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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/08/2025, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12152/2024
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice Francesco Rinaldi Giudice Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12152/2024 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Rodengo Saiano Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. Nicola Peli, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 6.6.2025) Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzando Parte_1 CP_1 gli stessi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2) Assegnare la casa coniugale e gli arredi in essa contenuti alla moglie;
3) Disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1 mantenendo la residenza anagrafica della minore presso l'abitazione della madre;
4) Disporre che il padre possa vedere compatibilmente con gli impegni scolastici ed Per_1 extrascolastici della minore e previo accordo con la madre secondo il calendario visite che questo Tribunale, sentite le parti, riterrà di voler determinare nel prevalente interesse della minore, anche valutando le scelte abitative che verranno assunte dal signor CP_1
5) Disporre che il signor corrisponda alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 concorso nel mantenimento delle figlie resso di Lei collocate, la somma Per_2 Persona_1 mensile di € 300,00 per ciascuna figlia e così complessivamente di € 600,00 mensili da pagare
a mezzo bonifico bancario entro il giorno dieci di ogni mese e da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat fino a quando le figlie non saranno economicamente indipendenti nonché il pagamento del 50 % delle spese straordinarie (scolastiche, mediche non mutuabili e ludico sportive), preventivamente concordate tra i coniugi, che si rendessero necessarie nell'interesse delle figlie secondo il Protocollo del Tribunale;
Spese e competenze rifuse”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.10.2024 deduceva di aver contratto con il resistente Parte_1 matrimonio a NI (NIa) il 10.9.2004, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, non trascritto nel registro degli atti di matrimonio italiani, unione dalla quale erano nati i figli e entrambi il 25.4.2006), e (il 15.12.2015), e che la casa coniugale, Per_3 Per_2 Per_1 condotta in locazione con contratto intestato al resistente con canone di € 260,00 mensili, era sita a Brescia, in Vicolo Tre Archi n. 9.
La ricorrente riferiva di lavorare presso gli Spedali Civili come addetta alle pulizie assunta con contratto a tempo indeterminato dalla cooperativa Brixia Service con stipendio di poco superiore ad € 900,00 mensili, mentre il marito lavorava come muratore in modo intermittente con una retribuzione media mensile di circa € 1.800,00/ € 1.900,00, e che il nucleo familiare percepiva un assegno unico per i tre figli pari ad € 527,00 mensili.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione, con affidamento condiviso della figlia minore, collocamento prevalente presso la madre, frequentazioni libere del padre, e, a carico di quest'ultimo, un contributo di € 600,00 mensili per le due figlie considerato Per_2 Per_1 che il figlio , invece, a breve avrebbe trovato lavoro, oltre al 50% delle spese straordinarie, Per_3
e il 100% dell'assegno unico per i figli alla madre, oltre ad un contributo di € 600,00 mensili per il mantenimento del coniuge (domanda poi rinunciata in sede di prima udienza).
All'esito della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 6.6.2025, dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi, in via provvisoria ed urgente, venivano accolte le richieste della ricorrente, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria, il Giudice riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulle questioni preliminari
Preliminarmente, occorre precisare che, pur presentando il caso oggetto del presente giudizio elementi di transnazionalità, in quanto i coniugi si sono sposati in NIa, sussistono la giurisdizione del Giudice italiano e la competenza territoriale del Tribunale di Brescia.
Ai sensi dell'art. 4 del regolamento UE n. 1111/2019, regolamento di applicazione universale, infatti, “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi … le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto…”, e, nel caso di specie, l'ultima residenza abituale dei coniugi è stata a Brescia, dove si trovava la casa familiare nella quale entrambe le parti risultavano ancora residenti al momento dell'introduzione del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento suddetto, inoltre, “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”: minorenne alla data di introduzione del presente giudizio (e tuttora), infatti, Per_1 allora, risiedeva abitualmente a Brescia, ossia in Italia.
Ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, infine, è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”, luogo che, nel caso di specie, è l'Italia, e, in particolare, Brescia, al momento dell'introduzione del giudizio, con conseguente corretto radicamento del giudizio dinanzi all'intestato Tribunale.
2) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate dalla data della prima udienza, celebrata il 6.6.2025,
e, già da prima, l'armonia coniugale fra di loro era venuta meno. Il resistente, inoltre, non si è nemmeno costituito in giudizio.
Tanto basta ai fini della pronuncia della separazione.
3) Sui provvedimenti relativi ai rapporti, sia personali che economici, fra genitori e figli
La ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1 genitori.
Nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse della prole, pertanto, la richiesta della ricorrente sul punto non fa che confermare la bontà dell'applicazione della regola generale, e deve essere accolta.
Quanto al collocamento della minore, lo stesso non può che essere disposto in misura prevalente presso la madre, regola sinora osservata di fatto nel benessere della figlia.
Si considera conforme all'interesse della minore anche la richiesta della madre di prevedere che le frequentazioni con il padre avvengano in forma libera, previo accordo con la madre, e, in ogni caso, a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera, e due pomeriggi infrasettimanali.
L'art. 147 c.c. impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere i figli, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 143, comma
3, c.c.), e l'art. 315-bis c.c. prevede specularmente il diritto del figlio di essere mantenuto dai genitori. Entrambi i genitori, quindi, sono tenuti a provvedere al mantenimento diretto dei figli,
e il Giudice può anche porre a carico di uno dei due un assegno a titolo di mantenimento indiretto, ove ciò sia necessario a ristabilire un equilibrio fra i coniugi, tenuto conto, fra le altre circostanze, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di loro (art. 337-ter, comma 4, c.c.).
Nel caso di specie, considerati le condizioni reddituali delle parti (la ricorrente è occupata con un reddito mensile di poco superiore ad € 900,00, mentre il resistente è operaio muratore con lavoro non continuativo con un reddito di circa € 1.800,00/1.900,00 nei mesi in cui lavora), la prevalenza dei compiti domestici e di cura a carico della ricorrente, l'età e le esigenze delle figlie e maggiorenne pacificamente non autosufficiente (mentre l'altro figlio Per_1 Per_2 maggiorenne, , secondo quanto riferito dalla stessa madre che avrebbe diritto di percepire Per_3 un assegno di mantenimento per lui, essendo con lui convivente, è prossimo a trovare lavoro), appare opportuno confermare il contributo al mantenimento delle figlie posto a carico del padre in sede di prima udienza, pari ad 300,00 mensili per ciascuna (ossia ad € 600,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Appare opportuno, altresì, disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito integralmente dalla ricorrente in quanto collocataria della figlia minore e convivente con la figlia Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente cfr. Cass. civ. n. 4672/2025). Per_2
4) Sulle spese processuali
Appare opportuno dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente, alla luce del carattere necessario della presente pronuncia, inerente allo status delle persone e ai provvedimenti relativi alla prole, nonché della mancanza di opposizione all'accoglimento delle domande della ricorrente, anche in considerazione della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1 CP_1
2) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore d entrambi i Persona_1 genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre, Pt_1
e le seguenti frequentazioni per il padre, a weekend
[...] CP_1 alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera e due pomeriggi infrasettimanali da concordare fra le parti, con la precisazione che, comunque, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta lo vorrà previo accordo con la madre;
durante il periodo estivo, la minore trascorrerà due settimane anche non continuative con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24-30 dicembre e quello 31 dicembre- 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività;
3) Nulla dispone in ordine all'assegnazione della casa familiare preso atto della dichiarazione della resistente circa lo sfratto per morosità pendente su di essa, condotta in locazione dal marito;
4) Pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1
con il versamento di un assegno dell'importo di € 300,00 mensili per Per_2 Per_1 ciascuna (ossia di € 600,00 mensili complessivi) - con decorrenza dalla data della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 6.6.2025 - da corrispondere ogni mese entro il giorno 15, soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) Dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito in via integrale ed esclusiva dalla madre;
Parte_1
6) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025.
La Presidente estensora Claudia Gheri
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice Francesco Rinaldi Giudice Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12152/2024 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Rodengo Saiano Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. Nicola Peli, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 6.6.2025) Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzando Parte_1 CP_1 gli stessi a vivere separati nel mutuo rispetto;
2) Assegnare la casa coniugale e gli arredi in essa contenuti alla moglie;
3) Disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1 mantenendo la residenza anagrafica della minore presso l'abitazione della madre;
4) Disporre che il padre possa vedere compatibilmente con gli impegni scolastici ed Per_1 extrascolastici della minore e previo accordo con la madre secondo il calendario visite che questo Tribunale, sentite le parti, riterrà di voler determinare nel prevalente interesse della minore, anche valutando le scelte abitative che verranno assunte dal signor CP_1
5) Disporre che il signor corrisponda alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 concorso nel mantenimento delle figlie resso di Lei collocate, la somma Per_2 Persona_1 mensile di € 300,00 per ciascuna figlia e così complessivamente di € 600,00 mensili da pagare
a mezzo bonifico bancario entro il giorno dieci di ogni mese e da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat fino a quando le figlie non saranno economicamente indipendenti nonché il pagamento del 50 % delle spese straordinarie (scolastiche, mediche non mutuabili e ludico sportive), preventivamente concordate tra i coniugi, che si rendessero necessarie nell'interesse delle figlie secondo il Protocollo del Tribunale;
Spese e competenze rifuse”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.10.2024 deduceva di aver contratto con il resistente Parte_1 matrimonio a NI (NIa) il 10.9.2004, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, non trascritto nel registro degli atti di matrimonio italiani, unione dalla quale erano nati i figli e entrambi il 25.4.2006), e (il 15.12.2015), e che la casa coniugale, Per_3 Per_2 Per_1 condotta in locazione con contratto intestato al resistente con canone di € 260,00 mensili, era sita a Brescia, in Vicolo Tre Archi n. 9.
La ricorrente riferiva di lavorare presso gli Spedali Civili come addetta alle pulizie assunta con contratto a tempo indeterminato dalla cooperativa Brixia Service con stipendio di poco superiore ad € 900,00 mensili, mentre il marito lavorava come muratore in modo intermittente con una retribuzione media mensile di circa € 1.800,00/ € 1.900,00, e che il nucleo familiare percepiva un assegno unico per i tre figli pari ad € 527,00 mensili.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione, con affidamento condiviso della figlia minore, collocamento prevalente presso la madre, frequentazioni libere del padre, e, a carico di quest'ultimo, un contributo di € 600,00 mensili per le due figlie considerato Per_2 Per_1 che il figlio , invece, a breve avrebbe trovato lavoro, oltre al 50% delle spese straordinarie, Per_3
e il 100% dell'assegno unico per i figli alla madre, oltre ad un contributo di € 600,00 mensili per il mantenimento del coniuge (domanda poi rinunciata in sede di prima udienza).
All'esito della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 6.6.2025, dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi, in via provvisoria ed urgente, venivano accolte le richieste della ricorrente, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria, il Giudice riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulle questioni preliminari
Preliminarmente, occorre precisare che, pur presentando il caso oggetto del presente giudizio elementi di transnazionalità, in quanto i coniugi si sono sposati in NIa, sussistono la giurisdizione del Giudice italiano e la competenza territoriale del Tribunale di Brescia.
Ai sensi dell'art. 4 del regolamento UE n. 1111/2019, regolamento di applicazione universale, infatti, “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi … le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto…”, e, nel caso di specie, l'ultima residenza abituale dei coniugi è stata a Brescia, dove si trovava la casa familiare nella quale entrambe le parti risultavano ancora residenti al momento dell'introduzione del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento suddetto, inoltre, “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”: minorenne alla data di introduzione del presente giudizio (e tuttora), infatti, Per_1 allora, risiedeva abitualmente a Brescia, ossia in Italia.
Ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, infine, è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”, luogo che, nel caso di specie, è l'Italia, e, in particolare, Brescia, al momento dell'introduzione del giudizio, con conseguente corretto radicamento del giudizio dinanzi all'intestato Tribunale.
2) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate dalla data della prima udienza, celebrata il 6.6.2025,
e, già da prima, l'armonia coniugale fra di loro era venuta meno. Il resistente, inoltre, non si è nemmeno costituito in giudizio.
Tanto basta ai fini della pronuncia della separazione.
3) Sui provvedimenti relativi ai rapporti, sia personali che economici, fra genitori e figli
La ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1 genitori.
Nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse della prole, pertanto, la richiesta della ricorrente sul punto non fa che confermare la bontà dell'applicazione della regola generale, e deve essere accolta.
Quanto al collocamento della minore, lo stesso non può che essere disposto in misura prevalente presso la madre, regola sinora osservata di fatto nel benessere della figlia.
Si considera conforme all'interesse della minore anche la richiesta della madre di prevedere che le frequentazioni con il padre avvengano in forma libera, previo accordo con la madre, e, in ogni caso, a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera, e due pomeriggi infrasettimanali.
L'art. 147 c.c. impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere i figli, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 143, comma
3, c.c.), e l'art. 315-bis c.c. prevede specularmente il diritto del figlio di essere mantenuto dai genitori. Entrambi i genitori, quindi, sono tenuti a provvedere al mantenimento diretto dei figli,
e il Giudice può anche porre a carico di uno dei due un assegno a titolo di mantenimento indiretto, ove ciò sia necessario a ristabilire un equilibrio fra i coniugi, tenuto conto, fra le altre circostanze, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di loro (art. 337-ter, comma 4, c.c.).
Nel caso di specie, considerati le condizioni reddituali delle parti (la ricorrente è occupata con un reddito mensile di poco superiore ad € 900,00, mentre il resistente è operaio muratore con lavoro non continuativo con un reddito di circa € 1.800,00/1.900,00 nei mesi in cui lavora), la prevalenza dei compiti domestici e di cura a carico della ricorrente, l'età e le esigenze delle figlie e maggiorenne pacificamente non autosufficiente (mentre l'altro figlio Per_1 Per_2 maggiorenne, , secondo quanto riferito dalla stessa madre che avrebbe diritto di percepire Per_3 un assegno di mantenimento per lui, essendo con lui convivente, è prossimo a trovare lavoro), appare opportuno confermare il contributo al mantenimento delle figlie posto a carico del padre in sede di prima udienza, pari ad 300,00 mensili per ciascuna (ossia ad € 600,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Appare opportuno, altresì, disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito integralmente dalla ricorrente in quanto collocataria della figlia minore e convivente con la figlia Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente cfr. Cass. civ. n. 4672/2025). Per_2
4) Sulle spese processuali
Appare opportuno dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente, alla luce del carattere necessario della presente pronuncia, inerente allo status delle persone e ai provvedimenti relativi alla prole, nonché della mancanza di opposizione all'accoglimento delle domande della ricorrente, anche in considerazione della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1 CP_1
2) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore d entrambi i Persona_1 genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre, Pt_1
e le seguenti frequentazioni per il padre, a weekend
[...] CP_1 alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera e due pomeriggi infrasettimanali da concordare fra le parti, con la precisazione che, comunque, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta lo vorrà previo accordo con la madre;
durante il periodo estivo, la minore trascorrerà due settimane anche non continuative con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24-30 dicembre e quello 31 dicembre- 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività;
3) Nulla dispone in ordine all'assegnazione della casa familiare preso atto della dichiarazione della resistente circa lo sfratto per morosità pendente su di essa, condotta in locazione dal marito;
4) Pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1
con il versamento di un assegno dell'importo di € 300,00 mensili per Per_2 Per_1 ciascuna (ossia di € 600,00 mensili complessivi) - con decorrenza dalla data della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 6.6.2025 - da corrispondere ogni mese entro il giorno 15, soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) Dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito in via integrale ed esclusiva dalla madre;
Parte_1
6) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025.
La Presidente estensora Claudia Gheri