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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/08/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7011 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Quarta, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Amedeo Martina, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento matrimonio.
All'udienza del 7 luglio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il
P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.10.2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito civile con l'11.5.2015 in Lizzanello Controparte_1
(LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione era nato il figlio l'11.6.2015 il quale, dopo essere stato collocato con la madre presso la Comunità per Per_1 madri e minori sita in Lecce (collocamento proposto dai S.S. di Lizzanello, su Persona_2 richiesta della stessa ricorrente, ed autorizzato dal Tribunale per i Minorenni di Lecce nel procedimento iscritto al n. 374/15 V.G.), era stato dato in adozione con provvedimento del
Tribunale per i Minorenni di Lecce del 20.4.2020 (come da deposito effettuato dal difensore del convenuto in data 31.3.2025); che, venuta meno l'affectio coniugalis, con decreto del 20.6.2019 del Tribunale di Lecce, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi in data
5.6.2019, era stata omologata la separazione personale;
che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione, tanto che ella aveva intrapreso una nuova convivenza more uxorio, da cui era nata la piccola il Per_3
20.12.2020, mentre il convenuto, dopo un periodo presso la Casa Circondariale di Lecce, risultava risiedere in Lecce. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio suindicato, senza alcuna ulteriore statuizione. si è costituito, con comparsa depositata il 10.12.2024, Controparte_1 aderendo alla declaratoria richiesta.
Le parti sono state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 10.2.2025, nel corso della quale, riportandosi ai rispettivi ricorsi introduttivi, ne hanno chiesto l'accoglimento, precisando, altresì, le rispettive posizioni abitative, lavorative ed economico- reddituali.
All'udienza del 7.7.2025, infine, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto definirsi il giudizio con la pronuncia di divorzio senza ulteriori statuizioni, avendo depositato la sentenza che ha dichiarato adottabile il figlio delle parti, e la giudice relatrice ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che non abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di scioglimento del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Nulla va disposto in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, così come dagli stessi richiesto, trattandosi di diritti disponibili e tenuto conto della dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio minore , disposto dal Tribunale per i Minorenni di Lecce Per_1 sentenza n. 18/20 Reg. Sent. del 20.4.2020, nel procedimento iscritto al n. 6/2019 Reg M.S.. La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 24.10.2024 da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lizzanello (LE) il l'11.5.2015 tra e trascritto nei registri di matrimonio Parte_1 Controparte_1 di quel Comune al n. 3 Parte I anno 2015;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 25.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore