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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 23/12/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice, viste le note scritte depositate dal ricorrente, decide la causa come da seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 36/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Parte_1
LA ER e IO DI.
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente il ricorrente ha esposto:
-di non aver percepito non ha percepito la retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2020/2021 (€ 174,50 lordi mensili, 184,50 dal
01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal ino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato per posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche;
-la retribuzione professionale docenti è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001.
-l'art. 7, in particolare, afferma che “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”;
-il richiamo dell'art. 7, comma 3, del CCNL del 15.03.2001 all'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" aveva solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti che costituisce un compenso fisso e continuativo, corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità.
-il docente che svolge supplenze brevi, in realtà, rende una prestazione lavorativa equivalente a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
-la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del
Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, in particolare, dopo aver puntualizzato, al comma 1, che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, al comma 4, ha, altresì, specificamente disposto che: “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli e tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”.
-il divieto di discriminazione, nell'interpretazione consolidata del Giudice comunitario, dunque, è un principio di diretta applicazione negli ordinamenti nazionali, non necessitando dell'emanazione di alcun atto delle istituzioni comunitarie, né potendo essere in qualche modo condizionato o ristretto nella sua portata da parte degli Stati membri. -tra le varie pronunzie della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute per imporre agli Stati membri di applicare le suddette norme comunitarie si richiama la sentenza del 13/9/07 resa nella causa C-307/05 ( ), ove si è così Persona_1
affermato: “La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva n. 1999/70/Ce, relativa all'accordo quadro Ces, IC e Ceep sul lavoro a tempo determinato. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra e il suo datore di lavoro, Persona_1
l'Osakidetza- Servicio Vasco de Salud (ospedale pubblico convenzionato della comunità basca di Spagna) in merito alla concessione di scatti di anzianità. La nozione di
«condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva n.
1999/70/Ce, relativa all'accordo quadro Ces, IC e Ceep sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da base a una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, a un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato. La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno
Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato”.
-la sentenza del 22/12/2010, resa nelle cause riunite C-444/09 e C-456(09
( e c/ Conselleria de Educaciòn e Ordenaciòn Universitaria Per_2 Per_3
de la Xunta de Galicia), ha affermato: “Un'indennità per anzianità di servizio come quella oggetto della causa principale rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva n. 1999/70, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi a un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile.
Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'accordo quadro”.
-tra i principi espressi dalla citata direttiva, dunque, il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione (previsti dalla direttiva 1999/70 e dall'allegato accordo quadro) impongono agli Stati membri di garantire che i lavoratori a tempo determinato possano beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato e che il loro lavoro non sia discriminato per il solo motivo di essere stato prestato a tempo determinato.
L'unica eccezione ammessa, perché possa essere previsto un trattamento differenziato, è la presenza di “ragioni oggettive”.
-per “ragioni oggettive” devono intendersi circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro;
-la Corte di Cassazione con ordinanza n. 20015 pubblicata il 27 luglio 2018 ha statuito il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente e d educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999” deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”, pronuncia confermata dall'ordinanza n. 6293/2020.
Ciò premesso, il ricorrente così concludeva: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
; Per l'effetto, condannare il Controparte_1 Controparte_1
al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni
[...]
di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 446,20 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
-----------------------------------------------------------------------------------------
La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo alla spettanza ai docenti “precari” della componente salariale denominata
“retribuzione professionale docenti”. L'art 7 CCNL 15.3.2001 così recita: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995.3. la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999.”
Quest'ultima annovera tra i destinatari del compenso accessorio coloro che vengono assunti a tempo indeterminato nonché il personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando nei commi successivi le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
La RPD costituisce, dunque, una retribuzione individuale accessoria che viene erogata a tutti i docenti di ruolo nonché ai docenti non di ruolo con contratto annuale (30 giugno o 31 agosto), ma, de facto, non anche agli insegnanti per le cd. supplenze brevi.
Come richiamato in ricorso e in tutte le numerose sentenze di merito successivamente emesse e favorevoli alle ragioni dei ricorrenti, la giurisprudenza di legittimità ha già censurato l'interpretazione che il convenuto fornisce delle suddette previsioni laddove si ritiene che CP_1
queste escludano il riconoscimento della RPD ai supplenti “brevi.
