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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/09/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1320/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1320/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUPI Parte_1 P.IVA_1 MASSIMO, elettivamente domiciliata in VIA TOMMASO SALVINI, 10 MILANO presso il difensore avv. LUPI MASSIMO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEONE CHRISTOPHER, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Misticoni 3 65100 PESCARA presso il difensore avv. LEONE CHRISTOPHER
CONVENUTA/OPPOSTA
pagina 1 di 6 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 345/2023, emesso dal Tribunale di Pescara in data 28- 2-2023
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 20-03-2023, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 345/2023, emesso dal Tribunale di Pescara in data 28-2- 2023, con il quale ad essa si ingiungeva il pagamento, in favore della della somma di €. CP_1 18.998,87, oltre interessi e spese della procedura, a saldo della fornitura di flaconi e relativi componenti in plastica, come da fatture n. 158/22, 169/22, 180/22, 243/22, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: accertata la carenza dei presupposti previsti dall'art 642 c.p.c. e l'evidente fondatezza dell'opposizione e ricorrendo gravi motivi, sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c. l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 345/2023 (n. 914/2023 R.G.). In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria della società per le ragioni esposte in CP_1 narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 345/2023 (n. 914/2023 R.G.), emesso dal Tribunale di Pescara. In via subordinata e nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Giudice dovesse accertare il diritto di credito di CP_1 ridurre la pretesa creditoria dello stesso sulla base dei fatti esposti in narrativa e di quant'altro dovesse emergere in corso di causa e rideterminare il corrispettivo dovuto da Parte_1 In via riconvenzionale: accertato l'inadempimento di condannare
[...] CP_1 quest'ultimo alla restituzione in favore di dell'importo di euro Parte_1 15.013,08, pari a quanto corrisposto per i prodotti viziati, oltre ad euro 8.512,92 a titolo di risarcimento per i danni patiti e patendi, o nel diverso maggiore o minore importo che dovesse emergere in corso di causa anche dichiarando l'eventuale compensazione tra la somma dovuta alla parte opponente e quella eventualmente ancora dovuta all'opposta. In via istruttoria: con riserva di formulare le istanze istruttorie entro i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio.”
A sostegno della domanda, eccepiva l'assenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo e l'infondatezza della pretesa creditoria di formulando CP_1 domanda riconvenzionale volta alla compensazione del preteso credito azionato in via monitoria con il proprio controcredito, derivante dall'inadempimento da parte di per aver consegnato merce CP_1 fallata e inidonea all'uso specifico per cui l'odierna opponente l'aveva acquistata.
pagina 2 di 6 2) Si costituiva eccependo la nullità dell'atto di citazione per erroneità del rito applicato e CP_1 l'infondatezza nel merito dell'opposizione, nonché l'inammissibilità ed infondatezza dell'avversa domanda riconvenzionale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in narrativa: 1) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione e/o del rito applicato dall'opponente per violazione dell'art 35 dlgs 49/22 e degli artt. 164 e ss. c.p.c. applicabili ratione temporis, dichiarando, quindi, l'applicabilità del ordinario ante Cartabia, con trattazione posteriore alla prima udienza di comparizione;
2) nel merito, rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, nulla e infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
3) confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della lla corresponsione, in proprio favore, della somma di euro 17.735,69, oltre CP_1 alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge a saldo delle forniture eseguite in favore della 5) conseguentemente, condannare la società Parte_1 opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore della la somma di euro 17.735,69, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per CP_1 legge dalla maturazione del credito al saldo;
6) nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della della CP_1 diversa maggiore o minora somma che dovesse risultare di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge dalla maturazione del credito al saldo;
7) rigettare in ogni caso l'avversa domanda riconvenzionale in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
8) il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
3) Sospesa la provvisoria esecuzione concessa in sede di emissione del decreto ingiuntivo, espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4) Devono preliminarmente disattendersi sia l'eccezione, sollevata da parte opponente, relativa alla carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. per l'emissione del titolo monitorio, atteso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa (per tutte: Cass. Sez. 6, 09/11/2021, n. 32792, Rv. 662975 – 02), sia quella, sollevata dall'opposta, di nullità dell'atto di citazione per erroneità del rito applicato, costituendo l'assegnazione di un termine di 70 giorni per la costituzione del convenuto ai sensi dell'art. 163/3 n. 7 c.p.c., in luogo di quello di 20 giorni previsto dalla formulazione precedente della medesima norma (applicabile ratione temporis alla fattispecie), una mera irregolarità sanabile con la precisazione che il termine per la costituzione del convenuto nella fase di merito deve intendersi di 20 giorni prima dell'udienza ed essendosi oltretutto l'opposta costituita e difesa anche nel merito.
5) Nel merito, l'opponente non ha contestato le forniture per le quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento, bensì forniture diverse e precedenti.
pagina 3 di 6 In particolare, ha asserito di essere azienda che produce articoli di bellezza, per lo più destinati a parrucchieri ed estetisti, che debbono essere inseriti e venduti in appositi contenitori e di essersi rivolta a per acquistare flaconi e relativi componenti in plastica, da utilizzare per il confezionamento CP_1 dei suoi prodotti. Ha affermato che la aveva consegnato due lotti di flaconi e pompe in CP_1 plastica (nel dicembre 2021 e nel marzo 2022) del valore complessivo di € 15.013,08, che aveva Pt_1 regolarmente pagato, ma che, consegnati successivamente i flaconi alla EN AL S.p.A., società collegata con e incaricata del confezionamento dei prodotti, quest'ultima, al momento Pt_1 dell'impiego dei flaconi (giugno- luglio 2022) aveva riscontrato gravi vizi relativi all'omogeneità della plastica, tali da renderli del tutto inidonei all'uso, essendo impossibile l'etichettatura dei flaconi, atteso che il flacone, che, sotto la pressione della macchina etichettatrice, si piegava nei punti più sottili. Ha sostenuto che tale circostanza era stata immediatamente comunicata per le vie brevi alla la CP_1 quale, dopo un sopralluogo presso lo stabilimento di EN AL, avrebbe proposto il ritiro della merce fallata, per sostituirla con altri prodotti analoghi. avrebbe effettivamente effettuato una CP_1 nuova fornitura nell'agosto 2022, che tuttavia presentava gli stessi difetti della precedente, costringendo la a rivolgersi ad altro fornitore. Dopo essersi incontrate le parti e dopo un fitto Pt_1 scambio di corrispondenza, la avrebbe riconosciuto l'esistenza dei vizi e avrebbe ammesso Pt_2 le proprie responsabilità.
6) Per contro, l'odierna opposta ha sostenuto che, rispetto alle forniture per le quali era stato richiesto il pagamento in via monitoria, l'opponente non avrebbe sollevato alcuna contestazione, avendo lamentato l'esistenza di presunti vizi e difetti in relazione a precedenti forniture consegnate dalla el CP_1 dicembre 2021 e nel marzo 2022, del valore complessivo di € 15.013,08. Sarebbe dunque intervenuta la decadenza di cui all'art. 1495 c.c., atteso che la denuncia dei presunti vizi e difetti non era mai stata effettuata, se non con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
7) In base alle risultanze istruttorie, non può ritenersi essere intervenuta la decadenza di cui all'art. 1495 c.c.
Secondo giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, “in tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa. (Fattispecie concernente fornitura di calzature in cui la S.C. ha confermato la sentenza impugnata ed affermato che alcuna decadenza può esservi in caso di obbligo, assunto dalla fornitrice, di sostituire o riparare la merce all'esito della contestazione dei vizi, trattandosi di un'ipotesi di tacito riconoscimento degli stessi)” (per tutte: Cass. Sez. 2, 03/04/2024, n. 8775, Rv. 670730 – 01; Cass. Sez. 2, 22/10/2013, n. 23970, Rv. 628023 – 01); inoltre, “in tema di compravendita, il comportamento del venditore - nella specie consistito in successivi interventi di riparazione della cosa venduta - è incompatibile con la volontà di contestare l'esistenza dei vizi e costituisce, ai sensi dell'art 2944 c.c., atto idoneo ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia, di cui all'art. 1495, comma 3, c.c.” (Cass. Sez. 2, 30/11/2023, n. 33380, Rv. 669444 - 01).
