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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 518/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. PP GN Presidente
Dott. MA CI Consigliere rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 518/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 11 maggio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del
2 luglio 2025
OGGETTO: d a
Contenzioso di diritto
(C.F. e P.IVA Parte_1
tributario e doganale
), in persona dei Procuratori Speciali – Responsabili P.IVA_1
Cod.: 180021 Contenzioso Lombardia, avv. Barbara Turrin e avv. Pierluigi Puccetti, giusta procura speciale autenticata per atto Notaio di Roma rep. n. Persona_1
44.953, racc. n. 25.857 in data 25 luglio 2019, con il patrocinio dell'avv.
Giovanni Rao del foro di Brescia (PEC ed Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, Corsetto Sant'Agata
n. 22 ed all'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
1 APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), con Controparte_1 CodiceFiscale_1
il patrocinio dell'avv. Angelo Rinaldi del foro di Bergamo (PEC
ed elettivamente domiciliato Email_2
all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione di primo grado e nuovamente depositato con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 602/2021
pubblicata in data 8 aprile 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“1) In via preliminare, al solo fine di conferire contegno al presente:
procedimento, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, voglia disporre
l'espunzione dal fascicolo delle seguenti frasi, ritenute volutamente e
gratuitamente offensive, e contenute nella comparsa di costituzione e
risposta del sig. Pag. 4: “Tanto è sufficiente per evidenziare fin CP_1
d'ora la scarsa attendibilità delle difese avversarie che si sono risolte in un
evidente copia incolla di altri atti depositati dalla medesima parte in
precedenti contenziosi con l' ”; Parte_1
2) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi dedotti in narrativa,
2 il proposto appello e, per l'effetto, riformare e/o annullare con ogni
statuizione, la sentenza n. 602/2021, emessa in data 11.03.2021 dal
Tribunale Civile di Bergamo, Sezione Quarta Civile, nella persona del
Giudice Unico, dott. Cesare Massetti, pubblicata il 08.04.2021, non
notificata, per i motivi in epigrafe rappresentati;
3) Per l'effetto, ritenere e dichiarare legittima la procedura di riscossione
posta in essere dall' nei confronti del sig. Controparte_2
Controparte_1
4) Conseguentemente, confermare gli atti opposti, anche a totale revoca
dell'impugnata sentenza;
5) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i casi di giudizio.”
Dell'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
in via preliminare e pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente appello ex art 342
c.p.c., ovvero ai sensi di cui all'art. 348-bis c.p.c. per tutti i motivi di cui alla
narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza emessa dal Tribunale di
Bergamo in data 11 marzo 2021 e pubblicata in data 8 aprile 2021 avente n.
3 602/2021 R. Sent., n. 8747/2019 R.G., n. 1287/2021 Rep., a definizione del
primo grado di giudizio promosso dall'appellato con atto di citazione in
opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con
conseguente conferma della dichiarazione di nullità della comunicazione
preventiva di iscrizione ipotecaria di cui al documento n.
01976201900001498000, fascicolo n. 2019/11950;
in via preliminare e pregiudiziale subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della
suesposta eccezione, non concedere la sospensione dell'efficacia della
Sentenza di primo grado ex adverso impugnata, non sussistendo i
presupposti di legge e per tutte le ragioni sopra affrontate;
nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle
assorbenti eccezioni preliminari relative all'inammissibilità del presente
appello ex art 342 c.p.c., ovvero ai sensi di cui all'art. 348-bis c.p.c.,
confermare la Sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 11 marzo
2021 e pubblicata in data 8 aprile 2021 avente n. 602/2021 R. Sent., n.
8747/2019 R.G., n. 1287/2021 Rep., a definizione del primo grado di giudizio
promosso dall'appellante con atto di citazione in opposizione alla
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, per l'effetto, rigettare de
plano l'appello promosso da , per tutti i Parte_1
motivi esposti in narrativa;
- respingersi in toto ogni ulteriore domanda
4 avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in
narrativa;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello, da
distrarsi in favore dello scrivente Avvocato antistatario;
- con condanna per
lite temeraria di al risarcimento del Parte_1
danno ex art. 96 c.p.c., in favore del Signor da Controparte_1
liquidarsi d'ufficio in via equitativa, per tutti i motivi in narrativa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. Controparte_1
ha proposto, innanzi al Tribunale di Bergamo, opposizione avverso
[...]
