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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 27/01/2026, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1118/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA EP, Presidente
BARRECA IU IA, Relatore
SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1790/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401427719 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 184/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401427719 del 03.10.2024, notificato a mezzo di racc. a/r n. 66488175575-8 ricevuta in data 21.10.2024, emesso dal Comune di Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche – Direzione Entrate Tributarie, avente ad oggetto TARI e TEFA relativi agli anni 2018-2023 per la somma complessiva di euro 18.720,00, in relazione all'immobile sito in Roma (RM), Indirizzo_1, identificato in Catasto al dati catastali
La parte ricorrente – dopo aver esposto il contenuto di un'istanza di autotutela, che non aveva avuto alcun seguito – formulava i seguenti motivi di impugnazione:
1) in primo luogo, si eccepiva l'assoluta illegittimità ed infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato stante l'avvenuto pagamento delle somme richieste in pagamento per le annualità 2018-2023, in quanto per lo stesso immobile era attiva altra utenza TARI-TEFA, alla quale corrispondevano i pagamenti già effettuati;
2) in secondo luogo si eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per palese erroneità nonché per difetto di motivazione e prova, in quanto era stata erroneamente calcolata la superficie tassabile, pari a mq. 90, in corrispondenza di una superficie catastale di mq. 111, comunque inferiore a quella indicata nell'avviso di accertamento (mq. 200); si aggiungeva che per lo stesso immobile e per lo stesso periodo oggetto di accertamento, era stato raggiunto da altro avviso di accertamento il coniuge della ricorrente, sig.
Nominativo_2;
3) in terzo luogo, si eccepiva l'intervenuta decadenza dell'azione di riscossione e l'estinzione per prescrizione della pretesa impositiva in relazione all'anno d'imposta 2018.
Illustrate le censure, la ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine, la riduzione della pretesa impositiva. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Roma Capitale si costituiva tardivamente in giudizio, in data 12 gennaio 2026, facendo presente di avere emesso in data 24/12/2025, all'esito del riesame della posizione, il provvedimento n. U251200276902, con il quale aveva disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401427719.
Chiedeva perciò dichiararsi il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
Parte ricorrente già in data 2 gennaio 2026 aveva depositato memoria con la quale aveva riconosciuto l'avvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso è stato assegnato a sentenza all'esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2026 e il dispositivo
è stato depositato in data 15 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, atteso che col provvedimento sopra detto è stata annullata integralmente la pretesa tributaria oggetto di accertamento.
Le spese processuali vanno tuttavia poste a carico di Roma Capitale, atteso che l'annullamento totale è sopraggiunto in corso di causa, in data 24 dicembre 2025, e che è stato disposto per erronea individuazione dell'immobile assoggettato a tributo, imputabile all'ente impositore.
Le spese processuali vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dell'avvocato Difensore_1 ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara il giudizio estinto. Condanna il Comune di
Roma Capitale al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida nell'importo complessivo di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Difensore_1, che si è dichiarato anticipatario. Roma, 14 gennaio 2026. Il giudice est. Il Presidente Giuseppina Luciana Barreca Giuseppe Fichera
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA EP, Presidente
BARRECA IU IA, Relatore
SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1790/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401427719 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 184/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401427719 del 03.10.2024, notificato a mezzo di racc. a/r n. 66488175575-8 ricevuta in data 21.10.2024, emesso dal Comune di Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche – Direzione Entrate Tributarie, avente ad oggetto TARI e TEFA relativi agli anni 2018-2023 per la somma complessiva di euro 18.720,00, in relazione all'immobile sito in Roma (RM), Indirizzo_1, identificato in Catasto al dati catastali
La parte ricorrente – dopo aver esposto il contenuto di un'istanza di autotutela, che non aveva avuto alcun seguito – formulava i seguenti motivi di impugnazione:
1) in primo luogo, si eccepiva l'assoluta illegittimità ed infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato stante l'avvenuto pagamento delle somme richieste in pagamento per le annualità 2018-2023, in quanto per lo stesso immobile era attiva altra utenza TARI-TEFA, alla quale corrispondevano i pagamenti già effettuati;
2) in secondo luogo si eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per palese erroneità nonché per difetto di motivazione e prova, in quanto era stata erroneamente calcolata la superficie tassabile, pari a mq. 90, in corrispondenza di una superficie catastale di mq. 111, comunque inferiore a quella indicata nell'avviso di accertamento (mq. 200); si aggiungeva che per lo stesso immobile e per lo stesso periodo oggetto di accertamento, era stato raggiunto da altro avviso di accertamento il coniuge della ricorrente, sig.
Nominativo_2;
3) in terzo luogo, si eccepiva l'intervenuta decadenza dell'azione di riscossione e l'estinzione per prescrizione della pretesa impositiva in relazione all'anno d'imposta 2018.
Illustrate le censure, la ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato o, in subordine, la riduzione della pretesa impositiva. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Roma Capitale si costituiva tardivamente in giudizio, in data 12 gennaio 2026, facendo presente di avere emesso in data 24/12/2025, all'esito del riesame della posizione, il provvedimento n. U251200276902, con il quale aveva disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401427719.
Chiedeva perciò dichiararsi il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
Parte ricorrente già in data 2 gennaio 2026 aveva depositato memoria con la quale aveva riconosciuto l'avvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso è stato assegnato a sentenza all'esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2026 e il dispositivo
è stato depositato in data 15 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, atteso che col provvedimento sopra detto è stata annullata integralmente la pretesa tributaria oggetto di accertamento.
Le spese processuali vanno tuttavia poste a carico di Roma Capitale, atteso che l'annullamento totale è sopraggiunto in corso di causa, in data 24 dicembre 2025, e che è stato disposto per erronea individuazione dell'immobile assoggettato a tributo, imputabile all'ente impositore.
Le spese processuali vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dell'avvocato Difensore_1 ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara il giudizio estinto. Condanna il Comune di
Roma Capitale al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida nell'importo complessivo di € 1.000,00, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Difensore_1, che si è dichiarato anticipatario. Roma, 14 gennaio 2026. Il giudice est. Il Presidente Giuseppina Luciana Barreca Giuseppe Fichera