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente è stato assunto con plurimi contratti a termine per i seguenti periodi presso l'Istituto superiore I.I.S.S. Boselli-
Alberti di Savona: 15/2/2021-2/4/2021; 3/4/2021-7/5/2021; 8/5/2021-
3/6/2021; 4/6/2021-4/6/2021; 5/6/2021-6/6/2021; 14/6/2021-
17/6/2021, per un totale di 88 giorni (15+34+26+ 6+7) e non di 115, come affermato in ricorso.
Ebbene, nella pronuncia n. 20015/2018 la Cassazione ha rilevato che “…dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del
CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo…”, cosicchè “non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Al riguardo la Corte osserva: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del 8.9.2011, Persona_1
causa C-177/10 DO AN); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione;
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate”.
Da ciò vengono tratte le seguenti conclusioni: “si deve, pertanto, ritenere, ….che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla
L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo”, puntualizzandosi che “..una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1
temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
La sentenza si conclude con l'enunciazione del seguente principio di diritto:
"l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Tale dictum è stato ripreso con specifico riferimento ad un caso relativo ad un docente supplente “temporaneo” da Cass. 6293/2020, nella quale nel rigettarsi il ricorso del , è stato ribadito che risulta “…conforme alla CP_1
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”. Tutte le successive sentenze, che si ritiene superfluo indicare, rese in materia dai giudici di merito hanno accolto le ragioni dei ricorrenti sulla scorta delle suddette pronunce.
Anche nel caso di specie, pertanto, la domanda è fondata.
In base all'art. 25 commi 4 e 5 del CCNL Comparto Scuola del 21/8/1999
“il compenso individuale accessorio” - di natura fissa, continuativa e non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione (Cass. Civ.,
Sez. Lav., sent. 17773/2017) - “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”,
Nell'anno 2020/2021 la retribuzione professionale ammontava a € 5,82 al giorno. servizio”.
Ne consegue che alla ricorrente va attribuita la somma di € 512,16.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'esiguo valore e della bassa complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_3
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31/8/1999 per l'attività di docente supplente nell'anno scolastico 2020/2021. Condanna il ad erogare a Controparte_1 Pt_1
la prestazione oggetto di causa, pari a complessivi € 512,16 oltre ad
[...]
interessi legali dal 18/6/2021 sino al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in € 150,00 per la fase di studio, € 90,00 per la fase introduttiva, € 120,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Imperia 22-12-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 36/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Parte_1
LA ER e IO DI.
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente il ricorrente ha esposto:
-di non aver percepito non ha percepito la retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2020/2021 (€ 174,50 lordi mensili, 184,50 dal
01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal ino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato per posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche;
-la retribuzione professionale docenti è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001.
-l'art. 7, in particolare, afferma che “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”;
-il richiamo dell'art. 7, comma 3, del CCNL del 15.03.2001 all'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" aveva solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti che costituisce un compenso fisso e continuativo, corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità.
-il docente che svolge supplenze brevi, in realtà, rende una prestazione lavorativa equivalente a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
-la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del
Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, in particolare, dopo aver puntualizzato, al comma 1, che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, al comma 4, ha, altresì, specificamente disposto che: “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli e tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”.
-il divieto di discriminazione, nell'interpretazione consolidata del Giudice comunitario, dunque, è un principio di diretta applicazione negli ordinamenti nazionali, non necessitando dell'emanazione di alcun atto delle istituzioni comunitarie, né potendo essere in qualche modo condizionato o ristretto nella sua portata da parte degli Stati membri. -tra le varie pronunzie della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute per imporre agli Stati membri di applicare le suddette norme comunitarie si richiama la sentenza del 13/9/07 resa nella causa C-307/05 ( ), ove si è così Persona_1
affermato: “La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva n. 1999/70/Ce, relativa all'accordo quadro Ces, IC e Ceep sul lavoro a tempo determinato. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra e il suo datore di lavoro, Persona_1
l'Osakidetza- Servicio Vasco de Salud (ospedale pubblico convenzionato della comunità basca di Spagna) in merito alla concessione di scatti di anzianità. La nozione di
«condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva n.
1999/70/Ce, relativa all'accordo quadro Ces, IC e Ceep sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da base a una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, a un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato. La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno
Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato”.
-la sentenza del 22/12/2010, resa nelle cause riunite C-444/09 e C-456(09
( e c/ Conselleria de Educaciòn e Ordenaciòn Universitaria Per_2 Per_3
de la Xunta de Galicia), ha affermato: “Un'indennità per anzianità di servizio come quella oggetto della causa principale rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva n. 1999/70, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi a un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile.
Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'accordo quadro”.
-tra i principi espressi dalla citata direttiva, dunque, il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione (previsti dalla direttiva 1999/70 e dall'allegato accordo quadro) impongono agli Stati membri di garantire che i lavoratori a tempo determinato possano beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato e che il loro lavoro non sia discriminato per il solo motivo di essere stato prestato a tempo determinato.
L'unica eccezione ammessa, perché possa essere previsto un trattamento differenziato, è la presenza di “ragioni oggettive”.
-per “ragioni oggettive” devono intendersi circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro;
-la Corte di Cassazione con ordinanza n. 20015 pubblicata il 27 luglio 2018 ha statuito il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente e d educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999” deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”, pronuncia confermata dall'ordinanza n. 6293/2020.
Ciò premesso, il ricorrente così concludeva: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
; Per l'effetto, condannare il Controparte_1 Controparte_1
al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni
[...]
di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 446,20 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
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La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo alla spettanza ai docenti “precari” della componente salariale denominata
“retribuzione professionale docenti”. L'art 7 CCNL 15.3.2001 così recita: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995.3. la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999.”
Quest'ultima annovera tra i destinatari del compenso accessorio coloro che vengono assunti a tempo indeterminato nonché il personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando nei commi successivi le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
La RPD costituisce, dunque, una retribuzione individuale accessoria che viene erogata a tutti i docenti di ruolo nonché ai docenti non di ruolo con contratto annuale (30 giugno o 31 agosto), ma, de facto, non anche agli insegnanti per le cd. supplenze brevi.
Come richiamato in ricorso e in tutte le numerose sentenze di merito successivamente emesse e favorevoli alle ragioni dei ricorrenti, la giurisprudenza di legittimità ha già censurato l'interpretazione che il convenuto fornisce delle suddette previsioni laddove si ritiene che CP_1
queste escludano il riconoscimento della RPD ai supplenti “brevi.
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente è stato assunto con plurimi contratti a termine per i seguenti periodi presso l'Istituto superiore I.I.S.S. Boselli-
Alberti di Savona: 15/2/2021-2/4/2021; 3/4/2021-7/5/2021; 8/5/2021-
3/6/2021; 4/6/2021-4/6/2021; 5/6/2021-6/6/2021; 14/6/2021-
17/6/2021, per un totale di 88 giorni (15+34+26+ 6+7) e non di 115, come affermato in ricorso.
Ebbene, nella pronuncia n. 20015/2018 la Cassazione ha rilevato che “…dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del
CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo…”, cosicchè “non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Al riguardo la Corte osserva: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del 8.9.2011, Persona_1
causa C-177/10 DO AN); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione;
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate”.
Da ciò vengono tratte le seguenti conclusioni: “si deve, pertanto, ritenere, ….che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla
L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo”, puntualizzandosi che “..una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1
temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
La sentenza si conclude con l'enunciazione del seguente principio di diritto:
"l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Tale dictum è stato ripreso con specifico riferimento ad un caso relativo ad un docente supplente “temporaneo” da Cass. 6293/2020, nella quale nel rigettarsi il ricorso del , è stato ribadito che risulta “…conforme alla CP_1
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”. Tutte le successive sentenze, che si ritiene superfluo indicare, rese in materia dai giudici di merito hanno accolto le ragioni dei ricorrenti sulla scorta delle suddette pronunce.
Anche nel caso di specie, pertanto, la domanda è fondata.
In base all'art. 25 commi 4 e 5 del CCNL Comparto Scuola del 21/8/1999
“il compenso individuale accessorio” - di natura fissa, continuativa e non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione (Cass. Civ.,
Sez. Lav., sent. 17773/2017) - “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”,
Nell'anno 2020/2021 la retribuzione professionale ammontava a € 5,82 al giorno. servizio”.
Ne consegue che alla ricorrente va attribuita la somma di € 512,16.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'esiguo valore e della bassa complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_3
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31/8/1999 per l'attività di docente supplente nell'anno scolastico 2020/2021. Condanna il ad erogare a Controparte_1 Pt_1
la prestazione oggetto di causa, pari a complessivi € 512,16 oltre ad
[...]
interessi legali dal 18/6/2021 sino al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in € 150,00 per la fase di studio, € 90,00 per la fase introduttiva, € 120,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Imperia 22-12-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli