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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/05/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9778 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'avv. ARMETTA DOMENICO parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il pa- Controparte_1 C.F._2
trocinio dell'avv. MODICA FRANCESCA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza del 3 dicembre 2024, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 24 ottobre 2023, della sentenza non definitiva n. 4684/2023, con la quale è stata pronunciata la ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
In primo luogo, nulla va disposto in ordine all'affidamento del figlio , nelle more divenuto maggiorenne. Per_1
Con riferimento alla domanda di affidamento del figlio minore invece, ritiene il Tribunale di confermare l'affidamento Per_2
congiunto ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre.
Nel merito, infatti, le norme introdotte con la legge 54/2006 han- no profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, im- ponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguen- te esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, non sono emersi elementi che possano indurre a ri- tenere pregiudizievole per il minore l'affidamento condiviso ad en-
- 2 -
trambi i genitori.
Va prevista, inoltre, la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé il predetto minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, secondo accordi liberamente presi.
In caso di disaccordo, il padre avrà facoltà di tenere con sé il pre- detto minore secondo le modalità stabilite in sede di separazione.
In merito all'audizione dei figli, si richiama quanto già statuito dal Giudice relatore con provvedimento del 3 aprile 2024.
❖❖❖
Consegue, in ogni caso, alla regolamentazione del domicilio pre- valente dei figli l'assegnazione in favore della resistente dell'immobile, già adibito a casa coniugale, sito in Palermo via Ca- steldaccia n. 10 ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei predetti dell'habitat dome- stico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle con- suetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al man- tenimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantene- re, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147
c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconduci- bili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza mo- rale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro
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età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimen- to di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valuta- zione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Deve rammentarsi, poi, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano rag- giunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i fi- gli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
Ora, nel caso in esame, il ricorrente ha sollecitato una riduzione del contributo al mantenimento dei figli previsto in sede di separa- zione, nonché la revoca dell'assegno versato in favore della resisten- te allegando un peggioramento della propria condizione economica,
- 4 -
in quanto gravato del pagamento di finanziamenti e di un mutuo contratto per l'acquisto di una nuova abitazione.
La parte resistente, invece, ha richiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento in proprio favore allegando la difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro in considerazione dell'età e delle precarie condizioni di salute.
Ciò posto, nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato in sede di udienza presidenza di percepire uno stipendio mensile pari ad €
1400,00.
La resistente, invece, ha riferito di non potere lavorare anche a causa di una patologia insorta dopo la separazione, precisando poi di svolgere saltuariamente qualche lavoro domestico presso l'abitazione di parenti.
Ora, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta, emerge una riduzione del reddito nella disponibilità del ricorrente in conseguenza dei finanziamenti dallo stesso contratti, ma non è possibile, allo stato, valutare il grado di necessità degli impegni finanziari assunti.
Invero, in mancanza di prova contraria, i finanziamenti assunti nel corso degli anni appaiono frutto di scelte volontarie del ricorrente che, comunque, gli hanno consentito la acquisizione di risorse aggiuntive.
E' indubbio, invece, che le esigenze di cura, educazione, istruzione e assistenza, dei figli debbano ritenersi crescenti con l'età e rendano necessario un proporzionale adeguamento dell'assegno di
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mantenimento.
Invero, l'aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla crescita e non necessita di specifica dimostrazione.
Nel caso in esame, dunque, alla luce delle superiori considera- zioni, tenuto conto delle allegate condizioni economiche delle parti e degli oneri gravanti sulle stesse, considerando i tempi di perma- nenza dei figli presso la madre, appare opportuno confermare a ca- rico del l'obbligo di versare alla resistente la somma di € Pt_2
500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 250,00 per ciascun figlio).
Il ricorrente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
A nulla rileva poi la documentazione relativa agli assegni fami- liari, ormai sostituiti dall'assegno unico che, in mancanza di un ac- cordo tra le parti, verrà percepito dalle parti secondo le disposizioni di legge.
❖❖❖
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata dal- la resistente va evidenziato che la sussistenza di una sperequazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, di sé sola, non può essere sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio,
- 6 -
anche alla luce della rilettura dei presupposti per l'attribuzione del relativo diritto, come fissati, da ultimo dalla Corte di Cassazione, con la nota sentenza 11/07/2018, n. 18287.
Secondo l'iter procedendi stabilito dall'orientamento da ultimo consolidatosi, infatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio si impone preliminarmente di verificare se il richiedente non sia titolare di redditi propri e sia privo di redditi da lavoro.
Laddove tale circostanza non ricorra, va comunque effettuata una valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno, alla luce della valutazione equiordinata degli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970.
Dovendo escludersi la possibilità di operare una separazione o una graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, il concetto di adeguatezza deve assumere un conte- nuto prevalentemente perequativo-compensativo, che non può limi- tarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
In tale ottica, laddove non possa ritenersi che sussistano i pre- supposti per l'attribuzione del diritto all'assegno secondo la sua funzione squisitamente assistenziale, va valorizzata la funzione con- tributivo-compensativa del medesimo diritto, il che presuppone una effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economica- mente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla
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formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, an- che in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle de- cisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità fami- liare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Nel caso di specie, paiono sussistere i presupposti per il ricono- scimento dell'assegno divorzile in favore della , già de- CP_1
stinataria di mantenimento in sede di separazione, valorizzandone la funzione assistenziale e contributivo-compensativa.
La resistente, in particolare, ha riferito di avere dedicato la sua vi- ta al matrimonio ed ai figli e di avere difficoltà ad inserirsi nel mon- do del lavoro in considerazione dell'età e delle precarie condizioni di salute.
Il ricorrente, invece, risulta avere percepito nell'anno 2022 un reddito lordo pari ad € 21.306,46 e nell'anno 2023 un reddito lordo pari ad € 23.993,80.
Tanto premesso, alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della durata del matrimonio (celebrato nel 2002), dell'età della resistente ( 47 anni), del significativo contributo dato dalla medesi- ma alla comunità familiare, della sperequazione delle condizioni economiche tra le parti, va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 100,00 a titolo di asse- gno divorzile.
Si ritiene opportuno altresì alla luce delle circostanze emerse incari-
- 8 -
care il Consultorio familiare per un'attività di supporto delle com- petenze genitoriali al fine di ridurre il conflitto tra le parti.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano suffi- cienti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunzian- do, sentiti i procuratori delle parti:
• dispone l'affidamento condiviso del figlio minore nato Per_2
il 17 dicembre 2009 ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé, secondo le modalità indicate in parte motiva;
• conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore della odierna resistente;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Parte_3
favore di parte resistente la somma mensile di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia (€ 250,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni me- se e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Parte_3
favore di parte resistente un assegno divorzile nella misura di €
100,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, an-
- 9 -
nualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
• Incarica il Consultorio familiare territorialmente competente per le finalità indicate in parte motiva, con onere di riferire al Giudi- ce tutelare entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
• Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 9/05/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
- 10 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9778 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'avv. ARMETTA DOMENICO parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il pa- Controparte_1 C.F._2
trocinio dell'avv. MODICA FRANCESCA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza del 3 dicembre 2024, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 24 ottobre 2023, della sentenza non definitiva n. 4684/2023, con la quale è stata pronunciata la ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
In primo luogo, nulla va disposto in ordine all'affidamento del figlio , nelle more divenuto maggiorenne. Per_1
Con riferimento alla domanda di affidamento del figlio minore invece, ritiene il Tribunale di confermare l'affidamento Per_2
congiunto ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre.
Nel merito, infatti, le norme introdotte con la legge 54/2006 han- no profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, im- ponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguen- te esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, non sono emersi elementi che possano indurre a ri- tenere pregiudizievole per il minore l'affidamento condiviso ad en-
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trambi i genitori.
Va prevista, inoltre, la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé il predetto minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, secondo accordi liberamente presi.
In caso di disaccordo, il padre avrà facoltà di tenere con sé il pre- detto minore secondo le modalità stabilite in sede di separazione.
In merito all'audizione dei figli, si richiama quanto già statuito dal Giudice relatore con provvedimento del 3 aprile 2024.
❖❖❖
Consegue, in ogni caso, alla regolamentazione del domicilio pre- valente dei figli l'assegnazione in favore della resistente dell'immobile, già adibito a casa coniugale, sito in Palermo via Ca- steldaccia n. 10 ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei predetti dell'habitat dome- stico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle con- suetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al man- tenimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantene- re, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147
c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconduci- bili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza mo- rale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro
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età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimen- to di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valuta- zione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Deve rammentarsi, poi, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano rag- giunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i fi- gli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
Ora, nel caso in esame, il ricorrente ha sollecitato una riduzione del contributo al mantenimento dei figli previsto in sede di separa- zione, nonché la revoca dell'assegno versato in favore della resisten- te allegando un peggioramento della propria condizione economica,
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in quanto gravato del pagamento di finanziamenti e di un mutuo contratto per l'acquisto di una nuova abitazione.
La parte resistente, invece, ha richiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento in proprio favore allegando la difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro in considerazione dell'età e delle precarie condizioni di salute.
Ciò posto, nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato in sede di udienza presidenza di percepire uno stipendio mensile pari ad €
1400,00.
La resistente, invece, ha riferito di non potere lavorare anche a causa di una patologia insorta dopo la separazione, precisando poi di svolgere saltuariamente qualche lavoro domestico presso l'abitazione di parenti.
Ora, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta, emerge una riduzione del reddito nella disponibilità del ricorrente in conseguenza dei finanziamenti dallo stesso contratti, ma non è possibile, allo stato, valutare il grado di necessità degli impegni finanziari assunti.
Invero, in mancanza di prova contraria, i finanziamenti assunti nel corso degli anni appaiono frutto di scelte volontarie del ricorrente che, comunque, gli hanno consentito la acquisizione di risorse aggiuntive.
E' indubbio, invece, che le esigenze di cura, educazione, istruzione e assistenza, dei figli debbano ritenersi crescenti con l'età e rendano necessario un proporzionale adeguamento dell'assegno di
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mantenimento.
Invero, l'aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla crescita e non necessita di specifica dimostrazione.
Nel caso in esame, dunque, alla luce delle superiori considera- zioni, tenuto conto delle allegate condizioni economiche delle parti e degli oneri gravanti sulle stesse, considerando i tempi di perma- nenza dei figli presso la madre, appare opportuno confermare a ca- rico del l'obbligo di versare alla resistente la somma di € Pt_2
500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 250,00 per ciascun figlio).
Il ricorrente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
A nulla rileva poi la documentazione relativa agli assegni fami- liari, ormai sostituiti dall'assegno unico che, in mancanza di un ac- cordo tra le parti, verrà percepito dalle parti secondo le disposizioni di legge.
❖❖❖
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata dal- la resistente va evidenziato che la sussistenza di una sperequazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, di sé sola, non può essere sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio,
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anche alla luce della rilettura dei presupposti per l'attribuzione del relativo diritto, come fissati, da ultimo dalla Corte di Cassazione, con la nota sentenza 11/07/2018, n. 18287.
Secondo l'iter procedendi stabilito dall'orientamento da ultimo consolidatosi, infatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio si impone preliminarmente di verificare se il richiedente non sia titolare di redditi propri e sia privo di redditi da lavoro.
Laddove tale circostanza non ricorra, va comunque effettuata una valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno, alla luce della valutazione equiordinata degli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970.
Dovendo escludersi la possibilità di operare una separazione o una graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, il concetto di adeguatezza deve assumere un conte- nuto prevalentemente perequativo-compensativo, che non può limi- tarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
In tale ottica, laddove non possa ritenersi che sussistano i pre- supposti per l'attribuzione del diritto all'assegno secondo la sua funzione squisitamente assistenziale, va valorizzata la funzione con- tributivo-compensativa del medesimo diritto, il che presuppone una effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economica- mente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla
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formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, an- che in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle de- cisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità fami- liare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Nel caso di specie, paiono sussistere i presupposti per il ricono- scimento dell'assegno divorzile in favore della , già de- CP_1
stinataria di mantenimento in sede di separazione, valorizzandone la funzione assistenziale e contributivo-compensativa.
La resistente, in particolare, ha riferito di avere dedicato la sua vi- ta al matrimonio ed ai figli e di avere difficoltà ad inserirsi nel mon- do del lavoro in considerazione dell'età e delle precarie condizioni di salute.
Il ricorrente, invece, risulta avere percepito nell'anno 2022 un reddito lordo pari ad € 21.306,46 e nell'anno 2023 un reddito lordo pari ad € 23.993,80.
Tanto premesso, alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto della durata del matrimonio (celebrato nel 2002), dell'età della resistente ( 47 anni), del significativo contributo dato dalla medesi- ma alla comunità familiare, della sperequazione delle condizioni economiche tra le parti, va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 100,00 a titolo di asse- gno divorzile.
Si ritiene opportuno altresì alla luce delle circostanze emerse incari-
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care il Consultorio familiare per un'attività di supporto delle com- petenze genitoriali al fine di ridurre il conflitto tra le parti.
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Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano suffi- cienti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunzian- do, sentiti i procuratori delle parti:
• dispone l'affidamento condiviso del figlio minore nato Per_2
il 17 dicembre 2009 ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé, secondo le modalità indicate in parte motiva;
• conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore della odierna resistente;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Parte_3
favore di parte resistente la somma mensile di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia (€ 250,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni me- se e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Parte_3
favore di parte resistente un assegno divorzile nella misura di €
100,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, an-
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nualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
• Incarica il Consultorio familiare territorialmente competente per le finalità indicate in parte motiva, con onere di riferire al Giudi- ce tutelare entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
• Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 9/05/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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