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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/12/2025, n. 3540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3540 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
AN ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n.8511 R.G. anno 2024 Affari Civili Contenziosi, trattata e decisa all'udienza del 1.12.2025 e promossa da :
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Epifani, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, procuratore domiciliatario
-ricorrente-
CONTRO
apogruppo Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
[...]
Rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Dell'Anna Misurale, in virtù di procura per Notar del 22.10.2014 Rep.34134, procuratore domiciliatario Persona_1
-resistente -
Conclusioni : Le parti hanno rassegnato quelle nelle note conclusive scritte e qui da intendersi riportate.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai
1 giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (ricorso ex art.281 decies c.p.c. notificato dal ricorrente, comparsa di costituzione e risposta depositata dalla Banca resistente), sia i verbali di causa e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
All'udienza di prima comparizione del 30.6.2025, nessuno si costituiva per la resistente e ne CP_1 veniva dichiarata la contumacia.
Pertanto, trattandosi di causa di natura documentale, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 21.10.2025, autorizzando parte ricorrente al deposito telematico di note conclusive.
Nelle more del rinvio si costituiva tardivamente la . Controparte_1
All'udienza del 21.10.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 1.12.2025 con termine alle parti per il deposito telematico di note conclusive.
All'odierna udienza, revocata la contumacia della che per mero errore non Controparte_1 era stata revocata all'udienza del 21.10.2025, la causa è stata discussa anche con il rinvio alle note conclusive inviate dalle parti ed il giudice ha deciso con sentenza contestuale depositata telematicamente ed inviata alle parti costituite.
DECISIONE
Ritiene il decidente che la domanda del ricorrente sia fondata e meriti Parte_1 accoglimento nei limiti di cui appresso.
Osserva il giudice che la documentazione depositata dal ricorrente a corredo del ricorso introduttivo ha dimostrato quanto sostenuto dallo stesso nei suoi scritti.
2 In particolare, in caso di operazioni fraudolente eseguite da terzi e disconosciute dal correntista trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. n. 11/2010 come modificato dal D.lgs. n. 218/2017 con cui è stata recepita la direttiva 2015/2366/Ue (c.d. PSD2- Payment Services Directive 2). Nel caso in cui l'utilizzatore dei servizi di pagamento neghi di aver effettuato un'operazione, come nel caso in esame, spetta al prestatore dei servizi dimostrare che l'operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non si siano verificati malfunzionamenti o inconvenienti durante la sua esecuzione (art. 10 comma 1 Dlgs 11/2010). L'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore dei servizi di pagamento non è di per sè sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo (art. 10 comma 2 Dlgs
11/2010), anche perché alcun codice OTP è stato ricevuto, fornito o digitato da Parte_1 per i bonifici disposti in suo danno. Eppure il codice OTP è necessario per proseguire al completamento dell'operazione. Il principio di accountability che permea il GDPR prevede che spetta al prestatore dei servizi dimostrare il pieno rispetto delle previsioni del Regolamento, tra cui la liceità dei trattamenti effettuati, l'adozione di misure di sicurezza idonee a scongiurare la captazione fraudolenta di dati inerenti l'utilizzatore. L'istituto bancario deve predisporre sistemi di sicurezza che impediscono l'accesso da parte di terzi ai dispositivi personali degli utilizzatori (c.d. strong customer authentication SCA), nonché ad impedire l'uso degli strumenti di pagamento successivamente alla comunicazione ricevuta da questi ultimi nei casi di operazioni disconosciute, ovvero dell'illecito utilizzo dei codici dispositivi degli strumenti di pagamento da parte di terzi frodatori.
Nel caso de quo si è limitata a rinviare al “fascicolo Controparte_2 norme contrattuali” contenenti le disposizioni che regolano le procedure di autenticazione e di esecuzione dei pagamenti senza tuttavia specificare se, nel caso di specie, il sistema di sicurezza fosse idoneo ad impedire l'esecuzione di operazioni poi disconosciute dal correntista.
Con riferimento alle procedure di autenticazione e di esecuzione dei pagamenti
[...] ha affermato che le operazioni bancarie sono state eseguite tramite Controparte_2 il servizio Internet banking e che lo stesso è dotato di un sistema di autenticazione forte che prevede, per il suo utilizzo, l'inserimento delle credenziali di accesso e di un codice PIN temporaneo richiesto in fase di accesso e di esecuzione dei pagamenti. Tuttavia l' Controparte_3 non ha fornito alcuna prova riguardo l'inserimento del PIN temporaneo sia in fase di accesso che di esecuzione del pagamento. Pertanto, non è stato assolto l'onere probatorio di autenticazione dell'operazione di pagamento contestata dal cliente ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Dlgs 11/2010.
L'istituto di credito, infatti, deve adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio in quanto la diligenza ad esso richiesta (art. 1176, comma 2 c.c.) ha natura tecnica e “deve essere
3 valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo come parametro la figura dell'accorto banchiere” (Corte Cass. n. 2950 del 03.02.2017).
Dappiù il ricorrente, per risolvere stragiudizialmente la controversia, inoltrava un ricorso presso l'Arbitrato Bancario Finanziario- Collegio di Bari il quale, successivamente, con la decisione
0009925, a definizione del ricorso rilevava che “l'intermediario non abbia assolto all'onere probatorio sull'autenticazione dell'operazione di pagamento contestata dal cliente, di cui all'art.
10 comma 1 del Dlgs 11/2010; conseguentemente la domanda del ricorrente deve essere integralmente accolta” e per l'effetto disponeva che l'intermediario dovesse corrispondere al ricorrente la somma di €. 14.000,00 a titolo di rimborso della somma fraudolentemente sottratta oltre ad €. 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
Ditalchè, alla luce di tali considerazioni e della documentazione prodotta, alcuna ipotesi di negligenza o incuria può ravvisarsi nella condotta di mentre emerge la Parte_1 responsabilità da inadempimento per negligenza professionale di Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con conseguente
[...] accoglimento del ricorso e con condanna della stessa al pagamento della somma di €.14.000,00 quale perdita della disponibilità della somma sottratta fraudolentemente dal conto corrente dell' tramite la disposizione di un bonifico bancario istantaneo disconosciuto dal Parte_1 correntista.
In definitiva, alla luce di quanto argomentato, il giudice accoglie la domanda del ricorrente con condanna della per in Parte_1 Controparte_2 CP_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di €.14.000,00 come sopra determinata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
AN definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 della in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide :
1. Per le considerazioni di cui in premessa, accoglie la domanda di nei Parte_1 confronti di in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore.
2. Per l'effetto, condanna in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di €.14.000,00 come sopra determinata.
4 1) Condanna, infine, in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro- tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del ricorrente e che si liquidano in €.3.000,00, oltre €.250,00 per spese vive, ed oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 1.12.2025 ore 16,15
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola AN
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
AN ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n.8511 R.G. anno 2024 Affari Civili Contenziosi, trattata e decisa all'udienza del 1.12.2025 e promossa da :
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Epifani, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, procuratore domiciliatario
-ricorrente-
CONTRO
apogruppo Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
[...]
Rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Dell'Anna Misurale, in virtù di procura per Notar del 22.10.2014 Rep.34134, procuratore domiciliatario Persona_1
-resistente -
Conclusioni : Le parti hanno rassegnato quelle nelle note conclusive scritte e qui da intendersi riportate.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai
1 giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (ricorso ex art.281 decies c.p.c. notificato dal ricorrente, comparsa di costituzione e risposta depositata dalla Banca resistente), sia i verbali di causa e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali della udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
All'udienza di prima comparizione del 30.6.2025, nessuno si costituiva per la resistente e ne CP_1 veniva dichiarata la contumacia.
Pertanto, trattandosi di causa di natura documentale, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 21.10.2025, autorizzando parte ricorrente al deposito telematico di note conclusive.
Nelle more del rinvio si costituiva tardivamente la . Controparte_1
All'udienza del 21.10.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 1.12.2025 con termine alle parti per il deposito telematico di note conclusive.
All'odierna udienza, revocata la contumacia della che per mero errore non Controparte_1 era stata revocata all'udienza del 21.10.2025, la causa è stata discussa anche con il rinvio alle note conclusive inviate dalle parti ed il giudice ha deciso con sentenza contestuale depositata telematicamente ed inviata alle parti costituite.
DECISIONE
Ritiene il decidente che la domanda del ricorrente sia fondata e meriti Parte_1 accoglimento nei limiti di cui appresso.
Osserva il giudice che la documentazione depositata dal ricorrente a corredo del ricorso introduttivo ha dimostrato quanto sostenuto dallo stesso nei suoi scritti.
2 In particolare, in caso di operazioni fraudolente eseguite da terzi e disconosciute dal correntista trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. n. 11/2010 come modificato dal D.lgs. n. 218/2017 con cui è stata recepita la direttiva 2015/2366/Ue (c.d. PSD2- Payment Services Directive 2). Nel caso in cui l'utilizzatore dei servizi di pagamento neghi di aver effettuato un'operazione, come nel caso in esame, spetta al prestatore dei servizi dimostrare che l'operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non si siano verificati malfunzionamenti o inconvenienti durante la sua esecuzione (art. 10 comma 1 Dlgs 11/2010). L'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore dei servizi di pagamento non è di per sè sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo (art. 10 comma 2 Dlgs
11/2010), anche perché alcun codice OTP è stato ricevuto, fornito o digitato da Parte_1 per i bonifici disposti in suo danno. Eppure il codice OTP è necessario per proseguire al completamento dell'operazione. Il principio di accountability che permea il GDPR prevede che spetta al prestatore dei servizi dimostrare il pieno rispetto delle previsioni del Regolamento, tra cui la liceità dei trattamenti effettuati, l'adozione di misure di sicurezza idonee a scongiurare la captazione fraudolenta di dati inerenti l'utilizzatore. L'istituto bancario deve predisporre sistemi di sicurezza che impediscono l'accesso da parte di terzi ai dispositivi personali degli utilizzatori (c.d. strong customer authentication SCA), nonché ad impedire l'uso degli strumenti di pagamento successivamente alla comunicazione ricevuta da questi ultimi nei casi di operazioni disconosciute, ovvero dell'illecito utilizzo dei codici dispositivi degli strumenti di pagamento da parte di terzi frodatori.
Nel caso de quo si è limitata a rinviare al “fascicolo Controparte_2 norme contrattuali” contenenti le disposizioni che regolano le procedure di autenticazione e di esecuzione dei pagamenti senza tuttavia specificare se, nel caso di specie, il sistema di sicurezza fosse idoneo ad impedire l'esecuzione di operazioni poi disconosciute dal correntista.
Con riferimento alle procedure di autenticazione e di esecuzione dei pagamenti
[...] ha affermato che le operazioni bancarie sono state eseguite tramite Controparte_2 il servizio Internet banking e che lo stesso è dotato di un sistema di autenticazione forte che prevede, per il suo utilizzo, l'inserimento delle credenziali di accesso e di un codice PIN temporaneo richiesto in fase di accesso e di esecuzione dei pagamenti. Tuttavia l' Controparte_3 non ha fornito alcuna prova riguardo l'inserimento del PIN temporaneo sia in fase di accesso che di esecuzione del pagamento. Pertanto, non è stato assolto l'onere probatorio di autenticazione dell'operazione di pagamento contestata dal cliente ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Dlgs 11/2010.
L'istituto di credito, infatti, deve adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio in quanto la diligenza ad esso richiesta (art. 1176, comma 2 c.c.) ha natura tecnica e “deve essere
3 valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo come parametro la figura dell'accorto banchiere” (Corte Cass. n. 2950 del 03.02.2017).
Dappiù il ricorrente, per risolvere stragiudizialmente la controversia, inoltrava un ricorso presso l'Arbitrato Bancario Finanziario- Collegio di Bari il quale, successivamente, con la decisione
0009925, a definizione del ricorso rilevava che “l'intermediario non abbia assolto all'onere probatorio sull'autenticazione dell'operazione di pagamento contestata dal cliente, di cui all'art.
10 comma 1 del Dlgs 11/2010; conseguentemente la domanda del ricorrente deve essere integralmente accolta” e per l'effetto disponeva che l'intermediario dovesse corrispondere al ricorrente la somma di €. 14.000,00 a titolo di rimborso della somma fraudolentemente sottratta oltre ad €. 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
Ditalchè, alla luce di tali considerazioni e della documentazione prodotta, alcuna ipotesi di negligenza o incuria può ravvisarsi nella condotta di mentre emerge la Parte_1 responsabilità da inadempimento per negligenza professionale di Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con conseguente
[...] accoglimento del ricorso e con condanna della stessa al pagamento della somma di €.14.000,00 quale perdita della disponibilità della somma sottratta fraudolentemente dal conto corrente dell' tramite la disposizione di un bonifico bancario istantaneo disconosciuto dal Parte_1 correntista.
In definitiva, alla luce di quanto argomentato, il giudice accoglie la domanda del ricorrente con condanna della per in Parte_1 Controparte_2 CP_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di €.14.000,00 come sopra determinata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
AN definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 della in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore, disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide :
1. Per le considerazioni di cui in premessa, accoglie la domanda di nei Parte_1 confronti di in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore.
2. Per l'effetto, condanna in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di €.14.000,00 come sopra determinata.
4 1) Condanna, infine, in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro- tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del ricorrente e che si liquidano in €.3.000,00, oltre €.250,00 per spese vive, ed oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 1.12.2025 ore 16,15
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola AN
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