Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1952/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1952/2015 R.G.A.C.,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione Parte_1 in appello, dall'Avv. Antonio MURANO e dall'Avv. Vincenzo PAOLINO, nello studio dei quali è elett.te dom.to;
APPELLANTE
E
(già ), in persona del Dott. Controparte_1 Controparte_2
, in virtù di procura rilasciata con atto autenticato il 16.4.2012 dal Notaio CP_3 Per_1
(Rep. n. 25658/14092), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro LIMATOLA, del
[...]
Foro di Milano, giusta procura generale alle liti, in atti, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Antonio DE FALCO;
APPELLATA avente ad oggetto: Responsabilità contrattuale - appello
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva, innanzi al Giudice di pace di Rionero in Vulture, la Parte_1 deducendone la responsabilità contrattuale, e chiedendo: che Controparte_4 fosse dichiarata la risoluzione del contratto di abbonamento (telefono fisso ed accesso alla rete informatica), già oggetto di disdetta da parte di lui;
che fosse accertato che nulla egli dovesse,
a titolo di consumi e di penale per il recesso, e che, similmente, ogni somma, pretesa dalla controparte per epoche posteriori alla disdetta, non fosse, in realtà, dovuta.
1
L'attore chiedeva, ancora, condannarsi alla restituzione delle somme illegalmente percepite, ossia gli importi di euro 750,00, con interessi e rivalutazione monetaria, di euro
184,70, quali spese sopportate per il trasferimento del numero telefonico alla TELECOM;
accertarsi che la controparte aveva commesso una pratica commerciale scorretta, e condannarsi la medesima al risarcimento del danno cagionato per il ritardo nel trasferimento, e del danno morale ed esistenziale, pari ad euro 1.300,00.
2. Resisteva la Controparte_2
3. Il Giudice di pace di Melfi (cui erano state devolute le competenze già del Giudice di pace di Rionero in Vulture), con sentenza n. 87/2014, declinava la competenza territoriale, in favore di quello di Ivrea, e compensava le spese di lite.
4. proponeva appello, innanzi a questo Tribunale. Parte_1
5. Resisteva la Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non può essere accolto.
2. Le diverse vicende societarie, che hanno condotto alla ad Controparte_1 iniziare dalla conclusione del contratto con la sono state Controparte_4 documentate dall'allora convenuta, ed attuale appellata: eccetto la prima, quella attinente all'evoluzione dalla lla Controparte_4 Controparte_2
Nessuna incertezza, tuttavia, può sorgere circa l'identità del soggetto, pur attraverso differenti denominazioni e forme nel tempo, se si osserva come il codice fiscale ed il numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino sia rimasto il medesimo ( che già si P.IVA_1 leggeva nella proposta contrattuale, sottoscritta dal , così come sono rimasti Pt_1 identici la partita IVA ( ) ed il REA 974956. P.IVA_2
3. Le questioni attinenti alla carenza di mandato e procura (parzialmente connesse, nelle deduzioni difensive del , alla precedente) appaiono trattate e decise in maniera Pt_1 corretta e condivisibile dalla sentenza di prime cure, da intendersi come qui richiamata in parte qua: e si aggiunga, solamente, che la procura generale alle liti è stata contestata, rispetto alla conformità all'originale, in maniera soltanto generica e, quindi, in realtà, tale da escludere che il problema possa essere esaminato dal Giudice (la contestazione «impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di
inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si
intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni»: Cass. civ., Sez. V, 20.6.2019, sent.
n. 16557; conformi, Cass. civ., Sez. VI - 5, 25.5.2021, ord. n. 14279; Cass. civ., Sez. III,
20.12.2021, sent. n. 40750).
3.a Il contratto concluso risulta, alla stregua della documentazione prodotta dal e delle difese da lui stesso presentate sin dal primo grado del giudizio, strutturato Pt_1 in una proposta, che il cliente sottoscriveva e trasmetteva all'impresa fornitrice dei servizi:
«L'impresa […] propone a di concludere un contratto di abbonamento Controparte_4 servizi di comunicazione elettronica», ed in un'accettazione ex art. 1327 c.c.
