente;
che a fronte di un pag
[...]
0 su un totale di euro 8.400,00 scaduto era sussistente il grave inadempimento per chiedere la risoluzione ex art. 1455 c.c.. Proponeva istanza di verificazione della scrittura contenente il “prestito fiduciario” prodotto in fase monitoria e rassegnava le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Decreto Ingiuntivo n.1388/2021 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 C.P.C. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
- nel merito in via principale, rigettare l'avversa opposizione perché non provata ed infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n.1388/2021, n. 3821/2021 R.G.; - nel merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi che venisse revocato il Decreto Ingiuntivo opposto, ordinare alla Sig.ra
[...] il pagamento della somma di € 36.050,00, a cui dovr Parte_1 aggiungersi interessi e rivalutazione monetaria;
- nel merito ed in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi che venisse revocato il Decreto Ingiuntivo opposto rigettare l'avversa opposizione e dichiarare la risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento e quindi ordinare alla Sig.ra il pagamento della somma di € 36.050,00, a cui Parte_1 dovranno aggiungersi interessi e rivalutazione monetaria Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa.
4.In punto di prova del credito ingiunto deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573).
5.Nel caso di specie, va osservato che all'udienza del 23.06.2023 l'opponente ha espressamente riconosciuto la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata sottesa al decreto ingiuntivo con le seguenti parole “riconosco come autentica la scrittura privata che mi viene mostrata e come autentica e da me apposta la sottoscrizione che appare sotto il mio nominativo”. Viceversa, alcuna altra prova documentale vi è stata in ordine alla diversa scrittura privata indicata dall'opponente nel proprio atto introduttivo.
6.Nella scrittura privata oggetto di riconoscimento vi è chiara evidenza del conferimento e quindi dazione della somma di euro 40.000,00 e che i pagamenti dovevano essere effettuati nelle mani, proprio perché il prestito di euro 40.000,00 era stato tratto da fondi di proprietà di P_
.
[...] omplessivo della scrittura l'ipotesi di un possibile pagamento in favore di era indicato solo come residuale con le Parte_3 seguenti parole “ed eventualmente a e loro figli in parti Parte_3 uguali fino al completo ammortamen Dunque, l'ipotesi di pagamento nelle mani di e figli era Parte_3 solo eventuale, dunque ancorata ad una esplicita autorizzazione o per l'ipotesi del venir meno per premorienza del creditore . Anzi, Controparte_1 proprio il riferimento a ia di Parte_3
) conferma che tale Controparte_1 Parte_3 eventualità era stata concordata e si sarebbe attivata solo in caso di morte di
. Controparte_1 nto del debito nelle mani di soggetto non legittimato a ricevere non libera il debitore per la somma così versata, l'art. 1188 c.c. stabilendo che “Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato”. Si aggiunga che nella messaggistica Whatsapp, contestata solo genericamente in quanto riferibile ad un terzo, viene riportata la dichiarazione di
[...] compagno convivente della debitrice, che nel mese di lugl Tes_1 confermava l'avvenuto pagamento di soli euro 3.950,00 e la rimanenza di euro 36.050,00, con ciò confermando tanto la dazione di euro 40.000,00, già riportata nella scrittura privata riconosciuta dall'opponente in giudizio, tanto la rimanenza dell'importo di euro 36.050,00 per avere versato solo la somma di euro 3.950,00.
7.Ne discende che a fronte di un credito scaduto alla data del ricorso per decreto ingiuntivo pari ad euro 8.400,00 era stato versato solamente la somma di euro 3.950,00 quindi con un arretrato pari a circa due anni che integra il grave inadempimento legittimante la risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c. azionabile con il ricorso monitorio.
8.In conclusione, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del DM vigente e del valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1388/2021;
-CONDANNA al pagamento in favore Parte_1 Parte_1 di delle spese di lite da liquidarsi nella somma Controparte_1 co er compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani