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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
RE, all'udienza del 18/12/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3569/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Mutuo”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Celeste Pietro, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Fasano
(Br) alla Via Forcella, n. 15 nonché presso il domicilio digitale del procuratore;
opponente
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Frascino Elena, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Pacevecchia n. 14/C, nonché presso il domicilio digitale del procuratore;
opposta
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Frascino Elena, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Pacevecchia n. 14/C, nonché presso il domicilio digitale del procuratore;
interventore volontario
1 Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 18.12.2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 762/2022 del 30.08.2022, il Tribunale di Brindisi ingiungeva a il pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
12.452,68 oltre interessi di mora, dovuta in forza del contratto di finanziamento personale n. 4463002 del 26.02.2011 concluso tra la debitrice ingiunta (in qualità di mutuataria) e
Prestitempo Gruppo SC BA (in quanto mutuante). con atto di citazione del 07.11.2022 proponeva opposizione avverso Parte_1 il citato decreto ingiuntivo deducendo: l'omessa prova dell'erogazione del credito;
il difetto di legittimazione attiva del creditore per omessa prova delle plurime cessioni di credito intervenute dopo la conclusione del contratto;
la mancata allegazione dell'estratto conto dal quale evincere l'esatto quantum debeatur; il difetto di ius postulandi; la non conformità della copia del contratto prodotto all'originale; la mancata allegazione del piano di ammortamento. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.03.2023 si costituiva la Controparte_1 la quale chiedeva la conferma del provvedimento monitorio, eccependo la pretestuosità e genericità, oltre che l'infondatezza, delle contestazioni mosse dall'opponente.
Nelle more del giudizio con successiva comparsa di costituzione e risposta interveniva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare, Controparte_2 riportandosi alle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti dalla cedente.
Con ordinanza del 23.05.2024 il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, con successiva ordinanza del
14.10.2024, rigettate le richieste istruttorie, rinviava la causa al 4.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note difensive.
L'udienza del 4.12.2025 veniva rinviata al 18.12.2025, prevendendo la trattazione dell'udienza in forma scritta.
Le parti depositavano tempestivamente le note di trattazione scritta, precisando le conclusioni e discutendo la causa.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di opposizione risultano infondati.
Sul difetto di legittimazione attiva
In primo luogo, è necessario esaminare l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla che si attesta, per le considerazioni che seguiranno, infondata. Controparte_1
A tal proposito deve richiamarsi il condivisibile principio espresso dalla Suprema Corte relativamente all'efficacia della cessione del credito riguardo al debitore ceduto: “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (Cass. civ. Sez. VI
- 1 Ord., 13/05/2021, n. 12734).
Nel caso di specie, si deve ritenere che il debitore sia stato adeguatamente informato delle avvenute cessioni: è quanto emerge dalla documentazione prodotta in sede monitoria dalla odierna opposta, dalla quale si evince che il credito inizialmente vantato dalla
[...]
- per il tramite dell'intermediario convenzionato Parte_2 [...]
- è stato ceduto, dapprima, alla e, poi, da quest'ultima alla CP_3 Controparte_4
Per tali operazioni la pubblicazione da parte della società cessionaria Controparte_1 della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. (cfr. documento G.U. parte II n. 14 del 02.02.2019) (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 29/09/2020, n. 20495). CP_ Da ultimo, le cessioni da parte della SC BA alla e, poi da quest'ultima, a sono state regolarmente comunicate alla sig.ra con la racc. a/r del CP_1 Parte_1
23.03.2016 - la cui ricezione è cristallizzata nella cartolina di ritorno recante la firma dell'odierna attrice, della cui validità, stante il mancato disconoscimento, non può dubitarsi
- nonché con racc. a/r del 08.04.2020.
Ad ogni buon conto, questo Giudice ritiene che la notifica della cessione deve ritenersi perfezionata anche con la notifica del ricorso monitorio, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e fatto proprio anche dalla giurisprudenza di merito: “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c. costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza
3 della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.” (ex multis, Tribunale Velletri Sez.
II Sent., 22/11/2022).
Tanto chiarito in ordine alla notifica della cessione del credito, va dato atto che quanto alla titolarità del credito per cui è causa, secondo quanto di recente stabilito dalla Corte di
Cassazione “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se
l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio”
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866; Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n.
17944).
Dunque - dando applicazione a tale principio di diritto, dal quale questo Giudice non intende discostarsi - è possibile affermare che la prova della notificazione della cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non equivale a prova della cessione stessa;
tuttavia, essa può valere quale indizio dell'avvenuta cessione e dell'avvenuta inclusione nell'atto di cessione del credito per cui è causa. È chiaro che tale elemento indiziario dovrà essere corroborato da ulteriori circostanze, idonee a far ritenere, all'esito di una loro complessiva valutazione, come dimostrata l'avvenuta cessione del credito.
Ebbene, nel caso di specie, sussistono una serie di elementi di fatto che inducono questo
Giudice a ritenere provata la cessione del credito.
Il primo indizio dell'avvenuta cessione è rappresentato appunto dalla notizia di tale cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
si tratta, tra l'altro di notizie piuttosto dettagliate, con indicazione esatta dei contratti identificativi dei crediti ceduti prodotti in questo giudizio.
Il secondo elemento probatorio è costituito dai contratti di cessione dei crediti prodotti in corso di causa. Il terzo indizio si rinviene nelle dichiarazioni rese dalle cessionarie e dalle cedenti, datate 23.03.2016 e 8.4.2020, nelle quali le parti danno atto della cessione del
4 credito (dapprima da SC BA a e poi da quest'ultima all'odierna CP_4 opposta) e, soprattutto, della ricomprensione tra i crediti ceduti di quello vantato nei confronti dell'opponente e derivante dal contratto n. 4463002.
Il quarto elemento in punto di fatto da prendere in considerazione è la disponibilità materiale che l'opposta ha della documentazione contrattuale, difficilmente ipotizzabile in mancanza della cessione del credito.
In definitiva, gli argomenti di prova finora evidenziati, congiuntamente valutati, consentono di far ritenere provata la piena legittimazione attiva di ad Controparte_5 agire a tutela delle ragioni di credito ab origine vantate da Parte_2
, ente erogante.
[...]
Per le medesime ragioni innanzi esposte è, altresì, comprovata l'ultima cessione da
[...]
a risultando agli atti tanto la notizia della cessione resa nota CP_5 Controparte_2 mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale quanto una copia del contratto di cessione del credito.
Sul difetto di ius postulandi
Quanto al difetto di procura del creditore procedente, l'eccezione deve essere rigettata avendo l'opposto adeguatamente dimostrato con i documenti allegati il conferimento dei poteri per la rappresentanza in giudizio.
Sulla carenza di prova scritta e di erogazione del prestito
L'opponente ha, inoltre, eccepito la carenza di prova scritta del credito per assenza dei requisiti previsti dall'art. 50 TUB e dall'art. 117 TUB nonché la carenza di prova dell'erogazione del prestito.
Nei giudizi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza dei rapporti di conto corrente, l'ammontare del credito è definito sin dalla conclusione del contratto potendo il creditore procedente limitarsi a depositare il solo titolo negoziale dal quale emerga l'erogazione del prestito.
L'opposta ha, dunque, adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, fornendo la prova documentale del contratto di finanziamento e dell'erogazione delle somme in esso indicate, circostanza quest'ultima, tra l'altro, mai formalmente ed espressamente contestata dalla parte opponente, la quale, invece, dal canto suo, si è limitata a lamentare la mancanza di prova dell'erogazione del credito, omettendo di provare l'intervenuto pagamento delle
5 somme dovute in forza del contratto per cui è causa ovvero la ricorrenza di ulteriori fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Infine, sul punto, a fronte della produzione del contratto sottoscritto dalle parti, è comunque destituito di fondamento il disconoscimento della conformità della copia all'originale poiché formulato in modo totalmente generico e generalizzato (Cass., sez. V,
17 giugno 2021, n. 17313).
Ulteriori motivi di opposizione
Anche l'eccezione di vessatorietà delle clausole va disattesa per eccessiva genericità della stessa, mancando l'indicazione dei motivi di vessatorietà e di elementi specifici a sostegno dell'eccezione.
Quanto alla lamentata omessa allegazione del piano di ammortamento applicato al contratto di mutuo, essa non costituisce motivo di invalidità del contratto, non ravvisandosi alcuna violazione dell'art. 117 t.u.b., il quale richiede l'indicazione espressa in contratto del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nel caso concreto desumibili dalla lettura del contratto di finanziamento per cui è causa.
Intervento di Controparte_2
A fronte dell'intervento del successore a titolo particolare nel corso del processo ex art. 111 c.p.c. di stante la mancata estromissione della parte opposta, la Controparte_2 pronuncia verrà emessa nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Mancata iscrizione delle parti coinvolte nell'albo tenuto da Banca d'Italia ex art. 106 TUB
Parte opponente ha contestato in corso di causa la mancata iscrizione nell'albo tenuto da
Banca d'Italia ex art. 106 TUB di ed inoltre, ha Controparte_2 Controparte_6 sostenuto che avrebbe potuto agire esclusivamente in via Controparte_7 stragiudiziale per il recupero del credito ex art. 115 TULPS e non già giudizialmente.
Brevemente, va detto che è intervenuta nel presente giudizio quale Controparte_2 cessionaria del credito in contestazione. Per essa, quale procuratrice e servicer – giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott.
[...]
di Pordenone del 6 maggio 2021, rep. n. 307574/38374 – ha agito la Per_1 [...] per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub- Controparte_8 servicer la quale a sua volta ha agito per il tramite della procuratrice Controparte_6 speciale giusta procura conferita per atto autenticato Controparte_7
6 nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. in data 04 dicembre 2023 Repertorio n. Persona_2
28202 Raccolta 8940 registrato in data 06/12/2023 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 3 - n° 24563 Serie 1T.
Ora, tanto chiarito, va detto che l'eccezione sollevata da parte opponente, a prescindere dalla sua fondatezza, è irrilevante ai fini della decisione.
La Corte di Cassazione ha recentemente affermato il seguente principio, dal quale questo giudice non ritiene di discostarsi, in quanto pienamente condivisibile: “le succitate norme
(artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e 106T.U.B., n.d.r.) non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"; in altri termini dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/03/2024, (ud. 19/02/2024, dep. 18/03/2024), n.7243).
Quanto alla dedotta violazione della previsione di cui all'art. 115 TULPS, va detto che essa si limita a richiedere per l'esercizio di attività di recupero stragiudiziale di crediti per conto di terzi una licenza del Questore;
tuttavia, la norma non vieta che la parte processuale nomini, in un giudizio finalizzato ad ottenere la soddisfazione del diritto di credito, quale mandataria altra società, la quale sarà legittimata ad agire in giudizio nei limiti dei poteri conferiti con procura, esattamente come è accaduto nel corso di questo giudizio.
La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta non può essere accolta mancando la prova che la parte attrice abbia agito con dolo o colpa grave.
7 Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022 considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201 e
€ 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina RE, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro nonché così Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, recante n.
762/2022 ed emesso dal Tribunale di Brindisi il 30.08.2022;
- condanna alla rifusione in favore delle controparti, tutte difese Parte_1 dall'Avv. Elena Frascino, delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di €
5.077,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Brindisi, 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina RE
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
RE, all'udienza del 18/12/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3569/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Mutuo”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Celeste Pietro, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Fasano
(Br) alla Via Forcella, n. 15 nonché presso il domicilio digitale del procuratore;
opponente
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Frascino Elena, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Pacevecchia n. 14/C, nonché presso il domicilio digitale del procuratore;
opposta
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Frascino Elena, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Pacevecchia n. 14/C, nonché presso il domicilio digitale del procuratore;
interventore volontario
1 Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 18.12.2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 762/2022 del 30.08.2022, il Tribunale di Brindisi ingiungeva a il pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
12.452,68 oltre interessi di mora, dovuta in forza del contratto di finanziamento personale n. 4463002 del 26.02.2011 concluso tra la debitrice ingiunta (in qualità di mutuataria) e
Prestitempo Gruppo SC BA (in quanto mutuante). con atto di citazione del 07.11.2022 proponeva opposizione avverso Parte_1 il citato decreto ingiuntivo deducendo: l'omessa prova dell'erogazione del credito;
il difetto di legittimazione attiva del creditore per omessa prova delle plurime cessioni di credito intervenute dopo la conclusione del contratto;
la mancata allegazione dell'estratto conto dal quale evincere l'esatto quantum debeatur; il difetto di ius postulandi; la non conformità della copia del contratto prodotto all'originale; la mancata allegazione del piano di ammortamento. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.03.2023 si costituiva la Controparte_1 la quale chiedeva la conferma del provvedimento monitorio, eccependo la pretestuosità e genericità, oltre che l'infondatezza, delle contestazioni mosse dall'opponente.
Nelle more del giudizio con successiva comparsa di costituzione e risposta interveniva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare, Controparte_2 riportandosi alle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti dalla cedente.
Con ordinanza del 23.05.2024 il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, con successiva ordinanza del
14.10.2024, rigettate le richieste istruttorie, rinviava la causa al 4.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note difensive.
L'udienza del 4.12.2025 veniva rinviata al 18.12.2025, prevendendo la trattazione dell'udienza in forma scritta.
Le parti depositavano tempestivamente le note di trattazione scritta, precisando le conclusioni e discutendo la causa.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di opposizione risultano infondati.