Non incorre dunque in decadenza il compratore se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio. In tal caso sarebbe superflua da parte del compratore la denunzia, dal momento che già se ne è ottenuto l'effetto per il fatto soltanto del riconoscimento da parte del venditore.
Ebbene, nel caso di specie, emerge come la abbia riconosciuto l'esistenza dei vizi lamentati, CP_1 effettuando una fornitura sostitutiva in favore della , e ciò sia dalla documentazione prodotta, sia Pt_1 dalle prove orali espletate.
pagina 4 di 6 Dalla fitta corrispondenza tra le parti, prodotta nel fascicolo di parte opponente (docc. 4 e 5), si evince che, a seguito di segnalazione del luglio 2022 (doc. 6 fascicolo opposta) e di un sopralluogo effettuato presso lo stabilimento di EN AL (circostanza confermata dal teste dipendente Tes_1 della opposta quale responsabile delle vendite), e dopo l'incontro tra le parti stesse del 29-9-2022 (come da mail del 5-10-2022 sub doc. 5 opponente), aveva proposto il ritiro della merce CP_1 fallata, per sostituirla con altri prodotti analoghi, ciò che veniva effettivamente fatto dall'opposta nell'agosto 2022 (deposizione teste dipendente di EN AL, quale responsabile di Tes_2 produzione e pianificazione), ma pure la nuova fornitura era risultata non conforme, tanto che, per evitare il blocco della produzione, la si era rivolta ad un altro fornitore (doc. 3 opponente). Pt_1
La non conformità dei prodotti, oltre che evincersi dall'offerta di sostituzione da parte della CP_1 trova conferma anche nelle deposizioni dei testi (dipendente ) e (dipendente Tes_3 Pt_1 Tes_2 EN e quindi maggiormente indifferente all'esito del giudizio), mentre dalle deposizioni dei testi e emerge comunque la richiesta di modifica dei flaconi al fine di rendere Tes_1 Tes_4 possibile l'etichettatura.
Dunque, aveva eseguito una prima fornitura di beni non idonei, che aveva pagato CP_1 Pt_1 immediatamente, e una seconda fornitura, avvenuta un anno dopo e di cui alle fatture n. 158/22, n. 169/22, n.180/22 e 243/22, relative a beni diversi e esenti da vizi, azionate in via monitoria.
Dalla citata corrispondenza, si ricava l'esistenza di una trattativa per risolvere in modo bonario la questione. In particolare, risulta che la aveva rifiutato di adempiere alla propria obbligazione per Pt_1 le fatture poi azionate in via monitoria, fino a che non avesse ritirato la merce e rimborsato CP_1 l'importo già corrisposto di € 15.013 08 mediante emissione di nota di credito a storno delle precedenti fatture, mentre aveva insistito per il pagamento delle fatture scadute il 30 settembre 2022 e CP_1 aveva condizionato l'emissione della nota di credito a una nuova fornitura di 60.000 pompe che sarebbe stata fatturata nel mese di ottobre, chiedendo la rateizzazione del rimborso dell'importo di € 15.013,08, riconoscendo così la sussistenza dei vizi lamentati.
Lo stesso con la email del 5 ottobre 2022 (in atti sub doc. 5 opponente) aveva formulato Tes_1 una proposta secondo la quale avrebbe ritirato la merce fallata, avrebbe emesso una nota di CP_1 credito a favore della per € 15.013,08 e la avrebbe dovuto effettuare un nuovo ordine per Pt_1 Pt_1 60.000 dispenser saldando la differenza subito dopo la consegna;
la aveva risposto accettando i Pt_1 primi tre punti, ma chiedendo che il pagamento della nota debito per danni di € 8.512,00 venisse posto in compensazione immediatamente. Successivamente la aveva accettato la proposta in CP_1 questione chiedendo però di addebitare l'importo di € 8.512,00 non immediatamente, ma sui futuri ordini di a Pt_1 CP_1
Anche se la trattativa non è poi andata a buon fine, deve ritenersi che la col proprio CP_1 comportamento, abbia riconosciuto l'esistenza dei vizi, dapprima sostituendo i prodotti difettosi e poi tentando di risolvere bonariamente la questione. Deve dunque ritenersi che tale comportamento concludente integri gli estremi della manifestazione di scienza in ordine alla materiale esistenza del vizio.
Non può ritenersi dunque necessaria la denunzia dei vizi, che pure risulta essere stata effettuata per le vie brevi dopo la scoperta degli stessi, come emerge dalle deposizioni dei testi , e Tes_4 Tes_3
Tes_2
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, il riconoscimento da parte del venditore, che esclude la necessità della denunzia da parte del compratore, concerne la materiale esistenza del vizio, non essendo necessaria un'ammissione di responsabilità del venditore medesimo” (Cass. Sez. 2, 25/07/2013, n. 18050, Rv. 627297 - 01).
pagina 5 di 6 8) Né può ritenersi l'azione prescritta per il decorso del termine di un anno, atteso che l'eccezione del compratore, richiesto del pagamento, non si prescrive, in quanto, altrimenti, il contraente tenuto alla garanzia potrebbe attendere lo spirare del termine ed agire per l'adempimento ed al convenuto non sarebbe consentito opporsi. Inoltre, la prescrizione annuale deve ritenersi comunque interrotta, a norma dell'art 2944 c.c., per effetto del riconoscimento del vizio da parte del venditore (Cass. Sez. 2, 21/06/2019, n. 16766, Rv. 654550 – 03).
9) La ha dunque riconosciuto il diritto della al rimborso di € 15.013,08, da eseguirsi CP_1 Pt_1 previa emissione di apposita nota di credito a storno totale delle fatture già pagate.
Quanto al pagamento di € 8.512,00 a titolo di risarcimento per i danni dalla stessa patiti, cui pure la parte opposta aveva ammesso di essere tenuta, proponendo una rateizzazione con addebito sui pagamenti delle future forniture, la ha comunque quantificato i danni patiti a causa dei lotti di Pt_1 flaconi e pompe inutilizzabili perché non idonei;
al netto del costo dei flaconi e delle pompe (docc. 6 e 7), ha così quantificato sia il costo del c.d. fermo macchina (periodo in cui un macchinario o un Pt_1 impianto produttivo non è funzionante o non può essere utilizzato) in € 2.640,00, sia il suo mancato guadagno connesso alla mancata produzione a causa della merce fallata (quindi, gli ordini che non è stata in grado di evadere), suddividendo le mancate vendite in AL (pari ad € 550,00) da quelle all'estero (€ 5.072,80). In sede di comparsa di costituzione è stata altresì prodotta comunicazione di EN AL S.r.l. del 22 settembre 2022, in cui viene illustrato il metodo di calcolo per la determinazione del danno da fermo macchina: (doc. 9) Per quanto riguarda le mancate vendite all'estero, ha considerato 1.492 prodotti che non è riuscita a vendere, del valore medio di euro Pt_1 3,40 cad. per un totale di euro 5.072,80, effettuando il medesimo calcolo per le mancate vendite in AL (doc. 10). Detta quantificazione era comunque stata accettata dalla nella corrispondenza CP_1 intercorsa con la controparte.
Deve dunque ritenersi dovuto all'opponente l'importo complessivo di € 23.526,00.
Detto importo deve essere posto in compensazione con la somma richiesta in via monitoria e relativo alle fatture rimaste inevase, pari ad € 17.735,69, con una differenza in favore dell'opponente pari ad € 6.391,00, alla cui corresponsione l'opposta deve essere tenuta. L'opposto decreto ingiuntivo deve conseguentemente essere revocato.
10) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1320/2023, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, per le causali di cui in motivazione così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 345/2023, emesso dal Tribunale di Pescara in data 28-2-2023; condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_1 della in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma Parte_1 di € 6.391,00, oltre interessi ai sensi del Dlgs 231/2002 e del Dlgs 192/2012 dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo;
condanna altresì la opposta alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.222,50, di cui € 5.077,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1320/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUPI Parte_1 P.IVA_1 MASSIMO, elettivamente domiciliata in VIA TOMMASO SALVINI, 10 MILANO presso il difensore avv. LUPI MASSIMO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEONE CHRISTOPHER, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Misticoni 3 65100 PESCARA presso il difensore avv. LEONE CHRISTOPHER
CONVENUTA/OPPOSTA
pagina 1 di 6 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 345/2023, emesso dal Tribunale di Pescara in data 28- 2-2023
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato in data 20-03-2023, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 345/2023, emesso dal Tribunale di Pescara in data 28-2- 2023, con il quale ad essa si ingiungeva il pagamento, in favore della della somma di €. CP_1 18.998,87, oltre interessi e spese della procedura, a saldo della fornitura di flaconi e relativi componenti in plastica, come da fatture n. 158/22, 169/22, 180/22, 243/22, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: accertata la carenza dei presupposti previsti dall'art 642 c.p.c. e l'evidente fondatezza dell'opposizione e ricorrendo gravi motivi, sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c. l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 345/2023 (n. 914/2023 R.G.). In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria della società per le ragioni esposte in CP_1 narrativa e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 345/2023 (n. 914/2023 R.G.), emesso dal Tribunale di Pescara. In via subordinata e nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Giudice dovesse accertare il diritto di credito di CP_1 ridurre la pretesa creditoria dello stesso sulla base dei fatti esposti in narrativa e di quant'altro dovesse emergere in corso di causa e rideterminare il corrispettivo dovuto da Parte_1 In via riconvenzionale: accertato l'inadempimento di condannare
[...] CP_1 quest'ultimo alla restituzione in favore di dell'importo di euro Parte_1 15.013,08, pari a quanto corrisposto per i prodotti viziati, oltre ad euro 8.512,92 a titolo di risarcimento per i danni patiti e patendi, o nel diverso maggiore o minore importo che dovesse emergere in corso di causa anche dichiarando l'eventuale compensazione tra la somma dovuta alla parte opponente e quella eventualmente ancora dovuta all'opposta. In via istruttoria: con riserva di formulare le istanze istruttorie entro i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio.”
A sostegno della domanda, eccepiva l'assenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo e l'infondatezza della pretesa creditoria di formulando CP_1 domanda riconvenzionale volta alla compensazione del preteso credito azionato in via monitoria con il proprio controcredito, derivante dall'inadempimento da parte di per aver consegnato merce CP_1 fallata e inidonea all'uso specifico per cui l'odierna opponente l'aveva acquistata.
pagina 2 di 6 2) Si costituiva eccependo la nullità dell'atto di citazione per erroneità del rito applicato e CP_1 l'infondatezza nel merito dell'opposizione, nonché l'inammissibilità ed infondatezza dell'avversa domanda riconvenzionale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in narrativa: 1) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione e/o del rito applicato dall'opponente per violazione dell'art 35 dlgs 49/22 e degli artt. 164 e ss. c.p.c. applicabili ratione temporis, dichiarando, quindi, l'applicabilità del ordinario ante Cartabia, con trattazione posteriore alla prima udienza di comparizione;
2) nel merito, rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, nulla e infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
3) confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della lla corresponsione, in proprio favore, della somma di euro 17.735,69, oltre CP_1 alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge a saldo delle forniture eseguite in favore della 5) conseguentemente, condannare la società Parte_1 opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore della la somma di euro 17.735,69, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per CP_1 legge dalla maturazione del credito al saldo;
6) nel merito, in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della della CP_1 diversa maggiore o minora somma che dovesse risultare di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge dalla maturazione del credito al saldo;
7) rigettare in ogni caso l'avversa domanda riconvenzionale in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
8) il tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
3) Sospesa la provvisoria esecuzione concessa in sede di emissione del decreto ingiuntivo, espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4) Devono preliminarmente disattendersi sia l'eccezione, sollevata da parte opponente, relativa alla carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. per l'emissione del titolo monitorio, atteso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa (per tutte: Cass. Sez. 6, 09/11/2021, n. 32792, Rv. 662975 – 02), sia quella, sollevata dall'opposta, di nullità dell'atto di citazione per erroneità del rito applicato, costituendo l'assegnazione di un termine di 70 giorni per la costituzione del convenuto ai sensi dell'art. 163/3 n. 7 c.p.c., in luogo di quello di 20 giorni previsto dalla formulazione precedente della medesima norma (applicabile ratione temporis alla fattispecie), una mera irregolarità sanabile con la precisazione che il termine per la costituzione del convenuto nella fase di merito deve intendersi di 20 giorni prima dell'udienza ed essendosi oltretutto l'opposta costituita e difesa anche nel merito.
5) Nel merito, l'opponente non ha contestato le forniture per le quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento, bensì forniture diverse e precedenti.
pagina 3 di 6 In particolare, ha asserito di essere azienda che produce articoli di bellezza, per lo più destinati a parrucchieri ed estetisti, che debbono essere inseriti e venduti in appositi contenitori e di essersi rivolta a per acquistare flaconi e relativi componenti in plastica, da utilizzare per il confezionamento CP_1 dei suoi prodotti. Ha affermato che la aveva consegnato due lotti di flaconi e pompe in CP_1 plastica (nel dicembre 2021 e nel marzo 2022) del valore complessivo di € 15.013,08, che aveva Pt_1 regolarmente pagato, ma che, consegnati successivamente i flaconi alla EN AL S.p.A., società collegata con e incaricata del confezionamento dei prodotti, quest'ultima, al momento Pt_1 dell'impiego dei flaconi (giugno- luglio 2022) aveva riscontrato gravi vizi relativi all'omogeneità della plastica, tali da renderli del tutto inidonei all'uso, essendo impossibile l'etichettatura dei flaconi, atteso che il flacone, che, sotto la pressione della macchina etichettatrice, si piegava nei punti più sottili. Ha sostenuto che tale circostanza era stata immediatamente comunicata per le vie brevi alla la CP_1 quale, dopo un sopralluogo presso lo stabilimento di EN AL, avrebbe proposto il ritiro della merce fallata, per sostituirla con altri prodotti analoghi. avrebbe effettivamente effettuato una CP_1 nuova fornitura nell'agosto 2022, che tuttavia presentava gli stessi difetti della precedente, costringendo la a rivolgersi ad altro fornitore. Dopo essersi incontrate le parti e dopo un fitto Pt_1 scambio di corrispondenza, la avrebbe riconosciuto l'esistenza dei vizi e avrebbe ammesso Pt_2 le proprie responsabilità.
6) Per contro, l'odierna opposta ha sostenuto che, rispetto alle forniture per le quali era stato richiesto il pagamento in via monitoria, l'opponente non avrebbe sollevato alcuna contestazione, avendo lamentato l'esistenza di presunti vizi e difetti in relazione a precedenti forniture consegnate dalla el CP_1 dicembre 2021 e nel marzo 2022, del valore complessivo di € 15.013,08. Sarebbe dunque intervenuta la decadenza di cui all'art. 1495 c.c., atteso che la denuncia dei presunti vizi e difetti non era mai stata effettuata, se non con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
7) In base alle risultanze istruttorie, non può ritenersi essere intervenuta la decadenza di cui all'art. 1495 c.c.
Secondo giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, “in tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa. (Fattispecie concernente fornitura di calzature in cui la S.C. ha confermato la sentenza impugnata ed affermato che alcuna decadenza può esservi in caso di obbligo, assunto dalla fornitrice, di sostituire o riparare la merce all'esito della contestazione dei vizi, trattandosi di un'ipotesi di tacito riconoscimento degli stessi)” (per tutte: Cass. Sez. 2, 03/04/2024, n. 8775, Rv. 670730 – 01; Cass. Sez. 2, 22/10/2013, n. 23970, Rv. 628023 – 01); inoltre, “in tema di compravendita, il comportamento del venditore - nella specie consistito in successivi interventi di riparazione della cosa venduta - è incompatibile con la volontà di contestare l'esistenza dei vizi e costituisce, ai sensi dell'art 2944 c.c., atto idoneo ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia, di cui all'art. 1495, comma 3, c.c.” (Cass. Sez. 2, 30/11/2023, n. 33380, Rv. 669444 - 01).
Non incorre dunque in decadenza il compratore se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio. In tal caso sarebbe superflua da parte del compratore la denunzia, dal momento che già se ne è ottenuto l'effetto per il fatto soltanto del riconoscimento da parte del venditore.
Ebbene, nel caso di specie, emerge come la abbia riconosciuto l'esistenza dei vizi lamentati, CP_1 effettuando una fornitura sostitutiva in favore della , e ciò sia dalla documentazione prodotta, sia Pt_1 dalle prove orali espletate.
pagina 4 di 6 Dalla fitta corrispondenza tra le parti, prodotta nel fascicolo di parte opponente (docc. 4 e 5), si evince che, a seguito di segnalazione del luglio 2022 (doc. 6 fascicolo opposta) e di un sopralluogo effettuato presso lo stabilimento di EN AL (circostanza confermata dal teste dipendente Tes_1 della opposta quale responsabile delle vendite), e dopo l'incontro tra le parti stesse del 29-9-2022 (come da mail del 5-10-2022 sub doc. 5 opponente), aveva proposto il ritiro della merce CP_1 fallata, per sostituirla con altri prodotti analoghi, ciò che veniva effettivamente fatto dall'opposta nell'agosto 2022 (deposizione teste dipendente di EN AL, quale responsabile di Tes_2 produzione e pianificazione), ma pure la nuova fornitura era risultata non conforme, tanto che, per evitare il blocco della produzione, la si era rivolta ad un altro fornitore (doc. 3 opponente). Pt_1
La non conformità dei prodotti, oltre che evincersi dall'offerta di sostituzione da parte della CP_1 trova conferma anche nelle deposizioni dei testi (dipendente ) e (dipendente Tes_3 Pt_1 Tes_2 EN e quindi maggiormente indifferente all'esito del giudizio), mentre dalle deposizioni dei testi e emerge comunque la richiesta di modifica dei flaconi al fine di rendere Tes_1 Tes_4 possibile l'etichettatura.
Dunque, aveva eseguito una prima fornitura di beni non idonei, che aveva pagato CP_1 Pt_1 immediatamente, e una seconda fornitura, avvenuta un anno dopo e di cui alle fatture n. 158/22, n. 169/22, n.180/22 e 243/22, relative a beni diversi e esenti da vizi, azionate in via monitoria.
Dalla citata corrispondenza, si ricava l'esistenza di una trattativa per risolvere in modo bonario la questione. In particolare, risulta che la aveva rifiutato di adempiere alla propria obbligazione per Pt_1 le fatture poi azionate in via monitoria, fino a che non avesse ritirato la merce e rimborsato CP_1 l'importo già corrisposto di € 15.013 08 mediante emissione di nota di credito a storno delle precedenti fatture, mentre aveva insistito per il pagamento delle fatture scadute il 30 settembre 2022 e CP_1 aveva condizionato l'emissione della nota di credito a una nuova fornitura di 60.000 pompe che sarebbe stata fatturata nel mese di ottobre, chiedendo la rateizzazione del rimborso dell'importo di € 15.013,08, riconoscendo così la sussistenza dei vizi lamentati.
Lo stesso con la email del 5 ottobre 2022 (in atti sub doc. 5 opponente) aveva formulato Tes_1 una proposta secondo la quale avrebbe ritirato la merce fallata, avrebbe emesso una nota di CP_1 credito a favore della per € 15.013,08 e la avrebbe dovuto effettuare un nuovo ordine per Pt_1 Pt_1 60.000 dispenser saldando la differenza subito dopo la consegna;
la aveva risposto accettando i Pt_1 primi tre punti, ma chiedendo che il pagamento della nota debito per danni di € 8.512,00 venisse posto in compensazione immediatamente. Successivamente la aveva accettato la proposta in CP_1 questione chiedendo però di addebitare l'importo di € 8.512,00 non immediatamente, ma sui futuri ordini di a Pt_1 CP_1
Anche se la trattativa non è poi andata a buon fine, deve ritenersi che la col proprio CP_1 comportamento, abbia riconosciuto l'esistenza dei vizi, dapprima sostituendo i prodotti difettosi e poi tentando di risolvere bonariamente la questione. Deve dunque ritenersi che tale comportamento concludente integri gli estremi della manifestazione di scienza in ordine alla materiale esistenza del vizio.
Non può ritenersi dunque necessaria la denunzia dei vizi, che pure risulta essere stata effettuata per le vie brevi dopo la scoperta degli stessi, come emerge dalle deposizioni dei testi , e Tes_4 Tes_3
Tes_2
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, il riconoscimento da parte del venditore, che esclude la necessità della denunzia da parte del compratore, concerne la materiale esistenza del vizio, non essendo necessaria un'ammissione di responsabilità del venditore medesimo” (Cass. Sez. 2, 25/07/2013, n. 18050, Rv. 627297 - 01).
pagina 5 di 6 8) Né può ritenersi l'azione prescritta per il decorso del termine di un anno, atteso che l'eccezione del compratore, richiesto del pagamento, non si prescrive, in quanto, altrimenti, il contraente tenuto alla garanzia potrebbe attendere lo spirare del termine ed agire per l'adempimento ed al convenuto non sarebbe consentito opporsi. Inoltre, la prescrizione annuale deve ritenersi comunque interrotta, a norma dell'art 2944 c.c., per effetto del riconoscimento del vizio da parte del venditore (Cass. Sez. 2, 21/06/2019, n. 16766, Rv. 654550 – 03).
9) La ha dunque riconosciuto il diritto della al rimborso di € 15.013,08, da eseguirsi CP_1 Pt_1 previa emissione di apposita nota di credito a storno totale delle fatture già pagate.
Quanto al pagamento di € 8.512,00 a titolo di risarcimento per i danni dalla stessa patiti, cui pure la parte opposta aveva ammesso di essere tenuta, proponendo una rateizzazione con addebito sui pagamenti delle future forniture, la ha comunque quantificato i danni patiti a causa dei lotti di Pt_1 flaconi e pompe inutilizzabili perché non idonei;
al netto del costo dei flaconi e delle pompe (docc. 6 e 7), ha così quantificato sia il costo del c.d. fermo macchina (periodo in cui un macchinario o un Pt_1 impianto produttivo non è funzionante o non può essere utilizzato) in € 2.640,00, sia il suo mancato guadagno connesso alla mancata produzione a causa della merce fallata (quindi, gli ordini che non è stata in grado di evadere), suddividendo le mancate vendite in AL (pari ad € 550,00) da quelle all'estero (€ 5.072,80). In sede di comparsa di costituzione è stata altresì prodotta comunicazione di EN AL S.r.l. del 22 settembre 2022, in cui viene illustrato il metodo di calcolo per la determinazione del danno da fermo macchina: (doc. 9) Per quanto riguarda le mancate vendite all'estero, ha considerato 1.492 prodotti che non è riuscita a vendere, del valore medio di euro Pt_1 3,40 cad. per un totale di euro 5.072,80, effettuando il medesimo calcolo per le mancate vendite in AL (doc. 10). Detta quantificazione era comunque stata accettata dalla nella corrispondenza CP_1 intercorsa con la controparte.
Deve dunque ritenersi dovuto all'opponente l'importo complessivo di € 23.526,00.
Detto importo deve essere posto in compensazione con la somma richiesta in via monitoria e relativo alle fatture rimaste inevase, pari ad € 17.735,69, con una differenza in favore dell'opponente pari ad € 6.391,00, alla cui corresponsione l'opposta deve essere tenuta. L'opposto decreto ingiuntivo deve conseguentemente essere revocato.
10) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1320/2023, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, per le causali di cui in motivazione così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 345/2023, emesso dal Tribunale di Pescara in data 28-2-2023; condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_1 della in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma Parte_1 di € 6.391,00, oltre interessi ai sensi del Dlgs 231/2002 e del Dlgs 192/2012 dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo;
condanna altresì la opposta alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.222,50, di cui € 5.077,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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