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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/07/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Micaela Picone,
SENTENZA nella causa civile n. 11861 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del
2023, promossa da
Parte_1 con avv.ti Averardo Focacci e Simone Zerauschek giusto mandato in atti
-parte opponente-
CONTRO
Controparte_1 con avv. Massimiliano Duro Coroni giusto mandato in atti
-parte opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: parte opponente “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione Pt_1 reietta, PREVIA SOSPENSIONE della provvisoria esecutività dell'ingiunzione di pagamento n.3298/2023 – R.G. n. 10106/2023, emesso dal Tribunale di Firenze in data
8/10/2023, REVOCARE detto decreto ingiuntivo per tutti i motivi esposti in narrativa della presente opposizione ed in particolare ACCERTARE e DICHIARARE la non sussistenza del vincolo di solidarietà tra i coeredi con riferimento al credito condominiale azionato.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di avvocato, rimborso 15% a forfait, oltre CAP ed IVA di legge.” parte opposta “voglia la S.V. Ill.ma Nel merito: rigettare le domande CP_1 formulate dal Sig. in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate e Pt_1 per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 3298/2023 (R.g. 10106/2023) emesso dal Tribunale di Firenze in data 8.10.2023. In ogni caso con vittoria di spese e competenze.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Il Sig. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 3298/2023 (R.g. 10106/2023) emesso dal Tribunale di
Firenze in data 8.10.2023 a mezzo del quale è stato ingiunto al medesimo di pagare, in solido con i fratelli e la complessiva somma di Parte_2 Parte_3 Parte_4 euro 22.606,27 oltre interessi moratori decorrenti dalla scadenza al saldo effettivi, oltre le spese legali in favore del per oneri condominiali Controparte_1 non corrisposti, come risultanti dal rendiconto spese 2021/2022 e preventivo spese
2022/2023.
Il Sig. ha assunto che tale debito, risalendo ad epoca anteriore alla morte Parte_1 della propria madre, Sig.ra deceduta in il 30/05/2022 a sua volta Per_1 CP_1 comproprietaria per 1/3 dell'immobile, dovrebbe essere considerato a tutti gli effetti debito ereditario, con difetto di solidarietà tra gli ingiunti, dal momento che la stessa era l'unica a disporre del possesso esclusivo di detta unità immobiliare risiedendovi.
Il sig. ha infine contestato la debenza degli interessi moratori sull'importo Pt_1 ingiunto, decorrenti dalla scadenza al saldo effettivo, ed ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutività del D.I. opposto.
Nel costituirsi ritualmente in Giudizio il ha Controparte_1 resistito all'opposizione, contestando la prospettazione in fatto ed in diritto di cui all'atto introduttivo ed istando per il suo rigetto.
Rigettata l'istanza di sospensiva ex art. 649 c.p.c. (cfr. provvedimento 04.04.2024), depositate le memorie ex art. 171 ter, comma 1, c.p.c. e non essendo state formulate istanze istruttorie, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Pag. 2 di 7 In diritto
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
3298/2023 con cui il Tribunale di Firenze ha ingiunto al sig. il pagamento in Parte_1 favore del di euro 22.606,27, oltre interessi Controparte_1 moratori e spese processuali, a titolo di rimborso della quota degli oneri condominiali risultanti dal rendiconto spese 2021/2022 e preventivo spese 2022/2023 relativi all'immobile sito nel detto condominio in comproprietà dell'ingiunto (per ¼ ) assieme ai suoi fratelli (per i restanti ¾).
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, il creditore che agisce per il pagamento è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore dimostrare di avere adempiuto (o adempiuto correttamente), o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso (ex multis, Cass., Sez. unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tale onere probatorio, com'è noto, vale anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura quale giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che ha posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto.
Da tale premessa deriva che il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Per quanto concerne la prova del credito che deve essere offerta dal condominio opposto la stessa, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., è integrata dalla prova delle delibere di approvazione dei bilanci con relativi riparti e dalla produzione dei bilanci posti al vaglio dell'assemblea (cfr Cass. civ., sent. n. 11482 del 30.04.2019 la quale, in motivazione, afferma che: “la delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del e legittima non soltanto la concessione del decreto ingiuntivo, ma CP_1 anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante)
Pag. 3 di 7 esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere”).
