Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00478/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00102/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sandra Bernardini, Elena Orbini Michelucci, Giulia Del Rosario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del decreto del Rettore dell'Università di Pisa n. -OMISSIS-del -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-), con il quale, da un lato, è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni di cui agli artt. 87 e 89 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 a decorrere dal -OMISSIS- (data di inizio della sospensione cautelare dal servizio) e, dall'altro, è stato decretato che per il periodo di sospensione cautelare dal servizio sofferto dall'odierno ricorrente (dal -OMISSIS- al -OMISSIS-) non è dovuta la corresponsione del trattamento retributivo non erogato dall'Università di Pisa;
di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, comunque lesivo, ancorché non conosciuto e, in particolar modo:
b) della nota rettorale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- dell'Università di Pisa con cui è stato avviato il procedimento disciplinare;
c) della proposta rettorale (prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-), ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/10, dell'art. 41 dello Statuto di ateneo e del regolamento per il funzionamento del Collegio di Disciplina, formulata in data -OMISSIS- al Collegio di disciplina, nella quale si sottolinea come “dalla audizione e dalla documentazione acquisita non sono emersi elementi tali da escludere il verificarsi dei fatti relativi alla vicenda giudiziaria penale oggetto della contestazione disciplinare” e tali da determinare i presupposti per dar luogo nei riguardi dello stesso ad una sanzione più grave della censura;
d) del parere espresso dal Collegio di disciplina in ordine alla rilevanza disciplinare dei fatti e sulla sanzione disciplinare da adottare ai sensi dell'art. 87 e seguenti del R.D. 1592/33, trasmesso dal Presidente del Collegio al Rettore dell'Università di Pisa con nota del -OMISSIS-, assunta al n. di protocollo -OMISSIS-;
e) della delibera n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa, con cui è stata inflitta la sanzione della destituzione conformemente al parere del Collegio di disciplina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Università di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. LA CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. -OMISSIS--OMISSIS-, premesso: a) di essere stato in servizio presso l’ Università di Pisa con la qualifica di Professore associato a partire dal 2006; b) di aver prestato la propria attività di Dirigente medico di I livello, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, presso il reparto di Chirurgia Generale, a partire dal 2000; c) di aver svolto in tale ruolo anche attività professionale privata intramoenia ; d) di essere stato indagato nell’anno 2009 per il reato di peculato, con l’accusa di essersi appropriato in concorso con altri, tra il 2001 ed il 2003, di somme erogate dai pazienti visitati nell’esercizio dell’attività privata interna riscuotendole e facendo fatturare fittiziamente gli importi da altri soggetti; e) di essere stato sospeso in via obbligatoria dal servizio a seguito di condanna in primo grado con decreto rettorale -OMISSIS-del -OMISSIS- e poco dopo anche dall’attività assistenziale con delibera del direttore generale dell’A.O.U.P.; f) che la sentenza di appello, di parziale conferma della sentenza di prime cure, era poi stata cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione; g) che nel giudizio di rinvio l’ipotesi del peculato era stata derubricata ad abuso di ufficio con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; h) che a seguito di tali vicende era stato riammesso in servizio il giorno -OMISSIS- (per decorrenza del periodo massimo di sospensione obbligatoria), venendo poi collocato, a domanda, in aspettativa senza assegni; i) che successivamente aveva rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal -OMISSIS-; l) di aver proposto ricorso a questo T.a.r. per ottenere la ricostruzione della carriera e la restitutio in integrum per il periodo della sospensione obbligatoria; m) che la prima sezione di questo T.a.r., con la sentenza n. 128 del 10 febbraio 2023, aveva accertato che il diritto alla restitutio in integrum sussisteva in difetto di una sanzione disciplinare che coprisse in tutto o in parte il periodo di sospensione obbligatoria, e per tale ragione aveva disposto che l’Amministrazione aveva facoltà d’intraprendere il procedimento disciplinare secondo le norme che lo regolano entro e non oltre 30 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza; n) che il procedimento disciplinare, svoltosi nel contraddittorio con l’interessato, si era sviluppato con il parere del Collegio di disciplina di proposta della sanzione della destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni e con la conforme delibera del C.D.A. dell’Università del -OMISSIS-, e dunque con il decreto del Rettore dell'Università di Pisa n. -OMISSIS-del -OMISSIS- di applicazione della sanzione disciplinare della destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni di cui agli artt. 87 e 89 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a decorrere dal -OMISSIS- (data di inizio della sospensione cautelare dal servizio).