2 N. 1952/2015 R.G.A.C.
In tal caso, come precisa il primo comma di tale disposizione, «il contratto è concluso nel
tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.».
Si trattava della «Offerta Vodafone Partita IVA»: che il recepiva e Pt_1 sottoscriveva come propria, nella qualità di titolare della Officina Meccanica – Centro
Revisioni in Atella, Zona PAIP: egli indicava, altresì, la propria partita IVA.
È evidente, pertanto, che non si trattava di contratto concluso da consumatore («Il contratto sottoscritto da una parte nell'interesse o a nome della propria impresa individuale, che svolga un'attività non incompatibile con l'oggetto del contratto stesso, può ritenersi concluso per scopi
professionali, sicché nelle relative controversie lo speciale foro del consumatore non è applicabile, salva prova contraria da parte del contraente interessato.»: Cass. civ., Sez. III, 12.12.2023, ord. n.
34787): senza che rilevi se (come l'appellante assume), poi, nel medesimo immobile, ove esercitava l'attività d'impresa o artigianale, l'utente disponesse, altresì, di vani non dedicati a tale attività, e nei quali pure fruiva, più o meno conformemente ai patti negoziali, dei servizi, acquistati però attraverso un'offerta specificamente destinata ai titolari di partita IVA, come tali.
3.b Da questa premessa, e, dunque, dall'esclusione del foro del consumatore, deve discendere la soluzione della questione della competenza territoriale, eventualmente devoluta ad ufficio giudiziario diverso da quello adito: questione sollevata dalla parte convenuta e condivisa dal Giudice di pace, ma avversata dall'attore, oggi appellante.
L'attuale appellata sollevava la questione della competenza, in forma compiuta, sin dal precedente grado del giudizio: cfr., in proposito, le note autorizzate, depositate dal Pt_1 per l'udienza del 3 Aprile 2014.
Il foro convenzionale, coincidente con quello di Milano, non poteva costituire oggetto di accertamento giudiziario, giacché la relativa clausola contrattuale non risultava neppure prodotta e, dunque, passibile di un'indagine: e, anzi, il Giudice di pace rilevava come essa non risultasse essere neanche stata sottoposta effettivamente al cliente, che, insomma, aveva sottoscritto l'elenco delle clausole, ex art. 1341 c.c., senza averne ottenuto il testo.
Quanto agli altri fori possibili, quello dell'art. 19 c.p.c. conduceva ad Ivrea, luogo di ubicazione non della sede legale (che risultava posta ad Amsterdam, nei Paesi Bassi), bensì della ben più rilevante sede dell'amministrazione e gestionale («Con riferimento alle persone giuridiche, l'espressione "sede amministrativa" risultante dal registro delle imprese è idonea ad esprimere sinteticamente il concetto di sede effettiva, che si identifica con il luogo deputato o stabilmente
utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente e nel quale, dunque hanno concreto svolgimento le attività
amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti.
(Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto che questa fosse
stata correttamente individuata dall'attore, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., con riferimento al luogo in cui la società convenuta aveva una sede amministrativa, secondo le risultanze del registro delle imprese).»:
Cass. civ., Sez. VI - 3, 13.12.2022, ord. n. 36350).
Il foro del luogo, nel quale era sorta l'obbligazione, coincideva, anch'esso, con Ivrea, per quanto innanzi osservato circa la conclusione del contratto ex art. 1327 c.c.: la società,
3 N. 1952/2015 R.G.A.C.
erogatrice dei servizi, infatti, ivi ne iniziava l'esecuzione, ponendo a disposizione dell'utente i servizi medesimi.
Il foro, infine, del luogo nel quale doveva essere eseguita la prestazione, della quale si controverte, quale obbligazione rimasta inadempiuta, con le asserite conseguenze della risoluzione del contratto («Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 20 c.p.c.,
occorre avere riguardo al luogo in cui doveva essere eseguita l'originaria obbligazione il cui inadempimento viene dedotto a sostegno della domanda, per tale dovendosi intendere l'obbligazione
fondamentale e primaria derivante dal contratto, e non anche eventuali obbligazioni accessorie e
strumentali, il cui inadempimento non può considerarsi suscettibile di autonoma valutazione, anche nel caso in cui le stesse dovessero essere eseguite in un luogo diverso da quello in cui doveva essere
adempiuta l'obbligazione principale.»: Cass. civ., Sez. VI - 1, 12.1.2023, ord. n. 656), della ripetizione delle somme versate («Le azioni di ripetizione di indebito basate sulla nullità, annullabilità, risoluzione, dei contratti che abbiano dato luogo alle prestazioni da restituirsi, sono da
considerare non azioni reali (per le quali sia applicabile il "forum rei sitae"), ma di carattere personale, in quanto basate sull'obbligazione di restituzione conseguente alla richiesta eliminazione del rapporto
obbligatorio in base al quale il bene è stato consegnato, con conseguente applicazione sia dei criteri degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., sia di quelli dell'art. 20 dello stesso codice. Pertanto, qualora si chieda la
ripetizione di somme versate alla società erogatrice di acque irrigue in forza di applicazione di illegittimi aumenti tariffari, essendo l'obbligazione dedotta in giudizio quella nascente dal contratto di fornitura, di
pagare il corrispettivo dovuto dall'ente, occorre far riferimento ai criteri di collegamento ex art. 20 cit., individuando il luogo in cui è nata l'obbligazione, ovvero quello in cui è avvenuto il pagamento del
corrispettivo oggetto dell'obbligazione, di cui si chiede il parziale rimborso.»: Cass. civ., Sez. III,
20.4.2005, sent. n. 8248) e del risarcimento del danno («Nell'ipotesi di richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, per la determinazione del foro competente deve farsi riferimento
non già al luogo ove si è verificato l'inadempimento, ma a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta o non esattamente adempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo,
e ciò anche quando il convenuto contesti in radice l'esistenza della obbligazione stessa.»: Cass. civ.,
Sez. VI - 3, 21.3.2014, ord. n. 6762), rimaneva quello di Ivrea, perché la prestazione, come appena precisato, consisteva nell'erogare servizi, ponendoli a disposizione dell'utente: e tale attività veniva compiuta nella sede amministrativa e gestionale, quantunque di tali servizi l'utente potesse fruire sia presso il proprio domicilio (attraverso la telefonia fissa e la rete informatica), sia in qualunque luogo, nel quale egli volesse servirsi dell'apposita chiavetta, della quale era stato dotato per il traffico mediante quella rete.
4. Le spese di lite del grado possono essere compensate, alla luce della particolare complessità della causa, e conformemente alla condivisibile statuizione già assunta, sul punto, dal Giudice di prime cure.
5. Deve darsi atto, infine, che l'appello principale viene rigettato, ai fini di cui all'art. 13,
co. 1 quater, D.P.R. 115/2002, e del sorgere dell'obbligo, da parte dell'appellante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
La Cancelleria provvederà alle valutazioni ed agli adempimenti di competenza.
4 N. 1952/2015 R.G.A.C.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1952/2015 R.G.A.C., promossa da contro la (già Parte_1 Controparte_1 [...]
), in persona del Dott. , ogni diversa domanda, eccezione, CP_2 CP_3 richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese di lite tra tutte le parti;
3. dà atto che l'appello viene rigettato, ai fini di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002,
e del sorgere dell'obbligo, da parte dell'appellante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, rimettendo alla Cancelleria le valutazioni e gli adempimenti di competenza.
Potenza, 4 Febbraio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
5