Non è stata proposta, unitamente all'atto di opposizione, alcuna impugnativa della delibera assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, né il credito vantato dal
è stato contestato nel suo ammontare sicché lo stesso può dirsi certo. CP_1
Tanto premesso ed in applicazione dei suddetti principi va esaminata l'odierna domanda.
Nel caso di specie il sig. assume che il debito in questione risalga ad epoca Parte_1 anteriore alla morte della propria madre, sig.ra deceduta in il Per_1 CP_1
30/05/2022, a sua volta comproprietaria per 1/3 dell'immobile; la quale disponeva, peraltro, del possesso esclusivo di detta unità immobiliare risiedendovi, con la conseguenza che il debito in questione deve essere considerato a tutti gli effetti debito ereditario.
Ebbene non è in contestazione che in seguito al decesso del padre del sig. Pt_1
l'immobile per cui è causa fu ereditato dai 4 figli e dalla moglie la quale Per_1 divenne, peraltro, titolare del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare ex art. 540 c.c..
Al diritto di abitazione ex art. 540 c.c., si applica, in via analogica, la disciplina di cui agli artt. 1021 e ss. c.c., ivi compreso l'art. 1026 c.c., che rinvia, nei limiti della compatibilità, alla disciplina sull'usufrutto, con conseguente applicazione dell'art. 1004
c.c. a mente del quale “Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario”.
A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che: “Qualora un appartamento sito in condominio sia oggetto di diritto reale di abitazione, il titolare del diritto di abitazione
è tenuto al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio, applicandosi, in forza dell'art. 1026 c.c., le disposizioni dettate in tema di usufrutto dagli artt. 1004 e 1005 c.c., che si riflettono anche, come confermato dall'art.
67 disp. att. c.c., sul pagamento degli oneri condominiali, costituenti un'obbligazione propter rem” (Cass. 9920/17).
Peraltro, sempre la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che: “Il diritto abitativo della casa coniugale del coniuge del defunto non è modificato da situazioni di fatto,
Pag. 4 di 7 come l'aver concesso ai figli di adibire alcune parti dell'immobile a loro stessa residenza familiare” (Cass. 12042/2020).
Ecco che le spese e gli oneri di amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa, ai sensi dell'art. 1004 c.c., devono ritenersi gravanti sul titolare del diritto di abitazione mentre devono porsi a carico del proprietario o dei comproprietari le spese straordinarie
(art. 1005 c.c.).
Ne deriva che solo le spese ordinarie, in quanto imputabili all'unica titolare del diritto di abitazione vedovile, costituiscono debito della massa e devono, pertanto, essere ripartite fra gli eredi pro quota, ovvero nel caso di specie nella misura di un quarto ciascuno.
Per le spese straordinarie, invece, vigerà il principio della natura solidale dell'obbligazione di pagamento di cui all'art. 1292 c.c. che definisce l'obbligazione in solido come quella in cui più debitori sono obbligati per la medesima prestazione, stabilendo che ciascuno è obbligato all'adempimento per la totalità.
Orbene, com'è noto il pagamento degli oneri condominiali costituisce obbligazione propter rem e la qualità di debitore dipende, quindi, dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa.
Nel caso di specie, è pacifico che l'odierno opponente fosse comproprietario dell'appartamento in relazione al quale è sorta l'obbligazione dal 2009.
La stessa Corte di Cassazione ha statuito come “I comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del Condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 cod. civ. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace anche quando decida secondo equità ai sensi dell'art.
113, secondo comma, cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio espresso non si pone in contrasto con quello già enunciato da Sez. Un. n. 9148 del
2008, riguardando quest'ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni
Pag. 5 di 7 contratte dal rappresentante del verso i terzi e non la questione relativa al se le obbligazioni dei comproprietari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale).” (Cass. 21 ottobre 2011 n. 21907). Alla luce di quanto esposto, in tema di comproprietà di una stessa unità abitativa tra condomini, ai sensi dell'art. 1294 c.c., vige un regime di solidarietà passiva nel pagamento degli oneri condominiali (nella fattispecie per quanto sopra osservato solo straordinari), fatta salva azione di regresso da parte dell'adempiente nei confronti dell'altro condebitore, ove ne ricorrano i presupposti.
Dall'esame della documentazione in atti, tuttavia, non è possibile ricavare quanto dell'importo di cui al D.I. opposto riguardi le spese ordinarie e quanto le spese straordinarie nulla emergendo dalla scarna documentazione versata in atti dal opposto con l'atto introduttivo e con le memorie di cui all'art. 171 ter cpc. CP_1
Ciò comporta che l'importo in parola debba essere riferito solo alle spese ordinarie e debba essere considerato un debito ereditario.
Da quanto sopra detto deriva che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e sostituito con una condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposto Parte_5
¼ dell'importo ingiunto, pari ad € 5.651,57, oltre interessi moratori sino all'effettivo
[...] soddisfo.
Su tale ultimo profilo si osserva che prive di rilievo sono le contestazioni, alquanto generiche, della difesa in ordine alla non debenza degli interessi moratori per Pt_1 essere, di contro, dovuti solo gli interessi al tasso legale.
Ebbene gli interessi moratori traggono origine da un ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.), ossia di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro: al soggetto che riceve con ritardo la prestazione spettano, dal giorno della mora, gli interessi per il ritardo, anche se non ha subito alcun danno.
Al contrario, mentre gli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) sono dovuti a prescindere dalla colpa del debitore, gli interessi moratori non sono dovuti se il debitore dimostra che il ritardo è dipeso da un fatto a lui non imputabile. Gli interessi corrispettivi cessano di essere dovuti con la mora, sostituiti da quelli moratori, salvo diversa convenzione tra le parti.
Pag. 6 di 7 Nel caso di specie, non avendo dimostrato il sig. di avere effettuato il pagamento Pt_1 parziario dell'importo ingiunto, id est secondo la propria quota ereditaria di spettanza, vanno confermati gli interessi come richiesti dal CP_1
Ogni altra questione assorbita.
La novità delle questioni in questa sede dibattute nonché la condanna del sig. Pt_1 comunque al pagamento di un importo a favore del Condominio, rappresenta un giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
1. accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca del decreto ingiuntivo n.
3298/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Firenze.
2. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto Parte_1 CP_1 della minor somma di euro 5.651,57 oltre interessi legali moratori dall'8.10.2023 sino all'effettivo soddisfo.
3. compensa le spese di lite.
Firenze, lì 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Micaela Picone
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Micaela Picone,
SENTENZA nella causa civile n. 11861 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del
2023, promossa da
Parte_1 con avv.ti Averardo Focacci e Simone Zerauschek giusto mandato in atti
-parte opponente-
CONTRO
Controparte_1 con avv. Massimiliano Duro Coroni giusto mandato in atti
-parte opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: parte opponente “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione Pt_1 reietta, PREVIA SOSPENSIONE della provvisoria esecutività dell'ingiunzione di pagamento n.3298/2023 – R.G. n. 10106/2023, emesso dal Tribunale di Firenze in data
8/10/2023, REVOCARE detto decreto ingiuntivo per tutti i motivi esposti in narrativa della presente opposizione ed in particolare ACCERTARE e DICHIARARE la non sussistenza del vincolo di solidarietà tra i coeredi con riferimento al credito condominiale azionato.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di avvocato, rimborso 15% a forfait, oltre CAP ed IVA di legge.” parte opposta “voglia la S.V. Ill.ma Nel merito: rigettare le domande CP_1 formulate dal Sig. in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate e Pt_1 per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 3298/2023 (R.g. 10106/2023) emesso dal Tribunale di Firenze in data 8.10.2023. In ogni caso con vittoria di spese e competenze.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
Il Sig. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 3298/2023 (R.g. 10106/2023) emesso dal Tribunale di
Firenze in data 8.10.2023 a mezzo del quale è stato ingiunto al medesimo di pagare, in solido con i fratelli e la complessiva somma di Parte_2 Parte_3 Parte_4 euro 22.606,27 oltre interessi moratori decorrenti dalla scadenza al saldo effettivi, oltre le spese legali in favore del per oneri condominiali Controparte_1 non corrisposti, come risultanti dal rendiconto spese 2021/2022 e preventivo spese
2022/2023.
Il Sig. ha assunto che tale debito, risalendo ad epoca anteriore alla morte Parte_1 della propria madre, Sig.ra deceduta in il 30/05/2022 a sua volta Per_1 CP_1 comproprietaria per 1/3 dell'immobile, dovrebbe essere considerato a tutti gli effetti debito ereditario, con difetto di solidarietà tra gli ingiunti, dal momento che la stessa era l'unica a disporre del possesso esclusivo di detta unità immobiliare risiedendovi.
Il sig. ha infine contestato la debenza degli interessi moratori sull'importo Pt_1 ingiunto, decorrenti dalla scadenza al saldo effettivo, ed ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutività del D.I. opposto.
Nel costituirsi ritualmente in Giudizio il ha Controparte_1 resistito all'opposizione, contestando la prospettazione in fatto ed in diritto di cui all'atto introduttivo ed istando per il suo rigetto.
Rigettata l'istanza di sospensiva ex art. 649 c.p.c. (cfr. provvedimento 04.04.2024), depositate le memorie ex art. 171 ter, comma 1, c.p.c. e non essendo state formulate istanze istruttorie, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Pag. 2 di 7 In diritto
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
3298/2023 con cui il Tribunale di Firenze ha ingiunto al sig. il pagamento in Parte_1 favore del di euro 22.606,27, oltre interessi Controparte_1 moratori e spese processuali, a titolo di rimborso della quota degli oneri condominiali risultanti dal rendiconto spese 2021/2022 e preventivo spese 2022/2023 relativi all'immobile sito nel detto condominio in comproprietà dell'ingiunto (per ¼ ) assieme ai suoi fratelli (per i restanti ¾).
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, il creditore che agisce per il pagamento è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore dimostrare di avere adempiuto (o adempiuto correttamente), o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso (ex multis, Cass., Sez. unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tale onere probatorio, com'è noto, vale anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura quale giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che ha posizione sostanziale di attore, e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto.
Da tale premessa deriva che il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Per quanto concerne la prova del credito che deve essere offerta dal condominio opposto la stessa, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., è integrata dalla prova delle delibere di approvazione dei bilanci con relativi riparti e dalla produzione dei bilanci posti al vaglio dell'assemblea (cfr Cass. civ., sent. n. 11482 del 30.04.2019 la quale, in motivazione, afferma che: “la delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del e legittima non soltanto la concessione del decreto ingiuntivo, ma CP_1 anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante)
Pag. 3 di 7 esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere”).
Non è stata proposta, unitamente all'atto di opposizione, alcuna impugnativa della delibera assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, né il credito vantato dal
è stato contestato nel suo ammontare sicché lo stesso può dirsi certo. CP_1
Tanto premesso ed in applicazione dei suddetti principi va esaminata l'odierna domanda.
Nel caso di specie il sig. assume che il debito in questione risalga ad epoca Parte_1 anteriore alla morte della propria madre, sig.ra deceduta in il Per_1 CP_1
30/05/2022, a sua volta comproprietaria per 1/3 dell'immobile; la quale disponeva, peraltro, del possesso esclusivo di detta unità immobiliare risiedendovi, con la conseguenza che il debito in questione deve essere considerato a tutti gli effetti debito ereditario.
Ebbene non è in contestazione che in seguito al decesso del padre del sig. Pt_1
l'immobile per cui è causa fu ereditato dai 4 figli e dalla moglie la quale Per_1 divenne, peraltro, titolare del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare ex art. 540 c.c..
Al diritto di abitazione ex art. 540 c.c., si applica, in via analogica, la disciplina di cui agli artt. 1021 e ss. c.c., ivi compreso l'art. 1026 c.c., che rinvia, nei limiti della compatibilità, alla disciplina sull'usufrutto, con conseguente applicazione dell'art. 1004
c.c. a mente del quale “Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario”.
A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che: “Qualora un appartamento sito in condominio sia oggetto di diritto reale di abitazione, il titolare del diritto di abitazione
è tenuto al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio, applicandosi, in forza dell'art. 1026 c.c., le disposizioni dettate in tema di usufrutto dagli artt. 1004 e 1005 c.c., che si riflettono anche, come confermato dall'art.
67 disp. att. c.c., sul pagamento degli oneri condominiali, costituenti un'obbligazione propter rem” (Cass. 9920/17).
Peraltro, sempre la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che: “Il diritto abitativo della casa coniugale del coniuge del defunto non è modificato da situazioni di fatto,
Pag. 4 di 7 come l'aver concesso ai figli di adibire alcune parti dell'immobile a loro stessa residenza familiare” (Cass. 12042/2020).
Ecco che le spese e gli oneri di amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa, ai sensi dell'art. 1004 c.c., devono ritenersi gravanti sul titolare del diritto di abitazione mentre devono porsi a carico del proprietario o dei comproprietari le spese straordinarie
(art. 1005 c.c.).
Ne deriva che solo le spese ordinarie, in quanto imputabili all'unica titolare del diritto di abitazione vedovile, costituiscono debito della massa e devono, pertanto, essere ripartite fra gli eredi pro quota, ovvero nel caso di specie nella misura di un quarto ciascuno.
Per le spese straordinarie, invece, vigerà il principio della natura solidale dell'obbligazione di pagamento di cui all'art. 1292 c.c. che definisce l'obbligazione in solido come quella in cui più debitori sono obbligati per la medesima prestazione, stabilendo che ciascuno è obbligato all'adempimento per la totalità.
Orbene, com'è noto il pagamento degli oneri condominiali costituisce obbligazione propter rem e la qualità di debitore dipende, quindi, dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa.
Nel caso di specie, è pacifico che l'odierno opponente fosse comproprietario dell'appartamento in relazione al quale è sorta l'obbligazione dal 2009.
La stessa Corte di Cassazione ha statuito come “I comproprietari di un'unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del Condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 cod. civ. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi. Trattandosi di un principio informatore della materia, al rispetto di esso è tenuto il giudice di pace anche quando decida secondo equità ai sensi dell'art.
113, secondo comma, cod. proc. civ.. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio espresso non si pone in contrasto con quello già enunciato da Sez. Un. n. 9148 del
2008, riguardando quest'ultima pronuncia la diversa problematica delle obbligazioni
Pag. 5 di 7 contratte dal rappresentante del verso i terzi e non la questione relativa al se le obbligazioni dei comproprietari inerenti le spese condominiali ricadano o meno nella disciplina del condebito ad attuazione solidale).” (Cass. 21 ottobre 2011 n. 21907). Alla luce di quanto esposto, in tema di comproprietà di una stessa unità abitativa tra condomini, ai sensi dell'art. 1294 c.c., vige un regime di solidarietà passiva nel pagamento degli oneri condominiali (nella fattispecie per quanto sopra osservato solo straordinari), fatta salva azione di regresso da parte dell'adempiente nei confronti dell'altro condebitore, ove ne ricorrano i presupposti.
Dall'esame della documentazione in atti, tuttavia, non è possibile ricavare quanto dell'importo di cui al D.I. opposto riguardi le spese ordinarie e quanto le spese straordinarie nulla emergendo dalla scarna documentazione versata in atti dal opposto con l'atto introduttivo e con le memorie di cui all'art. 171 ter cpc. CP_1
Ciò comporta che l'importo in parola debba essere riferito solo alle spese ordinarie e debba essere considerato un debito ereditario.
Da quanto sopra detto deriva che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e sostituito con una condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposto Parte_5
¼ dell'importo ingiunto, pari ad € 5.651,57, oltre interessi moratori sino all'effettivo
[...] soddisfo.
Su tale ultimo profilo si osserva che prive di rilievo sono le contestazioni, alquanto generiche, della difesa in ordine alla non debenza degli interessi moratori per Pt_1 essere, di contro, dovuti solo gli interessi al tasso legale.
Ebbene gli interessi moratori traggono origine da un ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.), ossia di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro: al soggetto che riceve con ritardo la prestazione spettano, dal giorno della mora, gli interessi per il ritardo, anche se non ha subito alcun danno.
Al contrario, mentre gli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) sono dovuti a prescindere dalla colpa del debitore, gli interessi moratori non sono dovuti se il debitore dimostra che il ritardo è dipeso da un fatto a lui non imputabile. Gli interessi corrispettivi cessano di essere dovuti con la mora, sostituiti da quelli moratori, salvo diversa convenzione tra le parti.
Pag. 6 di 7 Nel caso di specie, non avendo dimostrato il sig. di avere effettuato il pagamento Pt_1 parziario dell'importo ingiunto, id est secondo la propria quota ereditaria di spettanza, vanno confermati gli interessi come richiesti dal CP_1
Ogni altra questione assorbita.
La novità delle questioni in questa sede dibattute nonché la condanna del sig. Pt_1 comunque al pagamento di un importo a favore del Condominio, rappresenta un giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
1. accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca del decreto ingiuntivo n.
3298/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Firenze.
2. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto Parte_1 CP_1 della minor somma di euro 5.651,57 oltre interessi legali moratori dall'8.10.2023 sino all'effettivo soddisfo.
3. compensa le spese di lite.
Firenze, lì 3 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Micaela Picone
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