Versione
28 ottobre 1981
28 ottobre 1981
Art. 3.
Il personale ferroviario che non abbia fruito, per decorrenza del termine, dell'attribuzione dell'importo di lire 800 annue, di cui all' articolo 15, primo e secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e' ammesso a fruire di tali benefici subordinatamente alla presentazione della domanda entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti dell'Azienda.
E' abrogato l' articolo 84 della legge 11 febbraio 1970, n. 34 , con effetto dal 26 marzo 1981.
Il personale ferroviario che non abbia fruito, per decorrenza del termine, dell'attribuzione dell'importo di lire 800 annue, di cui all' articolo 15, primo e secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42 , per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e' ammesso a fruire di tali benefici subordinatamente alla presentazione della domanda entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti dell'Azienda.
E' abrogato l' articolo 84 della legge 11 febbraio 1970, n. 34 , con effetto dal 26 marzo 1981.
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2002, n. 7074Provvedimento: […] così come gli altri aspetti dei rapporti di lavoro, dalle norme in vigore al momento della privatizzazione dei rapporti di lavoro (cfr. art. 21 legge n. 210/1985) e quindi (per effetto dell'abrogazione da parte dell'art. 3 della legge n. 564 del 1981 della norma specifica di cui all'art. 84 della legge n. 34 del 1970) dall'art. 2 del R.D. 19 gennaio 1939 n. 295 relativo agli impiegati dello Stato, così come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 50/1981 sotto il profilo della durata, portata da due a cinque anni, […]Leggi di più...
- giurisdizione giudice amministrativo·
- prescrizione quinquennale·
- art. 4 legge n. 426/1982·
- art. 15 legge n. 42/1979·
- prescrizione crediti retributivi·
- art. 2948 c.c.·
- prescrizione decennale·
- inammissibilità ricorso per conciliazione·
- privatizzazione Ferrovie dello Stato