Sul difetto di legittimazione attiva
In primo luogo, è necessario esaminare l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla che si attesta, per le considerazioni che seguiranno, infondata. Controparte_1
A tal proposito deve richiamarsi il condivisibile principio espresso dalla Suprema Corte relativamente all'efficacia della cessione del credito riguardo al debitore ceduto: “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (Cass. civ. Sez. VI
- 1 Ord., 13/05/2021, n. 12734).
Nel caso di specie, si deve ritenere che il debitore sia stato adeguatamente informato delle avvenute cessioni: è quanto emerge dalla documentazione prodotta in sede monitoria dalla odierna opposta, dalla quale si evince che il credito inizialmente vantato dalla
[...]
- per il tramite dell'intermediario convenzionato Parte_2 [...]
- è stato ceduto, dapprima, alla e, poi, da quest'ultima alla CP_3 Controparte_4
Per tali operazioni la pubblicazione da parte della società cessionaria Controparte_1 della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. (cfr. documento G.U. parte II n. 14 del 02.02.2019) (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 29/09/2020, n. 20495). CP_ Da ultimo, le cessioni da parte della SC BA alla e, poi da quest'ultima, a sono state regolarmente comunicate alla sig.ra con la racc. a/r del CP_1 Parte_1
23.03.2016 - la cui ricezione è cristallizzata nella cartolina di ritorno recante la firma dell'odierna attrice, della cui validità, stante il mancato disconoscimento, non può dubitarsi
- nonché con racc. a/r del 08.04.2020.
Ad ogni buon conto, questo Giudice ritiene che la notifica della cessione deve ritenersi perfezionata anche con la notifica del ricorso monitorio, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e fatto proprio anche dalla giurisprudenza di merito: “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c. costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza
3 della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.” (ex multis, Tribunale Velletri Sez.
II Sent., 22/11/2022).
Tanto chiarito in ordine alla notifica della cessione del credito, va dato atto che quanto alla titolarità del credito per cui è causa, secondo quanto di recente stabilito dalla Corte di
Cassazione “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se
l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio”
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866; Cass. civ. Sez. III Ord., 22/06/2023, n.
17944).
Dunque - dando applicazione a tale principio di diritto, dal quale questo Giudice non intende discostarsi - è possibile affermare che la prova della notificazione della cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non equivale a prova della cessione stessa;
tuttavia, essa può valere quale indizio dell'avvenuta cessione e dell'avvenuta inclusione nell'atto di cessione del credito per cui è causa. È chiaro che tale elemento indiziario dovrà essere corroborato da ulteriori circostanze, idonee a far ritenere, all'esito di una loro complessiva valutazione, come dimostrata l'avvenuta cessione del credito.
Ebbene, nel caso di specie, sussistono una serie di elementi di fatto che inducono questo
Giudice a ritenere provata la cessione del credito.
Il primo indizio dell'avvenuta cessione è rappresentato appunto dalla notizia di tale cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
si tratta, tra l'altro di notizie piuttosto dettagliate, con indicazione esatta dei contratti identificativi dei crediti ceduti prodotti in questo giudizio.
Il secondo elemento probatorio è costituito dai contratti di cessione dei crediti prodotti in corso di causa. Il terzo indizio si rinviene nelle dichiarazioni rese dalle cessionarie e dalle cedenti, datate 23.03.2016 e 8.4.2020, nelle quali le parti danno atto della cessione del
4 credito (dapprima da SC BA a e poi da quest'ultima all'odierna CP_4 opposta) e, soprattutto, della ricomprensione tra i crediti ceduti di quello vantato nei confronti dell'opponente e derivante dal contratto n. 4463002.
Il quarto elemento in punto di fatto da prendere in considerazione è la disponibilità materiale che l'opposta ha della documentazione contrattuale, difficilmente ipotizzabile in mancanza della cessione del credito.
In definitiva, gli argomenti di prova finora evidenziati, congiuntamente valutati, consentono di far ritenere provata la piena legittimazione attiva di ad Controparte_5 agire a tutela delle ragioni di credito ab origine vantate da Parte_2
, ente erogante.
[...]
Per le medesime ragioni innanzi esposte è, altresì, comprovata l'ultima cessione da
[...]
a risultando agli atti tanto la notizia della cessione resa nota CP_5 Controparte_2 mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale quanto una copia del contratto di cessione del credito.
Sul difetto di ius postulandi
Quanto al difetto di procura del creditore procedente, l'eccezione deve essere rigettata avendo l'opposto adeguatamente dimostrato con i documenti allegati il conferimento dei poteri per la rappresentanza in giudizio.
Sulla carenza di prova scritta e di erogazione del prestito
L'opponente ha, inoltre, eccepito la carenza di prova scritta del credito per assenza dei requisiti previsti dall'art. 50 TUB e dall'art. 117 TUB nonché la carenza di prova dell'erogazione del prestito.
Nei giudizi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza dei rapporti di conto corrente, l'ammontare del credito è definito sin dalla conclusione del contratto potendo il creditore procedente limitarsi a depositare il solo titolo negoziale dal quale emerga l'erogazione del prestito.
L'opposta ha, dunque, adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, fornendo la prova documentale del contratto di finanziamento e dell'erogazione delle somme in esso indicate, circostanza quest'ultima, tra l'altro, mai formalmente ed espressamente contestata dalla parte opponente, la quale, invece, dal canto suo, si è limitata a lamentare la mancanza di prova dell'erogazione del credito, omettendo di provare l'intervenuto pagamento delle
5 somme dovute in forza del contratto per cui è causa ovvero la ricorrenza di ulteriori fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Infine, sul punto, a fronte della produzione del contratto sottoscritto dalle parti, è comunque destituito di fondamento il disconoscimento della conformità della copia all'originale poiché formulato in modo totalmente generico e generalizzato (Cass., sez. V,
17 giugno 2021, n. 17313).
Ulteriori motivi di opposizione
Anche l'eccezione di vessatorietà delle clausole va disattesa per eccessiva genericità della stessa, mancando l'indicazione dei motivi di vessatorietà e di elementi specifici a sostegno dell'eccezione.
Quanto alla lamentata omessa allegazione del piano di ammortamento applicato al contratto di mutuo, essa non costituisce motivo di invalidità del contratto, non ravvisandosi alcuna violazione dell'art. 117 t.u.b., il quale richiede l'indicazione espressa in contratto del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nel caso concreto desumibili dalla lettura del contratto di finanziamento per cui è causa.
Intervento di Controparte_2
A fronte dell'intervento del successore a titolo particolare nel corso del processo ex art. 111 c.p.c. di stante la mancata estromissione della parte opposta, la Controparte_2 pronuncia verrà emessa nei confronti delle parti originarie del giudizio.
Mancata iscrizione delle parti coinvolte nell'albo tenuto da Banca d'Italia ex art. 106 TUB
Parte opponente ha contestato in corso di causa la mancata iscrizione nell'albo tenuto da
Banca d'Italia ex art. 106 TUB di ed inoltre, ha Controparte_2 Controparte_6 sostenuto che avrebbe potuto agire esclusivamente in via Controparte_7 stragiudiziale per il recupero del credito ex art. 115 TULPS e non già giudizialmente.
Brevemente, va detto che è intervenuta nel presente giudizio quale Controparte_2 cessionaria del credito in contestazione. Per essa, quale procuratrice e servicer – giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott.
[...]
di Pordenone del 6 maggio 2021, rep. n. 307574/38374 – ha agito la Per_1 [...] per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub- Controparte_8 servicer la quale a sua volta ha agito per il tramite della procuratrice Controparte_6 speciale giusta procura conferita per atto autenticato Controparte_7
6 nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. in data 04 dicembre 2023 Repertorio n. Persona_2
28202 Raccolta 8940 registrato in data 06/12/2023 presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 3 - n° 24563 Serie 1T.
Ora, tanto chiarito, va detto che l'eccezione sollevata da parte opponente, a prescindere dalla sua fondatezza, è irrilevante ai fini della decisione.
La Corte di Cassazione ha recentemente affermato il seguente principio, dal quale questo giudice non ritiene di discostarsi, in quanto pienamente condivisibile: “le succitate norme
(artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e 106T.U.B., n.d.r.) non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"; in altri termini dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/03/2024, (ud. 19/02/2024, dep. 18/03/2024), n.7243).
Quanto alla dedotta violazione della previsione di cui all'art. 115 TULPS, va detto che essa si limita a richiedere per l'esercizio di attività di recupero stragiudiziale di crediti per conto di terzi una licenza del Questore;
tuttavia, la norma non vieta che la parte processuale nomini, in un giudizio finalizzato ad ottenere la soddisfazione del diritto di credito, quale mandataria altra società, la quale sarà legittimata ad agire in giudizio nei limiti dei poteri conferiti con procura, esattamente come è accaduto nel corso di questo giudizio.
La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta non può essere accolta mancando la prova che la parte attrice abbia agito con dolo o colpa grave.
7 Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022 considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201 e
€ 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina RE, definitivamente pronunciando nella causa proposta da contro nonché così Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, recante n.
762/2022 ed emesso dal Tribunale di Brindisi il 30.08.2022;
- condanna alla rifusione in favore delle controparti, tutte difese Parte_1 dall'Avv. Elena Frascino, delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di €
5.077,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Brindisi, 18/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina RE
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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