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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1200/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5357/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Diaz 84122 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
C.m. Ortofrutticola Srls - 01634360620
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 796/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 03/06/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249003624943000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 546/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente in udienza. Resistente/Appellato: L'appellato si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 796/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento – sez. 3 – in data 22.05.2025 e depositata il 03.06.2025 - con la quale si accoglieva il ricorso della contribuente con condanna alle spese di lite – l'ADER ha proposto il presente appello deducendo i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello, parte appellante eccepisce l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 14 comma 6 del D. Lgs. n.
546/1992, che prevede il litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Concessionario dei servizi di riscossione, in caso di vizi della notificazione.
Con il secondo motivo d'impugnazione, parte appellante deduce, quanto alla pretesa nullità dell'intimazione opposta, atteso che la stessa sarebbe “fondata su cartella di pagamento già oggetto di contenzioso e favorevole statuizione” della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Benevento, che la pronuncia (sentenza CGT di Benevento n. 474/2023 del
12/05/2023 relativa all'avviso di intimazione 01720229000414457) presupponente 13 cartelle di pagamento e 47 avvisi di addebito, nell'accogliere “per quanto di ragione” il ricorso n. r.g.
773/2022, menzionerebbe esclusivamente la “cartella 01720190002589005000” per “crediti derivanti da diritti camerali” e in essa non vi sarebbe richiamo alcuno della cartella
01720190008079237000 (la sola presupposta dalla intimazione di pagamento n.
01720249003624943000 qui impugnata), estranea alla medesima pronuncia.
La parte appellata si costituisce in giudizio, deducendo in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di appello e, nel merito, invocando l'autorità di cosa giudicata della sentenza n. 474/2023, con la quale l'importo vantato per I.RA.P. - I.V.A. anno 2016 doveva essere riquantificato in relazione a tale reddito mentre, come evincibile dall'intimazione oggi impugnata, rimaneva sostanzialmente invariato, anzi di maggior importo stante la maturazione di ulteriori sanzioni e interessi.
Con successive memorie illustrative, parte appellata ribadiva le suddette argomentazioni e controargomentava rispetto alle deduzioni di controparte, producendo altresì attestazione del passaggio in giudicato della suddetta sentenza la cui autorità viene invocata a titolo di giudicato esterno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è infondata e pertanto meritevole di rigetto.
Il primo motivo di appello è palesemente infondato, non venendo in considerazione nel caso di specie un'ipotesi di “vizi della notificazione nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato” richiesta ai fini del litisconsorzio necessario.
Parimenti destituito di fondamento si palesa il secondo motivo di gravame, non potendosi in alcun modo rimettere in discussione la res iudicata formatasi sulla rideterminazione delle imposte dovute a seguito della sentenza n. 474/2023 del 03.05.2023, depositata il 12.05.2023 (in atti), con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento ha disposto, oltre all'annullamento per prescrizione della cartella n.
01720190002589005000 inerente i crediti derivanti dai diritti camerali, anche la rideterminazione delle imposte di cui alle ulteriori cartelle n. 01720180004702950000 (IRAP
2015 + sanzioni ed interessi), n. 01720190003824382000 (I.R.E.S. - I.V.A. 2015 + sanzioni ed interessi), n. 01720190005273970000 (Ritenute I.R.P.E.F. 2015 + sanzioni ed interessi) e n.
01720190008079237000 (I.V.A. e I.R.AP. 2016 + sanzioni ed interessi), in funzione del diverso ammontare dei redditi accertato di euro 6.036,00 per l'anno 2015 ed euro 33.649,00 per l'anno
2016. I motivi di gravame spiegati dalla parte appellante non possono, quindi, trovare accoglimento e l'atto di appello appare, pertanto, meritevole di rigetto, derivandone la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 23.01.2026
Il Presidente estensore
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5357/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Via Diaz 84122 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
C.m. Ortofrutticola Srls - 01634360620
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 796/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 03/06/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249003624943000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 546/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente in udienza. Resistente/Appellato: L'appellato si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 796/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento – sez. 3 – in data 22.05.2025 e depositata il 03.06.2025 - con la quale si accoglieva il ricorso della contribuente con condanna alle spese di lite – l'ADER ha proposto il presente appello deducendo i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello, parte appellante eccepisce l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 14 comma 6 del D. Lgs. n.
546/1992, che prevede il litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Concessionario dei servizi di riscossione, in caso di vizi della notificazione.
Con il secondo motivo d'impugnazione, parte appellante deduce, quanto alla pretesa nullità dell'intimazione opposta, atteso che la stessa sarebbe “fondata su cartella di pagamento già oggetto di contenzioso e favorevole statuizione” della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Benevento, che la pronuncia (sentenza CGT di Benevento n. 474/2023 del
12/05/2023 relativa all'avviso di intimazione 01720229000414457) presupponente 13 cartelle di pagamento e 47 avvisi di addebito, nell'accogliere “per quanto di ragione” il ricorso n. r.g.
773/2022, menzionerebbe esclusivamente la “cartella 01720190002589005000” per “crediti derivanti da diritti camerali” e in essa non vi sarebbe richiamo alcuno della cartella
01720190008079237000 (la sola presupposta dalla intimazione di pagamento n.
01720249003624943000 qui impugnata), estranea alla medesima pronuncia.
La parte appellata si costituisce in giudizio, deducendo in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di appello e, nel merito, invocando l'autorità di cosa giudicata della sentenza n. 474/2023, con la quale l'importo vantato per I.RA.P. - I.V.A. anno 2016 doveva essere riquantificato in relazione a tale reddito mentre, come evincibile dall'intimazione oggi impugnata, rimaneva sostanzialmente invariato, anzi di maggior importo stante la maturazione di ulteriori sanzioni e interessi.
Con successive memorie illustrative, parte appellata ribadiva le suddette argomentazioni e controargomentava rispetto alle deduzioni di controparte, producendo altresì attestazione del passaggio in giudicato della suddetta sentenza la cui autorità viene invocata a titolo di giudicato esterno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è infondata e pertanto meritevole di rigetto.
Il primo motivo di appello è palesemente infondato, non venendo in considerazione nel caso di specie un'ipotesi di “vizi della notificazione nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato” richiesta ai fini del litisconsorzio necessario.
Parimenti destituito di fondamento si palesa il secondo motivo di gravame, non potendosi in alcun modo rimettere in discussione la res iudicata formatasi sulla rideterminazione delle imposte dovute a seguito della sentenza n. 474/2023 del 03.05.2023, depositata il 12.05.2023 (in atti), con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento ha disposto, oltre all'annullamento per prescrizione della cartella n.
01720190002589005000 inerente i crediti derivanti dai diritti camerali, anche la rideterminazione delle imposte di cui alle ulteriori cartelle n. 01720180004702950000 (IRAP
2015 + sanzioni ed interessi), n. 01720190003824382000 (I.R.E.S. - I.V.A. 2015 + sanzioni ed interessi), n. 01720190005273970000 (Ritenute I.R.P.E.F. 2015 + sanzioni ed interessi) e n.
01720190008079237000 (I.V.A. e I.R.AP. 2016 + sanzioni ed interessi), in funzione del diverso ammontare dei redditi accertato di euro 6.036,00 per l'anno 2015 ed euro 33.649,00 per l'anno
2016. I motivi di gravame spiegati dalla parte appellante non possono, quindi, trovare accoglimento e l'atto di appello appare, pertanto, meritevole di rigetto, derivandone la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori se dovuti per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 23.01.2026
Il Presidente estensore