Tutto ciò premesso il dott. -OMISSIS- agisce in questa sede per ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare e vedersi corrispondere il trattamento retributivo non corrisposto dall’UNIPI durante i cinque anni di sospensione dal servizio (-OMISSIS- – -OMISSIS-), pari ad € 208.614,83, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e sino all’effettivo soddisfo.
A fondamento del ricorso il dott. -OMISSIS- ha articolato sei motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione dell’art. 55 bis , comma 4, del D.lgs. n. 165/2001, dell’art. 10, comma 5, della Legge n. 240/2010 e dell’art. 41, comma 8, dello Statuto dell’Università di Pisa per essere stato concluso il procedimento disciplinare 244 giorni dopo il suo avvio e dunque oltre il termine perentorio di 180 giorni.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la carenza di specificità della contestazione e del parere finale rilasciato dal Collegio di disciplina, ritenendo tutti gli atti del procedimento disciplinare privi di adeguata motivazione e appiattiti sulle risultanze dei processi penali, con una pedissequa riproduzione dei capi di imputazione penale.
Con il terzo motivo, il ricorrente censura la violazione degli artt. 87 e 89 del R.D. n. 1592/1933, oltre che dell’art. 2 della L. n. 240/2010 e dell’art. 41 dello Statuto dell’Università di Pisa, risalendo i fatti accertati in sede penale ad anni (2001-2003) in cui il medesimo non era ancora docente universitario in convenzione, ma un medico ospedaliero in servizio presso la sola Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, venendo dunque a mancare il requisito della lesione del decoro o dell’onore della funzione di docente universitario, mentre il procedimento disciplinare sarebbe stato avviato con l’esclusivo intento di eludere l’obbligo di ricostruire la sua carriera.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, poi, la mancanza di proporzionalità della sanzione irrogata, richiamando a fondamento della propria tesi l’intervenuta prescrizione del reato ascrittogli, la tenuità del danno economico arrecato alla P.A. e l’assenza del presupposto della “reiterazione della condotta” nonché la mancanza di precedenti infrazioni disciplinari.
Con il quinto motivo, il ricorrente sostiene, altresì, la violazione del principio del ne bis in idem , in quanto il ricorrente, in relazione ai medesimi fatti, sarebbe stato già sottoposto a procedimento disciplinare da parte dell’AUOP, che, previo parere del Comitato dei garanti, aveva disposto il suo allontanamento dall’attività assistenziale.
Con il sesto motivo, il ricorrente contesta, infine, il mancato riconoscimento della restitutio in integrum per il periodo di sospensione cautelare intercorso dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, sul presupposto che “ le conseguenze patrimoniali della sospensione non possono permanere in difetto di una valida ed efficace valutazione negativa delle condotte del Prof. -OMISSIS-, la quale non può in alcun modo considerarsi in re ipsa ”.
Si è costituita l’Università di Pisa contestando con memoria la fondatezza in fatto e in diritto del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e non può perciò essere accolto per le ragioni che si passa ad esporre.
1. Alla luce dei chiarimenti e della documentazione depositata dall’Università non può meritare positivo apprezzamento il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’intervenuta estinzione del procedimento disciplinare per mancata sua conclusione nel termine di legge.
Innanzitutto, sono inconferenti i richiami alle disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 dal momento che l’art. 3, comma 2, di tale decreto ha sancito l’esclusione del rapporto di impiego dei docenti e ricercatori universitari dall’ambito di operatività della contrattualizzazione, sicchè la materia disciplinare oggetto di causa non è soggetta alle norme previste per i dipendenti pubblici “privatizzati”.
L’art.10, comma 5, della L. n. 240/2010, invece applicabile al procedimento in esame, in quanto afferente appunto al sistema universitario, dispone invece che “ Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio ”. La previsione è riportata anche nel Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina all’art. 4, comma 16.
