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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/07/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 479 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti MAINI LO CASTO LUIGI, ROMANO ALBERTO e PETTA GIORGIO, ed elettivamente domiciliato in via Dante n.322, Palermo
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato.
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistenti-
OGGETTO: indennità professionale -lavoratori a t.d. forestali.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 29/05/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 13/03/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' Controparte_1
, nonché l' , deducendo di avere prestato la propria attività lavorativa in
[...] CP_2
favore dell' costituente struttura Controparte_3
periferica del suddetto Assessorato, dal 1987 al 2023 in forza di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato rinnovati con cadenza annuale, nel periodo compreso tra il
1992 e il 2022, con la qualifica, da ultimo, di “addetto alle squadre di pronto
1 intervento”.
Pertanto, il ricorrente, lamentando l'omessa corresponsione della indennità professionale prevista dall'art. 11 del CIRL 2001 , erogata soltanto ai lavorati forestali a tempo indeterminato, nonché la illegittima discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, chiedeva la condanna dell'Assessorato convenuto al pagamento della somma € 6.884,00 a titolo di differenze retributive o, comunque, al pagamento di detto importo a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima discriminazione subita, nonché la regolarizzazione contributiva.
Si costituiva l'Amministrazione resistente, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio,eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti e, nel merito,
l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
l' si costituiva in giudizio , chiedendo la regolarizzazione contributiva nel caso di CP_2
accoglimento della domanda.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto infra.
La disciplina applicabile trova il proprio fondamento nella clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che stabilisce il principio secondo cui "i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
La normativa regionale siciliana di settore, rappresentata dalla legge regionale n.
16/1996, disciplina il reclutamento e l'impiego degli operai forestali attraverso un sistema di graduatorie che prevede contingenti sia a tempo indeterminato che determinato, senza tuttavia operare distinzioni qualitative nelle mansioni assegnate alle diverse categorie di lavoratori.
L'indennità di anzianità è prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agrari.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, dalla documentazione in atti, risulta dimostrata la anzianità di servizio del ricorrente alle dipendenze dell'Assessorato resistente, seppur mediante contratti di lavoro a tempo determinato, mentre non emergono “ragioni oggettive” tali da giustificare un regime giuridico differente tra
2 lavoratori a termine e a tempo indeterminato.
Inoltre, l'indennità di cui si discute ha quale fine quello di riconoscere al lavoratore un contributo monetario alla luce dell'esperienza maturata,sicuramente sussistente in relazione alla reiterazione dei contratti.
Pertanto, l resistente deve essere condannato al pagamento, in favore del CP_1
ricorrente, dell'indennità di anzianità ed alla relativa regolarizzazione contributiva, trattandosi di emolumento costituente imponibile contributivo (in quanto non escluso dal principio di omnicomprensitività).
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato va disattesa, stante la costituzione tardiva (costituzione in data 24/3/2025 - udienza del
15/1/2025).
Per quanto concerne la quantificazione dell'indennità rivendicata, deve precisarsi che la contrattazione regionale quale fa riferimento non all'anzianità di servizio, ma alla
“anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicchè l'indennità mensile va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni e nelle misura massima di euro 61,92/ mese.
I conteggi predisposti dal ricorrente, assai analitici non sono stati contestati e possono dunque essere presi inconsiderazione per la quantificazione complessiva delle somme dovute.
Pertanto, la domanda va accolta, con condanna dell'Assessorato convenuto al pagamento dell'indennità rivendicata dal ricorrente. Va altresì accolta la domanda di regolarizzazione contributiva.
Le spese di lite, per ciò che concerne il ricorrente e l'Assessorato resistente, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia, dell'effettivo valore della singola causa, con distrazione in favore dei procuratori.
Appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra l e le CP_2
altre parti, in ragione della posizione processuale rivestita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
3 1) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione e condanna l Controparte_1
al pagamento delle differenze maturate a tale titolo, pari a euro 6.884,00
[...]
oltre interessi;
2) condanna l l versamento in Controparte_1
favore dell' dei correlati contributi previdenziali nei limiti della prescrizione CP_
quinquennale;
3) condanna l al pagamento delle Controparte_1
spese di lite, che liquida in euro 2.200,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente con distrazione ai procuratori.
