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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente Rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.1640 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025, promosso da
(C.F.: , nato a [...]_1 CodiceFiscale_1
Calabria l'08.01.1982), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Nadia Maria Aguglia, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Francesco Baracca- trav. De Salvo n. 8/A, ha eletto domicilio;
E
(C.F.: , nata a [...]_2
Reggio Calabria il 09.05.1984), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Caterina Sonia Pellicanò, presso il cui studio in Reggio
Calabria alla via Ravagnese superiore n. 43/G int.3 n.76, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 26.06.2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 12.06.2010;
-considerato che con decreto del 09.07.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 16.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 16.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3,
473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-rilevato che con provvedimento del 19.09.2025 le parti venivano invitate a modificare le condizioni precedentemente pattuite, in quanto contrarie all'interesse delle due figlie minori, in punto di assegno a titolo di mantenimento nonché relativamente all'assegno unico universale, rinviando all'udienza cartolare del 14.10.2025 e assegnando nel contempo alle parti termine sino al giorno 14.10.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt.
473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 12.06.2010; b) dal matrimonio sono nate due figlie minori: (09.08.2011) e (13.03.2018); Per_1 Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse delle minori nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 09.07.2025, il quale ha apposto il relativo visto in data
18.07.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data
26.06.2025 da e , così Parte_1 Controparte_1
provvede: -dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n.
202, parte II, serie A, u.1, anno 2010, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. le figlie minori, e stante la minore età, verranno Per_1 Per_2
affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3. La casa coniugale, sebbene di proprietà della madre del sig. Pt_1
e già concessa alla coppia in comodato d'uso in occasione del matrimonio, verrà assegnata alla sig.ra , in ragione della CP_1
circostanza che le figlie minori ivi con lei rimarranno anagraficamente residenti. La signora provvederà a volturare a suo nome tutte CP_1
le utenze di casa (luce, gas, Tari etc..) ed a suo onere e carico saranno i costi dei consumi fin dal mese del corrente mese di giugno 2025;
4. I coniugi, considerate le rispettive condizioni reddituali, prevedono che, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, Per_1
e il sig. versi entro il 21 di ogni mese alla sig.ra Per_2 Pt_1
a mezzo bonifico bancario (coordinate già note) la cifra CP_1
mensile di € 400,00 (€ 200 per ciascuna figlia), con adeguamento annuale secondo ISTAT-FOI. Quanto all'assegno unico, percepito al momento interamente dal sig. , i ricorrenti si prestano Pt_1
reciproco consenso affinché ciascuno richieda e percepisca il 50% della somma spettante al nucleo familiare;
5. Il sig. , considerato che la figlia maggiore ha appena Pt_1 Per_1
intrapreso il proprio percorso di studi presso scuola secondaria di secondo grado della città, al fine di consentire alla ragazza di muoversi in piena autonomia, provvederà al pagamento dell'importo mensile dell'abbonamento per i mezzi pubblici;
6. I genitori concordano di provvedere con onere gravante al 50% sul padre e al 50% sulla madre alle spese straordinarie di carattere necessario nell'interesse delle figlie. A tale proposito, per spese straordinarie devono intendersi: SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1.
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, danza, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Il coniuge che sostiene la spesa straordinaria potrà considerare acquisito il consenso dell'altro coniuge, decorsi giorni 20 dall'invio della richiesta scritta sia a mezzo e- mail che con chat. Il dissenso dovrà essere espresso e documentabile.
SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, mensa scolastica, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
7. Con riferimento al diritto di visita e alle sue modalità di esercizio, i sigg. - concordano, allo stato, quanto segue: Pt_1 CP_1
7.1- considerato che il sig. svolge la propria attività lavorativa Pt_1
su più turni che variano, generalmente di settimana in settimana e in considerazione del superiore interesse delle minori, lo stesso potrà incontrare liberamente e tutti i pomeriggi, d'inverno, Per_1 Per_2
dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00 e, d'estate, dalle ore 14.00 e fino alle ore 21.00. Gli orari qui indicati di rientro delle minori presso la madre potranno variare, con preavviso, ove il papà trattenesse con sé le figlie per la cena. Al fine di agevolare gli incontri e garantirne lo svolgimento, in ogni caso, vengono fisasti per l'esercizio del diritto di visita due giorni (martedì e giovedì), con incontri dalle ore 16.00 alle ore
20.30. Le minori rimarranno con il padre a fine settimane alterne, dalle ore 14.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica successiva.
7.2- I genitori si impegnano a consentire alle minori di partecipare a tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche, anche qualora le stesse dovessero coincidere con le giornate che la prole trascorrerà esclusivamente con l'uno o con l'altro genitore.
