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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/12/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 718/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 718/2025 promossa congiuntamente da nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PETTIROSSI CHIARA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nata a [...] – FDERAZIONE RUSSA il 05.03.1989, con Parte_2 il patrocinio dell'avv. PETTIROSSI CHIARA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in ASSISI in data 18/02/2019, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 3, Parte I, Ufficio 1, Anno 2019, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 28/01/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente dalle parti, a mezzo del ricorso depositato in data 28/01/2025, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 354/2025 pronunciata da questo Tribunale in data 19.05.2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70 e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dalla documentazione depositata dalle parti.
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 27.11.2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in ASSISI in data 18/02/2019, con atto trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio di detto Comune al nr. 3, Parte I, Ufficio 1, Anno 2019, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 28/01/2025, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASSISI (PG) di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 28/11/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Loredana Giglio Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 718/2025 promossa congiuntamente da nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PETTIROSSI CHIARA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nata a [...] – FDERAZIONE RUSSA il 05.03.1989, con Parte_2 il patrocinio dell'avv. PETTIROSSI CHIARA, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in ASSISI in data 18/02/2019, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 3, Parte I, Ufficio 1, Anno 2019, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 28/01/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda cumulativa di separazione personale e scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente dalle parti, a mezzo del ricorso depositato in data 28/01/2025, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 354/2025 pronunciata da questo Tribunale in data 19.05.2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70 e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dalla documentazione depositata dalle parti.
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 27.11.2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in ASSISI in data 18/02/2019, con atto trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio di detto Comune al nr. 3, Parte I, Ufficio 1, Anno 2019, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 28/01/2025, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASSISI (PG) di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 28/11/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Teresa Giardino