Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda dei Nord, relativo al prolungamento della durata di validita' dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, concluso a Londra il 16 giugno 1951.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda dei Nord, relativo al prolungamento della durata di validita' dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, concluso a Londra il 16 giugno 1951.