7.3- Il sig. si impegna a informare tempestivamente la sig.ra Pt_1
di eventuali impedimenti nell'esercizio del diritto di visita. I CP_1
coniugi, a tal proposito, concordano sulla circostanza che la giornata in cui il diritto di visita eventualmente non dovesse essere esercitato, anche per cause comunicate diverse dalle difficoltà e dagli impegni paterni, non potrà essere recuperato.
7.4. Alla stessa maniera, entrambi i ricorrenti prevedono che, nel caso di impedimento del genitore incaricato delle incombenze per le figlie (come, ad esempio, accompagnarle e riprenderle dalle attività didattiche ed extrascolastiche) per ogni singolo giorno, il genitore impedito comunicherà tempestivamente – al massimo entro la mezzora precedente
- con messaggio e/o telefonata all'altro genitore, la propria difficoltà, affinché quest'ultimo possa organizzarsi personalmente. Nel caso di impedimento di entrambi i genitori, varrà quanto previsto al successivo punto 7.5, ossia i genitori richiederanno l'intervento dei propri familiari per attendere alle necessità delle figlie.
7.5- Nell'accudimento e gestione delle figlie i genitori concordano di coadiuvarsi e sostituirsi reciprocamente in caso di loro impedimento.
Loro genitori, inoltre, reciprocamente si autorizzano l'ausilio dei nonni materni e/o paterni o anche della zia paterna, per coadiuvarli nella gestione di e in caso di loro reciproco impedimento Per_1 Per_2
7.6- I ricorrenti prevedono, ancora, che il sig. trascorra con le Pt_1
figlie un periodo di quindici giorni, anche non continuativi, esclusivamente con lui durante il periodo estivo, con determinazione del periodo e relativa comunicazione entro il giorno 31 del mese di maggio.
Per il corrente anno, in considerazione della circostanza che la predetta data è ormai successiva al deposito del ricorso, i coniugi concordano che il sig. comunichi il periodo da trascorrere con le figlie per Pt_1
l'estate entro il 25 giugno 2025. La sig.ra avrà diritto a CP_1
trascorrere con le figlie analogo periodo, che indicherà al marito entro il
10 giugno di ogni anno e per il corrente anno, per le motivazioni di cui sopra, entro il 30.6.2025.
7.7- I genitori di e si impegnano a partecipare Per_1 Per_2
congiuntamente a tutte le occasioni che riguardino le minori
(compleanni, onomastici, ricorrenze per comunione, cresima, etc.)
7.8- In relazione alle vacanze natalizie e a quelle pasquali prevedono che: per il periodo natalizio, ad anni alterni, e Per_1 Per_2
trascorreranno esclusivamente con il padre i giorni dal 23 al 30 dicembre e, quindi, esclusivamente, con la madre, quelli dal 31.12 al
6.1.; mentre per il periodo pasquale, sempre, ad anni alterni, la Pasqua, con la madre e il Lunedì dell'Angelo, con il padre.
7.9- E inoltre i ricorrenti concordano che le figlie trascorreranno, indipendentemente dalla frequentazione ordinaria, la Festa del Papà con il papà e la Festa della Mamma con la mamma, così come i giorni del compleanno e dell'onomastico degli stessi;
il compleanno e l'onomastico dei genitori, indipendentemente dalla frequentazione ordinaria, sarà trascorso con le minori. Il regime sopra indicato varrà , anche nel caso in cui tali giornate dovessero coincidere con quelle del diritto di visita.
7.10- I sigg. – concordemente prevedono che, anche Pt_1 CP_1
al fine di mantenere i naturali rapporti tra le figlie e le loro famiglie di origine, e possano senza difficoltà partecipare agli Per_1 Per_2
eventi familiari e amicali di entrambi i rispettivi nuclei.
8) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al loro mantenimento e dichiarano che, salvo quanto previsto nel presente accordo, non vantano alcuna altra reciproca pretesa l'uno/a verso l'altra/o.
9) Le parti convengono altresì – per il caso dell'intraprendersi di relazioni sentimentali o convivenze con altra persona nelle rispettive abitazioni – di procedere con la massima delicatezza e nel rispetto della figura genitoriale di entrambi all'eventuale presentazione del nuovo compagno/a alle bambine, evitando confusioni e/o traumi che per loro sarebbero di certo pregiudizievoli.
10) I genitori si rilasciano sin d'ora autorizzazione al rilascio del passaporto e altri documenti validi per l'espatrio sia personali che delle minori, fermo restando il dovere di comunicazione di ogni spostamento con loro all'estero.
11) Le parti dichiarano di dare, siccome danno, immediata efficacia all'accordo di separazione, già all'atto della sua sottoscrizione
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese del giudizio integralmente compensate tra le parti;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 21.10.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna