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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/09/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4580/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4580/2024 r.g. promossa da:
, con l'Avv. Daniele Galoppa (P.E.C.: Parte_1 Email_1
ATTRICE contro
, con l'Avv. Giovanni Monaco (PEC: Controparte_1 Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di trattazione scritta del 09/09/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Co Con atto ritualmente notificato ha evocato in giudizio il coniuge , dal quale Parte_1 CP_1 si era separata consensualmente nell'anno 2015, per ivi sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di €. 13.630,50, oltre accessori, pari alla metà delle somme versate per estinguere un mutuo ipotecario, stipulato in costanza di matrimonio per la costruzione della casa familiare su terreno ricevuto in donazione dai propri genitori, e una successiva procedura esecutiva immobiliare.
Costituendosi in giudizio, il convenuto ha contestato variamente la domanda attorea, Controparte_1 deducendone l'inammissibile / infondatezza, chiedendone il rigetto.
Formulata senza esito positivo proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., dopo vari rinvii, concessi alle parti per consentire alle stesse di percorrere la via della trattativa al fine di individuare una soluzione bonaria della contesa, il giudizio veniva rimesso per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 20/01/2026, con i relativi termini per il deposito di note scritte.
Nelle more, i procuratori delle parti hanno formulato istanza congiunta di anticipazione dell'udienza, da celebrarsi nelle forme della trattazione scritta, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo raggiunto in data 15/07/2025 un accordo transattivo, allegato in atti.
Con ordinanza resa in data 29/07/2025 è stata disposta l'anticipazione dell'udienza, già fissata al 20/01/2026 per la discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., al 09/09/2025 e lo svolgimento della stessa con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti del termine perentorio sino alle ore 24,00 dello stesso giorno per il deposito di note scritte, in sostituzione dell'udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti hanno depositato le note nei termini concessi.
Con l'accordo conciliativo raggiunto le parti hanno manifestato di non aver più interesse a coltivare il giudizio e ad ottenere una pronuncia di merito e, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, come peraltro convenuto dalle parti con l'atto transattivo, nel mentre le relative spese di registrazione, per quanto espressamente convenuto al punto 4) di detto atto, avente efficacia interna nei rapporti tra le parti, sono poste a carico della sig.ra . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Così deciso in Taranto il 18/09/2025
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4580/2024 r.g. promossa da:
, con l'Avv. Daniele Galoppa (P.E.C.: Parte_1 Email_1
ATTRICE contro
, con l'Avv. Giovanni Monaco (PEC: Controparte_1 Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di trattazione scritta del 09/09/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Co Con atto ritualmente notificato ha evocato in giudizio il coniuge , dal quale Parte_1 CP_1 si era separata consensualmente nell'anno 2015, per ivi sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di €. 13.630,50, oltre accessori, pari alla metà delle somme versate per estinguere un mutuo ipotecario, stipulato in costanza di matrimonio per la costruzione della casa familiare su terreno ricevuto in donazione dai propri genitori, e una successiva procedura esecutiva immobiliare.
Costituendosi in giudizio, il convenuto ha contestato variamente la domanda attorea, Controparte_1 deducendone l'inammissibile / infondatezza, chiedendone il rigetto.
Formulata senza esito positivo proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., dopo vari rinvii, concessi alle parti per consentire alle stesse di percorrere la via della trattativa al fine di individuare una soluzione bonaria della contesa, il giudizio veniva rimesso per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 20/01/2026, con i relativi termini per il deposito di note scritte.
Nelle more, i procuratori delle parti hanno formulato istanza congiunta di anticipazione dell'udienza, da celebrarsi nelle forme della trattazione scritta, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo raggiunto in data 15/07/2025 un accordo transattivo, allegato in atti.
Con ordinanza resa in data 29/07/2025 è stata disposta l'anticipazione dell'udienza, già fissata al 20/01/2026 per la discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., al 09/09/2025 e lo svolgimento della stessa con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti del termine perentorio sino alle ore 24,00 dello stesso giorno per il deposito di note scritte, in sostituzione dell'udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti hanno depositato le note nei termini concessi.
Con l'accordo conciliativo raggiunto le parti hanno manifestato di non aver più interesse a coltivare il giudizio e ad ottenere una pronuncia di merito e, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, come peraltro convenuto dalle parti con l'atto transattivo, nel mentre le relative spese di registrazione, per quanto espressamente convenuto al punto 4) di detto atto, avente efficacia interna nei rapporti tra le parti, sono poste a carico della sig.ra . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Così deciso in Taranto il 18/09/2025
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì