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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/02/2024, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
Proc. n. 1477/2019 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 07 febbraio 2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.sa Daniela Francesca
Balsamo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 1477/2019 R.G. promossa
da
rappresentato e difeso dall'avv. R.A. Tremoglie, per procura in calce Parte_1
al ricorso introduttivo, presso il cui studio in Enna, via Pergusa n.179 è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappr. pro-tempore, rappr. e difeso dall'avv. Giovanni Consolo per procura generale alle liti,
elettivamente domiciliato presso la propria sede di Enna, via Roma 419/421;
-resistente-
Avente ad oggetto: rendita per malattia professionale
All'udienza odierna i difensori concludevano come in atti.
MOTIVI
Con ricorso depositato il giorno 28.06.2019 il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di avere subito un infortunio sul lavoro in data 28.03.2017 adiva questo Ufficio al fine di accertare la causa di lavoro del suddetto infortunio, dichiarare il grado di inabilità conseguitone e ed ottenere la corresponsione della rendita da inabilità permanente.
Vinte le spese.
Instauratosi il contraddittorio, l' resisteva in giudizio, deducendo l'infondatezza delle CP_1
doglianze in ordine all'esito degli accertamenti sanitari effettuati in sede amministrativa e chiedeva,
quindi, il rigetto della domanda con il favore delle spese di lite. In via preliminare eccepiva la nullità
del ricorso ex art 414 cpc.
All'odierna udienza, la causa trattata ex art 127 ter cpc è stata infine definita con sentenza.
*******
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del nesso causale tra l'infortuno occorsogli e la causa di lavoro.
Agisce affinchè sia accertata la natura lavorativa dell'infortunio verificatosi il 28.03.2017 ed affinchè
sia accertata e dichiarato “un grado di inabilità della percentuale che sarà determinata a seguito di ctu” ed ancora, affinchè per l'effetto sia disposta condanna dell' alla corresponsione della CP_1
rendita da inabilità permanente.
CP_ L' costituendosi in giudizio eccepisce la nullità del ricorso per la violazione dell'art 414 c.p.c.
argomentando nel modo che segue: infatti il ricorrente non ha neppure dedotto ed allegato, ricorso, l'elemento essenziale a fondamento
della domanda il danno alla persona superiore al 6 %, in applicazione dei baremes valutativi
dell' . CP_1
Tale elemento doveva, quantomeno, essere dedotto in ricorso.
Infatti senza aver provato l'esistenza di un danno permanente chiede in conclusioni l'erogazione
della rendita, che presuppone la prova dell'esistenza di un danno permanente superiore al 16 % .
Né tale nullità potrà essere sanata con la richiesta di nomina di CTU medico legale, atteso che il
consulente come ausiliario del giudice , non può avere una funzione esplorativa, dovendo, sulla
scorta delle proprie conoscenze specialistiche valutare le allegazioni di parte.
In effetti, parte ricorrente non allega né indica in seno al ricorso la percentuale di inabilità che assume derivatagli dall'infortunio.
In replica a tale eccezione, nella prima difesa utile ( in seno alle note difensive del 02.12.2021) parte ricorrente deduce poi testualmente quanto segue:
“Invero, il ricorrente ha provato l'esistenza di un danno permanente nella misura del 4%, come
risulta dal prodotto certificato medico a firma del Dott. . Persona_1
Se è vero che tale percentuale, se confermata dal CTU, non comporterà l'erogazione di una rendita,
e, dunque, il giudice respingerà la domanda di cui al capo n.2, è anche vero che un danno biologico
causato da infortunio sul lavoro si è verificato, per cui, assunte le prove richieste, e valutata la
documentazione prodotta, compresa quella medica, validata dalla relazione peritale di CTU, il
giudice dovrà accogliere la domanda di cui al capo 1, con la quale gli si è chiesto di accertare e
dichiarare che il ricorrente, in data 28/03/17, subiva un infortunio sul lavoro con le modalità
descritte in ricorso.
Il riconoscimento dell'inabilità, quale danno biologico, può essere, infatti, riconosciuto anche in
percentuale inferiore al 6% ...” Quindi, parte ricorrente, a chiarimento delle proprie istanze, precisa che il danno biologico che si assume accertato è pari al 4% e chiede che si proceda comunque in via giudiziale a tale riconoscimento .
Risulta pertanto, per tale via, superata l'eccezione di nullità.
D'altra parte, in sostanza, il ricorrente prospetta la tesi dell'ammissibilità di una azione, quale è quella dallo stesso proposta, che sia finalizzata ad ottenere l'accertamento giudiziario di una percentuale di inabilità derivante da infortunio sul lavoro indipendentemente dalla sua idoneità a far conseguire l'accertamento dei diritto ad una prestazione erogata dall' . CP_1
L'assunto non può essere condiviso.
Vale, al riguardo, ricordare il consolidato principio di legittimità (da ultimo Cass. 21903 del 2018)
pienamente condiviso da questo decidente, secondo cui, in tema di infortuni e malattie professionali
è inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l'azione diretta ad accertare il nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro, senza che sia residuata un'inabilità permanente indennizzabile,
atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento dei diritto fatto valere in giudizio e non di per sè e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, dovendosi rilevare che la natura lavorativa dell'infortunio,
o l'eziologia professionale della malattia, non costituisce una questione pregiudiziale alla prestazione economica, come tale suscettibile, a norma dell'art. 34 c.p.c., di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo (v., ex multis, Cass. 8 settembre 2015, n. 17803 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Né vale obiettare che in seno alle conclusioni, il ricorrente richiede comunque la condanna dell' alla corresponsione della rendita da inabilità permanente, giacchè tale richiesta CP_1
all'evidenza, non collima con le premesse del ricorso, laddove, come lo stesso ricorrente ha chiarito, facendo leva sui documenti prodotti a corredo della domanda, si assume e documenta ( alleg. al doc.8)
un grado di inabilità del 4%, di guisa che la domanda di corresponsione della rendita ( che presuppone un danno permanente nella misura minima del 16% ) risulta abnorme, oltre che è del tutto slegata dai presupposti fattuali da cui muove il ricorrente, di guisa che non si è ritenuto di disporre alcuna ctu.
Il ricorso, già di per sé inammissibile, per quanto rilevato, merita dunque in ogni caso, il rigetto.
Nulla occorre disporre sulle spese ex art 152 disp att. Cpc.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso.
Nulla dispone sulle spese.
Enna, 7 febbraio 2024.