Trapani, 19/07/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 479 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti MAINI LO CASTO LUIGI, ROMANO ALBERTO e PETTA GIORGIO, ed elettivamente domiciliato in via Dante n.322, Palermo
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato.
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistenti-
OGGETTO: indennità professionale -lavoratori a t.d. forestali.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 29/05/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 13/03/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' Controparte_1
, nonché l' , deducendo di avere prestato la propria attività lavorativa in
[...] CP_2
favore dell' costituente struttura Controparte_3
periferica del suddetto Assessorato, dal 1987 al 2023 in forza di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato rinnovati con cadenza annuale, nel periodo compreso tra il
1992 e il 2022, con la qualifica, da ultimo, di “addetto alle squadre di pronto
1 intervento”.
Pertanto, il ricorrente, lamentando l'omessa corresponsione della indennità professionale prevista dall'art. 11 del CIRL 2001 , erogata soltanto ai lavorati forestali a tempo indeterminato, nonché la illegittima discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, chiedeva la condanna dell'Assessorato convenuto al pagamento della somma € 6.884,00 a titolo di differenze retributive o, comunque, al pagamento di detto importo a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima discriminazione subita, nonché la regolarizzazione contributiva.
Si costituiva l'Amministrazione resistente, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio,eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti e, nel merito,
l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
l' si costituiva in giudizio , chiedendo la regolarizzazione contributiva nel caso di CP_2
accoglimento della domanda.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto infra.
La disciplina applicabile trova il proprio fondamento nella clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che stabilisce il principio secondo cui "i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
La normativa regionale siciliana di settore, rappresentata dalla legge regionale n.
16/1996, disciplina il reclutamento e l'impiego degli operai forestali attraverso un sistema di graduatorie che prevede contingenti sia a tempo indeterminato che determinato, senza tuttavia operare distinzioni qualitative nelle mansioni assegnate alle diverse categorie di lavoratori.
L'indennità di anzianità è prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agrari.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, dalla documentazione in atti, risulta dimostrata la anzianità di servizio del ricorrente alle dipendenze dell'Assessorato resistente, seppur mediante contratti di lavoro a tempo determinato, mentre non emergono “ragioni oggettive” tali da giustificare un regime giuridico differente tra
2 lavoratori a termine e a tempo indeterminato.
Inoltre, l'indennità di cui si discute ha quale fine quello di riconoscere al lavoratore un contributo monetario alla luce dell'esperienza maturata,sicuramente sussistente in relazione alla reiterazione dei contratti.
Pertanto, l resistente deve essere condannato al pagamento, in favore del CP_1
ricorrente, dell'indennità di anzianità ed alla relativa regolarizzazione contributiva, trattandosi di emolumento costituente imponibile contributivo (in quanto non escluso dal principio di omnicomprensitività).
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato va disattesa, stante la costituzione tardiva (costituzione in data 24/3/2025 - udienza del
15/1/2025).
Per quanto concerne la quantificazione dell'indennità rivendicata, deve precisarsi che la contrattazione regionale quale fa riferimento non all'anzianità di servizio, ma alla
“anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicchè l'indennità mensile va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni e nelle misura massima di euro 61,92/ mese.
I conteggi predisposti dal ricorrente, assai analitici non sono stati contestati e possono dunque essere presi inconsiderazione per la quantificazione complessiva delle somme dovute.
Pertanto, la domanda va accolta, con condanna dell'Assessorato convenuto al pagamento dell'indennità rivendicata dal ricorrente. Va altresì accolta la domanda di regolarizzazione contributiva.
Le spese di lite, per ciò che concerne il ricorrente e l'Assessorato resistente, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia, dell'effettivo valore della singola causa, con distrazione in favore dei procuratori.
Appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra l e le CP_2
altre parti, in ragione della posizione processuale rivestita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
3 1) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione e condanna l Controparte_1
al pagamento delle differenze maturate a tale titolo, pari a euro 6.884,00
[...]
oltre interessi;
2) condanna l l versamento in Controparte_1
favore dell' dei correlati contributi previdenziali nei limiti della prescrizione CP_
quinquennale;
3) condanna l al pagamento delle Controparte_1
spese di lite, che liquida in euro 2.200,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente con distrazione ai procuratori.
Trapani, 19/07/2025
Il Giudice del lavoro
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