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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 560/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SORRENTINO FEDERICO, Presidente e Relatore
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 388/2023 depositato il 20/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Prof. Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Prof. Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 661/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 3 e pubblicata il 08/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF0317010172020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF0317010172020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF0317010172020 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti concordano per la cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza della C.T.P. di Latina n. 661/2022 depositata in data 08/06/2022, con la quale è stato rigettato (con condanna al rimborso delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate. ADE) il ricorso dalla stessa proposto avverso l'avviso di accertamento n. TKF031701017/2020 per IRES, IRAP, IVA anno 2015 in epigrafe.
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi: a) “Illegittimità della sentenza per violazione/ falsa applicazione dell'art. 43” (decadenza del potere impositivo); b) “1.1 Sulla non applicazione al caso di specie della proroga dei termini per l'accertamento prevista dall'art. 157, D.L. n. 34/2020.”; c) “1.2 Sulla non applicazione al caso di specie della proroga dei termini per l'accertamento prevista dall'art. 67, D.L. n.
18/2020.”; d) “Illegittimità della sentenza nella parte in cui respinge il secondo e il terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente, per violazione/falsa applicazione dell'art. 39, c. 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973
(accertamento extracontabile)”; e) “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, ritenendo che le scarne prove documentali offerte dall'Ufficio appellato non giustificano l'applicazione dell'accertamento induttivo di cui all'art. 39 cit., comma 2, lett. d), utilizzabile solo allorquando le irregolarità riscontrate nelle scritture contabili siano talmente rilevanti e reiterate da rendere “inattendibili nel loro complesso le scritture stesse”.” f) “Sulla illegittimità e infondatezza dei criteri utilizzati per la ricostruzione extracontabile del reddito.”; g) “insufficiente motivazione circa il fatto, controverso e decisivo, inerente alle percentuali di ricarico applicate dall'Amministrazione”.
2. L'Agenzia delle entrate, costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto del gravame.
3. In data odierna la controversia è stata ritenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da verbale odierno, entrambe le parti hanno chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Questo Collegio non può che prendere atto dell'intervenuto venir meno di ogni interesse delle parti alla soluzione della presente controversia.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese.
Così deciso in Roma in data 28/01/2026
Il Presidente relatore est.(Federico Sorrentino)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SORRENTINO FEDERICO, Presidente e Relatore
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 388/2023 depositato il 20/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Prof. Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Prof. Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 661/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 3 e pubblicata il 08/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF0317010172020 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF0317010172020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF0317010172020 IRAP 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti concordano per la cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza della C.T.P. di Latina n. 661/2022 depositata in data 08/06/2022, con la quale è stato rigettato (con condanna al rimborso delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate. ADE) il ricorso dalla stessa proposto avverso l'avviso di accertamento n. TKF031701017/2020 per IRES, IRAP, IVA anno 2015 in epigrafe.
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi: a) “Illegittimità della sentenza per violazione/ falsa applicazione dell'art. 43” (decadenza del potere impositivo); b) “1.1 Sulla non applicazione al caso di specie della proroga dei termini per l'accertamento prevista dall'art. 157, D.L. n. 34/2020.”; c) “1.2 Sulla non applicazione al caso di specie della proroga dei termini per l'accertamento prevista dall'art. 67, D.L. n.
18/2020.”; d) “Illegittimità della sentenza nella parte in cui respinge il secondo e il terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente, per violazione/falsa applicazione dell'art. 39, c. 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973
(accertamento extracontabile)”; e) “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, ritenendo che le scarne prove documentali offerte dall'Ufficio appellato non giustificano l'applicazione dell'accertamento induttivo di cui all'art. 39 cit., comma 2, lett. d), utilizzabile solo allorquando le irregolarità riscontrate nelle scritture contabili siano talmente rilevanti e reiterate da rendere “inattendibili nel loro complesso le scritture stesse”.” f) “Sulla illegittimità e infondatezza dei criteri utilizzati per la ricostruzione extracontabile del reddito.”; g) “insufficiente motivazione circa il fatto, controverso e decisivo, inerente alle percentuali di ricarico applicate dall'Amministrazione”.
2. L'Agenzia delle entrate, costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto del gravame.
3. In data odierna la controversia è stata ritenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da verbale odierno, entrambe le parti hanno chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Questo Collegio non può che prendere atto dell'intervenuto venir meno di ogni interesse delle parti alla soluzione della presente controversia.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese.
Così deciso in Roma in data 28/01/2026
Il Presidente relatore est.(Federico Sorrentino)