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli ad iniziativa dell' in data 19 luglio 2019 Parte_1
chiedendo che, in via preliminare e pregiudiziale, ne fosse disposta la sospensione e che, nel merito, ne fosse accertata la nullità, l'invalidità e/o comunque l'inefficacia con conseguente revoca o annullamento del provvedimento stesso;
nel merito l'opponente ha anche chiesto che fosse accertata la nullità, l'invalidità, l'inefficacia e/o comunque l'insussistenza della notificazione degli atti presupposti;
in via subordinata di merito l'opponente ha chiesto che fosse accertata l'intervenuta prescrizione dei crediti posti a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta ovvero che, in ogni caso, fosse denegato il diritto all'iscrizione ipotecaria. A sostegno dell'opposizione il sig. CP_1
5 ha allegato l'insussistenza dei crediti sulla base dei quali Controparte_1
era stato emesso il provvedimento opposto;
la mancata notifica delle cartelle relative ai crediti posti a fondamento della comunicazione opposta;
l'intervenuta prescrizione dei crediti posti a fondamento del provvedimento impugnato;
l'insufficienza dell'importo complessivo dovuto a legittimare l'iscrizione ipotecaria da parte dell'Agenzia opposta.
Si è costituita l' che, in via pregiudiziale, Parte_1
ha eccepito la tardività e la conseguente inammissibilità dell'opposizione; in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità ed improcedibilità
dell'opposizione per non essere fondata su vizi propri della comunicazione impugnata;
ancora in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità
dell'opposizione sotto il profilo della carenza di interesse ad agire avverso l'Estratto di ruolo;
sempre in via preliminare ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione evidenziando come le cartelle di pagamento poste a fondamento del provvedimento opposto fossero state ritualmente notificate e come successivamente l'Agenzia opposta avesse ripetutamente interrotto il decorso del termine decennale. L'Agenzia convenuta ha altresì
eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opponente con riguardo alla
Cartella n. 068200080000138571000 ed all'Avviso di addebito n.
06820080307580807000 in quanto intestati a diverso soggetto giuridico;
ha altresì eccepito la legittimazione passiva esclusiva dell'Ente impositore in relazione alle censure inerenti alla mancanza di notifica degli atti presupposti e l'irrilevanza della procedura di composizione concordata della crisi da sovraindebitamento. Da ultimo l' opposta ha ribadito la piena Pt_1
6 conformità della propria condotta ai principi di buona fede e correttezza.
Con sentenza n. 602/2021 pubblicata in data 8 aprile 2021 il Tribunale di
Bergamo: 1) ha dichiarato la nullità della costituzione in giudizio dell' a mezzo di avvocato del libero foro;
Parte_1
2) ha accolto l'opposizione dichiarando la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata;
3) ha dichiarato la carenza di prova in ordine alla notificazione delle cartelle n. 01920100201105459000,
n. 01920100248757043000 e n. 01920110211120734000 e 4) ha condannato l opposta alla rifusione delle spese di lite dell'opponente. Pt_1
Avverso detta decisione ha interposto appello l' Parte_1
che ha articolato tre motivi di gravame ed ha chiesto la
[...]
sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Si è costituito il sig. che, in via pregiudiziale, ha Controparte_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 342 c.p.c.; nel merito ha resistito al gravame avversario.
Nelle more dell'udienza di comparizione l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata. Con ordinanza in data 6 ottobre 2021 è stata respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.
