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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5474 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 789/2025
All'udienza del 11 dicembre 2025 davanti al giudice dott. CA IL:
- Avvocato Riccardo Vescia per parte opponente
- Avvocato Manuel Soldi per l'avvocato Ignazio Paris per l'opposta.
I legali si ripostano alle conclusioni e agli atti.
Alle ore 12.45 Il giudice dà lettura della seguente sentenze, presenti i legali.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice CA IL, nel procedimento civile contenzioso promosso, con atto di citazione notificato il 24 gennaio 2025 e depositato il 27 gennaio 2025 da
nato a [...] il [...], residente in [...]
Mille n.45, c.f. rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al C.F._1 ricorso, dagli Avv.ti Riccardo Vescia e Francesco Vescia del Foro di Brescia, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palazzolo Sull'Oglio (Bs), Via Silvio Pellico n.18;
- attore contro in persona del legale rappresentante signor con sede in Lovere, Piazza XIII CP_1 CP_2
Martiri, n.8, P.I.: rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata alla P.IVA_1 comparsa di costituzione e risposta dd. 26.03.2025, dall'avv. Ignazio Paris del Foro di Bergamo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via G. d'Alzano n.6/B;
- convenuta
In punto: opposizione a precetto.
Conclusioni di parte attrice: “il Sig. si riporta alle deduzioni e scelte che il Sig. Giudice riterrà di Parte_1 adottare”
Conclusioni di parte convenuta: “In via preliminare: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare l'inammissibilità e, per l'effetto, l'improcedibilità dell'opposizione promossa con atto di citazione dal sig. Pt_1 stante la decorrenza del termine previsto dal codice.
[...] In via principale e nel merito: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, rigettare le domande tutte avanzate da controparte siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede. In via subordinata e nel merito: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, condannare il signor al pagamento della sorte capitale di cui Parte_1 all'atto di precetto notificato;
o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa” ha pronunciato il seguente
SENTENZA
FATTO
1. Con atto di citazione notificato il 24 gennaio 2025 il sig. a proposto opposizione Parte_1 ad atto di precetto per Euro 8.020,78= a lui notificato dalla società il 7 gennaio 2025 CP_1 in forza di sentenza esecutiva del Tribunale di Brescia pubblicata il 9 dicembre 2024.
L'opponente ha fondato l'opposizione sui due seguenti motivi:
- “In prima battuta il difetto di procura. La dicitura “giusta procura in atti” non ha alcun significato atteso che la sentenza e l'atto di precetto non contengono alcuna procura”
- “Come novellato (correttivo Cartabia) il terzo comma dell'art.480 C.p.c. ha previsto l'obbligo per il creditore notificante della indicazione del giudice competente per la esecuzione. In mancanza la competenza per la opposizione al precetto è quella del Giudice del luogo in cui è stato notificato l'atto: nel caso in oggetto avanti questo Tribunale essendo stato notificato in Paratico, Prov. di Brescia”.
2. Con comparsa del 26 marzo 2025 si è costituita in giudizio la società creditrice che ha
- in punto di rito eccepito l'improcedibilità dell'opposizione, che avrebbe dovuto essere proposta nei termini di decadenza per l'opposizione agli atti esecutivi;
- nel merito l'infondatezza e comunque la irrilevanza dei due motivi di opposizione, non trattandosi di ragioni di nullità del precetto.
3. Terminato il contraddittorio scritto, il giudice ha spedito la causa in decisione, fissando udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'eccezione di improcedibilità per tardività è infondata.
E' vero che l'opponente non contesta il diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata ma solleva questioni attinenti alla regolarità del precetto e che si tratta dunque di opposizione agli atti esecutivi. Ai sensi dell'art. 617 cpc l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del precetto. Nel caso in esame il termine è rispettato perché il precetto è stato notificato il 7 gennaio 2025 e l'atto di citazione il 24 gennaio 2025 e quindi nei 20 giorni.
5. Nel merito l'opposizione è infondata.
5.1 Con riguardo al primo motivo di opposizione, la stessa opponente non qualifica la rilevanza giuridica dell'eccezione (La dicitura “giusta procura in atti” non ha alcun significato). Invero, come osserva parte convenuta, la procura speciale alle liti era stata conferita per l'azione di condanna e la presenza di valida procura era stata verificata dal giudice che ha pronunciato la sentenza, poi fatta valere quale titolo esecutivo;
la procura speciale alle liti conferita per il giudizio di condanna vale anche per la successiva fase volta a dare esecuzione al titolo (si veda l'ampia giurisprudenza citata dalla creditrice: tra le tante pronunce: Cass. Civ. ordinanza n. 23753/2020, pubblicata il 28 ottobre 2020).
5.2 Con riguardo alla seconda eccezione, essa è pure priva di conseguenze giuridiche. La legge non ricollega infatti alla omessa indicazione del giudice competente nessuna sanzione giuridica;
non vi è stata poi lesione del diritto di difesa perché parte opponente ha individuato il giudice competente .
La condanna alle spese di lite (€ 460,00 per studio, € 389,00 per introduttiva, € 840,00 per trattazione e €
851,00 per decisionale) segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e condanna parte opponente a rifondere alla società le spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi € 2540,00 oltre accessori di legge
Brescia, 11.12.205
Il giudice
CA IL
All'udienza del 11 dicembre 2025 davanti al giudice dott. CA IL:
- Avvocato Riccardo Vescia per parte opponente
- Avvocato Manuel Soldi per l'avvocato Ignazio Paris per l'opposta.
I legali si ripostano alle conclusioni e agli atti.
Alle ore 12.45 Il giudice dà lettura della seguente sentenze, presenti i legali.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice CA IL, nel procedimento civile contenzioso promosso, con atto di citazione notificato il 24 gennaio 2025 e depositato il 27 gennaio 2025 da
nato a [...] il [...], residente in [...]
Mille n.45, c.f. rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al C.F._1 ricorso, dagli Avv.ti Riccardo Vescia e Francesco Vescia del Foro di Brescia, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palazzolo Sull'Oglio (Bs), Via Silvio Pellico n.18;
- attore contro in persona del legale rappresentante signor con sede in Lovere, Piazza XIII CP_1 CP_2
Martiri, n.8, P.I.: rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata alla P.IVA_1 comparsa di costituzione e risposta dd. 26.03.2025, dall'avv. Ignazio Paris del Foro di Bergamo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via G. d'Alzano n.6/B;
- convenuta
In punto: opposizione a precetto.
Conclusioni di parte attrice: “il Sig. si riporta alle deduzioni e scelte che il Sig. Giudice riterrà di Parte_1 adottare”
Conclusioni di parte convenuta: “In via preliminare: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, dichiarare l'inammissibilità e, per l'effetto, l'improcedibilità dell'opposizione promossa con atto di citazione dal sig. Pt_1 stante la decorrenza del termine previsto dal codice.
[...] In via principale e nel merito: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, rigettare le domande tutte avanzate da controparte siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede. In via subordinata e nel merito: previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, condannare il signor al pagamento della sorte capitale di cui Parte_1 all'atto di precetto notificato;
o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa” ha pronunciato il seguente
SENTENZA
FATTO
1. Con atto di citazione notificato il 24 gennaio 2025 il sig. a proposto opposizione Parte_1 ad atto di precetto per Euro 8.020,78= a lui notificato dalla società il 7 gennaio 2025 CP_1 in forza di sentenza esecutiva del Tribunale di Brescia pubblicata il 9 dicembre 2024.
L'opponente ha fondato l'opposizione sui due seguenti motivi:
- “In prima battuta il difetto di procura. La dicitura “giusta procura in atti” non ha alcun significato atteso che la sentenza e l'atto di precetto non contengono alcuna procura”
- “Come novellato (correttivo Cartabia) il terzo comma dell'art.480 C.p.c. ha previsto l'obbligo per il creditore notificante della indicazione del giudice competente per la esecuzione. In mancanza la competenza per la opposizione al precetto è quella del Giudice del luogo in cui è stato notificato l'atto: nel caso in oggetto avanti questo Tribunale essendo stato notificato in Paratico, Prov. di Brescia”.
2. Con comparsa del 26 marzo 2025 si è costituita in giudizio la società creditrice che ha
- in punto di rito eccepito l'improcedibilità dell'opposizione, che avrebbe dovuto essere proposta nei termini di decadenza per l'opposizione agli atti esecutivi;
- nel merito l'infondatezza e comunque la irrilevanza dei due motivi di opposizione, non trattandosi di ragioni di nullità del precetto.
3. Terminato il contraddittorio scritto, il giudice ha spedito la causa in decisione, fissando udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'eccezione di improcedibilità per tardività è infondata.
E' vero che l'opponente non contesta il diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata ma solleva questioni attinenti alla regolarità del precetto e che si tratta dunque di opposizione agli atti esecutivi. Ai sensi dell'art. 617 cpc l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del precetto. Nel caso in esame il termine è rispettato perché il precetto è stato notificato il 7 gennaio 2025 e l'atto di citazione il 24 gennaio 2025 e quindi nei 20 giorni.
5. Nel merito l'opposizione è infondata.
5.1 Con riguardo al primo motivo di opposizione, la stessa opponente non qualifica la rilevanza giuridica dell'eccezione (La dicitura “giusta procura in atti” non ha alcun significato). Invero, come osserva parte convenuta, la procura speciale alle liti era stata conferita per l'azione di condanna e la presenza di valida procura era stata verificata dal giudice che ha pronunciato la sentenza, poi fatta valere quale titolo esecutivo;
la procura speciale alle liti conferita per il giudizio di condanna vale anche per la successiva fase volta a dare esecuzione al titolo (si veda l'ampia giurisprudenza citata dalla creditrice: tra le tante pronunce: Cass. Civ. ordinanza n. 23753/2020, pubblicata il 28 ottobre 2020).
5.2 Con riguardo alla seconda eccezione, essa è pure priva di conseguenze giuridiche. La legge non ricollega infatti alla omessa indicazione del giudice competente nessuna sanzione giuridica;
non vi è stata poi lesione del diritto di difesa perché parte opponente ha individuato il giudice competente .
La condanna alle spese di lite (€ 460,00 per studio, € 389,00 per introduttiva, € 840,00 per trattazione e €
851,00 per decisionale) segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e condanna parte opponente a rifondere alla società le spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi € 2540,00 oltre accessori di legge
Brescia, 11.12.205
Il giudice
CA IL