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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/06/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 1294/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1294/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di impiego pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente
TRA
( Parte_1 C.F._1 Controparte_1
( ); C.F._2 Controparte_2
( ); C.F._3 Controparte_3
( ); ( ; C.F._4 CP_4 C.F._5
( ); CP_5 C.F._6 Parte_2
( );
[...] C.F._7 Parte_3
( ) - avv. DE FILIPPIS FEDERICO C.F._8
( ); C.F._9
RICORRENTI
E
( - Controparte_6 P.IVA_1 avv. COLANTUONO ANNARITA ( ; C.F._10
RESISTENTE
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, le parti ricorrenti di cui in epigrafe chiedevano al giudice del lavoro adito di condannare la datrice pubblica al pagamento in loro favore delle somme analiticamente indicate nell'atto introduttivo, a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo.
Esponevano, in particolare, di essere dipendenti con qualifica di infermiere professionale e di espletare turni settimanali cadenti anche nei giorni festivi infrasettimanali. Per questi ultimi casi, chiedevano l'applicazione dell'art. 29 del ccnl 2016/18, secondo le ore e gli importi di cui agli allegati conteggi, per il periodo fino al 31.12.2022.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 19.06.2025, rimarcando l'avvenuto pagamento degli emolumenti invocati.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, così come già deciso in altri analoghi e numerosi precedenti affronti da questo Ufficio, a cui si ritiene dover dare continuità, non essendo a conoscenza di pronunzie di grado superiore che li abbiano riformati, seppure con le precisazioni di cui in motivazione.
La domanda è incentrata sulla applicazione dell'articolo 9 dell'accordo integrativo al ccnl comparto sanità del 7 aprile 1999 (siglato il 20.09.2001) - ora art. 29 cit. - che prevede: “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate 1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del ccnl 1° settembre 1995 e 34 del ccnl 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
È, dunque, testuale il riferimento di quest'ultima disposizione contrattuale, di carattere integrativo, al contenuto ed all'ambito applicativo degli articoli 20 del ccnl 1995 (riposi settimanali) e 34 del ccnl del 1999
(lavoro straordinario); si tratta, all'evidenza, di una chiara manifestazione di volontà finalizzata ad integrare la preesistente disciplina pattizia dei riposi e
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del lavoro straordinario, attraverso la regolamentazione dell'ipotesi in cui il dipendente sia chiamato a prestare l'attività lavorativa in giorno festivo con evidente carattere di straordinarietà rispetto alla normale organizzazione lavorativa.
Ciò detto, non può dirsi che la disciplina dell'espletamento dell'attività lavorativa in giorno festivo, secondo le ordinarie cadenze di turni avvicendati, sarebbe oggetto specifico ed esclusivo della regolamentazione di cui all'art. 44 del comma 12 del ccnl 01.09.1995, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L.
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
Ad ogni modo, quest'ultima disposizione non sembra essere stata superata dal citato articolo 9 dell'accordo integrativo del settembre 2001, né può fondatamente escludersi che entrambe le norme trovino applicazione sulla base del medesimo presupposto, sancendosi una astratta incumulabilità che peraltro non è stata espressamente prevista dalle parti sociali in nessuna delle due fattispecie. Invero, partendo dal presupposto che le norme devono avere entrambe un senso, appare chiaro che le stesse vanno a remunerare due fondamenti logico-giuridici diversi, ovvero, nel primo caso (art. 44), il disagio del turno cadente in giorno festivo infrasettimanale e, nel secondo (art. 9), il superamento di orario normale coincidente con il servizio prestato in giorno festivo.
Ciò detto, non è revocabile in dubbio che le due fonti contrattuali possano essere in cumulo tra loro, come argutamente statuito dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 1505/21, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del ccnl 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del ccnl 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di
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ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. L'art. 9 cit., secondo il giudice di legittimità, che riconosce il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. In tali casi, la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
In altri termini, se è pur vero che, per l'applicazione dell'art. 9 cit., si presuppone che l'attività turnista sia stata straordinariamente resa in giorno festivo, ciò non esclude che, quando ci sia un giorno festivo infrasettimanale, anche il lavoratore turnista abbia diritto a quella riduzione di orario che sarebbe spettata al lavoratore non assoggettato a turni, con la diretta conseguenza che, in assenza di tale riduzione oraria, il lavoro del turnista in giorno festivo va automaticamente a considerarsi come supplemento di orario normale e remunerato come straordinario festivo.
Né, come detto, è possibile escludere la cumulabilità dei due istituti giuridici, attesa sia la mancata espressa previsione di onnicomprensibilità di ognuna delle norme regolatrici delle fattispecie e sia i diversi presupposti logico-giuridici che si vanno a regolamentare. Sotto quest'ultimo aspetto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1367 c.c., nel dubbio, le clausole del contratto devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Tornando al caso che qui occupa, la parte ricorrente ha regolarmente percepito unicamente le maggiorazioni di cui all'art. 44 cit. ovvero quelle che competono per il lavoro in turno prestato in coincidenza di giorni festivi e tale circostanza non è stata contestata. Non risulta invece provato, da parte della datrice, su cui ricade l'onere della prova ex art. 2697 comma 2
c.c., che il servizio prestato nel giorno festivo infrasettimanale non possa
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essere considerato come straordinario, al netto della riduzione di orario prevista per quella settimana causata dalla presenza del giorno festivo, come previsto per gli altri prestatori non turnisti.
Non può, poi, essere accolta la tesi secondo cui, in presenza di debito orario, la prestazione resa in giorno infrasettimanale festivo non possa essere comunque retribuita a titolo di straordinario. Invero, è proprio la norma pattizia che prevede tale fictio, ovvero che il lavoro turnista espletato in giorno infrasettimanale festivo venga retribuito sempre con l'aliquota dello straordinario, anche qualora non ci fosse un surplus orario. Appare chiara, in tal senso, la lettera della disposizione contrattuale, secondo cui
“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo…al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione…”, a dimostrazione del fatto che tale prestazione va normalmente rimunerata prendendo l'incremento per lo straordinario come parametro retributivo, a prescindere se, in concreto, il lavoratore abbia o meno superato l'orario canonico di lavoro. In altri termini, la prestazione infrasettimanale festiva non è considerata tecnicamente uno straordinario, ma va retribuita come se lo fosse.
Né, da ultimo, il termine di 30 gg. previsto nella disposizione pattizia può essere considerato una decadenza dal diritto alla maggiorazione retributiva, in quanto non esplicitamente indicato nella norma. Sul punto, una interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 36 Cost.
e alla tutela della retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro prestato impone senza dubbio di non far ricadere sul prestatore l'onere di chiedere entro un così breve termine il proprio giusto compenso, ma unicamente la possibilità di ottenere il riposo compensativo. Pertanto, detta disposizione, se non vuole ritenersi in contrasto con la Carta costituzionale, va interpretata nel senso che, in caso di lavoro festivo infrasettimanale, il lavoratore può chiedere entro 30 gg il riposo compensativo, fermo restando il proprio diritto alla maggiorazione retributiva.
Ne deriva l'accertamento del diritto dei lavoratori attorei a ottenere il pagamento delle conseguenziali differenze retributive, tenuto anche conto che l'ipotesi contabile formulata in ricorso appare comunque immune da vizi logici o errori matematici e non risulta essere stata contestata dalla datrice convenuta. Di contro, l'odierna resistente si è limitata unicamente a
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dedurre il versamento delle differenze de quibus, senza, tuttavia, versare in atti la prova dell'avvenuto adempimento. Tale circostanza non è di secondaria importanza, in quanto i ricorrenti, nelle note da ultimo depositate, hanno rilevato che per alcuni di loro i pagamenti sarebbero stati parziali e senza contemperare il supplemento del lavoro notturno.
In definitiva, la datrice va condannata al pagamento del residuo per i lavoratori , , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
; per e per gli altri ricorrenti va, invece, CP_5 Parte_3 dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che gli stessi dichiarano di essere stati integralmente soddisfatti ( ha Parte_3 comunque ricevuto più di quanto chiesto in ricorso e non è possibile andare ultra petita).
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso spiegato da , Controparte_2 [...]
, e per quanto di ragione e, per CP_3 CP_4 CP_5
l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore di ciascuno di loro delle seguenti somme oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo:
- € 302,29; Controparte_2
- € 341,74; Controparte_3
- € 380,25; CP_4
- € 306,41; CP_5
2) dichiara cessata la materia del contendere per gli altri ricorrenti;
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 3.193,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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