Senza svolgimento di attività istruttoria è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni che, su istanza dei Procuratori delle parti, è
stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Con
provvedimento in data 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito
7 delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, risultando già superata la questione di inammissibilità
dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo dell'art. 348-bis
c.p.c., l'eccezione deve essere esaminata sotto il profilo della violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. (questione del pari sollevata da parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta): la censura non può essere condivisa alla luce del rilievo che dalla lettura dell'atto di appello emerge chiaramente che l'appellante lamenta l'erroneità dei capi di sentenza con i quali a) è stata dichiarata la nullità della costituzione nel giudizio di primo grado dell'odierna appellata per essere pienamente legittima la costituzione a mezzo di avvocato del libero foro e b) è stata ritenuta la mancanza di prova in ordine all'avvenuta notifica delle cartelle nn. 01920100201105459000,
01920100248757043000 e 01920110211120734000 in ragione della piena utilizzabilità della documentazione prodotta unitamente alla comparsa di costituzione;
dalla lettura dell'atto di appello emerge altresì che l'appellante ha ribadito la piena legittimità della procedura di riscossione dalla stessa adottata, già affermata in primo grado. Risultano, dunque, chiaramente espresse le ragioni per le quali l'appellante ha inteso impugnare la sentenza di primo grado, mentre la circostanza che non siano stati specificamente indicati i brani della motivazione oggetto di impugnazione e le relative proposte di modifica non incide sulla piena comprensibilità delle argomentazioni poste a fondamento dell'impugnazione e delle ragioni offerte
8 per la riforma della sentenza impugnata. Tale conclusione trova conforto nel tenore della comparsa di costituzione di parte appellata in cui sono diffusamente esaminate e specificamente contestate le ragioni del gravame avversario.
Nel merito con il primo motivo di impugnazione l' appellante, come Pt_1
sopra evidenziato, lamenta l'erroneità del capo di sentenza con il quale è stata dichiarata la nullità della sua costituzione in primo grado per essere stata effettuata a mezzo di avvocato del libero foro: in particolare l'appellante,
richiamando l'orientamento espresso dal Supremo Collegio a Sezioni Unite
con la sentenza n. 30008/19 relativamente alla facoltà dell'appellante di avvalersi “di avvocati del libero foro (nel rispetto degli artt. 4 e 17 del d.lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati
ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del 2016) in tutti gli
altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura
erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio” ed il contenuto del Protocollo d'Intesa fra l'Avvocatura dello Stato e l'
[...]
siglato in data 6 luglio 2020, evidenzia come la Parte_1
propria costituzione nel giudizio di primo grado fosse pienamente valida ed efficace. La censura non può essere condivisa risultando erroneo il presupposto da cui muove ossia l'applicabilità, nel caso di specie, della convenzione fra l'Avvocatura dello Stato e l' Parte_1
sottoscritta in data 6 luglio 2020: si osserva, infatti, che la
[...]
costituzione nel giudizio di primo grado è avvenuta in data 7 febbraio 2020
e, quindi, anteriormente alla stipula della convenzione invocata da parte
9 appellante con la conseguenza che nella fattispecie deve trovare applicazione, come già chiaramente evidenziato dal Giudice di primo grado,
il Protocollo d'Intesa sottoscritto fra l'Avvocatura dello Stato e l' Pt_1
appellante in data 22 giugno 2017 (rectius: 5 luglio 2017) che limitava la facoltà dell' appellante di avvalersi della difesa da parte di avvocati Pt_1
del libero foro a) alle liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello), b) alle liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e della Corte
d'Appello e c) alle liti innanzi alle Commissioni Tributarie e che,
conseguentemente, escludeva la facoltà per l' appellante di avvalersi Pt_1
di avvocati del libero foro in tutte le liti innanzi alle Sezioni Ordinarie del
Tribunale e delle Corti d'Appello come quella oggetto del presente giudizio
(cfr. punti 3.4.1 e 3.4.2 Protocollo d'Intesa). In senso contrario, come già
evidenziato dal Giudice di primo grado, non vale far leva sui principi di diritto espressi dal Supremo Collegio a Sezioni Unite con la sentenza n.
30008/19 in quanto tale pronuncia riconosce all' appellante la facoltà Pt_1
di avvalersi di avvocati del libero foro anche nei casi che “pure riservati
convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad
assumere il patrocinio”: nel caso di specie non può ritenersi positivamente acquisito il presupposto della manifestazione di non disponibilità
all'assunzione del patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato, tale non potendo considerarsi la generica e generale affermazione contenuta nel parere prodotto dall'odierna parte appellante in primo grado sub doc. 12. In
senso contrario neppure vale far leva sul fatto che nella pronuncia a Sezioni
Unite richiamate il Giudice di Legittimità ha anche affermato: “Quando la
10 scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del
libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste
dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di Pt_1
indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione
dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed Pt_1
implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza
bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di
legittimità” in quanto nel caso di specie l'eccezione di insussistenza dei presupposti legittimanti la costituzione a mezzo di avvocato del libero foro è
stata tempestivamente formulata da parte opponente nella prima udienza successiva alla costituzione in giudizio dell'odierna appellante con la conseguenza che quest'ultima, in ragione della specifica eccezione sollevata dalla controparte, era tenuta a comprovare la sussistenza dei presupposti per la legittimità della scelta operata dall' odierna appellante, ovvero – Pt_1
come suggerito dalla stessa Avvocatura dello Stato nel parere depositato in atti da parte appellante (cfr. doc. 12 – fascicolo di primo grado) – a regolarizzare la procura ex art. 182 c.p.c. come già evidenziato dal Giudice
di primo grado.
Dalle considerazioni che precedono discende che il primo motivo di gravame deve essere disatteso;
discende altresì che non può essere condiviso anche il secondo motivo di appello con il quale l' appellante ha censurato la Pt_1
valutazione operata dal Giudice di primo grado di mancanza di prova della notificazione delle cartelle nn. 01920100201105459000, costituzione in primo grado dell'odierna appellante consegue,
necessariamente, la valutazione di inutilizzabilità della documentazione versata in atti unitamente alla stessa e, dunque, la valutazione di mancata acquisizione al giudizio di atti che – a fronte dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle sopra emarginate sollevata dall'odierno appellato in primo grado – documentino l'effettività della notificazione di tali cartelle.
Restano assorbite gli ulteriori rilievi e le ulteriori considerazioni svolte da parte appellante in punto legittimità della procedura esperita.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'appellante e che, avuto riguardo al valore dichiarato della causa (€ 65.068,58), alle attività
processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A
allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 –
in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge, di cui € 2.977,00 per la fase di studio (valore medio),
€ 1.911,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio).
Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
12 D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.
602/2021 pubblicata in data 8 aprile 2021;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellato liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge;
3. dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
MA CI PP GN
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
01920100248757043000 e 01920110211120734000: invero alla nullità della
11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 518/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. PP GN Presidente
Dott. MA CI Consigliere rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 518/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 11 maggio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del
2 luglio 2025
OGGETTO: d a
Contenzioso di diritto
(C.F. e P.IVA Parte_1
tributario e doganale
), in persona dei Procuratori Speciali – Responsabili P.IVA_1
Cod.: 180021 Contenzioso Lombardia, avv. Barbara Turrin e avv. Pierluigi Puccetti, giusta procura speciale autenticata per atto Notaio di Roma rep. n. Persona_1
44.953, racc. n. 25.857 in data 25 luglio 2019, con il patrocinio dell'avv.
Giovanni Rao del foro di Brescia (PEC ed Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, Corsetto Sant'Agata
n. 22 ed all'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
1 APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), con Controparte_1 CodiceFiscale_1
il patrocinio dell'avv. Angelo Rinaldi del foro di Bergamo (PEC
ed elettivamente domiciliato Email_2
all'indirizzo telematico del difensore giusta mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione di primo grado e nuovamente depositato con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 602/2021
pubblicata in data 8 aprile 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“1) In via preliminare, al solo fine di conferire contegno al presente:
procedimento, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, voglia disporre
l'espunzione dal fascicolo delle seguenti frasi, ritenute volutamente e
gratuitamente offensive, e contenute nella comparsa di costituzione e
risposta del sig. Pag. 4: “Tanto è sufficiente per evidenziare fin CP_1
d'ora la scarsa attendibilità delle difese avversarie che si sono risolte in un
evidente copia incolla di altri atti depositati dalla medesima parte in
precedenti contenziosi con l' ”; Parte_1
2) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi dedotti in narrativa,
2 il proposto appello e, per l'effetto, riformare e/o annullare con ogni
statuizione, la sentenza n. 602/2021, emessa in data 11.03.2021 dal
Tribunale Civile di Bergamo, Sezione Quarta Civile, nella persona del
Giudice Unico, dott. Cesare Massetti, pubblicata il 08.04.2021, non
notificata, per i motivi in epigrafe rappresentati;
3) Per l'effetto, ritenere e dichiarare legittima la procedura di riscossione
posta in essere dall' nei confronti del sig. Controparte_2
Controparte_1
4) Conseguentemente, confermare gli atti opposti, anche a totale revoca
dell'impugnata sentenza;
5) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i casi di giudizio.”
Dell'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
in via preliminare e pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente appello ex art 342
c.p.c., ovvero ai sensi di cui all'art. 348-bis c.p.c. per tutti i motivi di cui alla
narrativa e per l'effetto confermare la Sentenza emessa dal Tribunale di
Bergamo in data 11 marzo 2021 e pubblicata in data 8 aprile 2021 avente n.
3 602/2021 R. Sent., n. 8747/2019 R.G., n. 1287/2021 Rep., a definizione del
primo grado di giudizio promosso dall'appellato con atto di citazione in
opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con
conseguente conferma della dichiarazione di nullità della comunicazione
preventiva di iscrizione ipotecaria di cui al documento n.
01976201900001498000, fascicolo n. 2019/11950;
in via preliminare e pregiudiziale subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della
suesposta eccezione, non concedere la sospensione dell'efficacia della
Sentenza di primo grado ex adverso impugnata, non sussistendo i
presupposti di legge e per tutte le ragioni sopra affrontate;
nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle
assorbenti eccezioni preliminari relative all'inammissibilità del presente
appello ex art 342 c.p.c., ovvero ai sensi di cui all'art. 348-bis c.p.c.,
confermare la Sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 11 marzo
2021 e pubblicata in data 8 aprile 2021 avente n. 602/2021 R. Sent., n.
8747/2019 R.G., n. 1287/2021 Rep., a definizione del primo grado di giudizio
promosso dall'appellante con atto di citazione in opposizione alla
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, per l'effetto, rigettare de
plano l'appello promosso da , per tutti i Parte_1
motivi esposti in narrativa;
- respingersi in toto ogni ulteriore domanda
4 avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in
narrativa;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello, da
distrarsi in favore dello scrivente Avvocato antistatario;
- con condanna per
lite temeraria di al risarcimento del Parte_1
danno ex art. 96 c.p.c., in favore del Signor da Controparte_1
liquidarsi d'ufficio in via equitativa, per tutti i motivi in narrativa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. Controparte_1
ha proposto, innanzi al Tribunale di Bergamo, opposizione avverso
[...]
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli ad iniziativa dell' in data 19 luglio 2019 Parte_1
chiedendo che, in via preliminare e pregiudiziale, ne fosse disposta la sospensione e che, nel merito, ne fosse accertata la nullità, l'invalidità e/o comunque l'inefficacia con conseguente revoca o annullamento del provvedimento stesso;
nel merito l'opponente ha anche chiesto che fosse accertata la nullità, l'invalidità, l'inefficacia e/o comunque l'insussistenza della notificazione degli atti presupposti;
in via subordinata di merito l'opponente ha chiesto che fosse accertata l'intervenuta prescrizione dei crediti posti a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta ovvero che, in ogni caso, fosse denegato il diritto all'iscrizione ipotecaria. A sostegno dell'opposizione il sig. CP_1
5 ha allegato l'insussistenza dei crediti sulla base dei quali Controparte_1
era stato emesso il provvedimento opposto;
la mancata notifica delle cartelle relative ai crediti posti a fondamento della comunicazione opposta;
l'intervenuta prescrizione dei crediti posti a fondamento del provvedimento impugnato;
l'insufficienza dell'importo complessivo dovuto a legittimare l'iscrizione ipotecaria da parte dell'Agenzia opposta.
Si è costituita l' che, in via pregiudiziale, Parte_1
ha eccepito la tardività e la conseguente inammissibilità dell'opposizione; in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità ed improcedibilità
dell'opposizione per non essere fondata su vizi propri della comunicazione impugnata;
ancora in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità
dell'opposizione sotto il profilo della carenza di interesse ad agire avverso l'Estratto di ruolo;
sempre in via preliminare ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione evidenziando come le cartelle di pagamento poste a fondamento del provvedimento opposto fossero state ritualmente notificate e come successivamente l'Agenzia opposta avesse ripetutamente interrotto il decorso del termine decennale. L'Agenzia convenuta ha altresì
eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opponente con riguardo alla
Cartella n. 068200080000138571000 ed all'Avviso di addebito n.
06820080307580807000 in quanto intestati a diverso soggetto giuridico;
ha altresì eccepito la legittimazione passiva esclusiva dell'Ente impositore in relazione alle censure inerenti alla mancanza di notifica degli atti presupposti e l'irrilevanza della procedura di composizione concordata della crisi da sovraindebitamento. Da ultimo l' opposta ha ribadito la piena Pt_1
6 conformità della propria condotta ai principi di buona fede e correttezza.
Con sentenza n. 602/2021 pubblicata in data 8 aprile 2021 il Tribunale di
Bergamo: 1) ha dichiarato la nullità della costituzione in giudizio dell' a mezzo di avvocato del libero foro;
Parte_1
2) ha accolto l'opposizione dichiarando la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata;
3) ha dichiarato la carenza di prova in ordine alla notificazione delle cartelle n. 01920100201105459000,
n. 01920100248757043000 e n. 01920110211120734000 e 4) ha condannato l opposta alla rifusione delle spese di lite dell'opponente. Pt_1
Avverso detta decisione ha interposto appello l' Parte_1
che ha articolato tre motivi di gravame ed ha chiesto la
[...]
sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
Si è costituito il sig. che, in via pregiudiziale, ha Controparte_1
eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 342 c.p.c.; nel merito ha resistito al gravame avversario.
Nelle more dell'udienza di comparizione l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata. Con ordinanza in data 6 ottobre 2021 è stata respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.
Senza svolgimento di attività istruttoria è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni che, su istanza dei Procuratori delle parti, è
stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Con
provvedimento in data 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito
7 delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, risultando già superata la questione di inammissibilità
dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo dell'art. 348-bis
c.p.c., l'eccezione deve essere esaminata sotto il profilo della violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. (questione del pari sollevata da parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta): la censura non può essere condivisa alla luce del rilievo che dalla lettura dell'atto di appello emerge chiaramente che l'appellante lamenta l'erroneità dei capi di sentenza con i quali a) è stata dichiarata la nullità della costituzione nel giudizio di primo grado dell'odierna appellata per essere pienamente legittima la costituzione a mezzo di avvocato del libero foro e b) è stata ritenuta la mancanza di prova in ordine all'avvenuta notifica delle cartelle nn. 01920100201105459000,
01920100248757043000 e 01920110211120734000 in ragione della piena utilizzabilità della documentazione prodotta unitamente alla comparsa di costituzione;
dalla lettura dell'atto di appello emerge altresì che l'appellante ha ribadito la piena legittimità della procedura di riscossione dalla stessa adottata, già affermata in primo grado. Risultano, dunque, chiaramente espresse le ragioni per le quali l'appellante ha inteso impugnare la sentenza di primo grado, mentre la circostanza che non siano stati specificamente indicati i brani della motivazione oggetto di impugnazione e le relative proposte di modifica non incide sulla piena comprensibilità delle argomentazioni poste a fondamento dell'impugnazione e delle ragioni offerte
8 per la riforma della sentenza impugnata. Tale conclusione trova conforto nel tenore della comparsa di costituzione di parte appellata in cui sono diffusamente esaminate e specificamente contestate le ragioni del gravame avversario.
Nel merito con il primo motivo di impugnazione l' appellante, come Pt_1
sopra evidenziato, lamenta l'erroneità del capo di sentenza con il quale è stata dichiarata la nullità della sua costituzione in primo grado per essere stata effettuata a mezzo di avvocato del libero foro: in particolare l'appellante,
richiamando l'orientamento espresso dal Supremo Collegio a Sezioni Unite
con la sentenza n. 30008/19 relativamente alla facoltà dell'appellante di avvalersi “di avvocati del libero foro (nel rispetto degli artt. 4 e 17 del d.lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati
ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del 2016) in tutti gli
altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura
erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio” ed il contenuto del Protocollo d'Intesa fra l'Avvocatura dello Stato e l'
[...]
siglato in data 6 luglio 2020, evidenzia come la Parte_1
propria costituzione nel giudizio di primo grado fosse pienamente valida ed efficace. La censura non può essere condivisa risultando erroneo il presupposto da cui muove ossia l'applicabilità, nel caso di specie, della convenzione fra l'Avvocatura dello Stato e l' Parte_1
sottoscritta in data 6 luglio 2020: si osserva, infatti, che la
[...]
costituzione nel giudizio di primo grado è avvenuta in data 7 febbraio 2020
e, quindi, anteriormente alla stipula della convenzione invocata da parte
9 appellante con la conseguenza che nella fattispecie deve trovare applicazione, come già chiaramente evidenziato dal Giudice di primo grado,
il Protocollo d'Intesa sottoscritto fra l'Avvocatura dello Stato e l' Pt_1
appellante in data 22 giugno 2017 (rectius: 5 luglio 2017) che limitava la facoltà dell' appellante di avvalersi della difesa da parte di avvocati Pt_1
del libero foro a) alle liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello), b) alle liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e della Corte
d'Appello e c) alle liti innanzi alle Commissioni Tributarie e che,
conseguentemente, escludeva la facoltà per l' appellante di avvalersi Pt_1
di avvocati del libero foro in tutte le liti innanzi alle Sezioni Ordinarie del
Tribunale e delle Corti d'Appello come quella oggetto del presente giudizio
(cfr. punti 3.4.1 e 3.4.2 Protocollo d'Intesa). In senso contrario, come già
evidenziato dal Giudice di primo grado, non vale far leva sui principi di diritto espressi dal Supremo Collegio a Sezioni Unite con la sentenza n.
30008/19 in quanto tale pronuncia riconosce all' appellante la facoltà Pt_1
di avvalersi di avvocati del libero foro anche nei casi che “pure riservati
convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad
assumere il patrocinio”: nel caso di specie non può ritenersi positivamente acquisito il presupposto della manifestazione di non disponibilità
all'assunzione del patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato, tale non potendo considerarsi la generica e generale affermazione contenuta nel parere prodotto dall'odierna parte appellante in primo grado sub doc. 12. In
senso contrario neppure vale far leva sul fatto che nella pronuncia a Sezioni
Unite richiamate il Giudice di Legittimità ha anche affermato: “Quando la
10 scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del
libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste
dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di Pt_1
indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione
dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed Pt_1
implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza
bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di
legittimità” in quanto nel caso di specie l'eccezione di insussistenza dei presupposti legittimanti la costituzione a mezzo di avvocato del libero foro è
stata tempestivamente formulata da parte opponente nella prima udienza successiva alla costituzione in giudizio dell'odierna appellante con la conseguenza che quest'ultima, in ragione della specifica eccezione sollevata dalla controparte, era tenuta a comprovare la sussistenza dei presupposti per la legittimità della scelta operata dall' odierna appellante, ovvero – Pt_1
come suggerito dalla stessa Avvocatura dello Stato nel parere depositato in atti da parte appellante (cfr. doc. 12 – fascicolo di primo grado) – a regolarizzare la procura ex art. 182 c.p.c. come già evidenziato dal Giudice
di primo grado.
Dalle considerazioni che precedono discende che il primo motivo di gravame deve essere disatteso;
discende altresì che non può essere condiviso anche il secondo motivo di appello con il quale l' appellante ha censurato la Pt_1
valutazione operata dal Giudice di primo grado di mancanza di prova della notificazione delle cartelle nn. 01920100201105459000, costituzione in primo grado dell'odierna appellante consegue,
necessariamente, la valutazione di inutilizzabilità della documentazione versata in atti unitamente alla stessa e, dunque, la valutazione di mancata acquisizione al giudizio di atti che – a fronte dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle sopra emarginate sollevata dall'odierno appellato in primo grado – documentino l'effettività della notificazione di tali cartelle.
Restano assorbite gli ulteriori rilievi e le ulteriori considerazioni svolte da parte appellante in punto legittimità della procedura esperita.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'appellante e che, avuto riguardo al valore dichiarato della causa (€ 65.068,58), alle attività
processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A
allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22 –
in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge, di cui € 2.977,00 per la fase di studio (valore medio),
€ 1.911,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio).
Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
12 D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.
602/2021 pubblicata in data 8 aprile 2021;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellato liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge;
3. dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
MA CI PP GN
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01920100248757043000 e 01920110211120734000: invero alla nullità della
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