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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/05/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. n. 38-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TERZA SEZIONE CIVILE
Sottosezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Enrico Quaranta Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Giudice
Dr.ssa Elisabetta Bernardel Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al P.U. r.g. n. 38/2025 avente ad oggetto APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ARTT. 268 E SS. CCII, su istanza di
C.F. nata a [...] in Parte_1 C.F._1
14.8.1983, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Riccio, preso il quale ha eletto domicilio in Cardito, Corso Cesare
Battisti n. 24, giusta procura allegata al ricorso debitore
***
Udita la relazione del Giudice relatore, dr.ssa Elisabetta Bernardel;
letto il ricorso proposto da per l'apertura della procedura di Parte_1 liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza; ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 lett. b), essendo la ricorrente residente in [...]
(CE) ed essendo ivi collocato il centro degli interessi personali;
vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI ovvero la sua insolvenza, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione ed il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, pari a complessivi € 321.719,11; considerato, infatti, che l'attivo liquidabile della ricorrente, secondo quanto prospettato nel ricorso, deriverebbe dal solo reddito da lavoro presso cooperative sociali, in quanto la stessa non risulta intestataria di beni immobili né di beni mobili
1 registrati e sul c/c a questi intestato, acceso presso l'Istituto Poste AN (poste pay n. 5333171199755857), risulta un saldo attivo pari ad € 221,48; rilevato che le entrate della Tartaglione ammontano a complessivi € 560,00 mensili
(di cui € 260,00 da contratto con la cooperativa sociale ASD Onlus, € 150,00 contratto con;
€ 150,00 un Parte_2 Parte_2 passo da te Onlus); considerato che le spese quantificate dalla ricorrente per il sostentamento del nucleo familiare, composto dalla ricorrente stessa, dal coniuge e dalla Persona_1 famiglia minore , sono state stimate in € 200,00 (di cui € 120,00 per Persona_2 spostamenti, € 60,00 per pranzi al sacco ed € 20,00 per materiale da lavoro), in quanto le ulteriori spese familiari sono sostenute dal coniuge, il quale risulta aver già ottenuto l'omologazione di un piano del consumatore dal Tribunale di Cassino;
osservato che, sebbene nel ricorso originario il debitore avesse predeterminato la durata della liquidazione in anni tre (36 mesi), in seguito al rilievo da parte del
Tribunale questi ha rimesso a quest'ultimo ogni determinazione;
considerato, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;
rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;
considerato che
, una volta esclusa la persistente operatività delle cessioni del quinto, e tenuto conto delle spese allegate dal ricorrente per il sostentamento proprio, come dettagliate in precedenza, il residuo del reddito sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;
ritenuta sussistente, in conclusione, la condizione di sovraindebitamento;
ritenuto che
non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;
considerato che
alla apertura della liquidazione controllata consegue ipso iure il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
(C.F. nata a [...] in Parte_1 C.F._1
14.8.1983, residente in [...];
2 Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Simona Di Rauso, in sostituzione sul ruolo ex
; CP_1 liquidatore il dr. ; CP_2 Controparte_3
Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni (90) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo
10, comma 3; dispone che sia escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 200,00, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento;
dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che il liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); Dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione e deposito di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, per l'approvazione da parte del giudice delegato;
Dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
Dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al
3 liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; Dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Sentenza da prenotarsi a debito
Si comunichi.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 08.05.2025
Il Giudice est.
Dr.ssa Elisabetta Bernardel
Il Presidente
Dr. Enrico Quaranta
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TERZA SEZIONE CIVILE
Sottosezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Enrico Quaranta Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Giudice
Dr.ssa Elisabetta Bernardel Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al P.U. r.g. n. 38/2025 avente ad oggetto APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ARTT. 268 E SS. CCII, su istanza di
C.F. nata a [...] in Parte_1 C.F._1
14.8.1983, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Riccio, preso il quale ha eletto domicilio in Cardito, Corso Cesare
Battisti n. 24, giusta procura allegata al ricorso debitore
***
Udita la relazione del Giudice relatore, dr.ssa Elisabetta Bernardel;
letto il ricorso proposto da per l'apertura della procedura di Parte_1 liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza; ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 lett. b), essendo la ricorrente residente in [...]
(CE) ed essendo ivi collocato il centro degli interessi personali;
vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI ovvero la sua insolvenza, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione ed il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, pari a complessivi € 321.719,11; considerato, infatti, che l'attivo liquidabile della ricorrente, secondo quanto prospettato nel ricorso, deriverebbe dal solo reddito da lavoro presso cooperative sociali, in quanto la stessa non risulta intestataria di beni immobili né di beni mobili
1 registrati e sul c/c a questi intestato, acceso presso l'Istituto Poste AN (poste pay n. 5333171199755857), risulta un saldo attivo pari ad € 221,48; rilevato che le entrate della Tartaglione ammontano a complessivi € 560,00 mensili
(di cui € 260,00 da contratto con la cooperativa sociale ASD Onlus, € 150,00 contratto con;
€ 150,00 un Parte_2 Parte_2 passo da te Onlus); considerato che le spese quantificate dalla ricorrente per il sostentamento del nucleo familiare, composto dalla ricorrente stessa, dal coniuge e dalla Persona_1 famiglia minore , sono state stimate in € 200,00 (di cui € 120,00 per Persona_2 spostamenti, € 60,00 per pranzi al sacco ed € 20,00 per materiale da lavoro), in quanto le ulteriori spese familiari sono sostenute dal coniuge, il quale risulta aver già ottenuto l'omologazione di un piano del consumatore dal Tribunale di Cassino;
osservato che, sebbene nel ricorso originario il debitore avesse predeterminato la durata della liquidazione in anni tre (36 mesi), in seguito al rilievo da parte del
Tribunale questi ha rimesso a quest'ultimo ogni determinazione;
considerato, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;
rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;
considerato che
, una volta esclusa la persistente operatività delle cessioni del quinto, e tenuto conto delle spese allegate dal ricorrente per il sostentamento proprio, come dettagliate in precedenza, il residuo del reddito sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;
ritenuta sussistente, in conclusione, la condizione di sovraindebitamento;
ritenuto che
non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;
considerato che
alla apertura della liquidazione controllata consegue ipso iure il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
(C.F. nata a [...] in Parte_1 C.F._1
14.8.1983, residente in [...];
2 Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Simona Di Rauso, in sostituzione sul ruolo ex
; CP_1 liquidatore il dr. ; CP_2 Controparte_3
Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni (90) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo
10, comma 3; dispone che sia escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 200,00, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento;
dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che il liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); Dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione e deposito di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, per l'approvazione da parte del giudice delegato;
Dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
Dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al
3 liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; Dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Sentenza da prenotarsi a debito
Si comunichi.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 08.05.2025
Il Giudice est.
Dr.ssa Elisabetta Bernardel
Il Presidente
Dr. Enrico Quaranta
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