Ebbene, come spiegato dalla difesa dell’Università, dopo l’iniziale avvio del procedimento in data -OMISSIS-, questo ha subito una prima sospensione, di 19 giorni, per le operazioni volte alla ricostituzione del Collegio di disciplina in seguito alle dimissioni del presidente (dal 28 aprile al 17 maggio 2023), e una seconda sospensione per un periodo di 45 giorni per ragioni istruttorie (come da verbale del 13 settembre 2023).
Da ciò ne deriva che il procedimento disciplinare doveva necessariamente concludersi (con la delibera del consiglio di amministrazione ex comma 4 dell’art. 10 cit.), a pena di estinzione, entro il termine finale del -OMISSIS-. Quindi, nel caso in esame, la delibera del Consiglio di amministrazione di irrogazione della sanzione deve ritenersi tempestiva, essendo stata adottata il -OMISSIS-.
2. Rispetto alla specificità delle contestazioni, di cui al secondo motivo, a differenza di quanto lamentato dal ricorrente, gli atti impugnati individuano con chiarezza e puntualità i fatti oggetto di contestazione disciplinare ritenuti lesivi della dignità e dell’onore del professore universitario, nonché dell’immagine dell’Ateneo.
Invero, nel parere del Collegio di disciplina, ma ugualmente già nella comunicazione di avvio del procedimento, dopo il riepilogo dello svolgimento del processo penale, i fatti contestati sono stati così riassunti in modo specifico e dettagliato: “ il prof. -OMISSIS- riceveva numerosi pazienti presso l’ospedale di Pisa, sulla base di appuntamenti presi telefonicamente o per contatto con altri medici, senza usare il sistema delle prenotazioni in funzione presso l’ente ospedaliero; … aveva richiesto e percepito onorari da tali pazienti per visite effettuate presso lo stesso ospedale, spesso in locali non adibiti a questo scopo, senza rilasciare ricevuta fiscale, senza indirizzarli per il pagamento agli appositi sportelli e omettendo di versare la quota parte del compenso spettante all’ente ospedaliero … dopo tali visite i pazienti venivano indirizzati presso una struttura convenzionata con il SSN e lì sottoposti ad interventi chirurgici dal professor -OMISSIS-, che tuttavia non figurava formalmente ”.
Peraltro, in sede disciplinare, il diritto di difesa dell’odierno ricorrente si è potuto esplicare in modo effettivo, come dimostrato dalle memorie dallo stesso depositate in vista delle audizioni orali. D’altro canto sono stati legittimamente ripresi dall’Università i medesimi fatti oggetto delle contestazioni penali e altrettanto legittimamente assunti a fini istruttori gli accertamenti effettuati nella medesima sede penale. Invero, seppure il processo si è concluso per intervenuta prescrizione del reato è rimasta intatta la chiara e inequivocabile valenza oggettiva sul piano disciplinare delle condotte evidenziate nel giudizio penale.
Essendo d’altro canto pacifico in giurisprudenza che la sentenza di proscioglimento non esclude di per sé la possibilità per il datore di lavoro pubblico di prendere in considerazione le risultanze del processo penale nel più ampio quadro della valutazione complessiva dei fatti condotta in seno al procedimento disciplinare (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 9 febbraio 2023 n. 1426).
Peraltro, nel caso di specie, le medesime condotte contestate in sede disciplinare erano state accertate e sanzionate penalmente in primo e in secondo grado, mentre la prescrizione è stata dichiarata solo in seguito alla derubricazione del reato di peculato in abuso di ufficio ad opera della Cassazione.
Il secondo motivo di ricorso deve perciò essere respinto, non sussistendo la dedotta genericità delle contestazioni.
3. Quanto al terzo motivo, se è vero che i comportamenti oggetto di sanzione disciplinare si sono verificati nell’ambito dell’attività assistenziale e in un arco temporale immediatamente antecedente all’assunzione dello status di docente universitario, è altrettanto indubitabile che i due ambiti lavorativi sono tutt’altro che separati fra loro e che anzi l’inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca (v. art. 2, comma 2, lett. c , L. n. 240/2010) comporta inevitabilmente un’incidenza di quei comportamenti sul rapporto di fiducia con l’Università.
Deve, quindi, ritenersi esente da censure l’operato del Collegio di disciplina che, nel proprio parere, tenuto conto dei fatti accertati in sede penale, ha rilevato come questi “ tenuti nell’arco di almeno un biennio, costituiscono abituale irregolarità di condotta e ledono la dignità e l'onore della professione del professore universitario così come, nella loro specificità, quella di medico ”.
E’ infatti evidente come le gravi scorrettezze e le negligenze professionali commesse dal ricorrente nello svolgimento delle funzioni assistenziali fossero comunque in grado di compromettere irrimediabilmente l’immagine e il prestigio del medesimo e dell’Università per la quale lavorava, e fossero idonee ad incrinare il rapporto di fiducia del docente universitario medico con l’Università.
Tali scorrettezze, una volta emerse nel processo penale, rendevano incompatibile la prosecuzione dell’attività didattico-scientifica del ricorrente, il quale aveva ormai perso la credibilità, il prestigio e l’autorevolezza che una figura di riferimento come quella del professore universitario deve possedere non solo all’esterno ma anche agli occhi dei suoi allievi.
In conclusione il Collegio ritiene che le doglianze articolate con il terzo motivo debbano essere respinte, non potendosi escludere la possibilità dell’amministrazione di porre a fondamento del procedimento disciplinare anche atti compiuti dall’incolpato precedentemente all’instaurazione del rapporto di lavoro (ma accertati successivamente), che tuttavia incidano significativamente sul mantenimento del rapporto fiduciario e sulla persistenza dell’ idoneità dell’interessato a svolgere le proprie funzioni, e risultando, per altro verso, la valutazione effettuata dall’organo disciplinare nel caso di specie, giustificata dallo stretto legame funzionale esistente tra attività assistenziale, da un lato, e attività didattica e di ricerca, dall’altro.
4. Quanto al profilo della proporzionalità della sanzione inflitta si richiamano i princìpi della consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui la determinazione relativa all'entità della sanzione disciplinare costituisce manifestazione di una tipica valutazione discrezionale della pubblica amministrazione datrice di lavoro, insindacabile di per sé dal giudice amministrativo - tranne nei casi in cui essa appaia manifestamente anomala o sproporzionata o particolarmente severa (v. Cons. Stato, n. 2378/2019).
Con particolare riferimento al sindacato sulla congruità della sanzione della destituzione, è stato precisato che il giudice può verificare che l’atto sia sorretto da motivazione adeguata e basata su fatti manifestamente gravi e tali da indurla a considerare i fatti commessi incompatibili con la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego; e che il provvedimento punitivo è illegittimo se manca una sufficiente connessione logico-giuridica tra le responsabilità effettivamente accertate, la motivazione dell’atto e la sanzione adottata (Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2002, n. 449).
Nella fattispecie in esame quest’ultime ipotesi non si configurano, tenuto conto della gravità delle condotte contestate al ricorrente e della loro reiterazione nell’arco di tempo considerato.
Non vale in contrario richiamare l’intervenuto proscioglimento dal reato di abuso di ufficio per prescrizione, né la tenuità del danno economico inferto all’Azienda, in quanto la considerazione di tali elementi non elimina né attenua il disvalore delle condotte ascritte al ricorrente, seguendo il processo penale e il procedimento disciplinare logiche e regole differenti, così che una valutazione di tenuità di un fatto in sede penale può condurre a una grave sanzione disciplinare se, sulla base di un’autonoma valutazione della rilevanza delle condotte poste in essere dal pubblico dipendente, l’amministrazione riconosca la sussistenza di una significativa e non recuperabile lesione del sistema di valori giuridici affidati alla sua tutela.
Il quarto motivo deve dunque essere respinto non apparendo né abnorme, né sproporzionata, la sanzione espulsiva inflitta.
5. Venendo quindi al quinto motivo, risulta centrato il richiamo operato dalla difesa dell’Università all’ art. 1 del “ Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari ”, il quale dispone che le regole ivi previste si applicano ai professori e ricercatori universitari “ compresi quelli che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere universitarie o le strutture sanitarie convenzionate ”, precisando al secondo comma che “ Per i professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana trovano applicazione l’art. 5, comma 14, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e i protocolli d’intesa sottoscritti tra le parti ”.
A sua volta, lart. 5, co. 14, del d.lgs. n. 517/1999 stabilisce che: “ Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il direttore generale previo parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta, di un apposito comitato costituito da tre garanti, nominati di intesa tra rettore e direttore generale per un triennio, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporne l'allontanamento dall'azienda, dandone immediata comunicazione al rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Qualora il comitato non si esprime nelle ventiquattro ore previste, il parere si intende espresso in senso conforme ”.
Dunque, è chiaro che nel caso di docenti universitari che svolgono attività assistenziale, la legge attribuisce, sia la potestà disciplinare in capo all’Ente/datore di lavoro, ossia l’Università, che la facoltà dell’Azienda sanitaria, “ nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio ”, di disporne la sospensione e l’allontanamento dall’attività assistenziale. La norma è, infatti, chiara nello stabilire che il Direttore generale dell’Azienda può adottare il provvedimento di allontanamento e di sospensione ivi previsto “ ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari ”.
Né si potrebbe porre un problema di bis in idem avendo la Corte di Cassazione, recentemente e con più pronunce, escluso il carattere disciplinare del provvedimento di allontanamento disposto dal Direttore dell’Azienda ospedaliera, osservando, in proposito, quanto segue: “ il potere di sospensione dall'attività assistenziale e di allontanamento dall'Azienda sanitaria cui sono assegnati esercitabile nei confronti dei medici universitari da parte del Direttore generale della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. n. 517 del 1999, non ha carattere disciplinare (…) ma neppure può considerarsi "strumentale" rispetto al potere disciplinare del Rettore perché questo equivarrebbe a negare l'autonomia e la pari-ordinazione connaturate al rapporto tra Università e Azienda sanitaria da sempre riconosciute nel nostro ordinamento, con la specificazione della conformazione dei reciproci rapporti al principio di leale cooperazione. Ne deriva che il suddetto potere va configurato le volte in cui ritenga che ricorra l'ipotesi di "gravissime mancanze ai doveri d'ufficio" commesse da un docente universitario nell'esercizio dell'attività assistenziale (…).” (cfr., da ultimo, ordinanza Cassazione civile sez. lav., 29 novembre 2024, n.30752).
Uguale principio è stato enunciato dalla Cassazione civile sez. lav., con la precedente ordinanza n. 15684 del 2024, dove si è anche osservato che: “ il potere attribuito al Direttore generale della Azienda Ospedaliero universitaria dalla disposizione in esame, che giova ribadirlo, non è strumentale a quello disciplinare, trova la sua origine nel potere discrezionale di cui detto organo dispone in ordine agli aspetti organizzativi e gestionali del servizio - a salvaguardia dei superiori interessi di rilievo pubblico inerenti alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie - il cui esercizio deve avvenire nel rispetto dei presupposti di legge e delle clausole generali di correttezza e buona fede ”.
Il quinto motivo deve dunque essere respinto.
6. Le considerazioni sin qui svolte conducono, quindi, assorbito ogni altro profilo, a ritenere correttamente esercitato il potere disciplinare da parte dell’Università, dovendo peraltro osservarsi che molte delle argomentazioni portate dal ricorrente a sostegno dei motivi sin qui esaminati risultano coperte dal giudicato portato dalla sentenza n. 128 del 2023, avendo questo T.a.r. attribuito all’Amministrazione la facoltà di intraprendere il procedimento disciplinare (“ a nulla rilevando il fatto della eventuale sopravvenuta cessazione dal servizio ” e “ anche dopo la presente pronuncia anche ove fossero intervenute decadenze o preclusioni ”).
7. Il sesto motivo, alla luce di quanto fin qui esposto, deve ritenersi palesemente infondato, avendo questo T.a.r. stabilito, con la sentenza n. 128 del 2023, che il diritto alla restitutio in integrum del ricorrente era condizionato dal mancato esperimento del procedimento disciplinare e dal conseguente accertamento di responsabilità in detta sede.
Come si è visto, il procedimento disciplinare è stato invece legittimamente espletato con l’irrogazione della sanzione della destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni di cui agli articoli 87 e 89 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e con conseguente venir meno del diritto alla ricostruzione della carriera a fini economici relativamente al periodo della sospensione obbligatoria che rimane coperto dalle conseguenze sanzionatorie.
8. In conclusione il ricorso deve essere integralmente respinto.
9. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rimborsare le spese di lite alla resistente Università, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD NI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
LA CI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA CI | RD NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.